Mercato interno: libera prestazione di servizi e diritti sociali
Sentenza della CGUE (Nona Sezione) 18 settembre 2014, causa C-549/13, Bundesdruckerei GmbH c. Stadt Dortmund.
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Vergabekammer bei der Bezirksregierung Arnsberg – Germania.
Oggetto: Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi - Normativa nazionale che impone agli offerenti e ai loro subappaltatori di impegnarsi a versare al personale che esegue le prestazioni oggetto dell’appalto un salario minimo - Subappaltatore stabilito in un altro Stato membro.
Nel maggio del 2013 la Stadt Dortmund ha indetto a livello europeo un bando di gara avente ad oggetto un appalto pubblico, d’importo di circa EUR 300.000, relativo alla digitalizzazione di documenti e alla conversione di dati per il servizio urbanistico della città. Il disciplinare di gara stabiliva l’impegno da parte della società che avrebbe ricevuto l’aggiudicazione dell’appalto di versare un salario minimo ai suoi dipendenti con una retribuzione oraria minima di EUR 8,62 e ad esigere dai suoi subappaltatori l’impegno di osservare a loro volta detto salario minimo. Tale disposizione costituisce una restrizione alla libera prestazioni di servizi nel mercato interno dell’Unione.
Dalla giurisprudenza della Corte di giustizia emerge che l’imposizione, in virtù di una normativa nazionale, di una retribuzione minima ai subappaltatori di un offerente stabiliti in uno Stato membro diverso da quello a cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice e in cui le tariffe minime salariali sono inferiori costituisce un onere economico supplementare, atto ad impedire, ostacolare o rendere meno attraenti le loro prestazioni nello Stato ospitante.
Pertanto, un provvedimento quale quello in discussione nella causa principale è tale da costituire una restrizione ai sensi dell’articolo 56 TFUE (v., in tal senso, sentenza Rüffert, EU:C:2008:189, punto 37). Tuttavia, una tale misura nazionale può essere giustificata in linea di principio dall’obiettivo della protezione dei lavoratori a cui si è espressamente riferito il legislatore.
La Corte ha però già affermato che, nei limiti in cui si applica ai soli appalti pubblici, una tale misura nazionale non è idonea a raggiungere l’obiettivo di protezione dei lavoratori se non vi sono elementi che indichino che lavoratori attivi sul mercato privato non hanno bisogno della medesima protezione salariale di quelli attivi nell’ambito degli appalti pubblici. In ogni caso, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nella quale lavoratori eseguono un appalto pubblico in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice e in cui le tariffe minime salariali sono inferiori, appare sproporzionata.
In una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, nella quale un offerente intende eseguire un appalto pubblico avvalendosi esclusivamente di lavoratori impiegati da un subappaltatore stabilito in uno Stato membro diverso da quello a cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice, l’articolo 56 TFUE osta all’applicazione di una normativa dello Stato membro a cui appartiene tale amministrazione aggiudicatrice che obblighi detto subappaltatore a versare ai lavoratori in parola un salario minimo fissato da tale normativa.
Politiche di concorrenza:
Aiuti di Stato
Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 17 settembre 2014, causa C-242/13, Commerz Nederland NV c. Havenbedrijf Rotterdam NV.
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi.
Oggetto: Nozione d’aiuto - Garanzie prestate da un’impresa pubblica a una banca ai fini della concessione di crediti a terzi mutuatari - Garanzie prestate deliberatamente dal direttore di tale impresa pubblica in violazione delle disposizioni statutarie di quest’ultima - Imputabilità delle garanzie allo Stato.
La questione pregiudiziale concerne la validità delle garanzie concesse in violazione dello statuto dell’impresa, dall’amministratore unico, affinché venissero messe a disposizione linee di credito. Il tribunale Hoge Raad der Nederlanden ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali chiedendo se – al fine di considerare che si configura un aiuto di Stato ai sensi di quanto stabilito dagli articoli 107 [TFUE] e 108 TFUE – all’imputazione allo Stato di una prestazione di garanzia ad opera di un’impresa pubblica osti necessariamente il fatto che tale garanzia, come avviene nella fattispecie in esame, sia stata prestata dall’amministratore (unico) dell’impresa pubblica, il quale, pur avendo il relativo potere ai sensi del diritto civile, ha agito in modo arbitrario, ha consapevolmente tenuto segreta la prestazione di garanzie ed ha violato le norme statutarie dell’impresa pubblica, omettendo di chiedere l’approvazione del collegio sindacale, e che si debba inoltre presumere che l’ente pubblico di cui trattasi (nella presente fattispecie il Comune di Rotterdam) non abbia voluto tale prestazione di garanzia.
La Corte dichiara che l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE dev’essere interpretato nel senso che, per determinare se le garanzie prestate da un’impresa pubblica siano o meno imputabili all’autorità pubblica che la controlla, assumono rilevanza, unitamente all’insieme degli indizi risultanti dalle circostanze del procedimento principale e dal contesto nel quale dette garanzie sono intervenute, le circostanze secondo cui, da un lato, l’amministratore unico della suddetta impresa, il quale ha concesso tali garanzie, ha agito irregolarmente, ha deliberatamente mantenuto segreta la loro concessione e ha violato lo statuto della sua impresa, e, dall’altro, la menzionata autorità pubblica si sarebbe opposta alla prestazione di dette garanzie se ne fosse stata informata. Tali circostanze sono di per sé sole idonee ad escludere, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, una siffatta imputabilità solamente qualora da esse risulti che le garanzie di cui trattasi sono state prestate senza il coinvolgimento della stessa autorità pubblica.
Diritto d’autore
Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 11 settembre 2014, causa C-117/13, Technische Universität Darmstadt contro Eugen Ulmer.
Tipo di procedimento: domanda di rinvio pregiudiziale da Bundesgerichtshof - Germania
Oggetto: Diritto d’autore e diritti connessi - Libro messo a disposizione di singoli individui su terminali dedicati situati in una biblioteca accessibile al pubblico - Nozione di opera non soggetta a "vincoli di vendita o di licenza" - Diritto della biblioteca di digitalizzare un’opera contenuta nella propria collezione ai fini della sua messa a disposizione degli utenti su terminali dedicati - Messa a disposizione dell’opera su terminali dedicati che ne consentano la stampa su carta o la memorizzazione su chiave USB.
La nozione di “vincoli di vendita o di licenza” di cui all’articolo 5 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che il titolare dei diritti e un’istituzione menzionata in tale disposizione, quale una biblioteca accessibile al pubblico, devono aver concluso un contratto di licenza o di utilizzo dell’opera in questione che indichi le condizioni alle quali tale istituzione possa utilizzarla.
Non osta a che uno Stato membro concedere alle biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione, il diritto di digitalizzare le opere contenute nelle proprie collezioni, qualora tale atto di riproduzione risulti necessario ai fini della messa a disposizione degli utenti di tali opere, su terminali dedicati, nei locali delle istituzioni stesse.
L’articolo 5 della direttiva non riguarda atti quali la stampa di opere su carta o la loro memorizzazione su chiave USB, realizzate da utenti a partire da terminali dedicati situati in biblioteche accessibili al pubblico, menzionate in tale disposizione. Tali atti possono però, eventualmente, essere autorizzati sulla base della legislazione nazionale di trasposizione delle eccezioni o limitazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettere a) o b), della direttiva medesima, purché, in ciascun singolo caso, le condizioni imposte da tali disposizioni siano soddisfatte.
Tutela dei consumatori
Sentenza della CGUE (Quinta Sezione) 18 settembre 2014, causa C-487/12, Vueling Airlines SA contro Instituto Galego de Consumo de la Xunta de Galicia.
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale daJuzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Ourense - Spagna.
Oggetto: Trasporto aereo - Norme comuni per la prestazione di servizi aerei nell’Unione europea - Libertà in materia di tariffe - Registrazione dei bagagli - Supplemento di prezzo - Inflizione di un’ammenda al vettore a causa di una clausola contrattuale abusiva - Norma di diritto nazionale secondo cui il trasporto del passeggero e la registrazione di un bagaglio devono essere compresi nel prezzo di base del biglietto aereo - Compatibilità con il diritto dell’Unione.
Ai sensi dell’art. 22 del regolamento n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione dei servizi aerei nell’Unione, è incompatibile con una normativa nazionale che obbliga i vettori aerei, in tutte le circostanze, a trasportare non solo il passeggero, ma anche i bagagli registrati dello stesso, a condizione che tali bagagli posseggano determinati requisiti relativi in particolare al loro peso, per il prezzo del biglietto aereo e senza che possa essere richiesto alcun supplemento di prezzo per il trasporto di detti bagagli. E’ pertanto lecito per la normativa nazionale prevedere una differenziazione di prezzi. In virtù della primazia del diritto europeo, il giudice nazionale dovrà operare un’interpretazione conforme del diritto interno, garantendo la piena efficacia delle disposizioni del diritto dell’Unione, disapplicando qualsiasi disposizione della legislazione nazionale contrastante con il diritto dell’UE.
Politiche di concorrenza:
intese e pratiche concordate
Sentenza della CGUE (Quinta Sezione) 4 settembre 2014, cause riunite da C-184/13 a C-187/13, C-194/13, C-195/13 e C-208/13, Anonima Petroli Italiana SpA c. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ministero dello Sviluppo.
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da TAR Lazio - Italia.
Oggetto: Trasporto su strada - Importo dei costi minimi d’esercizio determinato da un organismo rappresentativo degli operatori interessati - Associazione d’imprese - Restrizione di concorrenza - Obiettivo d’interesse generale - Sicurezza stradale - Proporzionalità.
La normativa italiana relativa al trasporto di merci su strada prevede che il corrispettivo dovuto dal committente non possa essere inferiore ai costi minimi d’esercizio, i quali includono, da un lato, il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza e, dall’altro, i costi d’esercizio dell’impresa di trasporto. I costi minimi sono determinati mediante accordi di settore conclusi tra le associazioni di vettori e le associazioni di committenti di servizi di trasporto.
All’epoca dei fatti, l’Osservatorio sulle attività di autotrasporto (organo composto da rappresentanti dello Stato, di associazioni di vettori e di associazioni di committenti) era incaricato di fissare i costi minimi qualora non fosse stato stipulato nessun accordo. Nel 2011 l’Osservatorio ha adottato tutta una serie di tabelle al fine di fissare i costi minimi. L’Anonima Petroli Italiana, società petrolifera italiana, ha chiesto al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio l’annullamento degli atti dell’Osservatorio concernenti i costi minimi.
In seguito a una domanda di rinvio pregiudiziale la Corte di giustizia stabilisce che l’art. 101 TFUE, in combinato disposto con l’art. 4 TUE, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale il prezzo dei servizi di autotrasporto delle merci per conto di terzi non può essere inferiore a costi minimi d’esercizio determinati da un organismo composto principalmente da rappresentanti degli operatori economici interessati.