Magistratura democratica
Europa

La relatività del male

di Antonello Ciervo
Professore a contratto Universita' di Perugia
Alcune osservazioni a prima lettura sulla sentenza Perinçek contro Svizzera della Grande Chambre

1. Un cittadino turco, presidente del Partito dei lavoratori curdi, nel corso del 2005 tiene una serie di conferenze in Svizzera per sensibilizzare l’opinione pubblica elvetica sulle condizioni dei detenuti politici curdi nelle carceri del proprio Paese e, incidentalmente, manifesta la sua opinione personale sull’annosa questione del genocidio armeno. In breve, il Signor Perinçek nega pubblicamente, in più di una circostanza, il fatto storico del genocidio armeno, affermando che la “guerra civile” che all’inizio del XX secolo aveva visto contrapposti turchi ed armeni, in realtà era stata provocata dalle “potenze imperialiste occidentali”, al fine di spaccare l’Impero Ottomano e per evitare che si realizzasse il progetto politico di uno Stato sovrano curdo.

A seguito di querela da parte di un’associazione di armeni svizzeri, Perinçek viene messo sotto processo per negazionismo del genocidio armeno – così come previsto da una specifica norma del codice penale svizzero, l’art. 261-bis – e viene condannato ad una pena pecuniaria, convertibile in 30 giorni di carcere, oltre al risarcimento del danno nei confronti dell’associazione querelante, costituitasi parte civile in pendenza di giudizio. La sentenza viene confermata in sede di appello e dal Tribunale Federale svizzero: il Signor Perinçek, pertanto, impugna quest’ultima decisione davanti alla Corte di Strasburgo che, con una sentenza del 12 novembre 2013 (XII sezione), accerta una violazione dell’art. 10 CEDU nei suoi confronti.

La questione, tuttavia, a seguito dell’impugnativa da parte del governo svizzero, arriva davanti alla Grande Chambre che, per l’appunto, lo scorso 15 ottobre ha emesso una sentenza molto importante, che fa il punto sull’intera giurisprudenza della Corte EDU in materia di hate speech.

Preliminarmente la Grande Chambre evidenzia come non sia competente a pronunciarsi su una questione che, tanto dal punto di vista del diritto internazionale, quanto – più in generale – dal punto di vista storico, è ancora oggi oggetto di controverse ricostruzioni storiografiche e di accesi dibattiti politici. Il compito della Corte, premettono i giudici, è soltanto quello di verificare se le dichiarazioni del ricorrente possano essere considerate compatibili con l’art. 10 CEDU o se, al contrario, fossero finalizzate ad istigare all’odio ed alla violenza contro gli armeni.

In punto di diritto, tutta la questione ruota intorno all’interpretazione dell’art. 10, secondo paragrafo della CEDU, nella parte in cui prevede la possibilità, da parte del legislatore interno, di limitare l’esercizio della libertà di espressione individuale, in quanto “misura necessaria” in una società democratica al fine di tutelare l’ordine pubblico. Ed è su questo punto specifico che la Grande Chambre inizia una ricostruzione estremamente analitica della propria giurisprudenza in materia di hate speech, una ricostruzione in cui emergono, ad avviso di chi scrive, una serie di aporie logico-giuridiche, che meritano di essere evidenziate in questa sede.

Innanzitutto, i giudici osservano come, nella fattispecie de quo, l’articolo 10 della CEDU debba essere sottoposto ad un concreto bilanciamento con l’art. 8 della Convenzione: la Corte, infatti, osserva che nell’esercizio del proprio potere di controllo, i giudici di Strasburgo non possono sostituirsi, con le loro valutazioni, alle giurisdizioni nazionali, ma devono verificare – alla luce di tutti gli elementi in fatto e in diritto rilevanti – che le decisioni di queste ultime siano conformi ai principi della Convenzione. Nell’ipotesi di una normativa penale che punisca, come nel caso della Svizzera, quanti negano pubblicamente un genocidio, per i giudici di Strasburgo non c’è dubbio che la compatibilità di tale disposizione con la CEDU possa essere verificata valutando la correttezza del bilanciamento formulato dal legislatore interno, tra libertà di manifestazione del pensiero (del Signor Perinçek) e la tutela dell’onore e della dignità delle persone offese (la minoranza armena presente in Svizzera).

E qui emerge il primo cortocircuito argomentativo: nel caso della negazione dell’Olocausto, osserva la Corte, le norme penali nazionali che criminalizzano i discorsi d’odio non possono in alcun modo essere valutate sulla base di un bilanciamento tra l’art. 10 e l’art. 8 della CEDU, in quanto, in una fattispecie di questo tipo – per giurisprudenza costante della Commissione prima e della Corte poi -, si applica sempre l’art. 17 della Convenzione. Fare dichiarazioni negazioniste dell’Olocausto, infatti, per la Corte di Strasburgo significa abusare sempre della libertà di manifestazione del pensiero, significa offendere sempre gli ebrei, in quanto gruppo religioso e in quanto popolo, significa fare affermazioni che, a prescindere dal contesto in cui vengono formulate, offendono i sopravvissuti ed i discendenti dei sopravvissuti della Shoah.

Quando, invece, il discorso d’odio è finalizzato a negare un altro genocidio che non sia l’Olocausto, allora, prosegue la Grande Chambre, è necessario “contestualizzare” l’affermazione incriminata, tenendo conto di una serie di fattori – fattuali, normativi, oltre che di ordine storico – e bisogna altresì cercare di capire se siano individuabili persone che potrebbero concretamente sentirsi offese da simili discorsi.

Più analiticamente, la Grande Chambre elenca una serie di fattori che devono essere considerati e valutati attraverso un test di bilanciamento tra l’art. 10 e l’art. 8 della CEDU, ossia: a) il proposito del ricorrente nel momento in cui ha pronunciato il discorso incriminato; b) il contesto geografico e storico in cui la dichiarazione è stata posta in essere; c) le reazioni concrete che il discorso d’odio ha provocato tra gli appartenenti della comunità/minoranza offesa; d) l’accertamento di un ampio consenso tra le Alte Parti contraenti alla CEDU sulla criminalizzazione di determinati discorsi; e) l’esistenza di altri vincoli internazionali che obbligherebbero lo Stato convenuto a reprimere penalmente i discorsi d’odio; f) le argomentazioni utilizzate dai tribunali nazionali per condannare il ricorrente; g) la proporzionalità del bilanciamento posto in essere dal legislatore interno, al momento della formalizzazione della fattispecie di reato.

 

2. In questa sede considererò, soltanto alcuni degli argomenti utilizzati dalla Grande Chambre nell’estrinsecazione del proprio test di bilanciamento.

Con riferimento al punto sub a), ossia sulla valutazione di quale fosse l’obiettivo del ricorrente nel momento in cui aveva posto in essere il discorso incriminato, i giudici di Strasburgo, al §. 234, osservano come bisogna valutare se il Sig. Perinçek abbia voluto o meno incitare il pubblico presente all’odio e alla violenza nei confronti degli armeni. La Corte osserva, da un lato, come nel caso del negazionismo dell’Olocausto tale obiettivo di incitamento all’odio e alla violenza contro gli ebrei sia sempre da presumere in re ipsa. Dall’altro lato, tuttavia, la Grande Chambre ritiene che tale presunzione non sussista nel caso di specie, in ragione del fatto che gli eventi storici oggetto del discorso d’odio (il genocidio degli armeni) si sono verificati in un altro contesto geografico (l’Impero Ottomano) e a molti decenni di distanza dal momento in cui il Sig. Perinçek ha espresso le proprie opinioni al riguardo (precisamente novant’anni prima).

In breve, fare delle dichiarazioni contro un popolo, vittima di eventi storici sanguinosi e crudeli, non significa necessariamente avere delle intenzioni razziste e/o discriminatorie contro di esso: l’intento del ricorrente, conclude la Grande Chambre, quindi, non poteva certo essere quello di incitare all’odio ovvero di giustificare un crimine contro l’umanità, ma di esprimere un proprio punto di vista su un fatto storico lontano nel tempo, in un contesto sociale e politico in cui tali questioni non sono particolarmente “sentite” dall’opinione pubblica.

Il ragionamento è quanto mai discutibile: le legislazioni che reprimono il negazionismo di un genocidio – si sia d’accordo o meno sull’opportunità di introdurle in un ordinamento giuridico statale – hanno un obiettivo molto chiaro che è quello di reprimere penalmente quanti negano l’esistenza di un crimine contro l’umanità che tra l’altro, tecnicamente, una volta commesso, può essere perseguibile d’ufficio per un periodo di tempo indeterminato, non essendo l’esercizio dell’azione penale sottoposto a prescrizione in questi casi. Ora, il fatto che tra l’evento del genocidio degli armeni e le dichiarazioni del ricorrente siano intercorsi circa novant’anni non dovrebbe attenuare la responsabilità penale del ricorrente: del resto, dal verificarsi della Shoah sono passati circa settant’anni, ma negarla significa comunque formulare un discorso d’odio razzista, secondo la Corte di Strasburgo.

Che cosa dovremmo dedurre da questo argomento ? Forse che più passa il tempo, più la gravità di un genocidio si attenua e, di conseguenza, più tenue deve essere la sanzione penale di chi nel presente nega fatti storici accaduti ormai tanti decenni addietro ?

Tra l’altro le fattispecie incriminatrici del negazionismo sono state introdotte, in alcuni ordinamenti giuridici, anche con l’obiettivo  di mantenere viva la memoria di determinati eventi storici ormai sempre più lontani nel tempo, proprio perché sempre meno sopravvissuti a quegli stermini sono ancora in vita e, quindi, sono in grado di parlarne pubblicamente e di trasmetterne così la memoria alle nuove generazioni.

Ritornando all’argomento della Grande Chambre,il fatto che le dichiarazioni del Signor Perinçek siano state formulate in un contesto sociale che non ha collaborato alla realizzazione di un genocidio, risulta quanto meno irrilevante ai fini della soluzione del caso concreto: che cosa ne dovremmo concludere ? Forse che sia più grave negare l’Olocausto in Germania e meno grave negarlo in Nuova Zelanda, visto che si trova a decine di migliaia di chilometri di distanza dal luogo in cui si sono costruite le camere a gas ?

Su questo punto specifico, la Grande Chambre ritorna ed articola più analiticamente il proprio ragionamento  – al punto sub b) del test –, osservando come la negazione dell’Olocausto – soprattutto in quei Paesi in cui tale evento si è verificato – si traduca sic et simpliciter in una dichiarazione di adesione ad un’ideologia politica antidemocratica ed antisemita. Se ne desume, ad avviso della Corte, che la negazione dell’Olocausto sia pericolosa soprattutto in quegli Stati in cui l’Olocausto si è verificato, Stati su cui grava una “responsabilità morale particolare” e che hanno, da un lato, l’obbligo morale di non dimenticare quanto accaduto e, dall’altro, l’obbligo giuridico di reprimere quanti tra i loro cittadini negano tale evento.

Al contrario, conclude la Grande Chambre, non esiste nessun legame diretto tra la Svizzera, il popolo svizzero ed il genocidio degli armeni: le dichiarazioni del ricorrente, pertanto, sono strumentali a rinfocolare una polemica politica che il Sig. Perinçek è solito proporre nel proprio Paese di origine, ma che risulta assolutamente irrilevante nel dibattito pubblico elvetico.

Ora, noi viviamo in una società in cui internet ha completamente modificato la nostra percezione dello spazio (oltre che del tempo) ed i cui scritti pubblicati on-line (cioè in uno spazio immateriale, ubicato in nessun luogo fisico) possono astrattamente determinare un pericolo concreto per la pubblica sicurezza di uno o più Stati, spesso anche lontani dal luogo in cui materialmente l’autore di un hate speech si trova. Sappiamo, ad esempio, come in taluni casi – penso al sostegno che alcuni singoli nel nostro Paese hanno rivolto a favore dell’ISIS –, delle persone sono state messe sotto processo per un semplice dialogo in qualche chat in cui avevano inneggiato alla “guerra santa” contro l’Occidente. Ricorrere all’argomento della contestualizzazione del discorso d’odio, come fa la Corte di Strasburgo, allora, significa voler trovare una giustificazione funzionale, ancora una volta, a relativizzare le opinioni del ricorrente, al solo fine di dimostrare che l’impatto di tali dichiarazioni, rispetto al concreto perturbamento dell’ordine pubblico elvetico, sarebbe stato minimo.

Ma al di là anche di questa valutazione, la Grande Chambre conclude per la violazione dell’art. 10 CEDU, in quanto l’intento del ricorrente – si legge al §. 280 della sentenza – era soltanto quello di sollevare un problema di interesse generale (la situazione del popolo curdo oggi in Turchia ed il ruolo avuto dalla minoranza armena al momento della caduta dell’Impero Ottomano), non riconducibile giuridicamente ad un’incitazione all’odio o all’intolleranza nei confronti del popolo armeno, in un contesto – quello svizzero – che non è caratterizzato da forti tensioni sociali e che non è stato neppure storicamente segnato da episodi di genocidio.

Per questi motivi, la condanna penale dei tribunali elvetici nei confronti del Sig. Perinçek appare del tutto sproporzionata e comunque non necessaria in una società democratica.

 

3. La sentenza Perinçek, i cui contenuti ho cercato sinteticamente di ripercorrere in questo breve scritto, è certamente una decisione molto importante, in quanto, come detto, grazie ad essa la Grande Chambre ha avuto modo di svolgere un importante lavoro ricognitivo della propria precedente giurisprudenza, offrendo così agli studiosi e agli operatori del diritto lo stato dell’arte sulla materia. Ma è proprio da questa ricostruzione così ampia e sistematica che emerge un dato giuridico che, ad avviso di chi scrive, non può essere condiviso: dalla lettura di questa sentenza, infatti, emerge una presa di posizione netta della Grande Chambre contro il negazionismo, assolutamente priva di un sostegno logico-giuridico coerente, soprattutto quando valuta il negazionismo dell’Olocausto come una presunzione assoluta di “abuso del diritto” (ai sensi dell’art. 17 CEDU), mentre le negazioni degli altri genocidi sarebbero sottoponibili ad un test di bilanciamento tra gli artt. 10 e 8 della Convenzione.

Quando si nega l’Olocausto, ci dice la Corte, chi nega – quale che sia il suo intento e quale che sia il contesto in cui le sue parole vengono espresse – sta commettendo un reato, in quanto si fa portatore di un’ideologia antidemocratica ed antisemita (come se essere antisemiti significasse essere necessariamente antidemocratici: anche molti cittadini europei non ebrei sono di origine semita); viceversa, chi nega il genocidio degli armeni, ovvero quello ruandese o quello cambogiano o qualsiasi altro genocidio del XX secolo, può vedersi garantito dal complesso test di bilanciamento elaborato dai giudici di Strasburgo, perché – sempre stando al ragionamento della Corte – non è compito della Grande Chambre formulare un giudizio storico sull’esistenza o meno di determinati fatti storici.

Questa relativizzazione dei “genocidi degli altri” è, a ben vedere, un’operazione di negazionismo essa stessa: come è noto, infatti, le norme penali che criminalizzano i negazionisti, prevedono pene non soltanto per chi nega tout court un genocidio, ma anche nei confronti di quanti tendono a minimizzare e a relativizzare la portata storica di determinati avvenimenti. Ciò è logico visto che proprio chi minimizza la portata di un genocidio pone in essere un discorso d’odio ancora più grave rispetto a chi lo nega tout court, poiché minimizzando riesce a veicolare in maniera molto più sottile (e sostenibile agli occhi della pubblica opinione) determinate posizioni che di storiografico non hanno nulla, ma che certamente hanno una forte valenza politica.

E non è proprio questa la stessa operazione che fa la Grande Chambre nella sentenza Perinçek ?

I giudici di Strasburgo, infatti, pongono in essere una relativizzazione tra genocidi, ritenendo che soltanto quello del popolo ebreo possa godere di una tutela giuridica penale assoluta, mentre la negazione di “altri genocidi” – che sono comunque avvenuti sul territorio europeo – debba essere sempre contestualizzata. A ciò si aggiunga poi il fatto che la Corte dichiara di volersi astenere dal formulare un giudizio storico su questi eventi, mentre formula de facto un giudizio storico rispetto alla Shoah, dandone una ricostruzione non suscettibile di essere messa in discussione da nessuno e non comparabile con altri genocidi, evidentemente reputati meno gravi dai giudici della Grande Chambre.

In conclusione, a me pare che dalla lettura di questa sentenza emerga ancora una volta la problematicità di criminalizzare le dichiarazioni negazioniste, in quanto le aporie logico-giuridiche che l’introduzione di tali fattispecie di reato pongono in essere all’interno della giurisprudenza – nazionale o sovra-nazionale – sono molte e spesso gli argomenti utilizzati dai giudici si risolvono in mere posizioni di principio. Anche il test di bilanciamento elaborato dalla Corte nel caso Perinçek, pur nella sua complessità e sofisticatezza, non sembra giungere ad esiti giudiziari sostenibili, sotto il profilo argomentativo.

Infine, vorrei sottolineare come, nel corso di questo breve scritto, ho fatto mia acriticamente la sinonimia che la Grande Chambre impiega tra hate speech e dichiarazioni negazioniste. Personalmente, ritengo che questo uso indistinto dei due termini sia giuridicamente (oltre che empiricamente) errato: un conto è offendere un singolo o un gruppo per le proprie origini, la propria tradizione e la propria storia, altro conto è discutere sulla sussistenza o meno di determinati eventi storici. Certo, è indiscutibile che chi nega un genocidio spesso ha come obiettivo quello di offendere un individuo o un gruppo, ma questo non significa che chi nega un genocidio lo faccia necessariamente (o comunque soltanto) per questo motivo. Eppure la Grande Chambre ha affermato a chiare lettere – e più di una volta in questa sentenza – che chi nega o minimizza la Shoah lo fa sempre con un intento offensivo, chi invece nega un altro genocidio potrebbe non farlo con il medesimo intento.

Come tutto questo sia sostenibile da un punto di vista squisitamente giuridico, come cioè sia sostenibile una presunzione assoluta di legittimità della repressione penale di quanti negano l’Olocausto ma non altri genocidi (come quello armeno), ad avviso di chi scrive appare illogico: si tratta di una presa di posizione da parte della Corte di Strasburgo assolutamente ideologica.

15/12/2015
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