Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Quarto trimestre 2020

Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse nel quarto trimestre 2020

1) CRISI SANITARIA, SMART WORKING E GIUSTIZIA

Ordinanza della Corte di giustizia nella causa C-220/20 del 10 dicembre 2020

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

La ratio del rinvio pregiudiziale non risiede nell’esprimere pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità di dirimere concretamente una controversia. Pertanto, è inammissibile una domanda pregiudiziale da parte del Giudice nazionale (nella specie, il Giudice di Pace di Lanciano) che lamenti l’inattuabilità delle misure predisposte dallo Stato italiano, relative alla celebrazione dei processi durante la crisi sanitaria, mediante il ricorso al cosiddetto lavoro agile.

 

2) ARIA ITALIANA

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-644/18 del 10 novembre 2020 

Commissione/ Italia (Valeurs limites - PM10)

Tipo di procedimento: ricorso per inadempimento

L’Italia ha violato il diritto dell’Unione sulla qualità dell’aria ambiente.

La Grande Sezione della Corte ha accolto il ricorso per inadempimento della Commissione nei confronti dell’Italia, per avere quest’ultima, da una parte superato sistematicamente e continuativamente per oltre otto anni i valori limite fissati dalla direttiva «qualità dell’aria» per le particelle PM10 e, dall’altra per non avere adottato misure adeguate per far rientrare i valori entro i limiti consentiti nel più breve tempo possibile.

Sotto il primo profilo, la Corte rileva che il mero superamento è sufficiente, di per sé, per poter accertare un inadempimento, anche se interessa una zona limitata e non l’intero territorio nazionale. Detto valore limite, infatti, deve essere conseguito entro un dato termine e non essere più superato al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e/o sull’ambiente nel suo insieme. Pertanto, è irrilevante che l’inadempimento risulti dalla volontà dello Stato membro o dalla sua negligenza, oppure da difficoltà tecniche o strutturali cui quest’ultimo avrebbe dovuto far fronte, salvo provare l’esistenza di circostanze eccezionali e non evitabili nonostante l’uso della massima diligenza (tra cui non rientrano le particolarità topografiche e climatiche di talune zone del nostro Paese). 

Sotto il secondo profilo, la Corte ricorda che in caso di superamento dei valori limite, lo Stato membro interessato è tenuto a redigere un piano di interventi adeguati affinché il periodo di superamento di tali valori limite sia il più breve possibile, e che l’Italia non ha manifestamente adottato, in tempo utile, le misure in tal senso imposte. 

 

3) L’APP BOOKING

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-59/19 del 24 novembre 2020

WikingerhofGmbH& Co. KG / Booking.com BV 

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

Un albergo che utilizza la piattaforma Booking.com può citare quest’ultima in giudizio dinanzi a un giudice dello Stato membro in cui tale albergo è stabilito per ottenere la cessazione di un eventuale abuso di posizione dominante (nel caso esaminato dalla Corte, le parti avevano sottoscritto un contratto-tipo predisposto da Booking.com, in cui l’albergo dava atto di aver accettato le condizioni generali pubblicate sul suto della piattaforma, le quali, però, erano state successivamente modificate unilateralmente a vantaggio della piattaforma).

La Corte ha ricordato che, sebbene i comportamenti in tal modo contestati siano messi in atto nell’ambito di un rapporto contrattuale, si applica ad essi la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi prevista dal regolamento Bruxelles I bis.

 

4) L’APP TAXI 

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-62/19 del 3 dicembre 2020

Star Taxi App

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

Un servizio che mette in contatto diretto, mediante un’applicazione elettronica, clienti e tassisti costituisce un «servizio della società dell’informazione», qualora non costituisca parte integrante di un servizio globale il cui elemento principale sia una prestazione di trasporto.

Un’applicazione per smartphone che consente di effettuare una ricerca facendo apparire un elenco di tassisti disponibili a effettuare una corsa, ma lasciando al cliente sia la libertà di scegliere chi contattare da tale elenco, sia la libertà di pattuire direttamente con il tassista il prezzo della corsa e le modalità di pagamento, è qualificabile come «servizio della società dell’informazione»; in quanto tale non è soggetta ad alcun obbligo di previa autorizzazione, a condizione che tale servizio di intermediazione non sia inscindibilmente connesso al servizio di trasporto mediante taxi, tanto da costituirne parte integrante.

Una normativa nazionale che non riguarda specificamente i servizi della società dell’informazione e riguarda indistintamente tutti i tipi di servizio di dispatching, siano essi forniti telefonicamente o con un’applicazione informatica, non può essere qualificata come “regola tecnica” in quanto non è obbligatoria per la prestazione del servizio di cui trattasi o per il suo utilizzo. Ne discende che ad essa non si applica l’obbligo di previa comunicazione alla Commissione previsto dalla direttiva 2015/1535.

 

5) RIFUGIATI 

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-238/19 del 19 novembre 2020

Bundesamtfür Migration und Flüchtlinge

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

Nel contesto della guerra civile in atto nel 2017 in Siria, sussiste una forte presunzione che il rifiuto di prestare servizio militare in tale paese sia collegato a un motivo che può far sorgere il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato. 

Secondo la direttiva sulla protezione internazionale, nell’esaminare se l’interessato nutra un timore fondato di essere perseguitato è irrilevante che egli possegga effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali, sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purché una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall’autore delle persecuzioni. Peraltro, in numerosi casi, il rifiuto di prestare servizio militare è espressione di opinioni politiche, consistenti nel rifiuto di qualsiasi impiego della forza militare o nell’opposizione alla politica o ai metodi delle autorità del paese di origine, di convinzioni religiose o, ancora, è motivato dall’appartenenza a un determinato gruppo sociale. Sussiste pertanto una forte presunzione che il rifiuto di prestare servizio militare si ricolleghi a uno dei cinque motivi che possono far sorgere il diritto al riconoscimento dello status di rifugiato.

La Corte rileva infine che in un contesto di conflitto armato è altamente probabile che il rifiuto di prestare servizio militare sia interpretato dalle autorità come un atto di opposizione politica e che, anche anche a prescindere sia dai cinque motivi di persecuzione summenzionati che dalle motivazioni personali eventualmente più complesse dell’interessato, detto rifiuto può essere motivato dal timore di esporsi ai pericoli che lo svolgimento del servizio militare comporta.

Nonché:

Sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, nella causa C-808/18 del 17 dicembre 2020

Commissione / Ungheria

Tipo di procedimento: ricorso per inadempimento

L’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione in materia di procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

In risposta alla crisi migratoria ed al correlato arrivo di numerosi richiedenti protezione internazionale, l’Ungheria ha adottato una legge che ha istituito delle zone di transito situate sul confine serbo-ungherese, nelle quali sono applicate le procedure di asilo, ed ha introdotto la nozione di «situazione di crisi causata da un’immigrazione di massa»; la dichiarazione della situazione di crisi da parte del governo consente di derogare in larga misura alle disposizioni generali poste a garanzia dell’esercizio del diritto di asilo e del rispetto delle procedure di rimpatrio. 

La Grande Sezione ha stabilito che costituiscono violazioni del diritto dell’Unione: la limitazione dell’accesso alla procedura di protezione internazionale, il trattenimento irregolare dei richiedenti tale protezione in zone di transito, nonché la riconduzione in una zona frontaliera di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare senza rispettare le garanzie che devono circondare una procedura di rimpatrio. 

 

6) ESECUZIONE DEL MAE

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-510/19 del 24 novembre 2020

OpenbaarMinisterie (Faux en écritures)

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

I procuratori dei Paesi Bassi non costituiscono un’«autorità giudiziaria dell’esecuzione» nell’ambito dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, dal momento che possono essere soggetti a istruzioni individuali da parte del ministro della Giustizia dei Paesi Bassi

La nozione di «autorità giudiziaria emittente» e quella di «autorità giudiziaria dell’esecuzione» sono nozioni autonome del diritto dell’Unione e non si limitano a designare i soli giudici o organi giurisdizionali. Infatti tale nozione comprende anche le autorità giudiziarie che partecipano all’amministrazione della giustizia penale di tale Stato membro e agiscono in modo indipendente nell’esercizio di funzioni inerenti all’esecuzione di un MAE, segnatamente rispetto al potere esecutivo, ed esercitano le loro funzioni nell’ambito di una procedura che rispetta i requisiti derivanti da una tutela giurisdizionale effettiva.

Nella fattispecie, la Corte rileva che, in virtù del diritto dei Paesi Bassi, se la decisione di eseguire il MAE spetta, in definitiva, ad un tribunale, al contrario, la decisione di dare l’assenso è presa esclusivamente dal procuratore. Orbene, poiché quest’ultimo può essere soggetto a istruzioni individuali da parte del ministro della giustizia dei Paesi Bassi, esso non costituisce un’«autorità giudiziaria dell’esecuzione».

 

7) CONGEDO DI MATERNITA’

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-463/19 del 18 novembre 2020 

Syndicat CFTC

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

Un contratto collettivo nazionale può riservare alle sole madri un congedo di maternità supplementare.

La direttiva «principio di parità tra uomini e donne» non osta ad un contratto collettivo nazionale che riserva alle lavoratrici che si prendono cura in prima persona del proprio figlio il diritto ad un congedo dopo la scadenza del congedo legale di maternità, a condizione che tale congedo supplementare sia diretto a tutelare le lavoratrici con riguardo tanto alle conseguenze della gravidanza quanto alla loro condizione di maternità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare prendendo in considerazione, in particolare, le condizioni di concessione di detto congedo, le modalità e la durata del medesimo nonché il livello di protezione giuridica ad esso connesso.

 

8) RETRIBUZIONE E INSOLVENZA 

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-799/19 del 25 novembre 2020

NI, OJ, PK c/ Socialnapoist’ovna

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

La situazione di fatto dell’insolvenza del datore di lavoro, anche se accertata giudizialmente, non è equiparabile allo stato di insolvenza; quest’ultimo presuppone, da una parte che sia stata aperta una procedura concorsuale, e dall’altra che si sia accertata la chiusura dell’impresa per insufficienza di attivo. Soltanto in presenza dello stato di insolvenza del datore di lavoro è garantita al lavoratore una retribuzione a spese dell’ente previdenziale o dell’organismo di garanzia pubblico dello Stato membro.

Peraltro, la stessa nozione di “retribuzione” è stabilita da ogni Stato membro (nel caso trattato dalla Corte, gli eredi di un lavoratore slovacco morto per un incidente sul lavoro, verificata la situazione di insolvenza del datore di lavoro a seguito di una procedura esecutiva individuale, avevano avanzato le loro richieste economiche nei confronti della Cassa di previdenza slovacca. Quest’ultima aveva versato integralmente il risarcimento del danno patrimoniale, rifiutandosi di erogare il danno morale, rilevando che detto risarcimento non era compreso nell’assicurazione sociale né sussisteva un fondo di garanzia predisposto per tali risarcimenti). 

 

9) DISTACCO DEI LAVORATORI

Sentenze della Corte di giustizia nelle cause riunite C-620/18 e C-626/18 del 1 dicembre 2020 

Ungheria/ Parlamento e Consiglio

Nonché 

Sentenza della Corte di giustizia, Grande Sezione, causa C-815/18 del 8 dicembre 2020

FederatieNederlandseVakbeweging / Van den Bosch Transporten B.V. e a.

Tipo di procedimento: ricorso per annullamento

La Corte respinge i ricorsi di annullamento presentati dall’Ungheria e dalla Polonia contro la direttiva che rafforza i diritti dei lavoratori distaccati.

La Grande Sezione della Corte ha chiarito che la direttiva sul distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi si applica, in linea di principio, a ogni prestazione di servizi transnazionale che implichi un distacco di lavoratori, quale che sia il settore economico interessato, e, a differenza di uno strumento classico di liberalizzazione, essa mira a una serie di obiettivi attinenti alla necessità di promuovere la prestazione di servizi transnazionale, assicurando al contempo una concorrenza leale e garantendo il rispetto dei diritti dei lavoratori. 

Detta direttiva, pertanto, è senz’altro applicabile alle prestazioni di servizi transnazionali nel settore del trasporto su strada, anche se non contiene specifiche disposizioni relative ai trasporti. 

Un lavoratore deve essere considerato distaccato «nel territorio di uno Stato membro», se lo svolgimento del suo lavoro presenta un legame sufficiente con tale territorio, secondo una valutazione globale di elementi, quali: la natura delle attività svolte dal lavoratore interessato; il grado di intensità del legame delle attività di tale lavoratore con il territorio di ciascuno Stato membro nel quale egli opera; la parte che dette attività vi rappresentano nell’insieme del servizio di trasporto. 

 

10) SPESE SANITARIE E DISCRIMINAZIONI RELIGIOSE

Sentenza della Corte di giustizia C-234/19del 29 ottobre 2020, nella causa C-243/19

Veselībasministrija

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale

Uno Stato membro può rifiutare l’autorizzazione preventiva per il rimborso dei costi dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, richiesta da un paziente che necessita di intervento chirurgico, se questa se non è incentrata su criteri esclusivamente medici, e se la prestazione sanitaria può comunque essere garantita con un minore onere finanziario per lo Stato membro.

Nel caso trattato dalla Corte, la Polonia aveva rifiutato di concedere l’autorizzazione al rimborso delle spese a un cittadino testimone di Geova che doveva subire un intervento a cuore aperto e aveva chiesto di sottoporvisi in Lettonia, dove l’intervento sarebbe stato eseguito con una tecnica chirurgica che non prevedeva trasfusione di sangue. La Corte ha affermato che il rifiuto di concedere l’autorizzazione preventiva prevista dal regolamento n. 883/2004 introduce una differenza di trattamento che è indirettamente fondata sulla religione o sulle convinzioni religiose. Infatti, per i pazienti che subiscono un intervento medico con trasfusione di sangue i costi corrispondenti sono coperti dalla previdenza sociale dello Stato membro di residenza, mentre coloro che, per motivi religiosi, decidono di non sottoporsi a un siffatto intervento in tale Stato membro e di ricorrere, in un altro Stato membro, a un trattamento al quale le loro convinzioni religiose non si oppongono, non beneficiano di una siffatta copertura di tali costi nel primo Stato membro. Tuttavia, una siffatta differenza di trattamento è giustificata se si fonda su un criterio obiettivo e ragionevole ed è proporzionata allo scopo perseguito. Spetta al giudice nazionale valutare se la presa in considerazione delle convinzioni religiose dei pazienti nell’attuazione dell’articolo 8, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2011/24, possa comportare un rischio per la pianificazione delle cure ospedaliere nello Stato membro di affiliazione.

 

11) MACELLI

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-336/19, N. 163/2020 del 17 dicembre 2020

Centraal Israëlitisch Consistorie van België e a. Agricoltura

Una legge regionale della Regione delle Fiandre (Belgio) del 7 luglio 2017, recante modifica della legge relativa alla protezione e al benessere degli animali, per quanto riguarda i metodi autorizzati per la macellazione degli animali, ha l’effetto di vietare la macellazione senza previo stordimento, anche per le macellazioni prescritte da un rito religioso.   Tale testo è stato in particolare contestato da diverse associazioni ebraiche e musulmane, che ne chiedevano l’annullamento totale o parziale, in quanto non consentiva ai credenti ebraici e musulmani di procurarsi carne proveniente da animali macellati conformemente ai loro precetti religiosi, i quali sarebbero contrari alla tecnica dello stordimento reversibile.

La Corte ha rilevato che il principio dello stordimento dell’animale prima dell’abbattimento, istituito dal regolamento n. 1099/2009 al fine di protezione del benessere degli animali, ammetta la prassi della macellazione rituale, nel cui ambito l’animale può essere abbattuto senza previo stordimento, solo a titolo derogatorio nell’Unione e unicamente al fine di garantire il rispetto della libertà di religione. Peraltro, poiché gli Stati membri possono adottare norme nazionali intese a garantire agli animali, durante l’abbattimento, una protezione maggiore, la Corte ha concluso che, al fine di promuovere il benessere degli animali nell’ambito della macellazione rituale, gli Stati membri possono, senza violare i diritti fondamentali sanciti dalla Carta, imporre un preliminare processo di stordimento reversibile, inidoneo a comportare la morte dell’animale.

 

photo credits: Corte di Giustizia dell'Unione Europea

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Francesco Buffa, consigliere della Corte di cassazione

Salvatore Centonze, avvocato del Foro di Lecce

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