Cooperazione giudiziaria civile
Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 19 novembre 2015, causa C-455/14 PPU, P c. Q.
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Varbergs tingsrätt - Svezia.
Oggetto: Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale - Ordine pubblico.
La questione pregiudiziale è stata posta nell’ambito di una controversia sorta tra P, residente in Svezia, e Q, residente in Lituania in merito al diritto di affidamento dei loro figli. Nel 2006 il giudice lituano dichiarava la cessazione dell’accordo sugli effetti civili del matrimonio, i figli affidati congiuntamente ai genitori stabilivano residenza presso il domicilio della madre prima in Lituania e poi in Svezia. Entrambi i figli parlano svedese e frequentavano la scuola a Falkenberg (Svezia), dove risiede la maggior parte delle persone che questi frequentano. Nel 2013 P scopriva che Q e i due figli erano scomparsi. Dopo indagini preliminari a carico di P per pretesi reati e dopo una rapida archiviazione, tuttavia veniva imposto a P di entrare in contatto con Q e i suoi figli. Nel 2014 Q portava i due figli in Lituania. Nei due ordinamenti giuridici entrambi i genitori propongono ricorso per avere l’affidamento esclusivo dei due figli.
La Corte di giustizia dell’UE rilevando che il presente procedimento riguarda un bambino di sei anni, separato dal padre da ormai più di un anno e che quest’ultimo non ha più occasione di incontrare, riconosce che il prolungamento dell’attuale situazione potrebbe nuocere gravemente alla relazione futura di tale figlio con il padre e pertanto applica la procedura pregiudiziale d’urgenza ex art. 107 del regolamento di procedura.
Con la sua questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 23, lettera a), del regolamento n. 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, tale disposizione consente al giudice di uno Stato membro che si ritenga competente a giudicare sull’affidamento di un minore, di rifiutare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito sull’affidamento di tale minore.
Si deve ricordare che, conformemente al considerando 21 di detto regolamento, quest’ultimo è fondato sul concetto secondo cui il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rese in uno Stato membro dovrebbero fondarsi sul principio della fiducia reciproca e i motivi di non riconoscimento dovrebbero essere limitati al minimo indispensabile. In tale sistema, l’art. 23 del regolamento n. 2201/2003, che enuncia i motivi che possono essere opposti al riconoscimento di una decisione relativa alla responsabilità genitoriale, deve essere oggetto di un’interpretazione restrittiva poiché costituisce un ostacolo alla realizzazione di uno degli obiettivi fondamentali di tale regolamento, come ricordato al punto precedente della presente sentenza. Benché non spetti alla Corte definire il contenuto dell’ordine pubblico di uno Stato membro, essa è, però, tenuta a controllare i limiti entro i quali il giudice di uno Stato membro può ricorrere a tale nozione per non riconoscere una decisione emanata da un giudice di un altro Stato membro.
Il ricorso alla clausola dell’ordine pubblico dovrebbe essere ammissibile solo ove, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento della decisione pronunciata in un altro Stato membro contrasti in modo inaccettabile con l’ordinamento giuridico dello Stato richiesto, giacché detta decisione lederebbe un principio fondamentale. Per rispettare il divieto di un riesame nel merito della decisione pronunciata in un altro Stato membro, di cui all’articolo 26 del medesimo regolamento, la lesione dovrebbe costituire una violazione manifesta, alla luce dell’interesse superiore del minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico dello Stato richiesto o di un diritto riconosciuto come fondamentale in tale ordinamento (v., per analogia, sentenza Diageo Brands, C‑681/13, EU:C:2015:471, punto 44).
Per tutto quanto sopra esposto, la Corte reputa che l’art. 23, lett a) del regolamento 2201/2003 debba essere interpretato nel senso che, in mancanza di una violazione manifesta, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, di una norma giuridica considerata essenziale nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro o di un diritto riconosciuto come fondamentale in detto ordinamento giuridico, tale disposizione non consente al giudice di uno Stato membro che si ritenga competente a statuire sull’affidamento di un minore di negare il riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro che abbia statuito sull’affidamento di tale minore.
Politica di concorrenza
Aiuti di Stato
Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 11 novembre 2015, causa C-505/14, Klausner Holz Niedersachsen GmbH contro Land Nordrhein-Westfalen.
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Landgericht Münster - Germania.
Oggetto: Decisione di un giudice di uno Stato membro che dichiara la validità del contratto con cui tale aiuto è concesso - Autorità di cosa giudicata - Interpretazione conforme - Principio di effettività.
A titolo preliminare, è opportuno ricordare che, secondo giurisprudenza costante della Corte, l’art. 108, par. 3 TFUE istituisce un controllo preventivo sui progetti di nuovi aiuti (sentenza Deutsche Lufthansa, C‑284/12, EU:C:2013:755, punto 25). Il controllo in tal modo organizzato mira a far sì che venga data esecuzione solo ad aiuti compatibili. Al fine di raggiungere tale obiettivo, l’attuazione di un progetto d’aiuto viene differita finché, con la decisione definitiva della Commissione, non venga dissipato il dubbio circa la sua compatibilità. Mentre la valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno rientra nella competenza esclusiva della Commissione, che agisce sotto il controllo dei giudici dell’Unione, i giudici nazionali provvedono alla salvaguardia, fino alla decisione definitiva della Commissione, dei diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale violazione, da parte delle autorità statali, del divieto previsto dall’art. 108, par. 3 TFUE.
I giudici nazionali devono assicurare ai singoli che saranno tratte tutte le conseguenze di una violazione dell’art. 108 conformemente al loro diritto nazionale, per quanto concerne sia la validità degli atti d’esecuzione sia il recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale disposizione o di eventuali misure provvisorie.
Nel caso di specie, il giudice del rinvio, conformemente al compito in tal senso affidatogli, ha rilevato che i contratti di cui trattasi configurano un aiuto di Stato cui è stata data attuazione in violazione dell’art. 108 TFUE. Egli ritiene, tuttavia, di non poter adempiere il proprio obbligo di trarre tutte le conseguenze di questa violazione, a causa del giudicato formatosi per effetto della sentenza dichiarativa del Tribunale regionale superiore di Hamm che ha confermato la permanenza in vigore dei contratti di cui trattasi.
Pur riconoscendo che il principio dell’autorità di cosa giudicata, come concepito nel diritto nazionale, conosce taluni limiti oggettivi, soggettivi e temporali nonché determinate eccezioni, il giudice del rinvio rileva che questo diritto osta non soltanto al riesame, nell’ambito di una seconda controversia, dei motivi sui quali sia già intervenuta una pronuncia definitiva, ma anche alla possibilità di affrontare questioni che avrebbero potuto essere sollevate nell’ambito di una controversia precedente, ma che non lo sono state.
La Corte stabilisce che il diritto dell’Unione osta, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, a che l’applicazione di una norma di diritto nazionale volta a sancire il principio dell’autorità di cosa giudicata impedisca al giudice nazionale, il quale abbia rilevato che i contratti oggetto della controversia sottopostagli costituiscono un aiuto di Stato, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, attuato in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, terza frase, TFUE, di trarre tutte le conseguenze di questa violazione a causa di una decisione giurisdizionale nazionale, divenuta definitiva, con cui, senza esaminare se tali contratti istituiscano un aiuto di Stato, è stata dichiarata la loro permanenza in vigore.
Mercato interno:
Libera circolazione delle merci
Sentenza della CGUE (Quinta Sezione) 12 novembre 2015, causa C-198/14, Valev Visnapuu contro Kihlakunnansyyttäjä e Suomen valtio - Tullihallitus.
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Helsingin hovioikeus - Finlandia.
Oggetto: Vendita a distanza e trasporto di bevande alcoliche da un altro Stato membro - Requisito di un’autorizzazione per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche - Monopolio della vendita al dettaglio di bevande alcoliche - Giustificazione - Tutela della salute.
Gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ai sensi della quale un venditore stabilito in un altro Stato membro è assoggettato a un requisito di autorizzazione di vendita al dettaglio per l’importazione di bevande alcoliche a fini di vendita al dettaglio a consumatori residenti nel primo Stato membro, qualora detto venditore provveda al trasporto di tali bevande o ne affidi il trasporto ad un terzo, a condizione che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito, nella specie la tutela della salute e dell’ordine pubblico, che tale obiettivo non possa essere raggiunto con un’efficacia di livello almeno equivalente mediante misure meno restrittive e che tale normativa non costituisca né un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.