INCOLPAZIONE
incolpata:
A) dell’illecito disciplinare di cui agli artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, in violazione del dovere generale di riserbo (imposto al magistrato anche dall’art. 10, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848, nella interpretazione che è data dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per garantire la credibilità e l’imparzialità del potere giudiziario), sollecitava personalmente la pubblicità di notizie attinenti alla propria attività di ufficio da parte di giornalisti televisivi e della stampa che si trovavano occasionalmente, e per altre ragioni, dinanzi agli uffici giudiziari minorili di Milano, per rilasciaie agli stessi il “comunicato” e le dichiarazioni specificati nel capo B) che segue, in particolare proponendosi per una serie di interviste e di comunicazioni: “Ma tutte queste telecamere sono qui per cosa? ... se volete avrei io da dirvi qualcosa. Mi chiamo Annamaria Fiorillo, sono sostituto procuratore dei minori e quello che ha dichiarato in aula Maroni non mi va giù” (dichiarazione a La Repubblica dell’li novembre 2010);
B) dell’illecito disciplinare di cui agli artt. i, comma 1, e 2, comma 1, lettera n) e v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, perché, in violazione del dovere generale di riserbo (imposto al magistrato anche dall’ari 10, paragrafo 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), e in violazione dello specifico divieto per i sostituti procuratori della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio, stabilito dall’art. 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, divieto ribadito sia nell’ordine di servizio n. 11 del 15 aprile 2008 a firma del capo dell’ufficio, sia nei criteri organizzativi adottati dallo stesso in data 14 ottobre 2009, a norma dell’art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006, che riservano il rapporto con gli organi di informazione al Procuratore della Repubblica, sia ulteriormente in una specifica disposizione a lei direttamente indirizzata con la nota n. 921/10 del 13 novembre 2010 a firma del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, che la richiamava all’osservanza del divieto e delle disposizioni già impartite in precedenza e le ricordava le responsabilità disciplinari conseguenti:
(1) dapprima rilasciava in data 10 novembre 2010, alla stampa e a organi di informazione televisiva, dinanzi all’ufficio giudiziario, un “comunicato” concernente l’attività da lei svolta quale sostituto di turno nei giorni 27 e 28 maggio 2010 in relazione alle procedure di accompagnamento, identificazione e affidamento della minorenne K.E.M., cittadina del Marocco (dichiarazioni riportate da: Corriere della Sera; La Stampa; La Repubblica; Il Messaggero; Il Giornale; Il Fatto quotidiano; Il Gazzettino; Il Mattino; Il Giorno; Il Resto del Carlino; La Nazione; L ‘Unità; La Gazzetta del Sud; La Gazzetta del mezzogiorno; Corriere Adriatico; Il Giornale di Sicilia; Il Giorno; Il Piccolo; Il Tempo; Il Tirreno; La Nuova Sardegna, e molti altri quotidiani);
(2) quindi partecipava, quale intervistata, alla trasmissione televisiva di RAI 3 “In mezz’ora” del giorno 14 novembre 2010, interamente dedicata alla vicenda relativa alle procedure di accompagnamento, identificazione e affidamento provvisorio della minorenne K.E.M. poste in essere i1 27 e 28maggio2010;
(3) inoltre, rendeva ulteriori dichiarazioni in merito alla vicenda procedurale, con una intervista riportata dal quotidiano La Repubblica del 19 gennaio 2011; riferendo, nelle suddette occasioni, notizie concernenti procedure in corso.
La dottoressa Fiorillo è stata ritenuta responsabile delle violazioni di cui alla lettera n) ed alla lettera aa) del comma 1 dell’art. 2 decreto legislativo 23 febbraio 2006 n. 109 ed è stata condannata alla sanzione disciplinare della censura mentre si è esclusa la responsabilità per l’illecito di cui alla lettera v).
Si riportanto le norme di interesse:
Art. 2 (Illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni). 1. Costituiscono illeciti disciplinari nell'esercizio delle funzioni:
a) fatto salvo quanto previsto dalle lettere b) e c), i comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti;
b) l'omissione della comunicazione, al Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' di cui agli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, come modificati dall'art. 29 del presente decreto;
c) la consapevole inosservanza dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
d) i comportamenti abitualmente o gravemente scorretti nei confronti delle parti, dei loro difensori, dei testimoni o di chiunque abbia rapporti con il magistrato nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ovvero nei confronti di altri magistrati o di collaboratori;
e) l'ingiustificata interferenza nell'attivita' giudiziaria di altro magistrato;
f) l'omessa comunicazione al capo dell'ufficio, da parte del magistrato destinatario, delle avvenute interferenze;
g) la grave violazione di legge determinata da ignoranza o negligenza inescusabile;
h) il travisamento dei fatti determinato da negligenza inescusabile;
i) (Abrogata);
l) l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione e' richiesta dalla legge;
m) l'adozione di provvedimenti adottati nei casi non consentiti dalla legge, per negligenza grave e inescusabile, che abbiano leso diritti personali o, in modo rilevante, diritti patrimoniali;
n) la reiterata o grave inosservanza delle norme regolamentari o delle disposizioni sul servizio giudiziario adottate dagli organi competenti;
o) l'indebito affidamento ad altri di attivita' rientranti nei propri compiti;
p) l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne e' derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosita';
q) il reiterato, grave e ingiustificato ritardo nel compimento degli atti relativi all'esercizio delle funzioni; si presume non grave, salvo che non sia diversamente dimostrato, il ritardo che non eccede il triplo dei termini previsti dalla legge per il compimento dell'atto;
r) il sottrarsi in modo abituale e ingiustificato all'attivita' di servizio;
s) per il dirigente dell'ufficio o il presidente di una sezione o il presidente di un collegio, l'omettere di assegnarsi affari e di redigere i relativi provvedimenti;
t) l'inosservanza dell'obbligo di rendersi reperibile per esigenze di ufficio quando esso sia imposto dalla legge o da disposizione legittima dell'organo competente;
u) la divulgazione, anche dipendente da negligenza, di atti del procedimento coperti dal segreto o di cui sia previsto il divieto di pubblicazione, nonche' la violazione del dovere di riservatezza sugli affari in corso di trattazione, o sugli affari definiti, quando e' idonea a ledere indebitamente diritti altrui;
v) pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino i soggetti coinvolti negli affari in corso di trattazione, ovvero trattati e non definiti con provvedimento non soggetto a impugnazione ordinaria, quando sono dirette a ledere indebitamente diritti altrui nonche' la violazione dei divieti di cui all'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106;
z) (Abrogata);
aa) il sollecitare la pubblicita' di notizie attinenti alla propria attivita' di ufficio ovvero il
costituire e l'utilizzare canali informativi personali riservati o privilegiati;
bb) (Abrogata);
cc) l'adozione intenzionale di provvedimenti affetti da palese incompatibilita' tra la parte dispositiva e la motivazione, tali da manifestare una precostituita e inequivocabile contraddizione sul piano logico, contenutistico o argomentativo;
dd) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio o del presidente di una sezione o di un collegio, della comunicazione agli organi competenti di fatti a lui noti che possono costituire illeciti disciplinari compiuti da magistrati dell'ufficio, della sezione o del collegio;
ee) l'omissione, da parte del dirigente l'ufficio ovvero da parte del magistrato cui compete il potere di sorveglianza, della comunicazione al Consiglio superiore della magistratura della sussistenza di una delle situazioni di incompatibilita' previste dagli articoli 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come da ultimo modificati dall'art. 29 del presente decreto, ovvero delle situazioni che possono dare luogo all'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2 e 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, come modificati dagli articoli 26, comma 1 e 27 del presente decreto;
ff) l'adozione di provvedimenti non previsti da norme vigenti ovvero sulla base di un errore macroscopico o di grave e inescusabile negligenza;
gg) l'emissione di un provvedimento restrittivo della liberta' personale fuori dei casi consentiti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile.
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