Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

L’interesse del minore. Il cuore delle motivazioni della recente giurisprudenza del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria

di Gaia Vannoni
Dottoranda in Sociologia del diritto presso l'Università Milano-Bicocca
Il principio del best interests of the child viene esaminato attraverso la giurisprudenza del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, nel contesto di minori appartenenti a famiglie legate alla criminalità organizzata. In un’intervista al Presidente del tribunale vengono affrontate le problematiche relative a casi particolari alla luce dei principi del nostro ordinamento e della Convenzione di New York (1989) sui diritti del fanciullo

1. Premesse socio-giuridiche alle decisioni adottate a Reggio Calabria

Il presente scritto è frutto dello studio della recente giurisprudenza [1] di un Tribunale per i minorenni del Sud Italia in tema di interesse del minore e di un’intervista [2] realizzata dall’autrice al suo Presidente. Sin dall’inizio i provvedimenti in esame adottati dal Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria hanno suscitato interesse e discussioni. Vogliamo qui approfondirne le motivazioni, adottando una prospettiva particolare, quella socio-giuridica. Su questo punto è opportuno fare alcune premesse.

La prima verte sull’utilità di affrontare il tema con un punto di vista socio-giuridico. Dato il tema, ritengo sia interessante analizzare le norme e gli istituti in relazione alla realtà sociale e culturale in cui le norme vengono emanate. Utilizzare una prospettiva che cerchi di osservare e comprendere quale sia il dibattito non solo giuridico, ma anche sociale che preceda una norma giuridica e soprattutto studiare quali siano le conseguenze – anche in questo caso non solo giuridiche ma anche sociali – che la seguono è imprescindibile per comprendere le decisioni e le motivazioni del Tribunale di Reggio Calabria.

Il tribunale reggino, dal 2012 ad oggi, infatti, ha adottato un orientamento particolare nei confronti di alcuni minori cresciuti in famiglie appartenenti alla criminalità organizzata limitando la responsabilità genitoriale, allontanando i minori dalle famiglie d’origine o decidendo l’affidamento esclusivo dei minori al genitore non coinvolto in dinamiche malavitose poiché la permanenza degli stessi all’interno delle proprie famiglie avrebbe recato loro pregiudizio. Le motivazioni dei provvedimenti richiamano tutte il concetto di interesse del minore [3], principio internazionale presente in diverse carte dei diritti tra cui la Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York nel 1989. La definizione di tale principio non è, però, facilmente individuabile ed è sempre stata considerata, sia dagli operatori del diritto che dagli studiosi, piuttosto nebulosa. Si usano spesso espressioni molto generali come “tutela dello sviluppo psico-fisico del minore” o “crescita armoniosa” senza mai spiegare più dettagliatamente o concretamente in cosa consistano tali concetti.

Possiamo introdurre allora una seconda premessa. Secondo chi scrive è ancora utile studiare il concetto di interesse del minore da una prospettiva socio-giuridica poiché la sua elaborazione durante l’attività di interpretazione da parte dei giudici ha sempre fatto riferimento ai diversi concetti di infanzia che si sono alternati nel tempo e nel contesto sociale in cui è calato il caso di volta in volta preso in esame. Le diverse visioni di minore e di famiglia incidono sulla definizione di interesse del minore. Elisabetta Lamarque illustra molto chiaramente come nel corso della seconda metà del secolo scorso sia intervenuto un significativo mutamento sia di tipo culturale che di tipo sociologico che ha portato ad una maggiore attenzione per la persona del minore che mai fino ad allora era stata riscontrata [4]. Il minore da “oggetto di diritto” diviene “soggetto di diritto” in quanto persona in formazione e bisognosa di particolari protezioni [5].

Nell’analisi dell’interpretazione fornita dai giudici non è trascurabile lo studio del contesto sociale poiché l’individuazione del principio del best interests deve fondarsi sul singolo caso concreto, per cui la sua definizione non è una questione che interessa solamente il diritto, ma comprende inoltre l’osservazione e la comprensione delle relazioni familiari nella loro interezza. Soprattutto per quanto riguarda il diritto di famiglia, ricorda Lamarque, è “noto a tutti quanto stretta sia la dipendenza della disciplina giuridica dall’assetto della società e dal suo sostrato culturale” [6]. L’autrice, riprendendo Arturo Carlo Jemolo, afferma che in tema di matrimonio e filiazione, il diritto “appare molto spesso come quello che non domina la materia ma ne è dominato; non imbriglia il fiume, ma pone dei cartelli là dove si spingono le acque”.

Nei provvedimenti in oggetto, in particolare, i giudici individuano l’interesse del minore attraverso un delicato bilanciamento tra due diritti ugualmente importanti per un bambino o ragazzo: da una parte il diritto a vivere nella propria famiglia d’origine ed essere cresciuto dai propri genitori, dall’altro il diritto ad una armoniosa crescita psico-fisica.

I provvedimenti interessano la cosiddetta responsabilità genitoriale, la quale non deve essere considerata un diritto dei genitori ma piuttosto una funzione strumentale ad un adeguato svolgimento del processo educativo del figlio minore [7]. L’interesse del minore dovrebbe guidare il legislatore nei suoi interventi generali a favore dei fanciulli individuando misure efficaci di protezione del minore che versi in una determinata condizione di vulnerabilità, e dunque richiede regole rigide e non derogabili caso per caso dal giudice, pena il rischio della ineffettività della misura di protezione. Dall’altra parte esso opera come guida per il giudice che dovrà decidere il caso singolo, esprimendo l’esigenza di una soluzione individualizzata, ritagliata sul singolo minore e dunque richiedendo regole legislative flessibili e adattabili alle più varie e imprevedibili situazioni della vita e, correlativamente, imponendo che al giudice sia lasciato un ampio margine di manovra [8].

Nel caso di Reggio Calabria, in particolare, i giudici minorili hanno esaminato negli ultimi anni alcuni casi relativi a minori appartenenti a famiglie legate alla ‘ndrangheta. Sono stati attuati provvedimenti di limitazione della responsabilità genitoriale e decisi alcuni allontanamenti di minori dal nucleo familiare motivati dal pregiudizio che l’ambiente familiare, intriso di disvalori, avrebbe recato alla crescita dei minori. I comportamenti considerati segnale di inidoneità genitoriale sono stati individuati nella trasmissione, tramite l’educazione, di modelli culturali delinquenziali [9] o nel coinvolgimento dei minori in affari illeciti. Alcuni genitori permettevano ai minori di assistere alla commissione di reati o affidavano loro piccoli compiti da eseguire come una sorta di “iniziazione” alla carriera criminale. Ad alcuni bambini era insegnato perfino a tagliare la droga. Dalla lettura dei provvedimenti si può notare il ricorrere di alcuni concetti: la presenza di un ambiente familiare permeato da un travisato senso dell’onore, un sistema valoriale fortemente connotato in senso criminale e un indottrinamento mafioso fin dalla tenera età. Altri concetti che si leggono nelle pagine dei giudici sono un distorto rapporto con i rappresentanti delle istituzioni – minori che hanno tatuato un carabiniere sotto il piede per poterlo calpestare costantemente – il coinvolgimento dei minori in attività illegali, situazioni oggettive che impediscono l’esercizio pieno della responsabilità genitoriale. Per quanto riguarda il futuro dei minori, i giudici associano costantemente ad esso il concetto di “destino ineluttabile”. Un futuro che i minori, vivendo questi ambienti quotidianamente, non potrebbero cambiare.

È parso utile approfondire le motivazioni delle scelte del Tribunale di Reggio Calabria, intervistando direttamente il Presidente del tribunale, dott. Roberto Di Bella. L’intervista ha permesso di approfondire, infatti, non solo il metodo di lavoro del tribunale in questi casi così peculiari ma anche le motivazioni e le basi giuridiche su cui vengono fondate le decisioni.

Nell’intervista realizzata sono stati affrontati i seguenti argomenti: i modi di segnalazione dei minori al Tribunale per i minorenni; il recente Protocollo d’intesa tra i diversi uffici giudiziari reggini, che ha permesso di intercettare i minori in situazione di pregiudizio; la tipologia di situazioni che il tribunale affronta; le tipologie di provvedimenti adottati a seconda della situazione e dell’età dei minori; il ruolo dei servizi sociali nella procedura e il contenuto delle perizie svolte da esperti specialmente psicologi durante i procedimenti.

Dall’intervista è emerso che il progetto chiamato “Liberi di scegliere”, sperimentato a Reggio Calabria è sicuramente innovativo e finora non è stato emulato da altri tribunali.

Come terza e ultima premessa si deve evidenziare come l’analisi socio-giuridica tenga conto anche di un ulteriore aspetto ovvero dell’impatto che queste decisioni peculiari hanno avuto sull’opinione pubblica. La notizia dell’adozione di questi provvedimenti ha avuto spazio in alcuni giornali nazionali e locali, suscitando da una parte approvazione da parte di chi ha visto in queste decisioni un modo per sottrarre i bambini alla morsa della criminalità organizzata e dall’altra una certa perplessità per quella che è stata considerata un’intrusione molto violenta nella vita familiare [10].

L’analisi del caso di Reggio Calabria è allora importante in primo luogo per quanto riguarda l’approfondimento del concetto di interesse del minore in relazione al contesto in cui un esso si trova a crescere. Il contesto ambientale in cui il minore è radicato porterà i giudici in alcuni casi a derogare all’importante diritto del minore di vivere e crescere nella propria famiglia d’origine in virtù del suo migliore interesse. In secondo luogo, si osserverà come le fonti internazionali giochino in questo settore un ruolo molto importante nell’interpretazione della clausola. In terzo luogo, si può auspicare che questi tipo di provvedimenti possano alla lunga provocare l’intervento del legislatore in un materia così delicata e incerta.  

La giurisprudenza del Tribunale di Reggio Calabria in tema di minori appartenenti a famiglie mafiose è un caso di studio di un progetto più ampio intrapreso da chi scrive volto all’analisi di come la giurisprudenza italiana e della Cedu abbia interpretato negli anni la clausola generale dell’interesse del minore e dei rapporti tra questa interpretazione ed il contesto sociale in cui il minore e la sua famiglia sono radicati.

2. L’intervista al Presidente del Tribunale per i minorenni

I provvedimenti in oggetto sono, dal 2012 a maggio 2016, una ventina e riguardano una trentina di minori. L’età dei ragazzi coinvolti va dai 12 ai 17 anni, con prevalenza tra i 15 e 17 anni.

Le segnalazioni dei minori provengono prevalentemente dalla Procura distrettuale antimafia grazie ad un protocollo d’intesa siglato tra gli uffici giudiziari del distretto della Corte d’appello di Reggio Calabria. Quando durante un’attività di indagine, ad esempio di intercettazione ambientale o telefonica, emerge una situazione di pregiudizio per un minore, la Procura distrettuale comunica immediatamente gli atti al Tribunale per i minorenni e questo consente, in un’ottica di bilanciamento tra l’esigenza di segretezza dell’indagine penale e di tutela del minore, di intervenire tempestivamente. Si parla di situazione di pericolo quando risulta una forte attività di indottrinamento malavitoso o il coinvolgimento dei ragazzi negli affari illeciti della famiglia.

In altri casi il tribunale intercetta questi ragazzi quando vengono arrestati per reati come oltraggio a pubblico ufficiale, danneggiamento mediante incendio di autovetture dei rappresentanti delle forze dell’ordine, sintomatici di una cultura mafiosa. Il processo penale minorile rappresenta perciò in alcuni casi un’opportunità educativa per questi ragazzi, una delle poche occasioni in cui è possibile focalizzare la loro situazione personale e familiare poiché rare sono le segnalazioni di situazioni di disagio da parte di ambienti scolastici, dei servizi sociali o da parte della Chiesa. Le fonti di segnalazione al Tribunale per i minorenni in questi casi particolari allora sono due: la commissione di un reato, che attiva interventi sia dal punto di vista penale che civile e le comunicazioni della procura distrettuale antimafia.

Per quanto riguarda la tipologia di situazioni in cui versa il minore, in generale possiamo distinguere due sezioni. La prima riguarda i minorenni figli di testimoni o collaboratori di giustizia. In uno dei primi casi verificatisi, i minori erano rimasti in Calabria con la famiglia di origine mentre la madre collaboratrice era stata collocata in località protetta. I familiari in Calabria non esitarono ad utilizzare i minori come strumento di ricatto, con pressioni al limite del maltrattamento al fine di costringere la congiunta a tornare in Calabria e recedere dal percorso che aveva intrapreso. Oggi, grazie al protocollo distrettuale fra gli uffici giudiziari della Corte d’appello di Reggio Calabria, nel momento in cui una donna con figli minori decide di collaborare con i magistrati, la Procura distrettuale che propone la misura di protezione della donna dà immediatamente notizia al Tribunale per i minorenni, il quale potrà così valutare tempestivamente la situazione ed eventualmente intervenire con provvedimenti di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale del genitore che rifiuta la proposta di protezione o che non è incluso nella proposta perché contiguo alle logiche criminali o decidendo l’affidamento esclusivo dei minori alla madre.

In questo modo secondo gli uffici giudiziari calabresi si evitano maltrattamenti ai minori, si salvaguarda la collaborazione e allo stesso tempo anche le indagini penali.

L’altra sezione riguarda la decadenza o la limitazione della responsabilità genitoriale di coloro che, appartenenti alle famiglie della criminalità organizzata, indottrinano o coinvolgono i figli in affari illeciti. Non si interviene mai solo perché la famiglia è mafiosa, ma viene valutato il caso concreto, intervenendo laddove il metodo educativo mafioso determini un concreto pregiudizio per il concreto sviluppo psicofisico dei minori. Casi di questo genere sono avvenuti quando da intercettazioni o testimonianze è emerso un coinvolgimento dei minori nell’uso di armi o nei traffici di droga, o quando si è verificata la commissione da parte di ragazzi di una serie di reati sintomatici di una escalation della carriera criminosa e il genitore non è intervenuto in nessun modo per contenerli. Ancora si interviene quando vi sia la necessità di tutelare l’integrità fisica dei ragazzi nelle situazioni di faida locale.

I provvedimenti sono adottati caso per caso dopo una scrupolosa analisi del caso del minore in oggetto. Si ricorda infatti come, soprattutto in materia di interesse del minore, non sia possibile adottare automatismi ma sia indispensabile applicare le norme tenendo conto delle peculiarità del caso concreto, assicurando adeguate tutele per una regolare crescita psicofisica dei ragazzi. L’intervento di magistrati e servizi sociali dovrebbe far intravedere a questi giovani che esiste un mondo diverso da quello che hanno sempre conosciuto, dove non occorre usare la violenza o uccidere per risolvere le controversie personali, dove c’è parità di diritti tra uomo e donna, un mondo dove il carcere è un luogo da evitare a tutti i costi e non un motivo di orgoglio. Nell’immaginario di molti ragazzini essere arrestati e finire in carcere rappresenta una tappa fondamentale del loro sviluppo, una spilla da appuntarsi sul petto.

Tale linea giurisprudenziale ha esposto il tribunale a critiche aspre e suscitato perplessità nell’opinione pubblica, la quale ha talvolta accusato i giudici di aver deportato i minori e averli “confiscati”. La natura dei provvedimenti in realtà è temporanea, i loro effetti cessano al compimento dei 18 anni se sono civili e al termine del percorso di messa alla prova [11] se si tratta di provvedimenti penali. Dal momento in cui si interviene sui minori, gli operatori cercano di costruire alleanze con i genitori per il bene dei figli. Nell’esperienza del tribunale ciò è avvenuto generalmente con le madri, più disponibili a collaborare ai percorsi educativi, ma si è cercato anche di coinvolgere i padri in carcere adottando modalità controllate di relazione.

I ragazzi che vengono allontanati sono collocati in comunità, case famiglia ma anche famiglie. Queste ultime sono famiglie che fanno parte di circuiti del volontariato qualificato nel contrasto alla criminalità organizzata come quelli di Libera.

In caso di allontanamento del minore dalla famiglia si cerca di mantenere riservata la località, ma, ad eccezione dei casi più gravi, i contatti con la famiglia non sono totalmente recisi. Se ospitati in strutture comunitarie, i ragazzi rientrano periodicamente in famiglia. È necessario formare operatori, famiglie affidatarie, psicologi e comunità data la peculiarità delle problematiche in gioco che toccano argomenti come la criminalità organizzata.

L’età del minore influisce sulla scelta del tipo di provvedimento da adottare. Vi è molta attenzione specialmente per i bambini più piccoli, si evita di allontanarli in tenera età a meno che non si presenti una situazione di estremo pregiudizio in cui si tema per la vita dei piccoli, in questo caso si cerca di allontanarli insieme alle madri.

Durante i procedimenti i giudici si avvalgono di perizie di esperti, le quali hanno spesso riportato situazioni di forte disagio. I report psicologici dei casi trattati sono devastanti: gran parte dei bambini ha incubi notturni che provocano un forte senso di angoscia per loro e i loro familiari. I bambini sono devastati dal vissuto criminale della famiglia, sognano scene di guerra, persone uccise, situazioni in cui devono attivarsi per salvare se stessi o familiari da un pericolo incombente. Il tribunale ha chiesto al Ministero della giustizia un aiuto concreto nella selezione e formazione degli psicologi non solo per i ragazzi e le madri ma anche per i padri in carcere, per spiegare a questi la finalità dei provvedimenti, i quali non vogliono essere punitivi verso la famiglia ma di sostegno ai minori. Quale genitore non ha a cuore la sorte dei figli?

Per quanto riguarda il recupero delle competenze genitoriali, esso è tra gli obiettivi principali di questi provvedimenti. Anche laddove i genitori sembrino rifiutare ogni tipo di collaborazione con i programmi di recupero della genitorialità, gli operatori cercano di instaurare programmi per i ragazzi. Certo, questo non è facile poiché gli operatori locali sono spesso intimiditi dalle famiglie. La tendenza però, almeno per quanto riguarda le madri, è verso una collaborazione ed una partecipazione attiva che viene valutata benevolmente in sede di decisione sul recupero delle competenze genitoriali. Ci sono madri irriducibili anche dopo lutti, carcerazioni di figli e di mariti, le quali assumono il controllo della famiglia e continuano imperterrite nell’attività di indottrinamento. Altre invece sono provate dalle vicende vissute e, superata una prima fase di opposizione anche aspra ai provvedimenti, quando capiscono che la logica non è punitiva ma di tutela, iniziano a collaborare con i servizi. Altre ancora, dopo aver scontato carcerazioni per reati come associazione a delinquere di stampo mafioso ed estorsioni, chiedono di essere aiutate a recuperare il rapporto con i figli, magari ricongiungendosi a loro in altra località.

I ragazzi destinatari dei provvedimenti nell’80% dei casi avevano già compiuto reati, per questo motivo il tribunale ha attivato un progetto chiamato Liberi di scegliere. Il modello è stato sperimentano in collaborazione con Libera e Addio pizzo Messina, associazione antiracket, insieme ai servizi sociali di Messina. L’obiettivo di questo progetto è accompagnare i ragazzi passo dopo passo nella vita quotidiana permettendo loro di sperimentare realtà diverse. Il tribunale auspica che questo metodo possa essere riprodotto in modo stabile e che diventi un metodo di lavoro ordinario. Gli operatori hanno il compito di accompagnare ragazzi che spesso hanno commesso reati, aiutarli a riconoscere i loro bisogni più profondi schiacciati dal familismo, dall’impostazione culturale, per poi accompagnarli fino al raggiungimento di un’autonomia esistenziale e lavorativa. Il passo successivo sarebbe quello di accompagnare i ragazzi anche dopo il compimento dei 18 anni. Finora questo progetto è rimasto ancora in forma artigianale, ma sarebbe auspicabile potesse essere organizzato su basi ben più solide e non lasciato all’iniziativa estemporanea di un piccolo tribunale di frontiera.

Una volta compiuti 18 anni i ragazzi sono liberi di tornare alle loro famiglie. Alcuni sono tornati, altri hanno chiesto un aiuto per rimanere fuori regione ed inserirsi nella nuova realtà. Il tribunale in questo caso non ha più strumenti ed i ragazzi possono solo fare affidamento sulle associazioni di volontariato. Senza un accompagnamento relazionale, psicologico e anche scolastico e lavorativo dopo i diciott’anni tutto diventa molto complesso perché spesso i ragazzi sono costretti a tornare indietro per mancanza di alternative. Anche qualora si verificasse quest’ultima ipotesi, ai ragazzi è stata comunque data la possibilità di sperimentare una realtà diversa. Gli operatori parlano di risultati incoraggianti in quanto quasi tutti i ragazzi hanno ripreso la frequenza scolastica e svolgono attività socialmente utili con gli operatori della giustizia minorile e associazioni di volontariato.

Quello di Reggio Calabria per ora non è l’unico tribunale che ha adottato tali provvedimenti ma sicuramente è l’unico che lo ha fatto in modo organizzato e sistematico avendo costruito un raccordo con le procure.

La bontà di questi provvedimenti è stata spesso giudicata in base ai risultati senza tenere conto che la legittimità di tale tipo di decisioni non proviene da essi ma dalle fonti normative. Proprio queste ultime prevedono che il tribunale intervenga in presenza di situazioni di compromissione dell’integrità psicofisica del ragazzo. I provvedimenti hanno una solida base normativa, l’obbligo giuridico nasce dagli articoli 2, 30 e 31 della Costituzione ai quali sono correlati gli art. 330 e seguenti del codice civile. Ma vi è anche la normativa pattizia internazionale. Nei provvedimenti è sempre citata la Convenzione sui diritti del fanciullo siglata a New York nel 1989, in particolare l’art. 29 della Convenzione stessa che stabilisce un principio universale riguardante l’educazione dei fanciulli. Essa deve avere come finalità il rispetto dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali, dei principi consacrati nella carta delle Nazioni Unite, dei valori nazionali del paese in cui vive. L’educazione deve essere idonea a preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita nella società nel rispetto dei principi di legalità, uguaglianza, pace, solidarietà, modelli antitetici a quelli proposti dal metodo educativo mafioso così come appare leggendo i provvedimenti dei magistrati.

3. Una conclusione aperta

Dal complesso della normativa richiamata e da come questa viene interpretata dal Tribunale di Reggio Calabria possiamo trarre alcune conclusioni.

In primo luogo, l’elemento essenziale dell’interesse del minore è quello di aver diritto a crescere nella propria famiglia d’origine ed essere educato dai propri genitori. Si tratta certamente di un diritto che ha carattere fondamentale ma, cosa importante da sottolineare, che non può essere considerato assoluto. Il diritto a vivere con i propri genitori, proprio per il principio dell’interesse del minore, deve essere, infatti, bilanciato con un altro diritto, anch’esso fondamentale, che è quello di ricevere un’educazione responsabile e responsabilizzante che preservi il giovane dai rischi connessi alla trasgressione delle comuni norme del vivere civile. La difficoltà di tale bilanciamento risiede nel fatto che sarebbe necessaria la presenza di entrambi gli aspetti per poter attuare il migliore interesse del minore in astratto, ma nel caso concreto in oggetto, uno dei due sarà necessariamente compresso. La peculiarità delle decisioni del Tribunale di Reggio Calabria è proprio quella di propendere per realizzare il diritto ad avere un’educazione “sana” rispetto a quello di vivere ed essere educato dai propri genitori.

In secondo luogo, in materia di educazione dei figli da parte della famiglia, l’ordinamento italiano prevede la libertà di educazione da parte dei genitori ed una loro ampia discrezionalità in materia, considerando con sfavore un’uniforme “educazione di stato”. Questo diritto dei genitori però “non fa venire meno il disegno costituzionale che vuole l’intero processo di formazione del minore vincolato, ex art. 2 Cost., all’integrale sviluppo della sua personalità” [12] in un quadro che deve risultare solidale con i valori costituzionali. Lo stesso concetto è espresso anche dal già richiamato art. 29 della Convenzione di New York.

Nel momento in cui la famiglia risulti uno strumento di pregiudizio per il pieno sviluppo della personalità del minore, il giudice minorile può intervenire per regolarne i rapporti. 

I provvedimenti di Reggio Calabria fanno propri questi concetti prevedendo un limite al diritto dei genitori di educare i propri figli. Questo limite si trova nell’obbligo del rispetto dei principi costituzionali e dei valori fondamentali della civile convivenza. I genitori che travalicano tale limite vengono, conseguentemente, meno ai doveri educativi legati alla propria funzione genitoriale [13].

Come ha sostenuto il Presidente Di Bella, i bambini non vengono allontanati dalle famiglie solo perché esse appartengono alla ‘ndrangheta, ma perché le famiglie non rispondono in modo adeguato alle loro responsabilità educative. Chi si occupa di bambini e ragazzi sa che gli automatismi sono il peggior nemico dell’interesse del minore, come abbiamo sottolineato in apertura di questo articolo, infatti, ogni minore ha una propria storia ed è diverso dall’altro, ogni contesto sociale merita studio e attenzione poiché influisce necessariamente anche nelle vicende familiari. La stessa giurisprudenza di Reggio Calabria mostra, ovviamente, situazioni differenti: dalle famiglie composte da genitori che nonostante l’intervento del tribunale restano fermi sulle proprie posizioni educative ad altre famiglie i cui genitori, invece, comprendendo la ratio dei provvedimenti, si rendono disponibili a entrare in rapporto con gli operatori del tribunale.

Per i giudici parlare di interesse del minore vuol dire, allora, nella maggior parte dei casi, intraprendere un cammino pieno di ostacoli, in cui l’operatore, lo studioso e il giudice stesso devono muoversi tra l’applicazione del diritto da una parte, la comprensione delle specifiche relazioni familiari da un’altra parte e l’analisi del contesto sociale da un’altra parte ancora. Il tutto, senza trascurare di indagare, ove possibile, il punto di vista del minore stesso.

In conclusione, l’interesse del minore dovrebbe essere valutato senza pregiudizi, facendo riferimento al caso concreto, alla sua storia familiare e sociale, ma anche al contesto culturale in cui il minore vive, evitando di ricorrere ad astrazioni ed automatismi che, sebbene più semplici e prevedibili e apparentemente più rispettosi dei diritti dei singoli, potrebbero portare a decisioni che non tutelano e non garantiscono l’interesse che l’ordinamento e la società ritengono come prevalente, vale a dire quello della tutela di ogni singolo minore.



[1] Alcuni provvedimenti sono reperibili sul sito ufficiale del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria nella sezione “Focus minori e criminalità organizzata”.

[2] Intervista al Presidente Roberto Di Bella, 12 maggio 2016, Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

[3] Per quanto riguarda la clausola generale dell’interesse del minore si rimanda, in particolare, a: A. Di Franciaa e F. Dallagiacoma, I diritti dei minorenni nella giurisprudenza, Milano, 2008, p. 19; A. C. Moro, Manuale di diritto minorile, Bologna, 2002; V. Pocar e P. Ronfani, Il giudice e i diritti dei minori, Laterza, 2004; V. Pocar e P. Ronfani, La famiglia e il diritto, Laterza, 2008; P. Ronfani, Alcune riflessioni sulla responsabilità genitoriale. Enunciati del diritto, rappresentazioni normative e pratiche sociali, 2010; P. Ronfani, I diritti relazionali. Una nuova categoria di diritti?, 2004; P. Ronfani, L’interesse del minore: dato assiomatico o nozione magica?, 1997; L. Lenti, Note critiche in tema di interesse del minore, 2016 - 1 Riv. Dir. Civ.; L. Lenti, Best interests of the child» o «best interests of children?, 2010 - 3 La nuova giurisprudenza civile e commentata; G. Magno, Il minorenne è portatore di un semplice interesse, oppure è titolare di diritti?, 2011 - 3 Minorigiustizia; A. Macrillò (a cura di), I diritti del minore e la tutela giurisdizionale, Santarcangelo di Romagna, 2015, p. 35; R. Rivello, L’interesse del minore fra diritto internazionale e multiculturalità, 2011 - 3 Minorigiustizia; F. Ruscello, Autonomia dei genitori, responsabilità genitoriale e intervento “pubblico”, 2015-12 La nuova giurisprudenza civile commentata, p. 718

[4] Per un approfondimento sul punto si suggerisce la lettura di L. Lenti, Note critiche in tema di interesse del minore, 2016 1 Rivista di diritto civile, pp. 105 e ss. 

[5] E. Lamarque, I diritti dei figli in M. Cartabia, a cura di, I diritti in azione, Bologna, 2007, p. 288.

[6] E. Lamarque, op. cit. 

[7] A.C. MoroManuale di diritto minorile, Zanichelli, Bologna, 2008. 

[8] E. Lamarque, Prima i bambini, FrancoAngeli, Milano, 2016, p. 16; per approfondire il concetto di doppia natura dell’interesse del minore si veda L. Lenti, Note critiche in tema di interesse del minore, 2016 - 1 Rivista di diritto civile.

[9] Così anche S. Casabona, Decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del latitante di mafia, in questa Rivista on-line, 11 ottobre 2016, http://www.questionegiustizia.it/articolo/decadenza-dalla-responsabilita-genitoriale-nei-confronti-del-latitante-di-mafia_11-10-2016.php

[10] Citiamo alcuni giornali che hanno riportato notizie relative alla sottrazione di minori a famiglie di criminalità organizzata da parte del Tribunale. La notizia ha avuto una certa risonanza sulla stampa nazionale. C. Fotia, Salviamo i figli da una vita criminale, in L’Unità.it, 8 febbraio 2016; G. Tizian, I clan contro i giudici che tolgono i figli ai boss, in L'Espresso, 21 aprile 2016; G. Baldessarro, Via la patria potestà ai boss mafiosi, il Pd lo propone per legge, in Repubblica.it, 20 marzo 2015; P. Gaeta, Minacciati i magistrati dei Tribunale per i minorenni, in Gazzetta del Sud, 29 maggio 2016; M. Maugeri, Quei bambini tolti alla 'ndrangheta e accolti da don Ciotti, in Ilsole24ore.com, 20 luglio 2016; D. De Crescenzo, Cafiero De Raho: giusto allontanare i ragazzi dai clan, in Il Mattino, p. 5, 21 aprile 2016; A. Galdo, Sono già ottanta i bambini sottratti ai boss, in Il Mattino, p. 5, 21 aprile 2016; M. Mancini, La rivoluzione silenziosa di un tribunale di frontiera, (2015) n. 1 Narcomafie.

[11] Con la messa alla prova il procedimento penale è sospeso e il minore entra in un programma che prevede attività obbligatorie come lavori di pubblica utilità e condotte riparative volte ad eliminare le conseguenze dannose del reato che egli stesso ha commesso.

[12] S. Casabona, art. cit.

[13] Su questo punto si veda ancora S. Casabona, art. cit.

*In copertina un'immagine di Reggio Calabria. Grazie a Pierpaolo Lo Giudice e all'associazione Dasud per la gentile concessione

13/02/2017
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Il principio del best interests of the child viene esaminato attraverso la giurisprudenza del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, nel contesto di minori appartenenti a famiglie legate alla criminalità organizzata. In un’intervista al Presidente del tribunale vengono affrontate le problematiche relative a casi particolari alla luce dei principi del nostro ordinamento e della Convenzione di New York (1989) sui diritti del fanciullo
13/02/2017
Perché fu ucciso un magistrato?
La recensione a Tutti i nemici del Procuratore. L'omicidio di Bruno Caccia di Paola Bellone (Laterza, 2017). Un libro che restituisce il ritratto del giudice Caccia, identifica i nemici che ne vollero la morte e lancia un'accusa al mondo della magistratura
28/01/2017