Questioni processuali
Ordinanza della CGUE (Sesta Sezione) 7 novembre 2013, causa C-224/13, Sergio Alfonso Lorrai.
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Tribunale di Cagliari - Italia.
Oggetto: Diritti fondamentali - Eccessiva durata del procedimento penale - Malattia irreversibile dell’imputato - Mancata attuazione del diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte.
La domanda pregiudiziale, promossa nell’ambito di un procedimento penale a carico del sig. Lorrai, verte sull’interpretazione dell’art. 47 (2) della Carta e dell’art. 6 CEDU. Il sig. Lorrai, a causa di una demenza, è incapace di partecipare coscientemente al procedimento penale e pertanto il procedimento penale a suo carico verrebbe sospeso per una durata illimitata con controlli semestrali relativi all’irreversibilità della malattia.
La Corte si dichiara manifestamente incompetente pronunciandosi con ordinanza sulla base dell’art. 53 (2) del proprio regolamento di procedura in quanto la situazione prospettata dall’ordinanza di rinvio verte su questioni puramente interne dell’ordinamento italiano in materia di procedura penale e nessun elemento di tale ordinanza lascia presumere che dette disposizioni siano dirette ad attuare il diritto dell’Unione. Infatti, ai sensi dell’art. 51 della Carta, le disposizioni della medesima si applicano agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Tale limite non è stato modificato dal Trattato di Lisbona. Le disposizioni della Carta, che hanno assunto con Lisbona lo stesso valore giuridico dei Trattati, non estendono in alcun modo le competenze dell’Unione.
Diritti Fondamentali
Trattamento dati personali
Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 7 novembre 2013, causa C-473/12, Commissione europea c. Italia.
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Cour constitutionnelle - Belgio
Oggetto: Trattamento dei dati personali - Obbligo di informazione - Eccezioni - Investigatori privati che agiscono per conto dell’organismo di controllo di una professione regolamentata.
La questione pregiudiziale attiene all’interpretazione della direttiva 46/95 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei loro dati personali. Il Tribunal de commerce de Charleroi si è interrogato sul valore da attribuire alle prove fornite dagli investigatori privati, tenuto conto della possibilità che esse siano state ottenute senza rispettare gli obblighi relativi al trattamento dei dati personali. La legge nazionale belga impone infatti l’obbligo di informare previamente la persona interessata dell’indagine condotta dagli investigatori oppure di informarla al momento della registrazione dei dati in questione. Tali circostanze tuttavia rendono impossibile l’attività stessa d’investigazione. La legge prevede esenzioni qualora le attività svolte riguardino l’informazione del pubblico o la vita culturale, il mantenimento della sicurezza e dell’ordine pubblico e la difesa dei diritti fondamentali dei soggetti più vulnerabili. Il Tribunale di Charleroi ha deciso di interpellare sul punto la Cour constitutionnelle che, a sua volta, ha proposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Il giudice del rinvio osserva che gli investigatori privati si troverebbero in una circostanza diversa poiché pur essendo la loro professione regolamentata da una legge nazionale del 1991 che ne definisce i contorni e subordina l’esercizio della professione all’autorizzazione del Ministro dell’Interno, tuttavia tale attività è estranea alla tutela di tali diritti fondamentali e interessi generali e riguarda di solito la tutela di interessi privati.
La Corte di giustizia dell’Unione chiarisce che la direttiva 46/95 consente agli Stati membri, al momento della trasposizione nel diritto interno, la facoltà di trasporre una o più delle deroghe previste all’obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali. Pertanto, l’attività di investigatore privato che agisce per conto di un organismo professionale rientra nell’ambito della deroga prevista dalla direttiva.
Diritti Fondamentali
Sentenza della CGUE (Ottava Sezione) 7 novembre 2013, causa C-442/12, Jan Sneller c. DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV.
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Hoge Raad der Nederlanden - Paesi Bassi.
Oggetto: Assicurazione tutela giudiziaria - Libera scelta dell’avvocato da parte dell’assicurato - Spese relative all’assistenza giuridica da parte di un consulente giuridico esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall’assicuratore, di affidare la gestione del caso ad un consulente giuridico esterno.
Il sig. Sneller aveva stipulato un’assicurazione tutela giudiziaria presso la Reaal Schadeverzekeringen NV. Il contratto di assicurazione prevedeva che la DAS fosse la società designata per la concreta realizzazione della tutela giudiziaria. Se in conformità del contratto o a parere della DAS, una causa deve essere affidata ad un consulente esterno, l’assicurato aveva il diritto di designare un avvocato o un altro consulente giuridico di sua scelta. Nel procedimento principale il sig. Sneller desiderava intentare un’azione giudiziaria nei confronti del suo ex datore di lavoro, finalizzata al risarcimento dei danni, in quanto egli sarebbe stato illegittimamente licenziato. A tal fine egli intendeva avvalersi dell’assistenza di un avvocato di sua scelta, e il suo assicuratore per la tutela giudiziaria avrebbe dovuto farsi carico delle relative spese. La DAS aveva manifestato il suo consenso relativamente all’avvio di tale procedimento giurisdizionale, considerando però che il contratto di assicurazione non prevedeva, nel caso di specie, la copertura per i costi di assistenza giuridica da parte di un avvocato scelto dall’assicurato, fornendo invece le prestazioni giuridiche di un proprio dipendente non avvocato.
La Corte precisa che la previsione dell’art. 4 della direttiva 344/87 relativo alla libera scelta del rappresentante, ha portata generale e valore obbligatorio. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale libertà di scelta non comporta l’obbligo per gli Stati membri di imporre agli assicuratori, in qualsiasi circostanza, la copertura integrale delle spese sostenute nell’ambito della difesa di un assicurato, purché tale libertà non venga svuotata della sua sostanza. Le parti contraenti restano libere di concordare livelli di copertura delle spese di assistenza giuridica più elevati, eventualmente attraverso il pagamento da parte dell’assicurato di un premio più alto. Conseguentemente l’art. 4 deve essere interpretato nel senso che osta a un assicuratore di tutela giudiziaria prevedere nei propri contratti l’assistenza giuridica fornita in via di principio dai suoi collaboratori e i costi per l’assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto.
Diritti Fondamentali
Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 7 novembre 2013, cause riunite da C-199/12 a C-201/12, Minister voor Immigratie en Asiel c. X e Y.
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Raad van State - Paesi Bassi.
Oggetto: Norme minime sulle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato - Orientamento sessuale - Motivo della persecuzione - Atti sufficientemente gravi da giustificare un siffatto timore - Legislazione che qualifica come reato gli atti omosessuali - Esame individuale dei fatti e delle circostanze.
I sig. X, Y e Z hanno presentato domande di asilo nei Paesi Bassi facendo valere che lo status di rifugiato dev’essere riconosciuto perché, avendo già subito reazioni violente da parte delle loro famiglie e dei loro rispettivi ambienti sociali, temono persecuzione nei loro rispettivi paesi d’origine a causa della propria omosessualità. L’interpretazione della direttiva deve essere effettuata alla luce dell’impianto sistematico e della finalità di quest’ultima, nel rispetto della convenzione di Ginevra e degli altri trattati internazionali applicabili. L’esistenza di una legislazione penale come quelle in oggetto, che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale ai sensi dell’art. 10 della direttiva. La pena detentiva comminata da una disposizione legislativa che sanziona gli atti omosessuali può, di per sé, costituire un atto di persecuzione ai sensi dell’art. 9 della direttiva, purché essa trovi effettivamente applicazione nel paese d’origine che ha adottato una simile legislazione. Una pena siffatta viola infatti l’art. 8 CEDU, cui corrisponde l’art. 7 della Carta, e costituisce una sanzione sproporzionata o discriminatoria. In sede di valutazione di una domanda diretta ad ottenere lo status di rifugiato, le autorità competenti non possono ragionevolmente attendersi che, per evitare il rischio di persecuzione, il richiedente asilo nasconda la propria omosessualità nel suo paese d’origine o dia prova di riservatezza nell’esprimere il proprio orientamento sessuale.
Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 14 novembre 2013, causa C-4/11, Bundesrepublik Deutschland c. Kaveh Puid.
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Hessischer Verwaltungsgerichtshof - Germania.
Oggetto: Asilo - Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo - Criteri per la determinazione dello Stato membro competente.
Quando gli Stati membri non possono ignorare che le carenze sistemiche della procedura di asilo e delle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo nello Stato membro identificato inizialmente come competente in base ai criteri enunciati nel capo III del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, costituiscono motivi seri e comprovati di credere che il richiedente asilo corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti ai sensi dell’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ‒ ciò che spetta al giudice del rinvio verificare ‒, lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente è tenuto a non trasferire il richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente e, ferma restando la facoltà di esaminare esso stesso la domanda, a proseguire l’esame dei criteri per verificare se un altro Stato membro possa essere identificato come competente.
L’impossibilità invece di trasferire un richiedente asilo verso lo Stato membro identificato inizialmente come competente non implica, di per sé, che lo Stato membro che procede alla determinazione dello Stato membro competente sia tenuto a esaminare esso stesso la domanda di asilo.
Politiche di Concorrenza
Aiuti di Stato
Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 21 novembre 2013, causa C-284/12, Deutsche Lufthansa AG c. Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Oberlandesgericht Koblenz - Germania.
Oggetto: Aiuti di Stato - Vantaggi concessi da un’impresa pubblica che gestisce un aeroporto ad una compagnia aerea a basso costo - Decisione di avviare il procedimento di indagine formale di tale misura - Obbligo dei giudici degli Stati membri di conformarsi alla valutazione operata dalla Commissione in tale decisione in merito all’esistenza di un aiuto.
Qualora la Commissione europea abbia avviato il procedimento di indagine formale ex art. 108 (2)TFUE per una misura di aiuto non notificata e in corso di esecuzione, il giudice nazionale, investito di una domanda volta a ottenere la cessazione dell’esecuzione di tale misura e il recupero delle somme già versate, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie al fine di trarre le conseguenze di un’eventuale violazione dell’obbligo di sospensione dell’esecuzione della suddetta misura. A tal fine, il giudice nazionale può decidere di sospendere l’esecuzione della misura di cui trattasi e di ingiungere il recupero delle somme già versate. Esso può anche decidere di ordinare misure provvisorie al fine di salvaguardare, da un lato, gli interessi delle parti coinvolte e, dall’altro, l’effetto utile della decisione della Commissione europea di avviare il procedimento di indagine formale. L’applicazione delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato si fonda su un obbligo di leale cooperazione tra i giudici nazionali, la Commissione e i giudici dell’Unione. Nell’ambito di tale cooperazione, i giudici nazionali devono adottare tutte le misure generali o particolari idonee ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione ed astenersi da quelle che possono compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato.
Qualora il giudice nazionale nutra dubbi in ordine alla questione se la misura di cui trattasi costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE può chiedere chiarimenti alla Commissione europea o sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE.
Ambiente
Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 7 novembre 2013, causa C-72/12, Gemeinde Altrip e altri contro Land Rheinland-Pfalz.
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Bundesverwaltungsgericht - Germania.
Oggetto: Ambiente - Valutazione dell’impatto ambientale - Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione - Applicazione nel tempo - Requisiti di ricevibilità del ricorso - Violazione di un diritto - Natura del vizio di procedura che può essere invocato - Portata del controllo.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 35/2003 in materia ambientale. La decisione amministrativa oggetto del procedimento approva un progetto di costruzione di un bacino di ritenzione delle acque alluvionali in un’antica pianura alluvionale del Reno di oltre 320 ettari. I ricorrenti, tutti interessati dal progetto in quanto proprietari o gestori dei terreni situati nell’area, hanno sottoposto Tribunale amministrativo un ricorso di annullamento diretto contro la decisione di approvazione da parte dell’autorità regionale di un progetto per la costruzione di tale opera. Poiché il loro ricorso è stato respinto, essi hanno proposto appello.
La direttiva 35/2003, che ha aggiunto l’articolo 10 bis alla direttiva 85/337, nello stabilire che dovesse essere trasposta entro il 25 giugno 2005, deve essere interpretata nel senso che le disposizioni di diritto interno adottate ai fini della trasposizione di tale articolo dovrebbero altresì applicarsi ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati prima del 25 giugno 2005 qualora essi abbiano comportato il rilascio di un’autorizzazione successivamente a tale data. Il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l’art. 10 bis debba essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri limitino l’applicabilità delle disposizioni di trasposizione di tale articolo al solo caso in cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa dell’omissione della valutazione ambientale, senza estenderla a quello in cui una valutazione siffatta sia stata realizzata, ma sia affetta da vizi. Esso deve essere interpretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri limitino l’applicabilità delle disposizioni di trasposizione di tale articolo al caso in cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa dell’omissione della valutazione ambientale, senza estenderla a quello in cui una valutazione siffatta sia stata realizzata ma sia affetta da vizi. Inoltre deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una giurisprudenza nazionale che non riconosce la violazione di un diritto ai sensi di tale articolo, qualora sia dimostrato che verosimilmente, alla luce delle circostanze della fattispecie, la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio di procedura invocato dal richiedente. Ciò vale tuttavia solo a condizione che l’autorità giurisdizionale non facciano gravare l’onere della prova sul richiedente e che si pronuncino prendendo in considerazione il grado di gravità del vizio.
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 14 novembre 2013, causa C-60/12, Marián Baláž.
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Vrchní soud v Praze - Repubblica Ceca.
Oggetto: Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2005/214/GAI - Applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie - Natura e portata del controllo esercitato dall’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’esecuzione.
La domanda è stata presentata nell’ambito di un procedimento d’esecuzione avente ad oggetto la riscossione di un’ammenda irrogata al sig. Baláž, cittadino ceco, a seguito di un’infrazione al codice della strada dallo stesso commessa in Austria. La nozione di «autorità giudiziaria competente, in particolare, in materia penale» (art. 1, lett. a) decisione quadro 2005/214/GAI) deve considerarsi una nozione autonoma di diritto dell’Unione e deve essere interpretata nel senso che rientra in tale nozione ogni organo giuridisdizionale che applichi un procedimento che presenta le caratteristiche essenziali di un procedimento penale.