Diritti fondamentali
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dalla Corte Suprema di Cassazione
Oggetto: Dati personali – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tali dati – Direttiva 95/46/CE – Articolo 6, paragrafo 1, lettera e) – Dati soggetti a pubblicità nel registro delle imprese – Prima direttiva 68/151/CEE – Articolo 3 – Scioglimento della società interessata – Limitazione dell’accesso dei terzi a tali dati
Il sig. Manni, amministratore unico della Italiana Costruzioni S.r.l., società edile cui è stato assegnato l’appalto per la costruzione di un complesso turistico, ha convenuto in giudizio la Camera di commercio di Lecce, affermando che le unità immobiliari di tale complesso non trovavano acquirenti, in quanto risultava dal registro delle imprese che egli era stato l’amministratore unico e il liquidatore di altra società immobiliare, il cui fallimento era stato dichiarato nel 1992 e che era stata cancellata dal registro delle imprese all’esito della liquidazione, in data 7 luglio 2005.
Il Tribunale di Lecce ha accolto tale domanda, ordinando alla Camera di commercio di Lecce la trasformazione in forma anonima dei dati che collegano il sig. Manni al predetto fallimento. Investita dalla Camera di commercio di Lecce di un ricorso per cassazione avverso tale sentenza, la suprema Corte ha deciso di chiedere alla Corte Ue se l’articolo 3 della direttiva 68/151 e l’articolo 6, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 95/46 debbano essere interpretati nel senso che gli Stati membri possono, o addirittura devono, consentire alle persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva 68/151, di chiedere all’autorità incaricata della tenuta del registro delle imprese, decorso un certo periodo di tempo dopo lo scioglimento della società interessata e in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, di limitare l’accesso ai dati personali, iscritti in detto registro, che le riguardano.
Secondo la Corte si deve, innanzitutto, ricercare quale sia la finalità dell’iscrizione dei dati. In particolare, la pubblicità prevista mira a tutelare gli interessi dei terzi rispetto alle società per azioni e alle società a responsabilità limitata, dal momento che queste offrono come unica garanzia per i terzi il proprio patrimonio sociale, ed è pacifico che, anche dopo lo scioglimento di una società, possano residuare diritti e rapporti giuridici ad essa relativi. Pertanto, in caso di controversia, i dati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva 68/151 possono risultare necessari per verificare la legittimità di un atto compiuto a nome di detta società nel periodo in cui essa era attiva o affinché i terzi possano avviare un’azione contro membri degli organi della società o contro i suoi liquidatori.
La Corte rileva, inoltre, che alla luce della rilevante eterogeneità dei termini di prescrizione previsti dai diversi diritti nazionali nei diversi settori del diritto, allo stato attuale, risulta impossibile identificare un termine univoco, a far data dallo scioglimento di una società, allo spirare del quale non sarebbe più necessaria l’iscrizione nel registro e la pubblicità dei dati citati.
Secondo la Corte occorre comunque precisare che, poiché l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 (Diritto di opporsi) si applica, salvo disposizione contraria prevista dalla normativa nazionale, la decisione finale circa la possibilità che le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva 68/151 chiedano all’autorità incaricata della tenuta del registro una simile limitazione dell’accesso ai dati personali che le riguardano, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, spetta ai legislatori nazionali.
Ove da una simile verifica risulti che il diritto nazionale consente richieste del genere, spetterà al giudice del rinvio valutare, alla luce dell’insieme delle circostanze rilevanti e tenuto conto del termine decorso dopo lo scioglimento della società interessata, l’eventuale esistenza di ragioni preminenti e legittime che sarebbero, se del caso, tali da giustificare, in via eccezionale, una limitazione all’accesso di terzi.
Con precipuo riferimento ai dati del sig. Manni, la Corte afferma che il solo presumere che gli immobili di un complesso turistico costruito dalla Italiana Costruzioni, di cui il sig. Manni è attualmente amministratore unico, non si vendano perché i potenziali acquirenti di tali immobili hanno accesso ai dati in questione nel registro delle imprese, non può essere sufficiente a costituire una simile ragione, tenuto conto, in particolare, del legittimo interesse di questi ultimi a disporre di tali informazioni.
Allo stato attuale del diritto dell’Unione, spetta, quindi, agli Stati membri determinare se le persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere d) e j), della direttiva precitata possano chiedere all’autorità incaricata della tenuta, rispettivamente, del registro centrale, del registro di commercio o del registro delle imprese di verificare, in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, se sia eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime connesse alla loro situazione particolare, decorso un periodo di tempo sufficientemente lungo dopo lo scioglimento della società interessata, limitare l’accesso ai dati personali che le riguardano, iscritti in detto registro, ai terzi che dimostrino un interesse specifico alla loro consultazione.
Principi generali
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Hof van Cassatie
Oggetto: Politica sociale – Parità di trattamento – Discriminazione basata sulla religione o sulle convinzioni personali – Regolamento interno di un’impresa che vieta ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili di natura politica, filosofica o religiosa – Discriminazione diretta – Insussistenza – Discriminazione indiretta – Divieto posto ad una dipendente di indossare il velo islamico
Nel 2003 la Sig.ra Samira Achbita, di fede musulmana, è stata assunta come receptionist dall’impresa G4S che fornisce servizi di ricevimento e accoglienza a clienti sia del settore pubblico sia del settore privato. All’epoca dell’assunzione una regola non scritta interna alla società vietava ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose. Nel 2006 dopo che la ricorrente informava il proprio datore di lavoro di voler indossare il velo in orario di lavoro e la direzione le negava tale possibilità, il comitato aziendale approvava la modifica del regolamento aziendale al fine di cristallizzare il divieto in norma scritta. Tale situazione conduceva al licenziamento della Sig.ra Samira Achbita nonché alla relativa impugnazione dello stesso.
Il giudice della Corte di Cassazione del Belgio richiede alla Corte di giustizia dell’Ue se il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una norma interna generale di un’impresa privata, costituisca una discriminazione diretta. La Corte rileva che la norma interna della G4S si riferisce al fatto di indossare segni visibili di convinzioni politiche, filosofiche o religiose e riguarda quindi qualsiasi manifestazione di tali convinzioni, senza distinzione alcuna. Di conseguenza, siffatta norma interna non implica una disparità di trattamento direttamente fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, ai sensi della normativa comunitaria. Inoltre essendo legittima la volontà di un datore di lavoro di mostrare ai suoi clienti, sia pubblici sia privati, un’immagine di neutralità, in particolare qualora siano coinvolti soltanto i dipendenti che entrano in contatto con i clienti ed essendo tale intenzione riconosciuta dalla Carta nell’ambito della libertà d’impresa, tale disposizione non può nemmeno costituire una discriminazione indiretta poiché può essere oggettivamente giustificata da una finalità legittima, come il perseguimento, da parte del datore di lavoro, di una politica di neutralità politica, filosofica e religiosa nei rapporti con i clienti, purché i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.
Mercato interno: libera prestazioni servizi
Sentenza della CGUE (Quinta Sezione), 9 marzo 2017, causa C-342/15, Leopoldine Gertraud Piringer
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Oberster Gerichtshof
Oggetto: Possibilità per gli Stati membri di riservare a determinate categorie di avvocati la compilazione di atti autentici relativi alla costituzione o al trasferimento di diritti reali immobiliari – Normativa di uno Stato membro che richiede che l’autenticità della firma apposta su una domanda di annotazione nel libro fondiario sia certificata da un notaio
La sig.ra Leopoldine Gertraud Piringer, proprietaria della metà di un immobile sito in Austria, ha sottoscritto nella Repubblica ceca una domanda di annotazione nel libro fondiario austriaco di una prevista vendita della propria quota di tale immobile. La sua firma in calce a tale domanda è stata autenticata da un avvocato ceco conformemente al proprio diritto nazionale. Tale diritto, infatti, permette agli avvocati di procedere a detta certificazione. Tuttavia, il giudice austriaco l’ha respinta poiché, a dispetto di quanto richiesto dal diritto austriaco, la firma del richiedente non era stata autenticata da un tribunale o da un notaio.
La normativa austriaca in esame costituisce una restrizione al principio della libera prestazione di servizi garantito dall’art. 56 TFUE. Tuttavia, la Corte reputa la restrizione proporzionata e giustificata al fine di garantire il principio di certezza del diritto. Infatti, le disposizioni nazionali che obblighino a verificare, avvalendosi di professionisti giurati, come i notai, l’esattezza delle annotazioni effettuate in un libro fondiario, contribuiscono a garantire la certezza del diritto quanto alle transazioni immobiliari e il buon funzionamento del libro fondiario e si ricollegano, più in generale, alla tutela della buona amministrazione della giustizia. Orbene, quest’ultima costituisce un motivo imperativo di interesse generale che permette di giustificare una restrizione al principio della libera prestazione dei servizi.
Politiche di concorrenza: aiuti di Stato
Tipo di procedimento: Ricorso per annullamento
La Société Nationale Corse-Méditerranée (SNCM) è una compagnia di navigazione francese che effettua collegamenti regolari dalla Francia continentale. Con decisione del 2 maggio 2013, la Commissione ha qualificato come aiuti di Stato le compensazioni finanziarie versate alla società da parte della Repubblica francese. La Commissione ha quindi disposto il recupero degli aiuti incompatibili, per un totale di 220 milioni di Euro. Nel 2015 la Corte aveva dichiarato che la Francia era venuta meno al suo obbligo di recuperare gli aiuti nel termine previsto dalla Commissione. Il Tribunale ricorda anzitutto che, affinché una compensazione degli obblighi di servizio pubblico possa sottrarsi alla qualificazione come aiuto di Stato, devono essere soddisfatti cumulativamente due criteri: 1) l’impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell’esecuzione di obblighi di servizio pubblico e tali obblighi devono essere chiaramente definiti e 2) l’impresa beneficiaria deve essere scelta nell’ambito di una procedura che consenta di selezionare il candidato in grado di fornire i servizi di cui trattasi al costo minore per la collettività. Nel caso di specie il Tribunale reputa che la procedura d’appalto seguita nel caso della SNCM non abbia manifestamente comportato una concorrenza aperta ed effettiva sufficiente.