Cooperazione giudiziaria penale
Sentenza della CGUE (Grande Sezione), 8 novembre 2016, causa C-554/14, Procedimento penale a carico di Atanas Ognyanov. (LEGGI)
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Sofiyski gradski sad
Oggetto: Diritto applicabile all’esecuzione della pena – Interpretazione di una norma nazionale dello Stato di esecuzione che prevede una riduzione della pena detentiva a motivo del lavoro svolto dalla persona condannata durante la sua detenzione nello Stato di emissione – Effetti giuridici delle decisioni quadro – Obbligo di interpretazione conforme.
L’articolo 17 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio deve essere interpretato nel senso che esso osta a una norma nazionale, interpretata in modo tale da autorizzare lo Stato di esecuzione a concedere alla persona condannata una riduzione di pena a motivo del lavoro da essa svolto durante la sua detenzione nello Stato di emissione, quando le autorità competenti di quest’ultimo Stato, conformemente al diritto dello stesso, non hanno concesso una siffatta riduzione di pena.
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che un giudice nazionale è tenuto a prendere in considerazione le norme del diritto interno nel loro complesso e ad interpretarle, quanto più possibile, conformemente alle decisioni quadro al fine di conseguire il risultato da essa perseguito, disapplicando, ove necessario, di propria iniziativa, l’interpretazione accolta dal giudice nazionale di ultima istanza, allorché tale interpretazione non è compatibile con il diritto dell’Unione (v. sentenza del 5 luglio 2016, Ognyanov, C‑614/14, EU:C:2016:514, punto 36).
Nel caso di specie, dai documenti sottoposti alla Corte risulta che la norma nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, secondo la quale il lavoro di interesse generale svolto, nello Stato di emissione, dal condannato bulgaro trasferito, deve essere preso in considerazione dall’autorità competente dello Stato di esecuzione ai fini della riduzione della pena, deriva da un’interpretazione dell’art. 457, par. 5 del NPK in combinato disposto con l’art. 41, par. 3 del codice penale bulgaro accolta dalla Corte suprema di cassazione nella sua sentenza interpretativa.
Tutela della natura
Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento
Oggetto: Tutela della natura – Fauna e flora selvatiche – Conservazione degli habitat naturali – Tartaruga marina Caretta caretta.
La Repubblica ellenica avendo tollerato la costruzione di case ad Agiannaki (Grecia), avendo tollerato lo sviluppo delle infrastrutture d’accesso alla spiaggia situata nella zona di Kyparissia (Grecia) con l’apertura di cinque nuove strade verso la spiaggia di Agiannaki nonché l’asfaltatura di taluni punti di accesso e strade esistenti, non avendo adottato misure sufficienti per garantire l’osservanza del divieto di campeggio libero, non avendo adottato le misure necessarie per limitare l’esercizio dei bar sulle spiagge in cui le tartarughe marine Caretta caretta si riproducono, non avendo vigilato a che le emissioni nocive provocate da tali bar non perturbino tali specie, non avendo adottato le misure necessarie per ridurre la presenza di attrezzature e di diverse installazioni sulle spiagge in cui le tartarughe si riproducono e non avendo adottato le misure necessarie per limitare sufficientemente l’inquinamento luminoso è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
Inoltre la Repubblica ellenica non avendo adottato un quadro legislativo e regolamentare completo, coerente e rigoroso diretto alla tutela della tartaruga marina Caretta caretta nella zona di Kyparissia, non avendo adottato, entro il termine prescritto, tutte le misure concrete necessarie per evitare la perturbazione deliberata della tartaruga marina Caretta caretta durante il periodo di riproduzione di detta specie è venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione per la tutela della fauna.
Tutela dei diritti fondamentali
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dalla Cour d’appel de Bruxelles
Oggetto: Libertà fondamentali – Articoli 49, 56 e 63 TFUE – Situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato membro – Responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione imputabili al legislatore nazionale e ai giudici nazionali.
La responsabilità extracontrattuale dello Stato per danni causati ai singoli da violazioni del diritto dell’Unione può sorgere soltanto allorché la disposizione del diritto dell’Unione di cui trattasi sia volta a conferire dei diritti a tali singoli. Risulta di conseguenza necessario determinare se ad un singolo che si trova in una situazione come quella del sig. Ullens de Schooten derivino dei diritti dalle disposizioni in discussione del trattato FUE.
Al riguardo si deve ricordare che le disposizioni del Trattato FUE in materia di libertà di stabilimento, di libera prestazione di servizi e di libera circolazione dei capitali non sono applicabili a una fattispecie in cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro (v., in tal senso, sentenze del 20 marzo 2014, Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, C‑139/12, EU:C:2014:174, punto 42 e giurisprudenza ivi citata, nonché del 30 giugno 2016, Admiral Casinos & Entertainment, C‑464/15, EU:C:2016:500, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Tali situazioni si qualificano infatti come “puramente interne” ai sensi dell’art. 94 del regolamento di procedura della Corte di giustizia.
Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che il regime della responsabilità extracontrattuale di uno Stato membro per il danno causato dalla violazione di siffatto diritto non è destinato a trovare applicazione in presenza di un danno asseritamente provocato ad un singolo a causa della presunta violazione di una libertà fondamentale, prevista agli artt. 49, 56 o 63 TFUE, da una normativa nazionale applicabile indistintamente ai cittadini nazionali e ai cittadini di altri Stati membri, allorché, in una situazione i cui elementi sono tutti collocati all’interno di uno Stato membro, non sussistono legami fra l’oggetto o le circostanze in discussione nel procedimento principale e i menzionati articoli.
Principi dell’ordinamento europeo
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da The Labour Court, Ireland
Oggetto: Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Divieto di discriminazione fondata sull’orientamento sessuale e sull’età – Regime pensionistico nazionale – Pagamento di una pensione di reversibilità al partner civile – Presupposto – Stipulazione dell’unione civile prima del sessantesimo compleanno dell’affiliato a tale regime – Unione civile.
L’art. 2 della direttiva 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che non integra una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale una normativa nazionale che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione che l’unione civile sia stata contratta prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.
Non integra quindi una discriminazione fondata sull’età una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, che, nell’ambito di un regime previdenziale professionale, subordini il diritto a una pensione di reversibilità per i partner registrati superstiti degli affiliati alla condizione di aver contratto l’unione civile prima del compimento dei 60 anni da parte dell’affiliato, mentre il diritto nazionale non consentiva all’affiliato interessato di contrarre un’unione civile prima di raggiungere tale limite di età.
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale da Hoge Raad der Nederlanden
Oggetto: Principi di parità di trattamento e di non discriminazione in ragione dell’età – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Differenza di trattamento fondata sull’età – Normativa nazionale che, dopo una determinata età, limita la deduzione delle spese di formazione sostenute – Accesso alla formazione professionale.
Un regime impositivo come quello di cui al procedimento principale, che prevede che il trattamento fiscale delle spese di formazione professionale sostenute da una persona sia diverso a seconda dell’età di quest’ultima, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2000/78 che sancisce il principio di parità di trattamento e non discriminazione in base all’età.
Un regime impositivo, come quello di cui al procedimento principale, che consente a chi non abbia ancora compiuto i 30 anni di dedurre integralmente, a determinate condizioni, le spese di formazione professionale dai redditi imponibili, mentre tale diritto alla deduzione è limitato per chi abbia già raggiunto tale età, non risulta incompatibile con la direttiva. Infatti detto regime è oggettivamente e ragionevolmente giustificato da una finalità legittima relativa alla politica del lavoro e del mercato del lavoro.