Quattro libertà fondamentali:
Libera circolazione persone
Sentenza della CGUE (Sesta Sezione) 5 febbraio 2015, causa C-317/14, Commissione europea c. Regno del Belgio.
Tipo di procedimento: Procedura d’infrazione per inadempimento.
Oggetto: Articolo 45 TFUE - Libera circolazione dei lavoratori - Accesso al lavoro - Servizio pubblico locale - Conoscenze linguistiche - Modalità di prova.
Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che il Regno del Belgio, esigendo dai candidati ai posti nei servizi locali delle regioni di lingua francese o di lingua tedesca, dai cui diplomi o certificati non risulti che abbiano svolto i loro studi nella lingua di cui trattasi, l’ottenimento del certificato rilasciato dall’ufficio di selezione dipendente dal servizio pubblico federale Personale e Organizzazione (SELOR), dopo aver superato l’esame organizzato da tale ente, come unico mezzo di prova delle conoscenze linguistiche per accedere a tali posti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’articolo 45 TFUE e del regolamento n. 492/2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione.
Conformemente a una giurisprudenza consolidata della Corte, l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone mira ad agevolare, per i cittadini degli Stati membri, l’esercizio di attività lavorative di qualsiasi tipo nel territorio dell’Unione ed osta ai provvedimenti che possano sfavorire questi cittadini, quando essi intendano svolgere un’attività economica nel territorio di un altro Stato membro (v., in particolare, sentenza Las, C‑202/11, EU:C:2013:239, punto 19 e giurisprudenza ivi citata). Il diritto di esigere un certo livello di conoscenza di una lingua in funzione della natura dell’impiego non può pregiudicare la libera circolazione dei lavoratori. I requisiti imposti dalle misure destinate ad attuare tale diritto non devono in alcun caso essere sproporzionati rispetto allo scopo perseguito e le relative modalità di applicazione non devono comportare discriminazioni a danno dei cittadini di altri Stati membri (v., in tal senso, sentenza Groener, C‑379/87, EU:C:1989:599, punto 19). Pertanto, il Regno del Belgio ha violato la libera circolazione delle persone ex art. 45 TFUE.
Diritti sociali
Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 26 febbraio 2015, causa C-238/14, Commissione europea c. Granducato del Lussemburgo.
Tipo di procedimento: Procedura d’infrazione per inadempimento.
Oggetto: Lavoratori saltuari dello spettacolo - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato - Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a una successione di contratti a tempo determinato - Nozione di "ragioni obiettive" che giustificano siffatti contratti.
La Commissione europea chiede alla Corte di constatare che, mantenendo talune deroghe alle misure volte a prevenire un utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato conclusi con i lavoratori saltuari dello spettacolo, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi sulla direttiva relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato. Pur supponendo che la normativa nazionale di cui trattasi persegua l’obiettivo invocato dal Granducato di Lussemburgo, vale a dire quello di assicurare una certa flessibilità nonché vantaggi sociali ai lavoratori saltuari dello spettacolo offrendo ai datori di lavoro di questi ultimi la possibilità di assumere tali lavoratori in modo frequente in base a contratti di lavoro a tempo determinato, siffatto obiettivo non può rendere tale normativa conforme all’accordo quadro, dal momento che non consente di dimostrare la sussistenza di circostanze precise e concrete che contraddistinguano l’attività in esame e, pertanto, giustifichino in tale contesto particolare l’utilizzo di una successione di contratti di lavoro a tempo determinato, conformemente alla giurisprudenza della Corte di Giustizia. Di conseguenza il Granducato di Lussemburgo ha violato la normativa europea in materia di contratti a tempo determinato ed è condannato dalla Corte di giustizia dell’Unione.
Questioni processuali
Sentenza della CGUE (Settima Sezione) 12 febbraio 2015, causa C-336/13 P, Commissione europea c.IPK International - World Tourism Marketing Consultants GmbH.
Tipo di procedimento: Impugnazione avverso decisione del Tribunale
Oggetto: Decisione della Commissione che ordina il rimborso di un contributo finanziario - Esecuzione di una sentenza del Tribunale dell’Unione europea - Distinzione tra gli interessi moratori e gli interessi compensativi - Calcolo degli interessi.
Con la presente decisione la Corte di giustizia dell’Unione annulla la sentenza del Tribunale dell’Unione europea IPK International/Commissione (T‑671/11, EU:T:2013:163) nella parte in cui ordina di fissare gli interessi moratori dovuti dalla Commissione europea all’IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH sulla base dell’importo principale del credito, maggiorato degli interessi precedentemente maturati. Infatt, gli interessi moratori dovuti dalla Commissione europea all’IPK International – World Tourism Marketing Consultants GmbH devono essere calcolati sulla base del solo importo principale del credito. L’’obbligo imposto alla Commissione di versare interessi moratori deriva dall’applicazione dell’art. 266 I co. TFUE. Pertanto, la Commissione non può validamente sostenere che l’esecuzione di tale obbligo determinerebbe un arricchimento senza causa in capo all’IPK.