Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

No alla "messa alla prova" in Cassazione

di Giovanni Zaccaro
Giudice Tribunale di Bari
Con la sentenza di questa estate la Corte ritiene l'istituto inapplicabile alla fase del giudizio di legittimità
No alla "messa alla prova" in Cassazione

La sezione feriale della Corte di Cassazione pone un primo punto fermo in ordine alle questioni di diritto intertemporale relative al neonato istituto della messa alla prova.

La novella codicistica non prevedeva alcuna disciplina transitoria, limitandosi a disciplinare i termini perentori entro i quali la sospensione del procedimento per la messa alla prova doveva essere chiesta.

Il legislatore neppure ha previsto nulla sul punto quando è tardivamente intervenuto (Legge 11 agosto 2014, n. 118) per disciplinare il regime transitorio delle nuove norme sul processo “in assenza” e sulla sospensione dei processi a carico di irreperibili, pure introdotte contestualmente a quelle sulla “messa alla prova”.

La struttura dell’istituto della messa alla prova, costruito come una sorta di rito alternativo al dibattimento, e la ratio evidentemente deflattiva del carico giudiziario perseguita dal legislatore (sul punto si veda il paragrafo quattro de La messa alla prova per adulti) inducono a ritenere che non possa essere richiesta nei procedimenti già in corso (in fase di istruttoria dibattimentale od in sede di gravame), al momento dell’entrata in vigore della norma istitutiva. Appunto perché sarebbero già spirati i termini finali previsti per la richiesta.

Al contrario, una prima decisione del Tribunale di Torino, aveva “rimesso in termini” le imputate al fine di consentire loro di chiedere la sospensione per messa alla prova, pure pendendo la fase dibattimentale. La decisione era fondata sulla natura sostanziale dell’istituto. Invero, in caso di esito positivo, il reato si estinguerebbe e dunque la messa alla prova sarebbe causa estintiva del reato, ascrivibile al novero delle fattispecie di diritto sostanziale.

Trattandosi di una modifica “in melius”, sarebbe sempre applicabile retroattivamente, anche ai processi pendenti al momento dell’entrata in vigore della norma.

Evidentemente, a ragionare in senso opposto, ossia a definire la sospensione per messa alla prova un istituto processuale, varrebbe la regola generale del tempus regit actum.

Tale ultima tesi sembra fondata se si pone mente alla circostanza che l’ “esito positivo della messa alla prova” non si verifica mai fuori dal processo ma solo dopo e durante la sospensione del processo. Ossia, giammai l’imputato deduce l’esistenza di un “fatto” estintivo del reato, che il giudice è tenuto a valutare, ex art. 2 cp, seppure introdotto con norma successiva alla data di commissione del reato. Invece, l’imputato chiede la sospensione del processo per essere messo alla prova ed il giudice, se non ritiene sussistere cause ostative, dispone di conseguenza; dunque, l’effetto estintivo del reato è una conseguenza eventuale e successiva alla decisione “processuale” di sospendere il processo.

Ne consegue che la norma transitoria da verificare è quella che disciplina la richiesta dell’imputato di sospensione del processo e la conseguente decisione del giudice. Si tratta di vicende propriamente processuali, la cui disciplina non è quella ex art. 2 cp ma quella vigente al momento dell’inizio del processo.

Con la sentenza di questa estate, la Corte di Cassazione non prende posizione espressa sull’istituto ma lo ritiene inapplicabile alla fase del giudizio di legittimità spiegando che il legislatore ha previsto una sorta di “rito-procedura” alternativa al dibattimento, attribuendo al giudice poteri di verifica e controllo che sono incompatibili con la natura del giudizio di legittimità.

Quanto alla necessità di garantire l’efficacia retroattiva di una legge mitius (perché introduttiva di una nuova ipotesi di estinzione del reato), la Corte ribadisce l’obbligo costituzionale ed inderogabile di non dare efficacia retroattiva alle norme penali in pejus ma precisa che invece, anche secondo la giurisprudenza della Corte Europea (è palese il richiamo alla celebre sentenza Scoppola contro Italia), la regola della retroattività delle norme penali in melius può trovare deroghe o limitazioni, se fondate su motivi oggettivamente ragionevoli.

Nel caso di specie, il legislatore italiano, nel non prevedere un regime transitorio, ha inteso non dare efficacia retroattiva delle norme, seppure più favorevoli.

Tale deroga al principio della retroattività delle norme penali più favorevoli sarebbe, secondo la Corte, giustificato proprio per la natura dell’istituto, intrinsecamente incompatibile con il giudizio di legittimità.

Resta, comunque, ancora aperta la questione se la sospensione per la messa alla prova possa essere richiesta per i processi in corso, in fase di dibattimentale o di appello, pendenti al momento dell’entrata in vigore della legge. 

Sul punto, appare necessario segnalare che la VI sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza del 9.7.14 n. 30559, ha rimesso alle sezioni unite la questione se l'istituto sia applicabile, per i processi già in corso all'entrata in vigore della legge istitutive, pure essendo spirato i termini previsti a pena di decadenza. 

24/09/2014
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