Pubblico impiego
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema di cassazione
Oggetto: Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per le attività di medico – Direttive 75/363/CEE e 82/76/CEE – Formazione come medico specialista – Remunerazione adeguata – Applicazione della direttiva 82/76/CEE alle formazioni iniziate prima del termine assegnato agli Stati membri per la trasposizione di questa direttiva e terminate dopo tale data
I medici che hanno instaurato le controversie di cui ai procedimenti principali hanno seguito in Italia, negli anni dal 1982 al 1990, delle formazioni come medici specialisti. Essi hanno presentato dinanzi al Tribunale di Palermo dei ricorsi contro l’Università di Palermo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero della salute, il Ministero del tesoro e la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di ottenerne la condanna al pagamento a loro favore di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato della direttiva 75/363 come modificata, in virtù delle formazioni come medici specialisti che essi avevano compiuto. In subordine, essi hanno chiesto il risarcimento dei danni subiti a motivo della mancata trasposizione adeguata e tempestiva della direttiva 82/76. Il giudizio è giunto sino in Cassazione, i cui giudici hanno investito la Corte di giustizia di risolvere alcune questioni pregiudiziali.
In particolare, con la sentenza in commento, i giudici di Lussemburgo hanno rilevato che l’art. 2, par.1, lettera c), l’art. 3, par nn. 1 e 2, nonché l’allegato della direttiva 75/363 come modificata devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, a condizione che tale formazione riguardi una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri ovvero a due o più di essi e menzionata negli articoli 5 o 7 della direttiva 75/362.
Inoltre, la Corte di giustizia ha affermato che la normativa citata deve essere interpretata nel senso che l’esistenza dell’obbligo, per uno Stato membro, di prevedere una remunerazione adeguata, ai sensi dell’allegato suddetto, per qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 non dipende dall’adozione, da parte di tale Stato, di misure di trasposizione della direttiva 82/76. Il giudice nazionale è tenuto, quando applica disposizioni di diritto nazionale, precedenti o successive ad una direttiva, ad interpretarle, quanto più possibile, alla luce del tenore letterale e della finalità di queste direttive. Nel caso in cui, a motivo dell’assenza di misure nazionali di trasposizione della direttiva 82/76, il risultato prescritto da quest’ultima non possa essere raggiunto per via interpretativa prendendo in considerazione il diritto interno nella sua globalità e applicando i metodi di interpretazione da questo riconosciuti, il diritto dell’Unione impone allo Stato membro in questione di risarcire i danni che esso abbia causato ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva sopra citata. Spetta al giudice del rinvio verificare se l’insieme delle condizioni enunciate in proposito dalla giurisprudenza della Corte sia soddisfatto affinché, in forza del diritto dell’Unione, sorga la responsabilità di tale Stato membro.
Infine, la Corte ha evidenziato che dal tenore stesso della direttiva 82/76 risulta che gli Stati membri erano tenuti a prendere le misure necessarie per conformarsi a tale direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1982. Pertanto, la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1º gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.
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Spazio di libertà, sicurezza e giustizia − Questioni processuali
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dall'Oberster Gerichtshof
Oggetto: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articoli 15 e 16 – Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori – Nozione di “consumatore” – Cessione tra consumatori di diritti da far valere nei confronti del medesimo professionista
Il sig. Schrems utilizza la rete sociale Facebook dal 2008. All’inizio, egli ha utilizzato tale rete sociale solo a fini privati sotto falso nome. A partire dal 2010 egli dedica un account Facebook unicamente alle proprie attività private, quali scambio di fotografie, chatting e pubblicazione di post con circa 250 amici. Inoltre, a partire dal 2011, ha aperto una pagina Facebook che ha registrato e creato egli stesso per informare gli utenti di Internet della sua azione contro Facebook Ireland, delle sue conferenze, delle partecipazioni a dibattiti e dei suoi interventi nei media, nonché per avviare richieste di donazioni e per fare pubblicità ai suoi libri.
A partire dal mese di agosto 2011, il sig. Schrems ha presentato dinanzi al garante irlandese per la protezione dei dati 23 denunce contro Facebook Ireland, una delle quali ha dato luogo ad un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte. Il sig. Schrems ha pubblicato due libri riguardo alla sua azione contro le presunte violazioni della protezione dei dati, ha tenuto conferenze e ha fondato un’associazione intesa a far rispettare il diritto fondamentale alla protezione dei dati, ha ricevuto diversi premi e ha ottenuto la cessione, da parte di oltre 25.000 persone in tutto il mondo, dei loro diritti al fine di far valere tali diritti nella presente causa.
Il sig. Schrems ha proposto, dinanzi al Tribunale del Land di Vienna, domande volte a far constatare che Facebook Ireland è colpevole di numerose violazioni di disposizioni in materia di protezione dei dati. Egli sostiene di basarsi a tal fine tanto su diritti propri quanto su diritti simili che gli avrebbero ceduto, in vista della sua azione contro Facebook Ireland, sette altre controparti contrattuali della resistente nel procedimento principale, i quali sarebbero parimenti consumatori e abiterebbero in Austria, in Germania o in India.
Secondo il sig. Schrems, il giudice austriaco dispone della competenza internazionale in quanto foro del consumatore, ai sensi dell’art. 16, par. 1, del reg.to n. 44/2001. Facebook Ireland solleva, in particolare, l’eccezione di difetto di competenza internazionale.
Il Tribunale del Land di Vienna ha respinto il ricorso del sig. Schrems in quanto questi, utilizzando Facebook anche a fini professionali, non poteva invocare il foro del consumatore. Secondo tale giudice, il foro privato del cedente non diviene quello del cessionario. Tale pronuncia è stata parzialmente riformata in appello e successivamente oggetto della questione pregiudiziale rimessa ai giudici di Lussemburgo da parte della Corte Suprema austriaca.
Quest’ultima chiede, in sostanza, se l’art. 15 del reg.to n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di “consumatore” ai sensi di tale articolo quando pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti di molti consumatori al fine di farli valere in giustizia.
A giudizio della Corte, l’art. 15 del reg.to n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di “consumatore” ai sensi di tale articolo allorché esplica le attività anzidette.
Con particolare riferimento ai servizi di una rete sociale digitale che hanno tendenza ad essere utilizzati durante un lungo periodo, occorre tener conto dell’evoluzione ulteriore dell’uso che viene fatto di tali servizi. Ciò implica che un ricorrente utilizzatore di tali servizi possa invocare la qualità di consumatore soltanto se l’uso essenzialmente non professionale di tali servizi, per il quale ha originariamente concluso un contratto, non ha acquisito, in seguito, un carattere essenzialmente professionale.
La Corte soggiunge che, poiché la nozione di “consumatore” si definisce per opposizione a quella di operatore economico e che essa prescinde dalle conoscenze o dalle informazioni di cui una persona realmente dispone, né le competenze che l’interessato possa acquisire nel settore nel cui ambito rientrano tali servizi, né il suo impegno ai fini della rappresentanza dei diritti e degli interessi degli utilizzatori di tali servizi lo privano della qualità di “consumatore” ai sensi dell’art. 15 in questione.
Un’interpretazione della nozione di “consumatore” che escludesse tali attività si risolverebbe, infatti, nell’impedire una tutela effettiva dei diritti di cui i consumatori dispongono nei confronti delle loro controparti professionali, compresi quelli relativi alla protezione dei loro dati personali. Un’interpretazione siffatta sarebbe in contrasto con l’obiettivo enunciato dall’art. 169, par. 1, TFUE di promuovere il loro diritto all’organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi.
Di contro, poiché la disciplina particolare istituita dagli artt. 15 e seguenti del reg.to n. 44/2001 è ispirata dalla preoccupazione di proteggere il consumatore in quanto parte contraente considerata economicamente più debole e meno esperta, sul piano giuridico, della sua controparte, il consumatore è tutelato solo allorché egli è personalmente coinvolto come attore o convenuto in un giudizio. Pertanto, l’attore che non sia esso stesso parte del contratto di consumo di cui trattasi non può beneficiare del foro del consumatore. Tali considerazioni, a giudizio della Corte, devono applicarsi anche nei confronti di un consumatore cessionario di diritti di altri consumatori.
Pertanto, l’art. 16, par. 1, del reg.to n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all’azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.
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Diritti Fondamentali − Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
Oggetto: Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 7 – Rispetto della vita privata e familiare – Direttiva 2011/95/UE – Norme relative alle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria – Timore di persecuzione a causa dell’orientamento sessuale – Articolo 4 – Esame dei fatti e delle circostanze – Ricorso a una perizia – Test psicologici
F. ha proposto, nel corso del mese di aprile 2015, una domanda di asilo presso le autorità ungheresi, motivata dal timore di subire una persecuzione nel suo paese d’origine a causa della propria omosessualità. Con decisione del 1o ottobre 2015, l’ufficio competente ha respinto detta domanda. Al riguardo esso, pur considerando che le dichiarazioni di F. non presentavano contraddizioni fondamentali, concludeva che quest’ultimo non era credibile sulla base di una perizia effettuata da uno psicologo. Questa perizia comprendeva un esame esplorativo, un esame della personalità e vari test di personalità e conteneva la conclusione che non era possibile confermare l’affermazione di F. relativa al suo orientamento sessuale. F. ha impugnato la decisione dell’ufficio dinanzi al giudice del rinvio, sostenendo in particolare che i test psicologici da lui subiti avevano gravemente violato i suoi diritti fondamentali, senza consentire di valutare l’attendibilità del suo orientamento sessuale.
A giudizio della Corte, l’art. 4 della direttiva 2011/95 deve essere interpretato nel senso che non osta a che l’autorità competente per l’esame delle domande di protezione internazionale o i giudici aditi, se del caso, con un ricorso contro una decisione di tale autorità, dispongano una perizia nell’ambito dell’esame dei fatti e delle circostanze riguardanti l’asserito orientamento sessuale di un richiedente, purché le modalità di tale perizia siano conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta, detta autorità e tali giudici non fondino la loro decisione esclusivamente sulle conclusioni della relazione peritale e non siano vincolati da tali conclusioni nella valutazione delle dichiarazioni di tale richiedente relative al suo orientamento sessuale.
Le modalità di ricorso a tale perizia devono dunque essere conformi ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta e, in particolare, al diritto al rispetto della vita privata e familiare, come sancito all’art. 7 della Carta.
Sul punto la Corte rileva che, nel caso in cui l’esecuzione dei test psicologici su cui basare una perizia, come quella di cui al procedimento principale, sia formalmente subordinata al consenso della persona interessata, si deve considerare che tale consenso non è necessariamente libero, ma di fatto imposto dalla pressione delle circostanze in cui si trovano i richiedenti protezione internazionale. Invero tale perizia è realizzata in un contesto in cui la persona chiamata a sottoporsi a test proiettivi della personalità si trova in una situazione in cui il suo futuro è fortemente dipendente dall’esito riservato da tale autorità alla sua domanda di protezione internazionale ed in cui un eventuale rifiuto di sottoporsi a tali test può costituire un elemento importante su cui detta autorità si baserà allo scopo di stabilire se detta domanda sia stata sufficientemente motivata. In tali circostanze la realizzazione e l’utilizzo di una perizia costituisce un’ingerenza nel diritto della persona in questione al rispetto della sua vita privata.
La Corte ricorda che ai sensi dell’articolo 52, par. 1, della Carta, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla medesima oltre ad essere previste dalla legge ed a rispettare il loro contenuto essenziale, devono intervenire nel rispetto del principio di proporzionalità.
Secondo i giudici di Lussemburgo, la gravità dell’ingerenza nella vita privata costituita dall’esecuzione e dall’utilizzo di una perizia, come quella di cui al procedimento principale, va oltre quanto implicano la valutazione delle dichiarazioni del richiedente protezione internazionale relative a un timore di persecuzione a causa del suo orientamento sessuale o il ricorso ad una perizia psicologica avente uno scopo diverso da quello di stabilire l’orientamento sessuale di tale richiedente. Tale perizia non può infatti essere considerata indispensabile per confermare le dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale relative al proprio orientamento sessuale, al fine di pronunciarsi su una domanda di protezione internazionale.
In primo luogo, infatti, lo svolgimento di un colloquio individuale condotto dal personale dell’autorità accertante è tale da contribuire alla valutazione di tali dichiarazioni, dal momento che sia l’art. 13, par. 3, lett. a), della direttiva 2005/85 sia l’art. 15, par. 3, lett. a), della direttiva 2013/32 stabiliscono che «gli Stati membri provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza per tener conto del contesto personale in cui è presentata la domanda, in particolare dell’orientamento sessuale del richiedente».
In secondo luogo, risulta dall’art. 4, par. 5, della direttiva 2011/95 che, quando gli Stati membri applicano il principio in base al quale incombe al richiedente motivare la propria domanda, le dichiarazioni del richiedente relative al suo orientamento sessuale che non sono suffragate da prove documentali o di altro tipo non necessitano di conferma se le condizioni di cui a tale disposizione sono soddisfatte, dato che tali condizioni si riferiscono, in particolare, alla coerenza e plausibilità di tali dichiarazioni e non si riferiscono in alcun modo all’esecuzione o all’impiego di una perizia.
Infine, anche supponendo che una perizia basata su testi proiettivi della personalità possa contribuire a determinare con una certa affidabilità l’orientamento sessuale dell’interessato, dalle enunciazioni del giudice del rinvio si ricava a giudizio della Corte che le conclusioni di una siffatta perizia possono soltanto fornire un’immagine di tale orientamento sessuale. Pertanto, «tali conclusioni sono, in ogni caso, approssimative e quindi di interesse limitato al fine di valutare le dichiarazioni di un richiedente protezione internazionale, in particolare quando, come nel procedimento principale, tali dichiarazioni sono prive di contraddizioni».
Alla luce di siffatte considerazioni, la Corte conclude che l’articolo 4 della direttiva 2011/95, letto alla luce dell’art. 7 della Carta osta all’esecuzione e all’utilizzo, al fine di valutare la veridicità dell’orientamento sessuale dichiarato da un richiedente protezione internazionale, di una perizia psicologica, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per scopo, sulla base di test proiettivi della personalità, di fornire un’immagine dell’orientamento sessuale di tale richiedente.