Cittadinanza dell’Unione
Sentenza della CGUE (Grande Sezione), 6 settembre 2016, causa C-182/15, Aleksei Petruhhin (LEGGI)
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Augstākā tiesa
Oggetto: Estradizione in uno Stato terzo di un cittadino di uno Stato membro che ha esercitato il diritto di libera circolazione – Protezione dei cittadini di uno Stato membro contro l’estradizione.
Gli articoli 18 e 21 del Trattato devono essere interpretati nel senso che, quando a uno Stato membro nel quale si sia recato un cittadino dell’Unione avente la cittadinanza di un altro Stato membro viene presentata una domanda di estradizione da parte di uno Stato terzo con il quale il primo Stato membro ha concluso un accordo di estradizione, esso è tenuto a informare lo Stato membro del quale il predetto cittadino ha la cittadinanza e, se del caso, su domanda di quest’ultimo Stato membro, a consegnargli tale cittadino, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, purché detto Stato membro sia competente, in forza del suo diritto nazionale, a perseguire tale persona per fatti commessi fuori dal suo territorio nazionale.
Nell’ipotesi in cui a uno Stato membro venga presentata una domanda di uno Stato terzo diretta a ottenere l’estradizione di un cittadino di un altro Stato membro, il primo Stato membro deve verificare che l’estradizione non recherà pregiudizio ai diritti di cui all’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Sentenza della CGUE (Grande Sezione), 13 settembre 2016, causa C-304/14, Secretary of State for the Home Department contro CS (LEGGI)
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London
Oggetto: Cittadino di uno Stato terzo con un figlio minore in tenera età a carico, cittadino dell’Unione – Diritto di soggiorno nello Stato membro del quale il minore è cittadino – Condanne penali del genitore – Decisione di allontanamento del genitore che comporta l’allontanamento indiretto del minore
L’articolo 20 del Trattato dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro che prescriva l’espulsione dal territorio di tale Stato membro, verso uno Stato terzo, di un cittadino di quest’ultimo che abbia subito una condanna penale, anche quando tale soggetto garantisca la custodia effettiva del figlio minorenne in tenera età, cittadino di detto Stato membro e ivi soggiornante dalla nascita senza aver mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione, allorché l’espulsione dell’interessato obbligherebbe il minore ad abbandonare il territorio dell’Unione europea, così privandolo del godimento effettivo del nucleo essenziale dei suoi diritti in quanto cittadino dell’Unione.
Tuttavia, in circostanze eccezionali, uno Stato membro può adottare una misura di espulsione, a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della società di detto Stato membro, e che si basi su una presa in considerazione dei diversi interessi esistenti, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare.
Pubblico Impiego
Sentenza della CGUE (Decima Sezione), 14 settembre 2016, causa C-16/15, María Elena Pérez López contro Servicio Madrileño de Salud (Comunidad de Madrid) (LEGGI)
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid
Oggetto: Contratti di lavoro a tempo determinato successivi nel settore della pubblica sanità – Misure volte a prevenire il ricorso abusivo a successivi rapporti di lavoro a tempo determinato – Sanzioni – Riqualificazione del rapporto di lavoro – Diritto ad un’indennità.
Dal momento che la normativa spagnola non prevede un limite per quanto riguarda la durata o il numero di rinnovi dei contratti a tempo determinato, la Corte verifica se una ragione obiettiva relativa a circostanze precise e concrete potesse giustificare le nomine successive di cui la sig.ra Pérez López è stata oggetto. A tale riguardo, la Corte riconosce che la sostituzione temporanea di lavoratori per soddisfare esigenze provvisorie può costituire una ragione oggettiva. Al contrario, giudica che i contratti non possono essere rinnovati per compiti permanenti e duraturi che appartengono alla normale attività del servizio ospedaliero ordinario.
La ragione obiettiva deve poter giustificare concretamente la necessità di far fronte ad esigenze provvisorie e non ad esigenze permanenti. Nel caso della sig.ra Pérez López, le nomine successive di cui la stessa è stata oggetto non sembrano costituire mere esigenze provvisorie del datore di lavoro. Un tale rinnovo di contratti a tempo determinato comporta una situazione di precarietà di cui la sig.ra Pérez López non è stata l’unica a soffrire tenuto conto del deficit strutturale di personale di ruolo nel settore della sanità della regione madrilena.
La Corte rileva inoltre che l’amministrazione pubblica spagnola non ha alcun obbligo di creare posti strutturali e che le è permesso di assegnare i posti per l’assunzione di personale a termine senza alcuna limitazione relativa alla durata dei contratti né al numero dei loro rinnovi.
Ne consegue che la situazione di precarietà dei lavoratori è mantenuta costante nel tempo. Pertanto, la Corte stabilisce che la normativa spagnola, permettendo il rinnovo di contratti a tempo determinato per far fronte ad esigenze permanenti e durature nonostante l’esistenza di un deficit strutturale di posti, è contraria all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che compare in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (GU 1999, L 175, pag. 43).
Tutela dei consumatori
Sentenza della CGUE (Ottava Sezione), 7 settembre 2016, causa C-310/15, Vincent Deroo-Blanquart contro Sony Europe Limited (LEGGI)
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Cour de cassation
Oggetto: Pratiche commerciali sleali – Offerta congiunta – Vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati – Omissione ingannevole – Impossibilità per il consumatore di ottenere lo stesso modello di computer sprovvisto di programmi informatici.
Una pratica commerciale è considerata ingannevole qualora ometta informazioni rilevanti di cui il consumatore medio necessita per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e, conseguentemente, lo induca o sia idonea ad indurlo in tal modo ad adottare una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso.
Nell’ambito di un’offerta congiunta consistente nella vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati, la Corte dichiara che la mancata indicazione del prezzo di ciascuno di questi programmi non è né tale da impedire al consumatore di prendere una decisione consapevole di natura commerciale né idonea ad indurlo a prendere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Pertanto, poiché il prezzo di ciascuno di questi programmi non costituisce un’informazione rilevante, la mancata indicazione del prezzo di ciascuno dei programmi informatici preinstallati non può essere considerata una pratica commerciale ingannevole. Con la presente sentenza la Corte dichiara che la vendita di un computer provvisto di programmi informatici preinstallati non costituisce, di per sé, una pratica commerciale sleale, ai sensi della direttiva 2005/29, dal momento che un’offerta di questo tipo non è contraria alle norme di diligenza professionale e non falsa il comportamento economico dei consumatori.
Ordinamento giuridico dell’Unione
Sentenza della CGUE (Quinta Sezione), 7 settembre 2016, causa C-584/14, Commissione europea contro Repubblica ellenica (LEGGI)
Tipo di procedimento: Sentenza di doppia condanna
Oggetto: Inadempimento di uno Stato –Gestione dei rifiuti – Sentenza della Corte che constata un inadempimento – Mancata esecuzione – Sanzioni pecuniarie.
Nel settembre 2009 la Corte di giustizia aveva dichiarato l’inadempimento della Grecia per mancata attuazione di varie direttive in materia di rifiuti pericolosi e discariche (C-286/08). Ritenendo che la Repubblica ellenica non avesse ancora adottato, alla scadenza del termine fissato nel marzo 2013, tutte le misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2009, nel corso del 2014 la Commissione ha deciso di presentare dinanzi alla Corte un secondo ricorso per inadempimento contro tale Stato, chiedendo l’irrogazione di sanzioni pecuniarie. Con la presente sentenza, la Corte dichiara che la Grecia non ha adottato tutte le misure necessarie per l’esecuzione della sentenza del 2009.
La Corte considera che l’inadempimento della Grecia, oltre a perdurare da più di sei anni, è particolarmente grave, in quanto può mettere direttamente in pericolo la salute umana e arrecare danni all’ambiente.
Pertanto, la Corte giudica opportuno condannare la Grecia a versare sul conto dell’Unione una penalità di 30 000 euro per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 2009; tale penalità è dovuta a partire dalla data odierna e fino alla completa esecuzione della sentenza del 2009. Inoltre, la Corte ritiene equo condannare la Grecia a versare sul conto dell’Unione una somma forfettaria di 10 milioni di euro al fine di prevenire la futura reiterazione di infrazioni analoghe al diritto dell’Unione.