Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Primo quadrimestre 2024

Le più interessanti sentenze emesse nel primo quadrimestre del 2024

1) TIK TOK

9 febbraio 2024 - Ordinanza del presidente del Tribunale nella causa T-1077/23 R| Bytedance contro Commission Digital Markets Act: respinta la domanda di Bytedance (TikTok) diretta alla sospensione della decisione della Commissione che la designava come gatekeeper.

La Bytedance è una holding non operativa costituita in Cina nel 2012 che, attraverso controllate locali, fornisce la piattaforma di intrattenimento TikTok. Con decisione del 5 settembre 2023, la Commissione ha designato Bytedance quale gatekeeper ai sensi della legge sui mercati digitali; ciò comporta una serie di divieti e di obblighi, tra cui, quello di consentire agli utenti commerciali di accedere ai dati della piattaforma. Nel novembre 2023 Bytedance ha proposto ricorso per l’annullamento di tale decisione, ed ha presentato una domanda cautelare volta a ottenerne la sospensione fino alla chiusura del procedimento di merito, al fine di evitare un danno grave e irreparabile.

Con l’ordinanza in commento, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda cautelare, sul presupposto che la Bytedance non ha dimostrato che esista un rischio concreto di divulgazione di informazioni riservate, o che tale rischio possa provocare un danno grave e irreparabile.

 

2) FARMACI ON LINE

29 febbraio 2014 - Sentenza della Corte nella causa C-606/21 | Doctipharma - Vendita a distanza di medicinali senza prescrizione: la Corte precisa le condizioni alle quali uno Stato membro può vietare un servizio consistente nel mettere in contatto farmacisti e clienti per la vendita online di medicinali 

La normativa francese non consente alle aziende di commercio elettronico di vendere on line i farmaci, anche se non soggetti a prescrizione, dal momento che tale attività può essere esercitata unicamente da chi abbia conseguito la qualifica di farmacista. 

Un siffatto divieto non è contrario al diritto dell’Unione. La Corte, tuttavia, ha chiarito che l’attività di promozione di farmaci in rete posta in essere dal gestore di un sito web, autonoma e distinta da quella di vendita, che si sostanzia unicamente nel mettere in contatto i farmacisti con i potenziali acquirenti, non possa essere vietata, dal momento che detta attività rientra nella nozione di <<servizio della società dell’informazione>>, consentita dal diritto dell’Unione.

 

3) MINORI NON ACCOMPAGNATI E RICONGIUNGIMENTO

30 gennaio 2024 - Sentenza della Corte nella causa C-560/20 | Landeshauptmann von Wien: Un minore non accompagnato riconosciuto rifugiato ha diritto al ricongiungimento familiare con i genitori e con la sorella affetta da una grave malattia, anche se è diventato maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare.

Il Tribunale amministrativo di Vienna ha chiesto alla Corte se il minore straniero non accompagnato riconosciuto rifugiato conservi il diritto di ricongiungersi con i genitori, come previsto dal diritto dell’Unione, anche qualora raggiunga la maggiore età nelle more del procedimento, e se lo stesso diritto permanga anche con riferimento all’ingresso della sorella maggiorenne, qualora questa dipenda in tutto dai genitori a causa di una grave patologia da cui è affetta.

La Corte, nella sentenza in commento, ricorda che il raggiungimento della maggiore età durante la procedura di ricongiungimento non può rappresentare un ostacolo, dal momento che il suo diritto non può dipendere dalla maggiore o minore celerità con cui gli uffici preposti istruiscono il procedimento. Inoltre, nel caso eccezionale che una sorella maggiorenne necessiti di cure costanti e dell’assistenza dei genitori a causa delle sue condizioni di salute, alla stessa deve essere riconosciuto il diritto di ricongiungersi con il fratello alle stesse condizioni dei genitori. Altrimenti opinando, i genitori non potrebbero lasciare la figlia maggiorenne priva di assistenza per raggiungere il figlio minore, il quale sarebbe in tal modo di fatto privato del suo diritto al ricongiungimento familiare.

Né tale diritto può essere subordinato al possesso di un alloggio, di un’assicurazione contro le malattie nonché di risorse sufficienti per loro e per la sorella, dal momento che anche ciò comporterebbe di fatto una privazione del diritto al ricongiungimento. La direttiva sui ricongiungimenti familiari, infatti, accorda una protezione specifica ai rifugiati in ragione della loro particolare vulnerabilità. Pertanto, non si può esigere né dal rifugiato minorenne né dai suoi genitori (ancor prima di aver raggiunto il figlio) che essi dispongano, per se stessi e per la sorella gravemente malata, di un alloggio sufficientemente grande, di un'assicurazione contro le malattie nonché di risorse sufficienti. 

 

4) IMMUNITA’

16 gennaio 2024  -Ordinanza del Tribunale nella causa T-46/23 | Kaili/Parlamento e Procura europea - Revoca dell’immunità parlamentare: il ricorso di Eva Kaili contro la richiesta della procuratrice capo della Procura europea e la decisione della presidente del Parlamento è respinto.

Nell’ambito di un'indagine sulla gestione delle indennità parlamentari, la procuratrice capo della Procura europea ha chiesto alla presidente del Parlamento europeo di revocare l'immunità parlamentare di Eva Kaili, ex vicepresidente del Parlamento europeo; la presidente ha deciso di portare la questione innanzi alla seduta plenaria del Parlamento e di deferirla alla commissione Affari giuridici. Eva Kaili chiede al Tribunale dell'Unione europea di annullare sia la domanda della procuratrice che la decisione della presidente del Parlamento europeo. 

Con la sua ordinanza, il Tribunale osserva che la richiesta di revoca dell'immunità è una misura preliminare e necessaria per garantire l'efficacia delle indagini e non comporta, di per sé, né la revoca definitiva dell'immunità né altre conseguenze sui suoi diritti o sui suoi obblighi, fino alla decisione finale del Parlamento. 

Trattandosi quindi di atti preliminari non impugnabili, la domanda di annullamento è giudicata irricevibile.

 

5) VIOLENZA SULLE DONNE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE

16 gennaio 2024 - Sentenza della Corte nella causa C-621/21 | Intervyuirashtorganna DAB pri MS (Donne vittime di violenza domestica) Violenza sulle donne: la Corte precisa le condizioni per beneficiare della protezione internazionale 

Una cittadina turca di origine curda, musulmana e divorziata, ha presentato una domanda di protezione internazionale in Bulgaria, adducendo di essere stata costretta dalla famiglia a sposarsi, poi picchiata e minacciata dal marito, e ha dichiarato di temere per la propria vita in caso di rientro in Turchia. Il giudice bulgaro investito della causa ha deciso di sottoporre talune questioni alla Corte di Giustizia, dubitando che potesse esserle riconosciuto lo status di protezione internazionale secondo il diritto dell’Unione. 

La Corte, con la sentenza in commento, rileva che la direttiva 2011/95 deve essere interpretata nel rispetto della Convenzione di Istanbul, che riconosce la violenza contro le donne basata sul genere come una forma di persecuzione. Le donne, inoltre, nel loro insieme, possono essere considerate come appartenenti a un gruppo sociale svantaggiato ai sensi della predetta direttiva. Di conseguenza, esse possono beneficiare dello status di rifugiato quando, nel loro paese d’origine, sono esposte, a causa del loro sesso, a violenze fisiche o mentali, incluse le violenze sessuali e domestiche. 

La Corte chiarisce inoltre che, qualora le condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato non siano soddisfatte, esse possono altresì beneficiare della protezione sussidiaria anche in caso di minaccia effettiva di essere uccise o di subire atti di violenza da parte di un membro della loro famiglia o della loro comunità, a causa della presunta trasgressione di norme culturali, religiose o tradizionali. 

 

6) COMPETENZA INTERNAZIONALE

8 febbraio 2024, Sentenza della Corte nella Causa Inkreal, C-566/22: Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

FD, residente in Slovacchia, e Dúha Reality, società di diritto slovacco e domiciliata in Slovacchia, hanno concluso due contratti di finanziamento, sottoscrivendo una clausola secondo cui ogni controversia che non potesse essere risolta mediante negoziazione «è risolta da un tribunale della Repubblica ceca avente giurisdizione sostanziale e territoriale». Successivamente FD ha ceduto i crediti derivanti dai contratti di finanziamento a Inkreal, società di diritto slovacco e domiciliata in Slovacchia. Poiché Dúha non aveva eseguito la sua obbligazione pecuniaria, la Inkreal ha adito la Corte suprema della Repubblica ceca; quest’ultima, rilevato che tutti i contrenti erano slovacchi e che il contratto era parimenti sorto ed andava eseguito in Slovacchia, interrogava la Corte chiedendo di verificare se il regolamento Bruxelles I bis fosse applicabile al caso di specie, laddove l’unico elemento internazionale era costituito dalla clausola che demandava la giurisdizione ad altro Stato membro.

La Corte ha ribadito che affinché possano applicarsi le norme sulla competenza del regolamento Bruxelles I bis, è necessaria l'esistenza di un elemento internazionale, anche se questo non è definito nel regolamento n. 1896/2006 sul contenzioso transfrontaliero, e che l'esistenza di una convenzione che attribuisce la competenza ai giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui sono stabilite le parti dimostra di per sé le implicazioni transfrontaliere della controversia principale, sicché   l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis si applica anche se il detto contratto non ha alcun altro collegamento con detto altro Stato membro.

 

7) LAVORO- MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE

18 gennaio 2024 Sentenza della Corte nella causa C-218/22 | Comune di Copertino -Il lavoratore che non ha potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità economica. 

La normativa italiana prevede che i dipendenti pubblici non hanno in nessun caso diritto a un'indennità economica sostitutiva dei giorni di ferie annuali retribuite e non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Un giudice italiano, investito della controversia tra il lavoratore pubblico dimissionario (che rivendicava il pagamento delle ferie non godute) ed il Comune di Copertino (che opponeva la richiamata normativa interna), interroga la Corte sulla compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione, e segnatamente con la direttiva "orario di lavoro".

La Corte, con la sua pronuncia ribadisce che un lavoratore che non abbia fruito di tutte le ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro ha diritto a un'indennità finanziaria, salvo che non vi abbia rinunciato deliberatamente nonostante l’invito del datore di lavoro, accompagnato dall’avvertimento del rischio di perdere tali giorni alla fine del rapporto.

Il mancato versamento di un’indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali non goduti costituisce pertanto una violazione dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88, nonché dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

 

8) PENSIONI: CALCOLO DEI PERIODI NON LAVORATI DEDICATI ALL’EDUCAZIONE DEI FIGLI

22 febbraio 2024 - Sentenza della Corte di giustizia (Seconda Sezione), Deutsche Rentenversicherung Bund, nella causa C-283/21: La  cassa pensioni, ai fini del calcolo dell'importo della pensione per inabilità totale al lavoro, deve tener conto dei periodi non lavorati dedicati all'educazione dei figli maturati dal beneficiario di tale pensione in un altro Stato membro.

La normativa pensionistica tedesca consente di considerare come «periodo di assicurazione» utile ai fini del calcolo della pensione anche il tempo dedicato all’educazione dei figli, durante il quale il genitore non ha esercitato un'attività subordinata o autonoma soggetta all'assicurazione obbligatoria, e non ha, pertanto, versato contributi, e ciò anche se egli non ha versato contributi al regime legale di assicurazione pensionistica del primo Stato membro prima o immediatamente dopo tali periodi di educazione dei figli.  

Ciò che rileva, in tal caso, è che vi sia un «legame sufficiente» tra i periodi dedicati all’educazione dei figli e i periodi di assicurazione maturati nello Stato membro; detto legame sussiste qualora l'interessato abbia maturato periodi assicurativi nello Stato membro competente per il pagamento della sua pensione, sia prima che dopo il completamento dei periodi di educazione dei figli in un altro Stato membro. Ricorrendo tale condizione, per converso, lo Stato membro tenuto al pagamento della pensione non può, senza svantaggiare i suoi cittadini che hanno esercitato la loro libera circolazione e violando così l’articolo 21 TFUE, negare i periodi dedicati all’educazione dei figli per il solo motivo che sono stati completati in un altro Stato membro.

 

9) PLASTICA NELL’AMBIENTE

31 gennaio 2024 - Sentenza del Tribunale (Prima Sezione ampliata) del 31 gennaio 2024 Symphony Environmental Technologies e Symphony Environmental contro Parlamento e a., T-745/20: in tema di le immissioni sul mercato di prodotti costituiti da plastica oxo-degradabile.

 

La Symphony Environmental Technologies plc e la Symphony Environmental Ltd, con sede nel Regno Unito, hanno hanno intentato causa di risarcimento alle Istituzioni dell’Unione, ritenendo di essere danneggiate dalla norma dell’Unione (art. 5 dir. 2019/904) che vieta le immissioni sul mercato di prodotti costituiti da plastica oxo-degradabile. In particolare, esse adducevano che i loro prodotti commerciali erano realizzati con l’aggiunta di un additivo pro-ossidante che consente alla plastica di biodegradarsi più rapidamente della comune plastica oxo-degradabile. Ritenevano, pertanto, che la produzione dei loro prodotti fosse stata ingiustamente vietata, in quanto erroneamente classificati come oxo-degradabili, piuttosto che oxo-biodegradabili.

Il Tribunale ha respinto i ricorsi osservando, anzitutto, che il divieto previsto dall'articolo 5 della direttiva 2019/904, è coerente con l’articolo 191 TFUE, che stabilisce una serie di obiettivi, principi e criteri che il legislatore dell’Unione deve rispettare nell’attuazione della politica ambientale; in secondo luogo, che un siffatto divieto fosse rispettoso dei principi di proporzionalità e di parità di trattamento; e, infine, che dagli studi scientifici condotti dalle stesse società ricorrenti non fosse emersa una biodegradazione soddisfacente dei loro prodotti in plastica oxo-biodegradabile in una situazione reale, ma solo in esperimenti di laboratorio.

A giudizio del Tribunale, dunque, la plastica in questione non soddisfa nessuno dei vari standard per il compostaggio industriale o domestico né quelli applicabili agli imballaggi recuperabili tramite compostaggio.

[**]

Francesco Buffa, consigliere della Corte di cassazione

Salvatore Centonze, avvocato del Foro di Lecce

 

14/06/2024
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