Magistratura democratica
Pillole di CGUE

Febbraio 2016

di Alice Pisapia
Prof. a contratto Diritto UE Univ. dell’Insubria e Avvocato Foro di Milano
Le decisione più rilevanti della Corte: diritto di rimanere in uno Stato membro (Olanda); cittadinanza dell'Unione e parità di trattamento per prestazioni di assistenza sociale; domanda di marchio comunitario (Coca-Cola)

Diritti fondamentali

Sentenza della CGUE (Grande Sezione) 15 febbraio 2016, causa C-601/15 PPU, J. N. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 

Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Raad van State – Olanda. 

Oggetto: Norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Diritto di rimanere in uno Stato membro –Trattenimento – Tutela della sicurezza nazionale o dell’ordine pubblico – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Limitazione – Proporzionalità.

I motivi per cui il ricorrente nel procedimento principale è stato trattenuto attengono segnatamente ai reati da lui commessi nel territorio olandese nonché alla circostanza di essere destinatario di una decisione che gli impone di lasciare detto territorio, corredata di un divieto d’ingresso, divenuti definitivi. Il giudice del rinvio fa riferimento alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (sentenza Nabil e a. c. Ungheria). Secondo tale giurisprudenza, il trattenimento di un richiedente asilo sarebbe contrario all’art. 6 della CEDU quando non sia ordinato a fini di allontanamento.

Si ricorda che i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali. L’esame della validità della direttiva 2013/33 deve quindi essere svolto alla luce unicamente dei diritti fondamentali garantiti dalla Carta. Secondo un principio ermeneutico generale, un atto dell’Unione deve essere interpretato, nei limiti del possibile, in modo da non inficiare la sua validità e in conformità con il diritto primario nel suo complesso e, in particolare, con le disposizioni della Carta. Poiché la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico costituiscono l’obiettivo perseguito dall’articolo 8 della direttiva 2013/33, è d’uopo constatare che una misura di trattenimento basata sulla menzionata disposizione risponde effettivamente a un obiettivo di interesse generale riconosciuto dall’Unione. Infatti, la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico contribuisce parimenti alla tutela dei diritti e delle libertà altrui.

Relativamente alla proporzionalità dell’ingerenza constatata, va rammentato che il principio di proporzionalità, richiede, secondo una costante giurisprudenza della Corte, che gli atti delle istituzioni dell’Unione non superino i limiti di quanto idoneo e necessario al conseguimento degli scopi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi, fermo restando che gli inconvenienti causati dalla stessa non devono essere sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. Il trattenimento di un richiedente quando lo impone la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico è, per sua stessa natura, una misura appropriata per tutelare il pubblico dal pericolo che può costituire il comportamento di un soggetto del genere.

 

Mercato interno: libera circolazione delle persone

Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 25 febbraio 2016, causa C-299/14, Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen contro Jovanna García-Nieto e a.. 

Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen.

Oggetto: Cittadinanza dell’Unione – Parità di trattamento – Prestazioni di assistenza sociale – Esclusione dei cittadini di uno Stato membro durante i primi tre mesi di soggiorno nello Stato membro ospitante.

Il giudice del rinvio chiede se l’art. 24 della direttiva 2004/38 e l’art. 4 del regolamento n. 883/2004 vadano interpretati nel senso che ostano a una normativa di uno Stato membro che esclude dal beneficio di talune «prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo» e che sono parimenti costitutive di una «prestazione d’assistenza sociale», i cittadini di altri Stati membri.

Per quanto riguarda l’accesso a prestazioni di tal sorta, un cittadino dell’Unione può richiedere la parità di trattamento rispetto ai cittadini dello Stato membro ospitante in forza dell’art. 24 della direttiva 2004/38 solo se il suo soggiorno sul territorio dello Stato membro ospitante rispetta i requisiti sanciti dalla direttiva stessa (sentenze Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 69, e Alimanovic, C‑67/14, EU:C:2015:597, punto 49).

Lo Stato membro ospitante può avvalersi della deroga di cui al par. 2 dell’art. 24 della direttiva per negare a tale cittadino la concessione della prestazione d’assistenza sociale richiesta (sentenza Dano, C‑333/13, EU:C:2014:2358, punto 70). Infatti, emerge espressamente dal tenore letterale di tale disposizione che lo Stato membro ospitante può negare a persone che non siano lavoratori subordinati o autonomi o che mantengano tale status la concessione di qualsivoglia prestazione d’assistenza sociale durante i primi tre mesi di soggiorno.

 

Proprietà intellettuale

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 24 febbraio 2016, causa C-411/14, The Coca-Cola Company contro Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli).

Tipo di procedimento: Ricorso per annullamento. 

Oggetto: Domanda di marchio comunitario tridimensionale – Forma di una bottiglia Contour senza scanalature – Impedimento assoluto alla registrazione – Assenza di carattere distintivo.

Il ricorso della Coca-Cola contro la decisione dell’Ufficio Europeo per la registrazione dei marchi europei è respinto dal Tribunale dell’UE per mancanza di carattere distintivo del marchio richiesto. Infatti, la parte inferiore del marchio richiesto non presenta caratteristiche che permettono di distinguerla da altre bottiglie disponibili sul mercato. È noto che talune bottiglie possono presentare parti inferiori dalle forme molto varie. Varianti del genere, però, non permettono, in generale, al consumatore medio di dedurre l’origine commerciale dei prodotti interessati.  

Per quanto riguarda, poi, la parte centrale del marchio richiesto, si deve rilevare che essa non presenta particolarità rispetto a ciò che è disponibile sul mercato. Tale parte del marchio richiesto serve, in condizioni normali di vendita, ad apporvi un’etichetta sulla quale figurino il nome del marchio, le informazioni sugli ingredienti destinate ai consumatori, la capacità della bottiglia e i nomi del produttore e del distributore. Il fatto che tale parte sia leggermente curva non implica che essa conferisca al marchio richiesto un carattere distintivo che permetta ai consumatori di dedurne l’origine commerciale. Infine, per quanto riguarda la parte superiore del marchio richiesto, composta da un imbuto leggermente bombato a livello del collo, è noto che le bottiglie disponibili sul mercato presentano caratteristiche più o meno simili a quelle del marchio richiesto. Infatti, la parte superiore di una bottiglia è di solito a forma d’imbuto e ha un collo.

Pertanto, anche ammettendo che tale elemento presenti una certa originalità, non si può considerare che si discosti in modo significativo dalle norme o dagli usi del settore. Quindi, il marchio richiesto è costituito da una combinazione di elementi ciascuno dei quali, potendo essere comunemente utilizzato nel commercio dei prodotti interessati dalla domanda di registrazione, è privo di carattere distintivo con riferimento a tali prodotti (v., in tal senso e per analogia, sentenza Forma di una bottiglia di birra, punto 38 supra, EU:T:2004:120, punto 30).

 

11/04/2016
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