Magistratura democratica
Europa

CGUE, pillole di luglio

di Alice Pisapia
Dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea e avvocato in Milano
Le più interessanti pronunce della Corte di Giustizia europea di luglio
CGUE, pillole di luglio

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 17 luglio 2014, causa C-473/13 e C-514/13, Adala Bero c. Regierungspräsidium Kassel e Ettayebi Bouzalmate contro Kreisverwaltung Kleve.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Bundesgerichtshof, Landgericht München I - Germania

Oggetto: Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Trattenimento ai fini dell’allontanamento - Trattenimento in un istituto penitenziario - Impossibilità di sistemare i cittadini di paesi terzi in un apposito centro di permanenza temporanea.

L’art.16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro è tenuto, di norma, a trattenere ai fini dell’allontanamento i cittadini di paesi terzi in situazione di soggiorno irregolare sistemandoli in un apposito centro di permanenza temporanea di questo Stato, ancorché tale Stato membro abbia una struttura federale e lo Stato federato competente a decidere e ad eseguire detto trattenimento ai sensi del diritto nazionale non disponga di un centro di permanenza temporanea siffatto.

 

Mercato interno: libera circolazione delle persone

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 17 luglio 2014, causa C-58/13 e 59/13, Angelo Alberto Torresi e Pierfrancesco Torresi contro Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Macerata.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Consiglio Nazionale Forense – Italia.

Oggetto: Accesso alla professione di avvocato - Facoltà di respingere l’iscrizione all’albo dell’ordine degli avvocati di cittadini di uno Stato membro che abbiano acquisito la qualifica professionale di avvocato in un altro Stato membro - Abuso del diritto.

Sulla questione preliminare inerente la qualificazione del CNF come organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 267 TFUE. Infatti, i ricorrenti sostengono che esso eserciterebbe funzioni giurisdizionali solo ove intervenga in materia disciplinare e non ove si occupi della gestione degli albi degli avvocati, materia in cui eserciterebbe solo una funzione meramente amministrativa. La Corte tuttavia reputa che il Consiglio Nazionale Forense soddisfa i requisiti di indipendenza e di imparzialità che caratterizzano una giurisdizione ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

L’art. 3 della direttiva 98/5 provvede ad armonizzare completamente i requisiti preliminari richiesti ai fini di esercitare il diritto di stabilimento conferito da tale direttiva, prevedendo che l’avvocato che intende esercitare in uno Stato membro diverso da quello nel quale ha acquisito la sua qualifica professionale deve iscriversi presso l’autorità competente di detto Stato membro, la quale è tenuta a procedere a tale iscrizione “su presentazione del documento attestante l’iscrizione di questi presso la corrispondente autorità competente dello Stato membro di origine” (v., in tal senso, sentenze Commissione c. Lussemburgo, EU:C:2006:588, punti 35 e 36, nonché Wilson, EU:C:2006:587, punti 65 e 66).

A tale proposito, la Corte ha già statuito che la presentazione all’autorità competente dello Stato membro ospitante di un certificato di iscrizione presso l’autorità competente dello Stato membro di origine risulta l’unico requisito cui dev’essere subordinata l’iscrizione dell’interessato nello Stato membro ospitante, che gli consente di esercitare la sua attività in quest’ultimo Stato membro con il suo titolo professionale di origine.

Secondo il giudice del rinvio, i sigg. Torresi non potrebbero, nel caso di specie, avvalersi dell’art. 3 della direttiva 98/5, dal momento che l’acquisizione della qualifica professionale di avvocato in uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana avrebbe il solo scopo di eludere l’applicazione del diritto di quest’ultima che disciplina l’accesso alla professione di avvocato e costituirebbe pertanto un abuso del diritto di stabilimento, contrario agli obiettivi di tale direttiva.

Quanto alla lotta contro l’abuso della libertà di stabilimento, uno Stato membro ha il diritto di adottare misure volte ad impedire che, grazie alle possibilità offerte dal Trattato FUE, taluni dei suoi cittadini tentino di sottrarsi abusivamente alle norme delle loro leggi nazionali (v. sentenza Inspire Art, C‑167/01, EU:C:2003:512, punto 136).

La Corte reputa che non possa costituire una pratica abusiva il fatto che il cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisirvi la qualifica professionale di avvocato a seguito del superamento di esami universitari e faccia ritorno nello Stato membro di cui è cittadino per esercitarvi la professione di avvocato con il titolo professionale ottenuto nello Stato membro in cui tale qualifica professionale è stata acquisita. 

 

Diritti sociali

Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 3 luglio 2014, cause riunite C-362/13, C-363/13 e C-407/13, Maurizio Fiamingo, Leonardo Zappalà e Francesco Rotondo c. Rete Ferroviaria Italiana Spa.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Suprema Corte di Cassazione – Italia.

Oggetto: Settore marittimo - Traghetti che effettuano un tragitto tra due porti situati nel medesimo Stato membro - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Misure dirette a prevenire il ricorso abusivo ai contratti a tempo determinato - Sanzioni - Trasformazione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato - Presupposti.

I ricorrenti nei procedimenti principali sono marittimi iscritti nei registri della gente di mare. Essi sono stati arruolati dalla RFI mediante una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, conclusi posteriormente al 2001, per uno o più viaggi e per 78 giorni al massimo, al fine di essere imbarcati su traghetti per il tragitto Messina-Villa San Giovanni e Messina-Reggio Calabria.

Dalle decisioni di rinvio si evince che detti ricorrenti hanno lavorato, nell’ambito di tali contratti, al servizio del loro datore di lavoro per un tempo inferiore a un anno e che è trascorso un periodo superiore a 60 giorni dalla cessazione di un contratto di lavoro e la conclusione del contratto successivo. Poiché ritengono che i loro rapporti di lavoro siano stati risolti illegalmente all’atto del loro sbarco, i ricorrenti nei procedimenti principali hanno adito il Tribunale di Messina chiedendo che venisse dichiarata la nullità dei loro contratti di lavoro a tempo determinato, la trasformazione di detti contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la loro immediata riassunzione o reintegrazione, nonché il versamento di un risarcimento per il danno sofferto.

La Corte di giustizia reputa che l’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, figurante quale allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a lavoratori, quali i ricorrenti nei procedimenti principali, occupati in qualità di marittimi con contratti di lavoro a tempo determinato su traghetti che effettuano un tragitto marittimo tra due porti situati nel medesimo Stato membro.

Le disposizioni dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato devono essere interpretate nel senso che esse non ostano a una normativa nazionale, quale quella in questione nei procedimenti principali, la quale prevede che i contratti di lavoro a tempo determinato debbono indicare la loro durata, ma non il loro termine.

La clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato dev’essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, la quale prevede la trasformazione di contratti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato unicamente nel caso in cui il lavoratore interessato sia stato occupato ininterrottamente in forza di contratti del genere dallo stesso datore di lavoro per una durata superiore a un anno, tenendo presente che il rapporto di lavoro va considerato ininterrotto quando i contratti di lavoro a tempo determinato sono separati da un intervallo inferiore o pari a 60 giorni.

Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare che i presupposti per l’applicazione nonché l’effettiva attuazione di detta normativa costituiscano una misura adeguata per prevenire e punire l’uso abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato.

 

31/10/2014
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