Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Febbraio 2014

di Alice Pisapia
Dottore di ricerca in diritto dell’Unione europea e Avvocato in Milano
Le pronunce di maggior interesse della Corte di Giustizia dell'UE di febbraio 2014
Febbraio 2014

Proprietà intellettuale

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 6 febbraio 2014, causa C-98/13, Martin Blomqvist contro Rolex SA e Manufacture des Montres Rolex SA.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Højesteret - Danimarca.

Oggetto: Violazione dei diritti di proprietà intellettuale - Misure dirette ad impedire l’immissione in commercio di merci contraffatte e di merci usurpative - Ambito di applicazione del regolamento - Vendita, a partire da uno Stato terzo, tramite Internet, di un orologio contraffatto per uso personale a un privato residente in uno Stato membro - Sequestro dell’orologio da parte delle autorità doganali al momento del suo ingresso nel territorio dello Stato membro - Regolarità del sequestro.

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio relativo all’intervento dell’autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare diritti di proprietà intellettuale e sulla direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (c.d. la direttiva sui marchi d’impresa), nonché sull’art. 9, del regolamento sul marchio comunitario. La Corte stabilisce che il titolare di un diritto di proprietà intellettuale su una merce venduta a una persona residente nel territorio di uno Stato membro a partire da un sito Internet di vendita online situato in un paese terzo gode, nel momento in cui tale merce fa ingresso nel territorio di tale Stato membro, della protezione garantita a tale titolare dal predetto regolamento per il solo fatto che detta merce è stata acquistata.

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 27 febbraio 2014, causa C-79/13, Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers contro Selver Saciri e altri.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Arbeidshof te Brussel - Belgio.

Oggetto: Norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri - Misure relative alle condizioni materiali di accoglienza - Importo dell’aiuto concesso - Saturazione delle strutture di accoglienza - Rinvio ai sistemi nazionali di protezione sociale.

Il giudice del rinvio intende sapere se uno Stato membro che conceda le condizioni materiali di accoglienza in forma di sussidi economici (e non in natura) debba dare questi sussidi a partire dal momento di presentazione della domanda di asilo e se debba assicurarsi che l’importo di tali sussidi sia tale da consentire ai richiedenti asilo di ottenere un alloggio.

La Corte precisa che dalla portata generale della direttiva 2003/9/CE e dalla finalità della stessa risulta che il periodo durante il quale le condizioni materiali di accoglienza devono essere garantite decorre dalla presentazione della domanda di asilo. Inoltre la Corte deduce dalla direttiva che l’aiuto economico concesso deve essere sufficiente a garantire un livello di vita dignitoso e adeguato per la salute nonché tale da consentire il sostentamento dei richiedenti stessi. Conseguentemente, qualora l’alloggio non sia fornito in natura, il sussidio economico deve essere sufficiente per consentire al richiedente asilo di disporre di un alloggio nell’ambito del mercato privato della locazione.

Infine, in caso di saturazione delle strutture d’alloggio gli Stati membri dell’Unione possono rinviare i richiedenti asilo verso organismi appartenenti al sistema generale di assistenza pubblica, purché venga garantito il rispetto delle norme minime previste dalla direttiva. In altri termini, la saturazione delle reti di accoglienza non può giustificare alcuna deroga all’osservanza delle norme europee.

 

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 4 febbraio 2014, causa T-174/12 e T-80/13, Syrian Lebanese Commercial Bank SAL contro Consiglio dell'Unione europea.

Tipo di procedimento: Domanda di annullamento

Oggetto: Misure restrittive 

La Syrian Lebanese Commercial Bank (SLCB) è una banca libanese detenuta dalla Commercial  Bank of Syria (CBS), che appartiene allo Stato siriano. Il Consiglio ha adottato misure restrittive nei confronti della CBS a motivo del sostegno finanziario fornito al regime siriano. Il Consiglio ha incluso nell’elenco delle entità destinatarie di dette misure anche la SLCB, in ragione del suo vincolo di capitale con la CBS e della sua partecipazione al finanziamento del regime.

La SLCB ha chiesto l’annullamento degli atti relativi alla sua inclusione in tale elenco. Il Tribunale ha respinto la domanda di annullamento della decisione del Consiglio.

 

Politiche di concorrenza

Aiuti di Stato

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 13 febbraio 2014, causa C-69/13, Mediaset SpA contro Ministero dello Sviluppo Economico.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Tribunale civile di Roma - Italia.

Oggetto: Contributo all’acquisto di decoder digitali - Decisione della Commissione che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno - Recupero - Quantificazione dell’importo da recuperare - Ruolo del giudice nazionale - Principio di leale cooperazione.

La domanda pregiudiziale è stata proposta nell’ambito di una controversia tra Mediaset e il Ministero dello Sviluppo economico, relativa al recupero dell’aiuto di Stato che la Repubblica italiana aveva concesso a Mediaset nell’ambito di un regime di aiuti a favore delle emittenti digitali terrestri dichiarato incompatibile con il mercato interno dalla decisione 2007/374/CE della Commissione del 24 gennaio 2007.

Secondo una giurisprudenza costante, in mancanza di disposizioni di diritto dell’Unione in materia, il recupero di un aiuto dichiarato incompatibile con il mercato interno deve essere effettuato secondo le modalità previste dal diritto nazionale, purché queste ultime non rendano impossibile il recupero imposto (v. sentenza del 13 giugno 2002, Paesi Bassi c. Commissione, C‑382/99, in Racc. p. I‑5163, punto 90). Il contenzioso relativo a tale recupero rientra esclusivamente nella competenza del giudice nazionale (v. ordinanza del 24 luglio 2003, Sicilcassa e a., C‑297/01, in Racc. p. I‑7849, punti 41 e 42).

Il giudice nazionale considerato il principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, paragrafo 3, TUE, nell’ambito della controversia di cui è investito, deve tenere conto della posizione della Commissione circa la valutazione di un regime di aiuti illegale e valutati incompatibili con il mercato interno. Il giudice nazionale dovrà determinare gli importi esatti da recuperare presso i beneficiari qualora la Commissione europea nella sua decisione non abbia identificato i singoli beneficiari di tali aiuti né determinato con precisione gli importi da restituire. Nell’eseguire tale operazione non dovrà tuttavia rimettere in discussione la validità della decisione della Commissione europea né l’obbligo di restituzione degli aiuti in questione.

 

Questioni processuali

Ordinanza della CGUE (Quinta Sezione) 6 febbraio 2014, causa C-28/13 P, Gabi Thesing e Bloomberg Finance LP contro Banca centrale europea (BCE).

Tipo di procedimento: Impugnazione della sentenza del Tribunale

Oggetto: Art. 181 e 169 regolamento di procedura della Corte - Contenuto necessario del ricorso in impugnazione.

I motivi indicati dalle ricorrenti quali fondamento dell’impugnazione della sentenza del Tribunale non contengono alcuna indicazione che individui i punti viziati da un errore di diritto. Come la Corte ha ripetutamente dichiarato, un’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, pena l’irricevibilità dell’impugnazione (v. sentenze del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a. c. Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, in Racc. p. I‑5425, punto 426; del 18 luglio 2013, Schindler Holding e a. c. Commissione, C‑501/11 P, non ancora pubblicata, punto 43; del 3 ottobre 2013, Rintisch c. UAMI, C‑120/12 P, non ancora pubblicata, punto 49). La semplice enunciazione astratta dei motivi nell’impugnazione non risponde alle prescrizioni di cui agli art. 58 dello Statuto della Corte e 168 del suo regolamento di procedura.

 

Ordinanza della CGUE (Ottava Sezione) 13 febbraio 2014, causa C-555/13, Merck Canada Inc. contro Accord Healthcare Ltd e altri.

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Tribunal Arbitral necessário - Portogallo.

Oggetto: Nozione di organo giurisdizionale nazionale ai sensi dell’art. 267 TFUE

Il Tribunal Arbitral necessário, desiderando chiarimenti ha sottoposto alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale consentendo così in via preliminare di analizzare la natura giurisdizionale dell’organo e se quindi tale Tribunal fosse autorizzato a sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte. Nel valutare la Corte ha tenuto conto di un insieme di elementi, quali la base giuridica dell’organo, il suo carattere permanente, la sua indipendenza, l’obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento nonché il fatto che l’organo applichi norme giuridiche.

Un tribunale arbitrale convenzionale non costituisce un organo giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi dell’art. 267 TFUE perché per le parti contraenti non vi è alcun obbligo, né di diritto né di fatto, di affidare la soluzione delle proprie liti a un arbitrato e perché le autorità pubbliche dello Stato membro interessato non sono implicate nella scelta della via dell’arbitrato né sono chiamate a intervenire d’ufficio nello svolgimento del procedimento dinanzi all’arbitro (sentenza del 27 gennaio 2005, Denuit e Cordenier, C‑125/04, in Racc. p. I‑923, punto 13). Tuttavia, la Corte ha ammesso la ricevibilità di questioni pregiudiziali che le erano state sottoposte da un tribunale arbitrale istituito con legge, le cui decisioni erano vincolanti per le parti e la cui competenza non dipendeva dall’accordo di queste ultime (v., in tal senso, sentenza del 17 ottobre 1989, Danfoss, 109/88, in Racc. p. 3199, punti da 7 a 9). La competenza del Tribunal Arbitral necessário non risulta dalla volontà delle parti, bensì dalla legge n. 62/2011 del 12 dicembre 2011 che conferisce, infatti, a tale tribunale una competenza obbligatoria a dirimere in primo grado le controversie vertenti sui diritti di proprietà industriale concernenti i medicinali di riferimento e i medicinali generici. Il Tribunal Arbitral necessário soddisfa quindi le condizioni enunciate dalla giurisprudenza della Corte e deve essere considerato un organo giurisdizionale ai sensi dell’art. 267 TFUE.

 

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 27 febbraio 2014, causa C-132/12 P, Stichting Woonpunt e altri contro Commissione europea.

Tipo di procedimento: Impugnazione sentenza del Tribunale

Oggetto: Regimi di aiuti concessi in favore delle società di edilizia residenziale sociale - Decisione di compatibilità - Impegni assunti dalle autorità nazionali per conformarsi al diritto dell’Unione - Ricorso di annullamento - Presupposti per la ricevibilità - Interesse ad agire - Legittimazione ad agire - Beneficiari individualmente e direttamente interessati - Nozione di "cerchia chiusa".

Il Trattato di Lisbona, ai sensi dell’art. 263, quarto comma, TFUE, ha attenuato i presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti dalle persone fisiche e giuridiche contro gli atti dell’Unione aggiungendo al medesimo articolo una terza parte di frase. Tale parte di frase, infatti, senza subordinare la ricevibilità dei ricorsi di annullamento proposti dalle persone fisiche e giuridiche al presupposto dell’incidenza individuale, rende altresì esperibile tale mezzo di ricorso nei confronti degli atti regolamentari che non comportino alcuna misura di esecuzione e che riguardino il ricorrente direttamente (v., in tal senso, sentenza del 3 ottobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e a. c. Parlamento e Consiglio, C‑583/11 P, non ancora pubblicata, punto 57). Tale articolo prevede pertanto due ipotesi in cui ad una persona fisica o giuridica è riconosciuta legittimazione ad agire per proporre ricorso contro un atto di cui essa non sia destinataria. Da un lato, tale ricorso può essere proposto a condizione che l’atto la riguardi direttamente ed individualmente. Dall’altro, questa persona può proporre ricorso contro un atto regolamentare che non comporti misure di esecuzione, se esso la riguarda direttamente (sentenza del 19 dicembre 2013, Telefónica c. Commissione, C‑274/12 P, non ancora pubblicata, punto 19).

Nell’ordinanza impugnata il Tribunale si è limitato ad esaminare il presupposto dell’incidenza individuale sulle ricorrenti per dichiarare irricevibile il loro ricorso, ai sensi della seconda parte di frase dell’art. 263, quarto comma, TFUE, omettendo di procedere all’analisi di tale ricorso alla luce degli altri presupposti, meno restrittivi, previsti dalla terza parte di frase dell’art. 263, quarto comma, TFUE, ed il cui esame non era minimamente pregiudicato dall’accertamento dell’assenza di incidenza individuale. In tal modo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto. Pertanto il ricorso di annullamento è ricevibile e la causa è rimessa al Tribunale dell’Unione europea affinché si pronunci sul merito del ricorso di annullamento.

 

Diritti sociali

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 13 febbraio 2014, causa C-596/12, Commissione europea contro Repubblica italiana.

Tipo di procedimento: Procedimento d’infrazione

Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Licenziamenti collettivi - Nozione di lavoratori - Esclusione dei dirigenti.

La Commissione rimprovera alla Repubblica italiana di essere venuta meno agli obblighi imposti dalla direttiva 98/59, in quanto gli articoli 4 e 24 della legge n. 223/1991 escludono una categoria di lavoratori dall’ambito di applicazione della procedura di licenziamento collettivo prevista dall’articolo 2 di tale direttiva. La Commissione sostiene che la direttiva 98/59, il cui ambito di applicazione si estende a tutti i lavoratori senza eccezione, non risulta correttamente recepita dalla legislazione nazionale che ammette a beneficiare delle garanzie unicamente gli operai, gli impiegati e i quadri, escludendo i dirigenti. Armonizzando le norme applicabili ai licenziamenti collettivi, il legislatore comunitario ha inteso garantire una protezione di livello comparabile dei diritti dei lavoratori nei vari Stati membri e uniformare gli oneri che tali norme di tutela comportano per le imprese della Comunità (v. sentenze 8 giugno 1994, Commissione c. Regno Unito, C‑383/92, in Racc. p. I‑2479, punto 16, e 12 ottobre 2004, Commissione c. Portogallo, C‑55/02, in Racc. p. I‑9387, punto 48). Pertanto, la nozione di lavoratore (art. 1 della direttiva 98/59) non può essere definita mediante un rinvio alle legislazioni degli Stati membri, bensì ha una portata autonoma. L’Italia avendo escluso la categoria dei dirigenti dall’ambito di applicazione della direttiva 98/59 è venuta meno agli obblighi internazionali.

 

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 13 febbraio 2014, causa C-530/11, Commissione europea contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Tipo di procedimento: Procedimento d’infrazione

Oggetto: Inadempimento di uno Stato - Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale - Nozione di "costo non eccessivamente oneroso" di un procedimento giurisdizionale.

La Commissione deduce un’unica censura relativa alla mancata trasposizione o, in ogni caso, alla trasposizione inesatta degli articoli 3 e 4 della direttiva 2003/35 nella parte in cui questi ultimi prevedono che i procedimenti giurisdizionali indicati non debbano presentare un costo eccessivamente oneroso. Secondo una giurisprudenza costante, la trasposizione di una direttiva non esige necessariamente una riproduzione formale e letterale delle sue disposizioni in una norma di legge o regolamentare espressa e specifica e può trovare realizzazione in una situazione giuridica generale, purché quest’ultima garantisca effettivamente la piena applicazione in maniera sufficientemente chiara e precisa. La Corte ha dichiarato che una prassi giurisprudenziale nell’ambito della quale i giudici hanno semplicemente la facoltà di rinunciare a condannare la parte soccombente alle spese e possono far gravare sulla controparte l’onere delle spese sostenute da quest’ultima, possiede, per sua natura, carattere di incertezza e non può soddisfare i requisiti di chiarezza e precisione necessari per essere considerata un valido adempimento degli obblighi risultanti dalla direttiva 2003/35.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non avendo trasposto correttamente gli artt. 3 e 4 della direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all’accesso alla giustizia, nella parte in cui tali articoli prevedono che il costo dei procedimenti giurisdizionali indicati non debba essere eccessivamente oneroso, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.

 

Diritto d’autore e libera prestazione servizi

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 27 febbraio 2014, causa C-596/12, OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním o.s. c. Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s.. 

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Krajský soud v Plzni - Repubblica Ceca.

Oggetto: Diritto d’autore - Diffusione di opere nelle stanze di un istituto termale - Articoli 56 TFUE e 102 TFUE - Direttiva 2006/123/CE - Libera prestazione dei servizi - Concorrenza - Diritto esclusivo di gestione collettiva dei diritti d’autore.

Il giudice del rinvio chiede alla Corte di giustizia se uno Stato membro possa escludere il diritto degli autori di autorizzare o di vietare la comunicazione delle loro opere. La direttiva 2001/29 persegue quale obiettivo principale la realizzazione di un livello elevato di protezione a favore degli autori, consentendo ai medesimi di ottenere un adeguato compenso per l’utilizzazione delle loro opere, in particolare in occasione di una comunicazione al pubblico che deve quindi essere intesa in senso ampio. Pertanto la comunicazione, da parte di un istituto termale come quello di cui trattasi nel procedimento principale, di opere protette, mediante la distribuzione deliberata di un segnale a mezzo di ricevitori televisivi o radiofonici, nelle stanze dei pazienti di tale istituto costituisce una comunicazione al pubblico. Poiché una comunicazione di opere protette costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 3 della direttiva 2001/29, la normativa nazionale deve prevedere un diritto esclusivo per gli autori di autorizzare o vietare siffatta comunicazione, salvo che quest’ultima rientri nell’ambito di un’eccezione o di una limitazione prevista dalla direttiva stessa.

Inoltre gli artt. 56 TFUE e 102 TFUE debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riservi l’esercizio della gestione collettiva dei diritti d’autore relativi a talune opere protette, nel proprio territorio, ad un unico ente di gestione e così facendo impedisca all’utilizzatore di tali opere, quale l’istituto termale di cui trattasi nel procedimento principale, di beneficiare dei servizi forniti da un ente di gestione stabilito in un altro Stato membro. Tuttavia, l’art. 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che costituiscono indizi di un abuso di posizione dominante il fatto che il suddetto ente di gestione imponga, per i servizi da esso prestati, tariffe sensibilmente più elevate di quelle praticate negli altri Stati membri, purché il confronto dei livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea, o che pratichi prezzi eccessivi, privi di ogni ragionevole rapporto con il valore economico della prestazione fornita.

 

07/04/2014
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