Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Primo trimestre 2020

Le più interessanti pronunce della Corte del Lussemburgo emesse nel primo trimestre 2020

 

1) MEDICINALI E TRASPARENZA

Sentenza della Cgue (Grande Sezione) del 20 gennaio 2020. Cause riunite C-175/18 e C-178/18

P PTC Therapeutics International Ltd / Agenzia europea per i medicinali (EMA)

P MSD Animal Health Innovation e Intervet International / Agenzia europea per i medicinali (EMA) 

Tipo di procedimento: ricorso per impugnazione 

I documenti allegati a sostegno della domande di autorizzazione all'immissione in commercio di farmaci presentate dalle case farmaceutiche all'Agenzia europea per i medicinali (nella specie, relazioni tossicologiche) non sono assistiti dalla presunzione di riservatezza; pertanto l’Agenzia può divulgarne a terzi il contenuto, pur con i dovuti omissis a tutela degli interessi commerciali delle aziende coinvolte. Queste ultime, da parte loro, per impedire la diffusione dei documenti hanno l’onere di dimostrare l’esistenza di un concreto rischio di uso improprio dei dati ivi contenuti, e non possono limitarsi ad una semplice affermazione non suffragata relativa a un rischio generico di un siffatto uso.

 

2) PAGAMENTI DELLE P.A.

Sentenza della Cgue (Grande Sezione) del 28 gennaio 2020. Causa C-122/18

Commissione / Italia 

Tipo di procedimento: ricorso per inadempimento 

La Corte, riunita in Grande Sezione, ha constatato la violazione da parte dell’Italia della direttiva 2011/7/UE, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in quanto non ha assicurato che le sue pubbliche amministrazioni, quando sono debitrici nel contesto di simili transazioni, rispettino effettivamente termini di pagamento non superiori a 30 o 60 giorni di calendario, quali stabiliti all'articolo 4, paragrafi 3 e 4, di tale direttiva.

 

3) ESCLUSIONE DA PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

Sentenza della Cgue (Terza Sezione) del 4 febbraio 2020. Causa C-447/18

UB / Generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Bratislava 

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale 

Commette una discriminazione fondata sulla cittadinanza lo Stato membro che riconosce una prestazione ai propri lavoratori nazionali, ma la rifiuta ai lavoratori cittadini degli altri Stati membri. Nel caso affrontato dalla Corte, ad un cittadino ceco (che aveva optato per tale cittadinanza al momento della dissoluzione della Repubblica federale ceca e slovacca) residente nel territorio che è oggi quello della Slovacchia, e che aveva ottenuto medaglie d’oro e d’argento ai campionati d’Europa e del mondo di hockey su ghiaccio in qualità di membro della squadra nazionale della Repubblica socialista cecoslovacca, era stato rifiutato il beneficio di una prestazione supplementare istituita a favore di taluni sportivi di alto livello che hanno rappresentato la Slovacchia, a causa del fatto che egli non possedeva la cittadinanza slovacca. 

 

4) COMPENSAZIONE PER CANCELLAZIONE O RITARDO DI VOLO

Ordinanza del Presidente della Cgue del 20 febbraio 2020. Causa C-606/19

flightright GmbH / Iberia LAE SA Operadora Unipersonal

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale 

Il criterio per stabilire la competenza territoriale a decidere su una controversia relativa alla richiesta di compensazione pecuniaria per cancellazione di una tratta di un volo, con più corrispondenze oggetto di un’unica prenotazione confermata e che include più tratte, può ben essere quello del luogo di partenza della prima tratta, anche se ad essere cancellata sia l’ultima tratta del volo. Detto criterio, infatti, rispetta l’obiettivo di prossimità tra il contratto di trasporto aereo e il giudice competente, nonchè il principio di prevedibilità, previsti dal regolamento sulla competenza giurisdizionale.

nonché 

Sentenza della Cgue (Ottava Sezione) del 12 marzo 2020. Causa C-832/18

A. e a. / Finnair Oyi

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale 

Il passeggero aereo che, dopo aver accettato il volo alternativo proposto dal vettore in seguito alla cancellazione del suo volo, abbia raggiunto la sua destinazione con oltre tre ore di ritardo rispetto all’orario di arrivo originariamente previsto da tale vettore aereo per il volo alternativo, beneficia del diritto alla compensazione pecuniaria; ciò anche nel caso che abbia già ricevuto un indennizzo per la cancellazione del volo del primo vettore. 

ed altresì

Sentenza della Corte di giustizia del 26 Marzo 2010. Causa C-215/18

Libuše Králová / Primera Air Scandinavia A/S

 Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale 

Con riferimento a contratto di viaggio “tutto compreso” stipulato con un'agenzia di viaggi (nella specie ceca) e che includeva un trasporto aereo, operato da vettore aereo (danese), ed un alloggio (in Islanda), la Corte ha affermato che il passeggero può proporre nei confronti del vettore aereo un ricorso per ottenere una compensazione pecuniaria, per ritardo prolungato del volo, dinanzi al giudice del luogo di partenza del volo. Infatti, nonostante l’assenza di contratto tra tale passeggero e il vettore, un siffatto ricorso rientra nella materia contrattuale ai sensi del regolamento sulla competenza giurisdizionale, sicché esso può essere proposto dinanzi al giudice del luogo di fornitura del servizio di trasporto aereo.

 

5) MAE E DOPPIA INCRIMINAZIONE

Sentenza della Cgue (Grande Sezione) del 3 marzo 2020. Causa C-717/18

X (Mandato d’arresto europeo – Doppia incriminazione)

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale 

L’articolo 2, paragrafo 2, della Decisione quadro relativa al mandato d’arresto europeo (MAE) esige che l’esecuzione di un MAE sia subordinata alla doppia incriminazione, ossia alla condizione che i fatti per i quali il condannato sia stato punito dallo Stato membro emittente siano sanzionati penalmente anche dalla legge dello Stato membro di esecuzione. Il requisito della doppia incriminazione, tuttavia, non è richiesto se il reato per il quale è stato emesso un MAE sia punito dallo Stato membro emittente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà di durata massima non inferiore a tre anni. La grande Sezione della Corte ha chiarito che, per verificare la soglia massima della sanzione, da cui dipende l’accertamento o meno della doppia incriminazione, bisogna fare riferimento alla legge dello Stato membro emittente vigente al momento del fatto, e non già a quella vigente al momento dell’emissione del MAE. Pertanto, se la legge vigente al momento del fatto prevedeva una pena inferiore ai tre anni, ai fini dell’emissione del MAE è richiesta la doppia incriminazione, anche se medio tempore una legge successiva abbia previsto un inasprimento delle sanzioni.

 

6) GIUDICATO NAZIONALE E DIRITTO DELL’UNIONE

Sentenza della Cgue (Prima Sezione) del 4 marzo 2020. Causa C-34/19

Telecom Italia SpA / Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia e delle Finanze

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale 

Il principio dell’autorità della cosa giudicata nell’ordinamento italiano è funzionale a garantire tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, quanto una buona amministrazione della giustizia. Detto principio non solo non è incompatibile con il diritto dell’Unione, ma assume fondamentale importanza anche all’interno di esso. Conseguentemente, la CGUE non può rimuovere gli effetti o riformare una sentenza nazionale passata in giudicato, neppure ove questa abbia comportato la lesione del diritto dell’Unione. Resta tuttavia garantito e impregiudicato il diritto di chi abbia subito la lesione di adire il giudice nazionale, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dall’applicazione della sentenza passata in giudicato.

 

7) TUTELA DEL CONSUMATORE E CLAUSOLE ABUSIVE

Sentenza della Cgue (Terza Sezione) del 11 marzo 2020. Causa C-511/17

Györgyné Lintner / UniCredit Bank Hungary Zrt. 

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale 

Il giudice nazionale innanzi al quale un consumatore fa valere che talune clausole figuranti in un contratto concluso con un professionista sono abusive non è tenuto ad esaminare d'ufficio e individualmente il carattere eventualmente abusivo di tutte le altre clausole del contratto non impugnate dal consumatore. Tuttavia, egli deve tenere conto anche di queste ultime se appaiono connesse a quelle oggetto di impugnazione, ai fini di una valutazione complessiva della vicenda contrattuale. 

 

8) AIUTI DI STATO A SOCIETA’ CALCISTICHE

Sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 12 marzo 2020. Cause riunite T-732/16 e T-901/16

Valencia Club de Fútbol / Commissione - Elche Club de Fútbol / Commissione

Tipo di procedimento: ricorso di annullamento 

Tra il 2009 e il 2010, l’istituto finanziario del governo regionale di Valencia, Spagna, ha concesso varie garanzie ad associazioni collegate a tre società calcistiche professionistiche spagnole: il Valencia CF, l’Hércules CF e l’Elche CF. Tali garanzie erano destinate a coprire i prestiti bancari sottoscritti dalle associazioni al fine di partecipare all’aumento del capitale delle società calcistiche alle quali erano collegate. Con decisione del 4 luglio 2016, la Commissione ha constatato che tali misure costituivano aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno a favore delle tre società calcistiche, e ne ha di conseguenza disposto il recupero. Le tre società hanno presentato ricorso al Tribunale dell’Unione per l’annullamento della decisione della Commissione. Il Tribunale ha accolto i ricorsi rilevando che la decisione impugnata appare viziata da numerosi errori manifesti di valutazione.

 

9) CONFISCA SENZA CONDANNA

Sentenza della Cgue (Terza Sezione) del 19 marzo 2020. Causa C-34/19

Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo contro BP e a.

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale 

La Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato è intesa ad obbligare gli Stati membri ad introdurre norme minime comuni di confisca degli strumenti e dei proventi di reato, al fine di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie adottate nell’ambito di procedimenti penali. Ciò non osta all’introduzione da parte di un Paese membro di una normativa nazionale che prevede che nell’ambito di un autonomo giudizio civile un giudice possa disporre la confisca di beni acquisiti illecitamente, senza che tale procedimento sia subordinato alla constatazione di un reato o alla condanna dei presunti autori di tale reato. 

 

10) LAVORATORI PRECARI

Sentenza della Cgue (Seconda Sezione) del 19 marzo 2020. Cause riunite C-103/18 e 429/18

Sánchez Ruiz e Fernández Álvarez e a. /  Comunidad de Madrid (Servicio Madrileño de Salud) 

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale 

Nel caso di ricorso da parte di un datore di lavoro pubblico a una successione di rapporti di lavoro a tempo determinato, il consenso prestato dal lavoratore interessato non fa venir meno il carattere abusivo del comportamento di tale datore di lavoro, di modo che la clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato non sarebbe applicabile. L’interpretazione contraria consentirebbe di assumere lavoratori precari per rispondere ad esigenze permanenti e durevoli, e rischierebbe di escludere di fatto un gran numero di rapporti di lavoro a tempo determinato dal beneficio della tutela perseguita dalla direttiva 1999/70 e da detto accordo quadro, svuotando di gran parte del suo significato l’obiettivo perseguito da tale normativa.

Spetta ai giudici nazionali valutare se determinate misure, quali la trasformazione dello status di tali lavoratori in quello di «personale a tempo indeterminato non permanente» e la concessione a detti lavoratori di un’indennità equivalente a quella versata in caso di licenziamento abusivo, costituiscano misure adeguate al fine di prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, o misure normative equivalenti. 

 

11) RECESSO DEL CONSUMATORE E DECORSO DEL TERMINE

Sentenza della Cgue (Seconda Sezione) del 26 marzo 2020. Causa C-66/2020

JC / Kreissparkasse Saarlouis

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale 

I contratti di credito ai consumatori devono menzionare in modo chiaro e conciso le modalità di calcolo del termine di recesso.

La Corte ha precisato in particolare che per quanto riguarda le informazioni obbligatorie, la cui comunicazione al consumatore determina il momento a partire dal quale si calcola il termine di recesso, non è sufficiente che il contratto rinvii ad una norma nazionale, la quale rinvii, a sua volta, ad altre norme nazionali, occorrendo invece una comunicazione diretta e specifica.

 

12) INDIPENDENZA DEI GIUDICI E RINVIO PREGIUDIZIALE COMUNITARIO

Sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-558/18,C-563/18

Miasto Łowicz e Prokurator Generalny

Tipo di procedimento: rinvio pregiudiziale 

In pronuncia di irricevibilità di due domande di pronuncia pregiudiziale - sollevate dal tribunale regionale di Łódź (Polonia) e dal tribunale regionale di Varsavia (Polonia) e riguardanti le misure polacche del 2017 che istituiscono un regime di procedimento disciplinare nei confronti dei giudici -, la Corte ha affermato che il fatto che un giudice nazionale abbia posto una questione pregiudiziale, pur rivelatasi irricevibile, non può tuttavia condurre a procedimenti disciplinari nei suoi confronti. 

Nella specie, la Corte ha ricordato che non possono essere ammesse disposizioni nazionali che espongono i giudici nazionali al rischio di procedimenti disciplinari per il fatto di aver adito la Corte mediante un rinvio pregiudiziale, atteso che la semplice prospettiva di siffatti procedimenti sarebbe atta a pregiudicare l’effettivo esercizio, da parte dei giudici nazionali interessati, della facoltà di porre questioni alla Corte e delle funzioni di giudice incaricato dell’applicazione del diritto dell’Unione ad essi conferite dai Trattati.

 

photo credits: Corte di Giustizia dell'Unione Europea

 

 

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Francesco Buffa, Consigliere della Corte di Cassazione

Salvatore Centonze, Avvocato del Foro di Lecce

16/06/2020
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