Diritti fondamentali
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata), 10 gennaio 2017, causa T-577/14
Gascogne Sack Deutschland GmbH e Gascogne c. Corte di giustizia dell’Unione europea
Tipo di procedimento: Ricorsi per responsabilità extracontrattuale
Oggetto: Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Art. 47 della Carta dei diritti fondamentali – Termine ragionevole del processo – Condizioni – Danno materiale e immateriale
Due società, la Gascogne Sack Deutschland e la Gascogne nel febbraio 2006 adivano il Tribunale dell’Ue, per ottenere l’annullamento di una decisione adottata dalla Commissione in un procedimento relativo a un’intesa nel settore dei sacchi industriali. Nel 2011 il Tribunale respingeva i due ricorsi e nel 2013 la Corte di giustizia, adita in sede di impugnazione, confermava le ammende dall’importo totale di circa 13 milioni di euro. Allo stesso tempo la Corte evidenziava che le due società avrebbero potuto avanzare ricorso per risarcimento dei danni subiti a causa dell’eccessiva durata del procedimento dinanzi al Tribunale.
Così con il presente procedimento le due società hanno adito il Tribunale chiedendo la condanna dell’Unione per i danni, materiali e morali, subiti a causa dell’eccessiva durata del procedimento. Il Tribunale ribadisce che tre sono le condizioni che devono sussistere cumulativamente per poter riconoscere la responsabilità extracontrattuale: 1) l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione interessata; 2) l’effettività del danno; 3) il nesso di causalità tra comportamento e danno. Il Tribunale ravvisa l’illiceità del comportamento nell’eccessiva durata del procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06, in violazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Infatti, il procedimento si è protratto per circa cinque anni e nove mesi e nessuna delle circostanze di dette cause poteva giustificare una tale durata. Per quanto concerne l’effettività del danno subito, il Tribunale rileva che la Gascogne ha subito un danno materiale effettivo e reale in quanto, nel corso del periodo di inerzia ingiustificata del Tribunale, essa ha riportato perdite per le spese di costituzione di garanzia bancarie. Infine, con riferimento alla terza condizione necessaria ai fini di ravvisare una responsabilità dell’Unione, il Tribunale evidenzia che, se il procedimento nelle cause T-72/06 e T-79/06 non si fosse protratto oltre il ragionevole termine di giudizio, la Gascogne non avrebbe dovuto sostenere le spese di garanzia bancaria. Sussiste pertanto anche il nesso eziologico tra il comportamento illecito e il danno lamentato.
Accertata la sussistenza delle condizioni di cui sopra, il Tribunale accorda alla Gascogne un risarcimento pari a circa 47 mila euro a titolo di danno materiale, consistente nel pagamento delle spese aggiuntive di garanzia bancaria. Riconosce, inoltre, che entrambe le società hanno subito un danno morale a causa dell’eccessiva durata del processo nelle cause T-72/06 e T-79/06. Il danno morale consistente nello stato d’incertezza maggiore in cui si sono trovate ad operare le due società rispetto a quello solitamente provocato da un procedimento giurisdizionale, e che ha necessariamente influito negativamente sulla pianificazione delle decisioni da adottare e sulla gestione di dette società, arrecando alle stesse un pregiudizio.
Cooperazione giudiziaria penale
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Krajský súd v Prešove
Oggetto: Decisione quadro 2008/909/GAI – Art. 7 – Condizione della doppia incriminabilità – Art. 9 – Motivo di rifiuto di riconoscimento e di esecuzione tratto dall’assenza di doppia incriminabilità – Cittadino dello Stato di esecuzione condannato nello Stato di emissione per inosservanza di una decisione di un’autorità pubblica
Un Tribunale regionale della Repubblica Ceca ha condannato il sig. Grundza, cittadino slovacco, per furto e per inosservanza di una decisione di un’autorità pubblica, ossia del divieto temporaneo di guidare. La sentenza è stata trasmessa al Tribunale regionale della Slovacchia per riconoscimento ed esecuzione della pena. Quest’ultimo, tuttavia, dubitando della sussistenza della condizione della doppia incriminabilità, ha sollevato domanda pregiudiziale alla Corte.
La Corte di Giustizia rileva che ai sensi dell’art. 7, par. 3, della decisione quadro 2008/909, per quanto riguarda i reati diversi dai 32 che sono elencati all’art. 7, par. 1, lo Stato di esecuzione può subordinare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla condizione che essa si riferisca a fatti che costituiscono reato anche nel suo ordinamento, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla denominazione del reato stesso e senza che sia necessario che i reati siano identici nei due Stati (c.d. criterio della doppia incriminabilità).
La Corte evidenzia che la decisione quadro 2008/909 sostituisce, nelle relazioni tra Stati membri, numerosi strumenti di diritto internazionale allo scopo di sviluppare la cooperazione in materia di esecuzione delle sentenze penali. A differenza di tali strumenti di diritto internazionale, la decisione quadro si fonda sul principio del reciproco riconoscimento, principio che, tra l’altro, è alla base dell’abolizione del requisito della doppia incriminabilità per i reati di cui all’art. 7, par. 1. Anche per i reati che non figurano nel summenzionato elenco configura una mera facoltà per lo Stato di esecuzione subordinare il riconoscimento della sentenza e l’esecuzione della pena alla circostanza che sia soddisfatta la condizione della doppia incriminabilità. Ne consegue che la condizione della doppia incriminabilità costituisce un’eccezione alla regola del principio del riconoscimento della sentenza e dell’esecuzione della pena e, pertanto, i motivi di rifiuto del riconoscimento/esecuzione della sentenza derivante dall’assenza di doppia incriminabilità devono essere interpretati in maniera restrittiva.
Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Conseil d’État
Oggetto: Asilo – Norme minime sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato – Esclusione dallo status di rifugiato – Nozione di “atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite” – Portata – Membro dirigente di un’organizzazione terroristica – Condanna penale per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico
Nel 1991 il sig. Lounani ha lasciato il Marocco e si è recato in Germania dove ha presentato una domanda d’asilo, che è stata respinta. Dal 1997 soggiorna illegalmente in Belgio. Con sentenza del 16 febbraio 2006, il sig. Lounani è stato condannato dal Tribunale penale di Bruxelles per partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, nella specie la cellula belga del “gruppo islamico dei combattenti marocchini”, in qualità di membro dirigente, nonché per associazione a delinquere, falso, uso di documenti falsi e soggiorno illegale.
Nel 2010, il sig. Lounani ha presentato una nuova domanda di asilo presso le autorità belghe. Tale domanda di asilo inizialmente respinta, è stata oggetto di diversi pronunciamenti fino alla richiesta di pronuncia pregiudiziale del Conseil d’État, in merito all’interpretazione dell’art. 12, par. 2, lettera c), della direttiva 2004/83. Il Conseil d’État chiede se, per poter ritenere che ricorra la causa di esclusione dallo status di rifugiato dell’art. 12, par. 2, lettera c) della direttiva 2004/83, è necessario che il richiedente protezione internazionale sia stato condannato per uno dei reati terroristici di cui all’art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/475. Secondo la Corte di Giustizia la nozione di “atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite” di cui all’art. 1, sezione F, lettera c), della Convenzione di Ginevra e all’art. 12, par. 2, lettera c), della direttiva 2004/83, non può essere interpretata come limitata alla commissione di atti di terrorismo quali precisati nelle risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Né tale nozione può essere interpretata nel senso che si applica soltanto ai reati terroristici di cui all’art. 1, par. 1, della decisione quadro 2002/475, o nel senso che richiede l’esistenza di una condanna penale che sanzioni un siffatto reato.
Non è stato constatato che il sig. Lounani avesse personalmente commesso atti di terrorismo né che avesse istigato tali atti o concorso alla loro commissione. Nondimeno, la Corte rileva che la nozione di “atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni unite” non è limitata agli atti di terrorismo. Pertanto, l’applicazione dell’esclusione dallo status di rifugiato prevista all’art. 12, par. 2, lettera c), della direttiva 2004/83 non può essere limitata agli autori effettivi di atti di terrorismo, ma può anche estendersi a soggetti che svolgono attività di reclutamento, organizzazione, trasporto o equipaggiamento a favore di individui che si recano in uno Stato diverso dal loro Stato di residenza o di cui hanno la cittadinanza allo scopo segnatamente di commettere, organizzare o preparare atti di terrorismo.
L’art. 12, par. 2, lettera c), e l’art. 12, par. 3, della direttiva 2004/83 devono essere quindi interpretati nel senso che atti di partecipazione alle attività di un gruppo terroristico, come quelli per i quali il sig. Lounani è stato condannato, possono giustificare l’esclusione dallo status di rifugiato.