Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Maggio 2018

di Alice Pisapia
Prof. a contratto in Diritto dell’UE per l’impresa, Università degli Studi dell’Insubria<br>Prof. a contratto in Diritto europeo della concorrenza, Università degli Studi dell’Insubria<br>Avvocato Foro di Milano
Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse a maggio 2018

Spazio, libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziari in materia civile

Sentenza della Cgue (Prima Sezione), 31 maggio 2018, causa C-335/17, Neli Valcheva c. Georgios Babanarakis

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Varhoven kasatsionen sad (Corte suprema di cassazione, Bulgaria)

Oggetto: Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Ambito di applicazione – Nozione di “diritto di visita” – Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) e articolo 2, punti 7 e 10 – Diritto di visita dei nonni

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000. Il giudice del rinvio chiede se il diritto di visita dei nonni di un minore nei confronti del minore stesso ricada sotto il regolamento n. 2201/2003, al fine di stabilire se la designazione del giudice competente a statuire su una domanda vertente su tale diritto di visita, debba essere effettuata sulla base di detto regolamento oppure sulla scorta delle norme di diritto internazionale privato.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone la sig.ra Neli Valcheva, residente in Bulgaria, al suo ex genero, il sig. Georgios Babanarakis, residente in Grecia, in merito ad un diritto di visita della sig.ra Valcheva nei confronti del proprio nipote, dato in affidamento esclusivo al padre.

Poiché per la nonna, residente in Bulgaria, era pressoché impossibile mantenere un contatto di qualità con il proprio nipote la sig.ra Valcheva ha chiesto ad un giudice bulgaro di primo grado di stabilire le modalità di esercizio di un diritto di visita nei confronti di suo nipote minorenne.

Tuttavia, il giudice di primo grado, con una decisione confermata dal giudice d’appello, ha dichiarato la propria incompetenza ad esaminare la domanda della sig.ra Valcheva. La sig.ra Valcheva ha proposto ricorso per Cassazione dinanzi al giudice del rinvio, il quale ha ritenuto che per stabilire quale sia il giudice competente, è necessario sapere se il regolamento n. 2201/2003 si applichi al diritto di visita dei nonni. In caso positivo, infatti, i giudici competenti sarebbero infatti quelli dello Stato membro nel quale il minore risiede abitualmente alla data in cui il giudice viene adito (nella specie, i giudici greci). In caso negativo, i giudici nazionali, nel caso di specie i giudici bulgari, dovrebbero verificare la loro competenza alla luce delle norme del diritto internazionale privato.

La Corte premette che il regolamento n. 2201/2003 non precisa se la nozione di “diritto di visita”, definita all’art. 2, punto 10, del regolamento stesso, comprenda il diritto di visita dei nonni.

Al fine di stabilire se i nonni rientrino nel novero delle persone contemplate dalla definizione sopra riportata, occorre tener conto dell’ambito di applicazione del regolamento n. 2201/2003, così come precisato all’art. 1, par. 1, lett. b), a norma del quale tale regolamento si applica all’attribuzione, all’esercizio, alla delega e alla revoca totale o parziale della responsabilità genitoriale. Quanto all’art. 2, punto 7, del citato regolamento, esso definisce la nozione di responsabilità genitoriale come l’insieme dei diritti e dei doveri di cui è investita una persona fisica o giuridica in virtù di una decisione giudiziaria, della legge o di un accordo in vigore riguardanti la persona o i beni di un minore, il quale comprende, in particolare, il diritto di affidamento e il diritto di visita.

Rileva quindi la Corte che il regolamento n. 2201/2003 non esclude esplicitamente che un diritto di visita richiesto dai nonni nei confronti dei loro nipoti rientri nell’ambito di applicazione del regolamento stesso.

Inoltre risulta dal documento di lavoro della Commissione relativo al riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale [COM(2001) 166 definitivo], del 27 marzo 2001, che il legislatore dell’Unione si è posto la questione di sapere quali siano le persone che possono esercitare la responsabilità genitoriale o beneficiare del diritto di visita. Esso ha preso in esame varie opzioni, in particolare la previsione, come possibile beneficiario, unicamente di uno dei genitori del minore e, all’opposto, l’assenza di qualsiasi limitazione a favore di determinati soggetti. Detto documento menziona in particolare i nonni, facendo riferimento al progetto del Consiglio d’Europa di convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori, che riconosce il diritto per questi ultimi di intrattenere relazioni personali non soltanto con i loro genitori, ma anche con altre persone aventi legami familiari con loro, come i nonni. In definitiva, il legislatore dell’Unione ha scelto l’opzione secondo cui nessuna disposizione doveva restringere il numero di persone possibili titolari della responsabilità genitoriale o di un diritto di visita.

In definitiva, quindi, la nozione di diritto di visita, contenuta all’art. 1, par.2, lettera a), e all’art. 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003, deve essere intesa come riguardante non soltanto il diritto di visita dei genitori nei confronti del loro figlio minore, ma anche quello di altre persone con le quali è importante che tale minore intrattenga relazioni personali, segnatamente i suoi nonni, a prescindere dalla titolarità o meno in capo ad essi della responsabilità genitoriale.

Ne consegue che una domanda dei nonni volta ad ottenere il riconoscimento in capo ad essi di un diritto di visita nei confronti dei loro nipoti ricade sotto l’art.1, par. 1, lett. b), del regolamento n. 2201/2003 e, di conseguenza, nell’ambito di applicazione di tale regolamento.

Diversamente opinando vi sarebbe la possibilità che le questioni relative a tale diritto di visita vengano risolte non già soltanto dal giudice designato in conformità del regolamento n. 2201/2003, ma anche da altri giudici che si ritengano competenti sulla base del diritto internazionale privato. Vi sarebbe un rischio di adozione di decisioni confliggenti, o addirittura inconciliabili, dato che il diritto di visita riconosciuto ad un familiare del minore potrebbe arrecare pregiudizio a quello riconosciuto a un beneficiario della responsabilità genitoriale.

Al fine di evitare l’adozione di misure confliggenti e nell’interesse superiore del minore, occorre che uno stesso giudice – ossia, in linea di principio, il giudice della residenza abituale del minore – statuisca sui diritti di visita.

Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che la nozione di “diritto di visita”, contenuta all’art. 1, par. 2, lett. a), nonché all’art. 2, punti 7 e 10, del regolamento n. 2201/2003, deve essere interpretata nel senso che essa comprende il diritto di visita dei nonni nei confronti dei loro nipoti.

***

Ordinamento giuridico dell’Unione - Inadempimento di uno Stato

Sentenza della Cgue (Prima Sezione), 31 maggio 2018, causa C-251/17, Commissione europea c. Repubblica italiana

Tipo di procedimento: ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 2, TFUE

Oggetto: Inadempimento di uno Stato – Raccolta e trattamento delle acque reflue urbane – Direttiva 91/271/CEE – Articoli 3, 4 e 10 – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Sanzioni pecuniarie – Penalità e somma forfettaria

Con sentenza del 19 luglio 2012 (C‑565/10, EU:C:2012:476) la Corte aveva accertato che la Repubblica italiana, avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che 109 agglomerati situati nel territorio italiano fossero provvisti, a seconda dei casi, di reti fognarie per la raccolta delle acque reflue urbane e/o di sistemi di trattamento delle acque reflue urbane conformi alle prescrizioni della direttiva 91/271, era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza di tale direttiva.

Poiché alla data, 11 febbraio 2016, fissata dalla Commissione nella diffida inviata allo Stato italiano al fine di invitarlo ad ottemperare ai predetti obblighi, l’Italia non aveva ancora preso le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2012, la Commissione ha proposto dinanzi alla Corte ricorso per inadempimento, chiedendo l’inflizione di sanzioni pecuniarie.

Con la sentenza in commento, la Corte accerta che alla data dell’udienza dinanzi alla Corte, le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 non erano ancora state integralmente adottate.

La Corte considera quindi che la condanna della Repubblica italiana al pagamento di una penalità costituisca uno strumento finanziario appropriato al fine di sollecitare tale Stato ad adottare le misure necessarie per porre fine all’inadempimento constatato e per garantire l’integrale esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012.

A tal proposito, la Corte ricorda che «la penalità deve essere stabilita in funzione del grado di persuasione necessario affinché lo Stato membro che ha mancato di eseguire una sentenza di constatazione di un inadempimento modifichi il proprio comportamento e ponga fine all’infrazione addebitata» e che nell’esercizio del suo potere discrezionale in materia, spetta alla Corte fissare la penalità in modo tale che «essa sia, da una parte, adeguata alle circostanze e, dall’altra, proporzionata all’inadempimento constatato nonché alla capacità di pagamento dello Stato membro interessato».

I criteri di base da prendere in considerazione per garantire la natura coercitiva di quest’ultima vengono individuati dalla Corte:

- nella gravità dell’infrazione;

- nella durata della stessa;

- e nella capacità di pagamento dello Stato membro in questione.

Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, la Corte ricorda che la direttiva 91/271 ha lo scopo di proteggere l’ambiente dalle ripercussioni negative provocate dagli scarichi di acque reflue urbane. L’assenza o l’insufficienza di sistemi di raccolta o di trattamento delle acque reflue urbane rischia di arrecare danni all’ambiente e deve essere considerata come particolarmente grave.

Con riferimento alla durata dell’infrazione, la Corte rileva che essa deve essere valutata prendendo in considerazione il momento in cui la Corte valuta i fatti, e non quello in cui quest’ultima viene adita dalla Commissione: nel caso di specie, la durata dell’infrazione, che è di quasi sei anni a partire dalla data della pronuncia della sentenza del 19 luglio 2012 è più che considerevole.

In merito alla capacità di pagamento dello Stato, risulta dalla giurisprudenza della Corte che occorre tenere conto dell’evoluzione recente del prodotto interno lordo di tale Stato, quale essa si presenta alla data dell’esame dei fatti da parte della Corte.

Alla luce dei criteri sopra esposti, la Corte considera appropriato condannare l’Italia a pagare, a favore del bilancio dell’Unione, una penalità di euro 30.112.500 per ciascun semestre di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2012, penalità che sarà dovuta sino all’esecuzione integrale della sentenza del 2012.

Inoltre, tenuto conto della situazione concreta e delle violazioni in precedenza commesse dall’Italia in materia di raccolta e di trattamento delle acque reflue urbane, la Corte reputa adeguata la condanna dell’Italia a pagare, a favore del bilancio dell’Unione, una somma forfettaria di euro 25 milioni al fine di prevenire il futuro ripetersi di analoghe infrazioni al diritto dell’Unione.

20/07/2018
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