La sentenza disciplinare di condanna di Luca Minniti, giudice presso il Tribunale di Firenze, per il deposito in ritardo di 594 sentenze civili su un totale di 1513 nel periodo 1 ottobre 2007 – 1 ottobre 2012 è un segnale di allarme per tutti che rivela una progressiva involuzione in corso nella magistratura italiana.
Ovviamente il numero (594 appunto) e l’entità dei provvedimento depositati in ritardo (164 ultra annuali) sono congrui e incontestabili.
E le argomentazioni contenute nella sentenza ricalcano e riportano fedelmente una costante (quanto discutibile) elaborazione giurisprudenziale in particolare circa l’irrilevanza della laboriosità o produttività del magistrato nella valutazione dell’illecito, e riguardo alla presunzione di ingiustificabilità per i ritardi superiori all’anno.
Nulla di nuovo, in apparenza, quindi, ma nel caso erano stati sollevati due elementi nuovi che avrebbero richiesto un particolare approfondimento ed il coraggio di discostarsi dai precedenti orientamenti giurisprudenziali.
Il primo elemento, estremamente significativo era la scelta gestionale rivendicata dal dott. Minniti di assicurare una durata ragionevole dei procedimenti nel loro complesso contenendo la fase istruttoria e allungando la durata del segmento decisorio. In tal modo è vero che si introitavano contemporaneamente un numero di sentenze elevato che potevano essere stese solo in tempi inevitabilmente lunghi, ma si assicurava in definitiva una durata complessiva ragionevole (calcolata dall’iscrizione a ruolo al deposito della sentenza) e comunque inferiore. Politica che era tesa all’abbattimento dell’arretrato e che ha conseguito indubbi successi se nel ruolo del dott. Minniti la percentuale delle cause ultratriennali sul totale delle pendenti è passato dal 55% del momento in cui prese il ruolo al 6,3% del 31.12.2014.
In sostanza il dott. Minniti ha cercato di realizzare una gestione del ruolo studiata e programmata.
Tale argomentazione non ha convinto la sezione disciplinare del C.S.M. che al riguardo ha sostenuto:
”…non è consentito al magistrato che, per il carico di lavoro, avverta di non essere in condizione di osservare i termini per il deposito delle sentenze, di effettuare autonomamente la scelta di assumere in decisione cause civili in eccesso rispetto alla possibilità di redigere tempestivamente le relative motivazioni, in luogo di rinviarne la discussione a data compatibile col rispetto dei termini, così privilegiando un modello organizzativo suscettibile di ostacolare la possibilità di ostacolare la possibilità che siano adottati dal capo dell’ufficio rimedi immediati (Cass. 26550/2013).
La motivazione si riferisce anche espressamente alla Direttiva consiliare del 13 novembre 2013 e riporta alla responsabilità e all’intervento dell’ufficio e del suo dirigente l’adozione di rimedi per evitare disfunzioni, oltre che per sollevare il magistrato da situazioni di eccessivo carico. Ma la sentenza trascura che questa Direttiva, che costituisce un indubbio spartiacque in materia, era successiva a tutta la vicenda dei ritardi del dott. Minniti e sicuramente non è stata quindi azionata e rispettata.
Non solo, ma scontiamo una profonda ipocrisia dell’intero sistema disciplinare che nulla addebiterebbe qualora il magistrato anche a fronte di una causa maturissima per la decisione la rinvii anche più volte per non introitare la sentenza, mentre diviene implacabile in caso la sentenza venga depositata in ritardo.
Il tempo complessivo della causa invece, in contrasto con i principi europei, suona come del tutto irrilevante e sarebbe inconferente anche se il magistrato riuscisse a provare che la durata complessiva del processo ha beneficiato dal modello organizzativo adottato. Non solo ma la sentenza incorre in un evidente errore laddove imputa al dott. Minniti l’intera durata della causa anche nei casi in cui lo stesso aveva ereditato procedimenti già pendenti da diverso tempo.
Pensare che in materia sarebbe risolutiva la fissazione di carichi esigibili minimi di cause assegnate e di sentenze introitate è semplicemente illusorio e sbagliato: o si ritiene, che il superamento di questa soglia porti di per sé a giustificare ogni comportamento, ivi compresi i ritardi, oppure l’introduzione di un limite minimo diventa semplicemente una mannaia che automaticamente porta alla condanna chiunque non si attenga a tale soglia, al di là delle particolarissime circostanze di lavoro o personali di cui può essere vittima.
Questo al di là dell’assoluta necessità che abbiamo per motivi di trasparenza e di omogeneizzazione ponderale e territoriale di indicatori di vario tipo che possano aiutarci nell’organizzazione degli uffici e nella distribuzione delle risorse individuando la fascia di carichi di lavoro sostenibile ed ottimale e gli standard di rendimento settore per settore.
Il secondo elemento nuovo che avrebbe richiesto un salto di qualità erano le conseguenze sull’attività lavorativa dell’impegno avuto dal dott. Minniti tra il 2008 e la metà del 2011 nell’incarico di componente del gruppo standard di rendimento per la laboriosità del magistrato, incarico conferitogli dal C.S.M.
L’analisi puntuale che nella sentenza viene fatta sul tema della tipologia di esonero avuto risente di una evidente sottovalutazione della qualità ed intensità dell’impegno che un incarico di questo tipo comporta.
Incarico, tra l’altro, la cui durata era del tutto imprevedibile ex ante, essendo stato prorogato dal C.S.M. ben tre volte con richieste di approfondimento e di sperimentazione.
In sostanza l’esonero era consistito nella dispensa dalla celebrazione di circa 81 udienze nell’arco di due anni e sette mesi, ma non si era avuto esonero alcuno circa l’assegnazione dei procedimenti. Ciò evidentemente comportava un alleviamento dell’attività del dott. Minniti limitatamente alla presenza in ufficio, ma non in relazione alla sua complessiva attività che sostanzialmente veniva semplicemente compressa in un arco temporale a sua disposizione molto più ristretto. E ciononostante i dati complessivi di produttività continuavano ad essere significativi: 327 sentenze depositate nel 2010, 302 sentenze depositate nell’anno 2011, 367 sentenze nell’anno 2012, un dimezzamento in cinque anni del ruolo di 1300 ca. che che aveva preso durante il lavoro del gruppo standard.
La concezione generale che emerge è di vedere l’impegno che molti magistrati danno in ruoli e campi istituzionali diversi (alcuni con esoneri parziali, altri senza), quali l’innovazione, l’informatica, la formazione, come puramente accessorio e secondario rispetto all’attività giurisdizionale, trascurando che anche questa è attività giudiziaria pura che tende alla complessiva funzionalità del sistema giudiziario e che, ben esercitata, può portare a benefici rilevantissimi del lavoro quotidiano di tutti attraverso riorganizzazioni, utilizzo di tecnologie e reperimento di nuove risorse.
Il fatto che ben pochi innovatori, penso in particolare ai protagonisti del Processo Civile telematico, siano sfuggiti ad incolpazioni disciplinari è emblematico e fotografa un sistema arretrato che così non ha futuro.
Per questo la sentenza impone una riflessione complessiva che valorizzi metodi di lavoro che nella sostanza portano alla ragionevole durata e punti sull’innovazione, ma soprattutto eviti che sia l’ambito disciplinare quello in cui ne discutiamo.