Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Marzo 2013

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le principali decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione europea nella seconda metà del mese di marzo
Marzo 2013

PILLOLE CGUE

15 - 31 Marzo 2013

Questioni processuali

Ordinanza della CGUE (Decima Sezione) 14 marzo 2013, causa C-555/12, Claudio Loreti e altri contro Comune di Zagarolo

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Tribunale di Tivoli - Italia.

Oggetto: Attuazione del diritto dell’Unione – parametro di legittimità Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Manifesta incompetenza della Corte.

La domanda pregiudiziale, presentata nell’ambito di una controversia tra i proprietari immobiliari e il Comune di Zagarolo, avente ad oggetto atti amministrativi adottati in supposta violazione di legge. Il procedimento principale verte sulla legittimità di un atto amministrativo relativo ad un immobile e sul risarcimento del danno derivante dalla ristrutturazione di tale immobile sulla base di tale atto asseritamente illegittimo. Il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare l’art.47, para. 3 della Carta e l’art. 6 della CEDU, in combinato disposto con l’art. 52, para 3 della Carta e l’art. 6 TUE, al fine di poter stabilire se l’art. 103 della Costituzione italiana e l’art. 7 del codice del processo amministrativo siano compatibili con le disposizioni sovranazionali.

Nessun elemento nella decisione di rinvio indica che il procedimento principale coinvolga una normativa nazionale di attuazione del diritto dell’Unione. La Corte, dopo aver ricordato la propria funzione di contribuire all’amministrazione della giustizia negli Stati membri e non di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali o ipotetiche circa la compatibilità tra diritto interno e diritto europeo, si considera manifestamente incompetente e rigetta con ordinanza le questioni poste dal Tribunale di Tivoli.

Politiche di concorrenza

Aiuti di Stato

Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 21 marzo 2013, causa C-129/12, Magdeburger Mühlenwerke GmbH contro Finanzamt Magdeburg.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale Finanzgericht des Landes Sachsen-Anhalt - Germania.

Oggetto: Regime di aiuto con finalità regionale - Investimenti nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli - Decisione della Commissione - Incompatibilità con il mercato interno - Soppressione degli aiuti incompatibili - Momento di concessione di un aiuto - Principio della tutela del legittimo affidamento.

Conformemente all’art. 108, para. 2 TFUE, la Commissione nell’esercizio del proprio ruolo di “guardiana dei Trattati”, avendo accertato che l’aiuto concesso dalla Germania non è compatibile con il mercato interno, impone di sopprimere o modificare tale misura. La decisione della Commissione fissa il termine entro cui lo Stato membro deve conformarsi alle disposizioni del Trattato.

Il giudice del rinvio interroga la Corte circa l’interpretazione di tale termine poiché la decisione di investimento definitiva è stata adottata dalla Germania prima della scadenza del termine impartito dalla Commissione per conformarsi a detta decisione e potrebbe quindi incidere negativamente su i beneficiari della misura, in possibile violazione del loro legittimo affidamento.

Sebbene la consegna dell’oggetto dell’investimento, nonché la determinazione e l’erogazione dell’incentivo siano avvenuti solo dopo la scadenza della data fissata dalla Commissione come termine, spetta al giudice del rinvio stabilire il momento preciso in cui un incentivo agli investimenti debba essere considerato concesso, tenendo conto di tutte le condizioni fissate dalla normativa nazionale ai fini dell’ottenimento dell’aiuto in questione e verificando che il divieto di concessione anticipato non venga eluso. Con la presente pronuncia la Corte ribadisce il ruolo chiave del giudice nazionale in materia di aiuti di Stato e nell’attuazione della normativa europea.

 

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 19 marzo 2013, cause riunite C-399/10 P e C-401/10 P, Bouygues SA e Bouygues Télécom SA contro Commissione.

Tipo di procedimento: Impugnazione sentenza del Tribunale del 21 maggio 2010, Francia e a./Commissione, causa T‑425/04, in Racc. pag. II‑2099.

Oggetto: Aiuti di Stato - Misure finanziarie a favore di France Télécom - Decisione della Commissione - Incompatibilità con il mercato interno - Nozione di aiuto di Stato - Nozione di vantaggio economico - Nozione di impegno di risorse statali.

Al centro della presente pronuncia si colloca la questione della nozione di aiuto statale. L’operazione di qualificazione di una misura pubblica come aiuto di Stato è logicamente prodromica all’esame circa la compatibilità della misura stessa. La giurisprudenza Altmark (Corte di Giustizia, sentenza 24 luglio 2003, causa C- 280/00, in Racc. p. I-7747) riassumeva le caratteristiche della nozione in applicazione della disciplina europea sancendo i seguenti elementi cumulativi: l’intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali tale da poter incidere sugli scambi tra Stati membri falsando o minacciando di falsare la concorrenza; infine il vantaggio attribuito dall’intervento al beneficiario.

La Commissione ha correttamente ritenuto che la dichiarazione dello Stato effettuata con annuncio del 4 dicembre 2002 e l’offerta di prestito d’azionista (garanzie statali), considerati nel loro insieme, avessero conferito un vantaggio che implica l’impegno di risorse statali ai sensi dell’art. 107, para. 1 TFUE. Tuttavia la Corte reputa che la controversia non sia matura per quanto concerne l’applicazione del criterio dell’investitore privato alla misura in oggetto. In base a tale teoria sarebbe infatti possibile per lo Stato effettuare interventi d’intervento sui mercati qualora il suo comportamento non differisca da quello di un qualunque investitore privato. La Corte delibera annullando la decisione di primo grado e rinviando al Tribunale per ulteriore analisi e decisione.

 

Politiche di concorrenza

Intese e pratiche concordate

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 14 marzo 2013, causa C-32/11, Allianz Hungária Biztosító Zrt. e altri contro Gazdasági Versenyhivatal.

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale Legfelsőbb Bíróság – Ungheria.

Oggetto: Accordi bilaterali tra società di assicurazioni e riparatori autoveicoli per la fissazione tariffe orarie per le attività di riparazione - Tariffe maggiorate - Nozione di accordo avente per oggetto una restrizione della concorrenza.

La Corte stabilisce che l’art. 101 TFUE debba essere interpretato nel senso che accordi, mediante i quali alcune società di assicurazioni del ramo automobilistico pattuiscano bilateralmente – o con concessionari automobilistici operanti quali officine di riparazione, o con un’associazione di rappresentanza di tali concessionari – la tariffa oraria dovuta dalla società assicurativa per la riparazione di veicoli assicurati presso di essa, prevedendo che tale tariffa dipenda, tra l’altro, dal numero e dalla percentuale di contratti di assicurazione commercializzati dal concessionario quale intermediario di detta società, possono essere considerati come una restrizione della concorrenza. Esaminando il caso concreto sottoposto dalla corte ungherese risulta che l’obiettivo di tali accordi è il danneggiamento del buon funzionamento del normale gioco della concorrenza su uno dei mercati interessati (restrizione della concorrenza per oggetto).

 

Spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 21 marzo 2013, causa C-254/11, Ufficio polizia di frontiera di Záhony contro Oskar Shomodi

Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale Corte Suprema Ungheria.

Oggetto: Traffico frontaliero locale alle frontiere terrestri esterne degli Stati membri – Regolamento Schengen e relative modificazioni – Durata massima del soggiorno.

Il sig. Shomodi, cittadino ucraino, è titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale che gli dà diritto di recarsi nella zona di frontiera dell’Ungheria. Il 2 febbraio 2010 presentandosi presso il varco di frontiera di Záhony, la polizia ungherese constatando che egli aveva soggiornato in territorio ungherese per 105 giorni in un periodo di sei mesi, recandovisi quasi quotidianamente per alcune ore. Dal momento che il sig. Shomodi aveva pertanto soggiornato nell’area Schengen per oltre tre mesi nell’arco di sei mesi, l’ufficio di polizia di frontiera nega l’ingresso nel territorio ungherese in applicazione della normativa interna.

La Suprema Corte chieda quale sia l’esatta portata del limite di tre mesi nella locuzione «soggiorno ininterrotto» cui ha diritto il titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale. Avanti alla Corte di Giustizia il governo ungherese e polacco opta per un’interpretazione del regolamento n. 1931/2006 come parte integrante dell’acquis Schengen e conseguentemente la prevalenza della norma del medesimo che limita i soggiorni di breve durata dei cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo di visto ad un totale di tre mesi nell’arco di sei mesi.

Tuttavia la Corte preferisce optare per un’interpretazione autonoma. Considerando l’intenzione del legislatore dell’Unione di predisporre per il traffico frontaliero locale norme in deroga, lo scopo di tali norme è quello di consentire alla popolazione delle zone frontaliere interessate, e al fine di tener conto delle realtà locali attuali o storiche, di attraversare le frontiere terrestri esterne dell’Unione facilmente per motivi legittimi di ordine economico, sociale, culturale o familiare. Il titolare di un lasciapassare per traffico frontaliero locale deve poter circolare liberamente nella zona di frontiera per tre mesi se si tratta di soggiorno ininterrotto e, dall’altro, beneficiare di un nuovo diritto di soggiorno di tre mesi dopo ogni interruzione del proprio soggiorno.

15/04/2013
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