Questioni processuali
Ordinanza della CGUE (Decima Sezione) 8 maggio 2013, causa C-73/13, T.
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Tribunale di Tivoli - Italia.
Oggetto: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Attuazione del diritto dell’Unione - Manifesta incompetenza della Corte.
La questione, presentata nell’ambito di un procedimento avviato dall’avv. T in merito alla liquidazione dei propri onorari in qualità di avvocato in un procedimento penale, domanda alla Corte la compatibilità della normativa interna (art. 82 DPR n. 115/2002 in materia di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato) con gli artt. 47 e 52 della Carta nonché con l’art. 6 CEDU. La Corte di Giustizia dell’Unione si dichiara manifestamente incompetente a rispondere alle questioni poste dal Tribunale di Tivoli poiché il procedimento principale riguarda la liquidazione delle spese e degli onorari di un avvocato italiano in Italia, relativi ad una controversia senza alcun elemento transazionale che quindi esula dall’attuazione del diritto dell’Unione ai sensi dell’art. 51 della Carta. Pur riconoscendo il diritto ad un ricorso effettivo (art. 6 CEDU) come un principio generale del diritto dell’Unione, tuttavia il rinvio del Tribunale di Tivoli non attiene l’interpretazione o l’applicazione di una norma dell’Unione.
Cittadinanza dell’Unione
Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 8 maggio 2013, causa C-87/12, Kreshnik Ymeraga e a. c. Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration.
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Cour administrative - Lussemburgo.
Oggetto: Cittadinanza dell’Unione - Diritto soggiorno cittadini paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione che non ha esercitato il suo diritto alla libera circolazione - Diritti fondamentali.
I ricorrenti, originari del Kosovo, sono arrivati in Lussemburgo tra il 1999 e il 2008. Il primo minorenne, il sig. Ymeraga, facendo richiesta di asilo e trovando in uno zio il proprio tutore legale; invece i genitori e i fratelli presentando successivamente domanda di protezione internazionale ai sensi della legge relativa al diritto di asilo e a forme complementari di protezione. In seguito al rifiuto alla protezione internazionale delle autorità lussemburghesi, i coniugi Ymeraga e i due fratelli hanno presentato una domanda di soggiorno per ricongiungimento familiare in applicazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio. Nel 2009 il sig. Ymeraga, ormai divenuto maggiorenne, ha acquisito la cittadinanza lussemburghese.
La Corte amministrativa di Lussemburgo considera che sebbene il sig. Ymeraga contribuisse finanziariamente alle spese della sua famiglia rimasta in Kosovo, tuttavia non si poteva considerare che i suoi genitori fossero a suo carico, né che i due fratelli facessero stabilmente parte del nucleo familiare. Il giudice del rinvio chiede se l’art. 20 TFUE e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea possano consentire di concedere ai familiari del sig. Kreshnik Ymeraga un diritto al ricongiungimento familiare in Lussemburgo.
La Corte di Giustizia è chiamata a interpretare, alla luce della Carta, il diritto dell’Unione nei limiti delle competenze riconosciute a quest’ultima. Le disposizioni del Trattato riguardanti la cittadinanza dell’Unione non conferiscono alcun diritto autonomo ai cittadini di paesi terzi, poiché non sono diritti originari, bensì diritti derivati dall’esercizio della libertà di circolazione da parte di un cittadino dell’Unione. La normativa sul diritto di ingresso e di soggiorno dei cittadini di paesi terzi rientra nella competenza esclusiva degli Stati membri. Precisata la ripartizione di competenze, la Corte reputa che l’articolo 20 TFUE debba essere interpretato nel senso che esso non osta a uno Stato membro negare ad un cittadino di un paese terzo il soggiorno nel suo territorio allorquando tale cittadino voglia risiedere con un suo familiare cittadino dell’Unione europea, che dimora in tale Stato membro possedendone la cittadinanza e che non ha mai esercitato il suo diritto alla libera circolazione. Tale diniego tuttavia non può comportare per il cittadino dell’Unione interessato la privazione del godimento effettivo del nucleo essenziale dei diritti conferiti dallo status di cittadino dell’Unione.
Politiche di concorrenza:
Intese e pratiche concordate
Sentenza della CGUE (Prima Sezione) 8 maggio 2013, causa C-508/11P, ENI SpA c. Commissione europea.
Tipo di procedimento: Appello avverso sentenza del Tribunale.
Oggetto: Concorrenza - Intese - Impugnazione - Imputabilità del comportamento illecito delle controllate alle loro società controllanti - Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante - Gravità dell’infrazione - Impatto concreto sul mercato - Circostanze aggravanti - Recidiva.
La società ENI, impugnando la sentenza del Tribunale (13 luglio 2011, ENI c. Commissione, causa T‑39/07), chiede alla Corte di annullare la decisione di primo grado. Nel contesto dell’appello, la Commissione propone appello incidentale chiedendo l’annullamento della sentenza nella parte in cui non è stata riconosciuta la circostanza aggravante della recidiva ed è stata ridotta l’ammenda inflitta dalla Commissione. La Corte respinge l’appello confermando la decisione di prima istanza in quanto il Tribunale non ha commesso errori di diritto dichiarando che la Commissione, nella decisione controversa, non ha fornito elementi sufficientemente circostanziati e precisi che permettessero di concludere che un’unica «impresa», ai sensi dell’art. 101 TFUE, avesse reiterato un comportamento illecito, e annullando, di conseguenza la parte della decisione. La Corte precisa inoltre che per quanto attiene la ripartizione di competenze con il Tribunale, non spetta alla Corte sostituire, per motivi di equità, la propria valutazione a quella del Tribunale, pronunciandosi sull’importo delle ammende inflitte ad imprese a causa della violazione del diritto dell’Unione.
Politiche di concorrenza:
Aiuti di Stato
Sentenza della CGUE (Decima Sezione) 16 maggio 2013, causa C-615/11P, Commissione europea c. Ryanair Ltd.
Tipo di procedimento: Appello avverso sentenza del Tribunale.
Oggetto: Aiuto di Stato - Regolamento di procedura - Aiuti a favore di compagnie aeree italiane - Assenza di decisione della Commissione.
Nel 2007 Ryanair proponeva ricorso in carenza contro la Commissione avanti al Tribunale lamentando la mancata presa di posizione della Commissione, in qualità di autorità di controllo in materia di aiuti statali, circa il trasferimento di un centinaio di dipendenti di Alitalia a Airone e Meridiana. La costituzione di Airone in giudizio era stata ammessa in qualità di terzo interessato. L’art. 20, para 2 del regolamento di procedura (659/99) prevede che « tutte le parti interessate possano informare la Commissione di un aiuto di Stato illegale ». Tuttavia, la Commissione ha assoluta discrezionalità di aprire un’indagine circa le informazioni contenute nelle denunce e il legislatore europeo non ha reputato di garantire diritti di risposta alle denuncianti/concorrenti nella fase pre-contenziosa.
Politiche di concorrenza:
Appalti
Ordinanza della CGUE (Decima Sezione) 16 maggio 2013, causa C-564/11, Consulta Regionale Ordine Ingegneri della Lombardia e a. c. Comune di Pavia.
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Consiglio di Stato - Italia.
Oggetto: Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Attività di studio e consulenza tecnico-scientifica per la redazione degli atti costituenti un Piano di Governo di un Territorio comunale – Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un’università – Ente pubblico qualificabile come operatore economico.
Nel 2009 il Comune di Pavia pubblicava avviso di selezione (valore di EUR 195 000) per la conclusione di un contratto concernente un’attività di studio e consulenza tecnico‑scientifica per la redazione degli atti che dovevano costituire il Piano di Governo del Territorio comunale 1996. L’incarico veniva affidato all’Università di Pavia. Il Consiglio di Stato chiede alla Corte di Giustizia se la conclusione di un accordo tra pubbliche amministrazioni non sia contraria al principio della libera concorrenza qualora una delle amministrazioni interessate possa essere considerata un operatore economico, qualità riconosciuta ad ogni ente pubblico che offra servizi sul mercato, indipendentemente dal perseguimento, in via principale, di uno scopo di lucro, dalla dotazione di un’organizzazione di impresa o dalla presenza continua sul mercato. Considerato che l’Università può partecipare a una gara d’appalto, i contratti da essa stipulati con amministrazioni aggiudicatrici rientrerebbero nell’ambito di applicazione della normativa dell’Unione in materia di appalti pubblici quando tali contratti abbiano ad oggetto, come nel procedimento principale, prestazioni di studio e consulenza.
La Corte stabilisce che il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipulazione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscano tra loro una cooperazione, nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – un tale contratto non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.
Libera circolazione delle persone
Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 8 maggio 2013, causa C-529/11, Olaitan Ajoke Alarape e Olukayode Azeez Tijani c. Secretary of State for the Home Department.
Tipo di procedimento: domanda di pronuncia pregiudiziale da Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) - Regno Unito.
Oggetto: Libera circolazione delle persone - Coniuge divorziato di un cittadino di uno Stato membro che ha lavorato in un altro Stato membro - Figlio maggiorenne che prosegue gli studi nello Stato membro ospitante - Diritto di soggiorno per il genitore cittadino di uno Stato terzo - Direttiva 2004/38/CE.
Il giudice del rinvio chiede quali siano le condizioni che deve soddisfare il genitore di un figlio di età superiore a 21 anni, il quale abbia avuto accesso all’istruzione sul fondamento dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68, per poter continuare a godere di un diritto derivato di soggiorno. Si deve osservare che il compimento della maggiore età non incide direttamente sui diritti conferiti al figlio dal regolamento. Infatti, sia il diritto di accesso all’istruzione sia il connesso diritto di soggiorno permangono fino al termine degli studi. Conseguentemente, il diritto derivato del genitore deve essere garantito al fine di non limitare quello di soggiorno del figlio, senza che possa in alcun modo rilevare la circostanza di un intervenuto divorzio tra i genitori. Tuttavia, tendendo presente la ratio legis nell’interesse del figlio all’istruzione, i periodi di soggiorno in uno Stato membro ospitante, conclusi dai familiari di un cittadino dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sul solo fondamento dell’art. 12 del regolamento n. 1612/68 e in assenza dei requisiti stabiliti per beneficiare di un diritto di soggiorno autonomo (ai sensi della direttiva 2004/38), non possono essere presi in considerazione ai fini dell’acquisizione, da parte di tali familiari, del diritto di soggiorno permanente.