Cooperazione giudiziaria civile
Responsabilità genitoriale
Sentenza della CGUE (Quarta Sezione) 9 gennaio 2015, causa C-498/14 PPU, David Bradbrooke c. Anna Aleksandrowicz.
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale d’urgenza da Corte d’Appello di Bruxelles – Belgio.
Oggetto: Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione di minori – Regolamento (CE) n. 2201/2003
La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il sig. Bradbrooke e la sig.ra Aleksandrowicz in merito alla responsabilità genitoriale nei confronti del loro figlio Antoni, trattenuto in Polonia dalla sig.ra Aleksandrowicz. Antoni è un minore nato in Polonia, il 21 dicembre 2011, da una relazione tra la sig.ra Aleksandrowicz, di cittadinanza polacca, e il sig. Bradbrooke, di cittadinanza britannica, residente in Belgio.
La madre e il figlio si sono stabiliti a Bruxelles (Belgio) durante i mesi di luglio e agosto del 2012, quando il minore aveva sette mesi di età. Fin dal loro trasferimento, il minore risiedeva con la madre e incontrava regolarmente il padre. Nel corso dei mesi di agosto e di settembre del 2013, il padre e la madre hanno partecipato ad una mediazione locale al fine di accordarsi in merito alla ripartizione del diritto di ospitare il minore, ma non sono pervenuti ad alcun accordo. Il 16 ottobre 2013, la madre ha annunciato al padre che sarebbe partita in vacanza con il figlio in Polonia.
Con atto di citazione del 23 ottobre 2013, il padre ha, altresì, chiesto al giudice del procedimento sommario l’emanazione di un provvedimento urgente e provvisorio che fissasse l’alloggio secondario del minore presso di lui. Quando il padre ha compreso che la madre non aveva intenzione di far rientro in Belgio con il figlio, ha modificato le proprie domande dinanzi al giudice del procedimento sommario e dinanzi al Tribunal de la jeunesse de Bruxelles e ha chiesto, in particolare, l’esercizio in via esclusiva della potestà genitoriale, il diritto di ospitare il minore a titolo principale e che fosse vietato alla madre di lasciare il territorio belga con il figlio. A causa del rifiuto della madre di comunicare l’indirizzo dove risiede con il figlio, il padre non ha potuto esercitare il diritto di visita concessogli.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 11, par. 7 e 8, del regolamento debba essere interpretato nel senso che osta a che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza ad esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura prevista da tali disposizioni, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore. Va ricordato che il regolamento non ha lo scopo di unificare le norme di diritto sostanziale e processuale dei diversi Stati membri. Tuttavia, l’applicazione di tali norme nazionali non deve compromettere l’effetto utile dello stesso regolamento (v., in tal senso, sentenza Rinau, C‑195/08 PPU, EU:C:2008:406, punto 82).
Conformemente alla giurisprudenza della Corte, non è lecito dedurre dall’art. 11, par. 7, del regolamento che una decisione sull’affidamento del minore costituisca necessariamente una condizione preliminare all’eventuale adozione di una decisione che dispone il ritorno del minore. Tale decisione intermedia, infatti, è anch’essa volta al conseguimento dell’obiettivo dei procedimenti amministrativi e giudiziari, ossia la disciplina della situazione del minore (v., in tal senso, sentenza Povse, C‑211/10 PPU, EU:C:2010:400, punto 53).
L’art. 11 del regolamento deve essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a che uno Stato membro attribuisca a un’autorità giurisdizionale specializzata la competenza a esaminare le questioni relative al ritorno o all’affidamento del minore nel contesto della procedura prevista da tali disposizioni, anche qualora una corte o un tribunale siano, peraltro, già investiti di un procedimento di merito relativo alla responsabilità genitoriale nei confronti del minore.
Tutela dei dati personali
Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 15 gennaio 2015, causa C-30/14, Ryanair Ltd c. PR Aviation BV.
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Paesi Bassi.
Oggetto: Tutela giuridica delle banche di dati - Banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis - Limitazione contrattuale dei diritti degli utenti della banca dati.
La PR Aviation gestisce un sito Internet sul quale i consumatori possono compiere ricerche sui dati di volo delle compagnie aeree low cost, raffrontarne i prezzi e, pagando una commissione, prenotare un volo. Essa ricava i dati necessari per rispondere ad una ricerca individuale in modo automatizzato, tra l’altro, da una raccolta di dati associata al sito Internet della Ryanair, accessibile anche ai consumatori. Il giudice del rinvio ritiene che, ai fini della tutela in base al diritto d’autore, non possano applicarsi criteri diversi da quello dell’originalità.
Con la sua questione – basata sulla premessa secondo cui la raccolta di dati della Ryanair di cui al procedimento principale costituisce una banca dati, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 96/9, che non è tuttavia tutelata né dal diritto d’autore – tale giudice domanda, in sostanza, se la direttiva 96/9 debba essere interpretata nel senso che, in considerazione del combinato disposto degli art. 6, par. 1, 8 e 15 di tale direttiva, la libertà di utilizzare una banca dati siffatta non può essere contrattualmente limitata.
La Corte reputa che la direttiva 96/9 deve essere interpretata nel senso che essa non è applicabile a una banca dati non tutelata né dal diritto d’autore né dal diritto sui generis ai sensi di tale direttiva, con la conseguenza che gli articoli 6, paragrafo 1, 8 e 15 della direttiva medesima non ostano a che il creatore di una banca dati siffatta stabilisca limitazioni contrattuali all’utilizzo della stessa da parte dei terzi, fatto salvo il diritto nazionale applicabile.
Tutela dei consumatori
Sentenza della CGUE (Quinta Sezione) 15 gennaio 2015, cause riunite C-573/13, Air Berlin plc & Co. Luftverkehrs KG c. Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände - Verbraucherzentrale Bundesverband e. V
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Germania.
Oggetto: Servizi aerei - Trasparenza dei prezzi - Sistema di prenotazione elettronica - Tariffe passeggeri - Indicazione del prezzo definitivo in ogni momento.
Sino alla fine del 2008, il sistema di prenotazione della Air Berlin era concepito in modo tale che, una volta selezionato un tragitto e una data, veniva presentata al cliente, in una seconda fase, una tavola riassuntiva dei collegamenti aerei possibili per il giorno prescelto, sulla quale figuravano le ore di partenza e di arrivo nonché due tariffe per ogni singolo volo. In una casella situata sotto tale tavola venivano indicate le tasse e gli oneri applicabili al servizio aereo selezionato nonché il supplemento dovuto per il cherosene, mentre il «prezzo per persona», inclusivo di tutti detti elementi, risultava in un riquadro. In una nota con doppio asterisco collocata dietro tale casella si faceva presente che, con riferimento alle condizioni applicabili, sarebbero state applicate le spese di gestione, vale a dire il «service charge», non ancora incluso nel prezzo definitivo. Dopo aver inserito i dati personali necessari nel corso della terza fase, il cliente poteva quindi avere conoscenza, nella quarta fase, del prezzo definitivo del viaggio, ivi incluse le spese di gestione.
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento n. 1008/2008, avvenuta il 1° novembre 2008, la Air Berlin modificava la seconda fase del proprio sistema di prenotazione, in modo tale che nella tavola riassuntiva venissero indicate, oltre all’ora di partenza e di arrivo, la tariffa passeggeri applicabile al servizio aereo selezionato nonché, separatamente, le tasse e gli oneri, il supplemento dovuto per il cherosene e l’importo totale di dette voci separatamente menzionate. In una casella situata sotto la tavola medesima veniva indicato il prezzo calcolato sulla base di tali dati, le spese di gestione nonché, a piè di pagina, il prezzo definitivo per persona per il volo selezionato. Ritendendo che tale presentazione dei prezzi non rispondesse ai requisiti dettati dall’articolo 23, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento n. 1008/2008, il Bundesverband proponeva un’azione nei confronti della Air Berlin chiedendo di porre termine a tale pratica nonché il rimborso delle spese relative all’azione di diffida.
Il regolamento n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato ad ogni indicazione dei prezzi dei servizi aerei, ivi compresa la loro prima indicazione. Inoltre deve essere interpretato nel senso che, nell’ambito di un sistema di prenotazione elettronica come quello oggetto del procedimento principale, il prezzo finale da pagare deve essere precisato non solo per il servizio aereo selezionato dal cliente, bensì parimenti per ogni singolo servizio aereo di cui sia esposta la tariffa.
Politiche di concorrenza
Aiuti di Stato
Sentenza della CGUE (Seconda Sezione) 14 gennaio 2015, cause riunite C-518/13, The Queen, su domanda di Eventech Ltd c. Parking Adjudicator.
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Regno Unito.
Oggetto: Autorizzazione concessa ai soli taxi londinesi, ma non ai veicoli a noleggio con conducente, di utilizzare le corsie riservate agli autobus - Risorse statali - Vantaggio economico - Vantaggio selettivo - Incidenza sul commercio tra gli Stati membri.
La Court of Appeal (England & Wales) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’apertura di una corsia riservata agli autobus su una strada pubblica, durante le ore di operatività della suddetta corsia, ai taxi londinesi ma non ai VNC comporti l’uso di “risorse statali”, ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, nelle circostanze della fattispecie in esame.
2) Se l’apertura di una corsia riservata agli autobus su una strada pubblica, durante le ore di operatività delle medesima, ai taxi londinesi ma non ai VNC possa incidere sul commercio tra gli Stati membri, ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, in circostanze in cui la strada in questione è situata nel centro di Londra e non si configurano ostacoli per i cittadini di un altro Stato membro che possiedano o guidino taxi londinesi o VNC».
La Corte europea reputa che il fatto di autorizzare, al fine di creare un sistema di trasporto sicuro ed efficiente, i taxi londinesi a transitare sulle corsie riservate agli autobus predisposte sulla rete stradale pubblica durante le ore di operatività delle restrizioni alla circolazione concernenti tali corsie, vietando ai veicoli a noleggio con conducente di circolarvi, salvo che per prelevare e depositare passeggeri che li abbiano prenotati in anticipo, non appare idoneo a comportare un impegno di risorse statali né a conferire a tali taxi un vantaggio economico selettivo ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. Tuttavia, non si può escludere che il fatto di autorizzare i taxi londinesi a transitare sulle corsie riservate agli autobus predisposte sulla rete stradale pubblica durante le ore di operatività delle restrizioni alla circolazione concernenti tali corsie, vietando ai veicoli a noleggio con conducente di circolarvi, salvo che per prelevare e depositare passeggeri che li abbiano prenotati in anticipo, possa essere idoneo ad incidere sul commercio tra gli Stati membri ai sensi dell’art. 107, par. 1, TFUE, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
Mercato Interno
Libera prestazione di servizi
Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 22 gennaio 2015, causa C-463/13,Stanley International Betting Ltd e Stanleybet Malta Ltd c. Ministero dell’Economia e delle Finanze e Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato.
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Consiglio di Stato – Italia.
Oggetto: Giochi d’azzardo - Normativa nazionale - Riordino del sistema delle concessioni attraverso un allineamento temporale delle scadenze - Nuova procedura di gara - Concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato - Restrizione - Motivi imperativi di interesse generale - Proporzionalità.
La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 49 TFUE e 56 TFUE nonché dei principi di parità di trattamento e di effettività. La normativa italiana prescrive, in sostanza, che la partecipazione all’organizzazione di giochi d’azzardo, compresa la raccolta di scommesse, sia subordinata all’ottenimento di una concessione e di un’autorizzazione di polizia. In seguito alla sentenza Costa e Cifone (C‑72/10 e C‑77/10, EU:C:2012:80), la materia dei giochi d’azzardo è stata riformata mediante il decreto legge del 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento.
Gli artt.49 TFUE e 56 TFUE nonché i principi di parità di trattamento e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel procedimento principale, che preveda l’indizione di una nuova gara per il rilascio di concessioni aventi durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in passato, in ragione di un riordino del sistema attraverso un allineamento temporale delle scadenze delle concessioni.