Principi di diritto europeo
Tipo di procedimento: Ricorso di annullamento
Oggetto: Ravvicinamento delle legislazioni - Validità – Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco – Divieto di immissione in commercio di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante – Prodotti del tabacco contenenti mentolo – Base giuridica – Articolo 114 TFUE – Principio di proporzionalità – Principio di sussidiarietà
Il principio di sussidiarietà, sancito all’art. 5, par. 3, TUE, stabilisce che l’Unione, nei settori che non sono di sua esclusiva competenza, interviene soltanto se e nei limiti in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione prospettata, possono essere meglio realizzati a livello dell’Unione. Inoltre, il protocollo n. 2 sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, allegato al Trattato UE e al Trattato FUE, stabilisce, all’articolo 5, gli orientamenti per accertare se tali requisiti siano soddisfatti (sentenza Estonia/Parlamento e Consiglio, C‑508/13, EU:C:2015:403, punto 44).
Il controllo del rispetto del principio di sussidiarietà è esercitato, in primo luogo, a livello politico, da parte dei parlamenti nazionali secondo le procedure stabilite dal protocollo. Successivamente, tale controllo spetta al giudice dell’Unione.
Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte dalla Polonia, trattandosi di un settore, quale il miglioramento del funzionamento del mercato interno, che non figura tra quelli in cui l’Unione dispone di una competenza esclusiva, occorre esaminare se l’obiettivo perseguito dalla direttiva 2014/40 potesse essere meglio realizzato a livello dell’Unione.
La direttiva 2014/40 persegue il duplice obiettivo di favorire il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, assicurando al contempo un livello elevato di tutela della salute umana, in particolare per i giovani. Dall’interdipendenza dei due obiettivi risulta che il legislatore dell’Unione poteva legittimamente ritenere che la sua azione dovesse implicare l’introduzione di un regime di immissione sul mercato dell’Unione di prodotti del tabacco contenenti un aroma caratterizzante e che, in ragione di tale interdipendenza, questo doppio obiettivo potesse essere meglio realizzato a livello dell’Unione (v., per analogia, sentenze Vodafone e a., C‑58/08, EU:C:2010:321, punto 78, nonché Estonia/Parlamento e Consiglio, C‑508/13, EU:C:2015:403, punto 48).
Cittadinanza dell’Unione
Tipo di procedimento: Ricorso di annullamento
Oggetto: Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini europei – Politica di coesione – Regioni a minoranza nazionale – Diniego di registrazione – Assenza manifesta di competenza della Commissione.
In data 18 giugno 2013 i ricorrenti, i sigg. Balázs-Árpád Izsák e Attila Dabis, congiuntamente ad altre cinque persone, hanno presentato alla Commissione europea una proposta di iniziativa dei cittadini, intitolata «Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali» diretta a promuovere lo sviluppo delle zone geografiche popolate da minoranze nazionali.
Secondo il Trattato UE, dei cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione, e provenienti da almeno un quarto degli Stati membri, possono prendere l’iniziativa di invitare la Commissione, nell’ambito delle sue competenze, a proporre al legislatore dell’Unione di adottare un atto legislativo ai fini dell’applicazione dei trattati.
Prima di poter iniziare a raccogliere il numero necessario di firme, gli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini europei devono farla registrare presso la Commissione, che ne esamina tra l’altro l’oggetto e gli obiettivi. La Commissione può rifiutare di registrare l’iniziativa in particolare se l’oggetto di quest’ultima esula manifestamente dalle sue competenze a proporre un atto legislativo al legislatore dell’Unione.
Nel caso di specie, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, le condizioni di registrazione di cui all’art. 4, par. 2, lett. b), del regolamento n. 211/2011 non erano soddisfatte, come risulta dall’esame delle censure relative a un’errata interpretazione da parte della Commissione degli articoli dei trattati, e pertanto detta istituzione si era fondatamente rifiutata di registrare la proposta controversa. Di conseguenza, la Commissione ha potuto adottare la decisione impugnata senza violare il principio generale di buona amministrazione.