Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Ricongiungimento familiare
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale dal Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Oggetto: Condizioni per l’esercizio del diritto al ricongiungimento familiare - Risorse stabili, regolari e sufficienti - Normativa nazionale che consente una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga le proprie risorse - Compatibilità.
L’art. 7, par. 1, let. c), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che consente alle autorità competenti di uno Stato membro di fondare il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare su una valutazione in prospettiva della probabilità che il soggiornante mantenga oppure no le risorse stabili, regolari e sufficienti di cui deve disporre per mantenere se stesso e i propri familiari senza ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato membro nel corso dell’anno successivo alla data di presentazione della domanda, valutazione questa che si basa sull’evoluzione dei redditi del soggiornante nel corso dei sei mesi che hanno preceduto tale data.
Si deve ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’art. 17 della direttiva 2003/86 impone una individualizzazione dell’esame delle domande di ricongiungimento (sentenze Chakroun, C‑578/08, EU:C:2010:117, punto 48, nonché K e A, C‑153/14, EU:C:2015:453, punto 60), e che le autorità nazionali competenti, nell’attuazione della direttiva e nell’esame delle domande di ricongiungimento familiare, devono effettuare una valutazione equilibrata e ragionevole di tutti gli interessi in gioco.
Occorre rilevare al riguardo che il periodo di un anno, nel corso del quale il soggiornante dovrebbe verosimilmente disporre delle risorse sufficienti, risulta ragionevole e non eccede quanto necessario per permettere di valutare, su base individuale, il rischio potenziale che il soggiornante debba ricorrere al sistema di assistenza sociale di tale Stato una volta ottenuto il ricongiungimento.
Tipo di procedimento: Domande di pronuncia pregiudiziale da Østre Landsret.
Oggetto: Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che prevede condizioni nuove più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i familiari non economicamente attivi di cittadini turchi economicamente attivi residenti e titolari di un diritto di soggiorno nello Stato membro in questione – Condizione attinente al legame sufficiente a consentire un’integrazione riuscita.
Una misura nazionale, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro considerato e suo figlio minore alla condizione che quest’ultimo abbia instaurato o abbia la possibilità di instaurare con tale Stato membro un legame sufficiente a consentirgli un’integrazione riuscita, laddove il figlio in questione e l’altro genitore risiedono nello Stato di origine o in un altro Stato, e che la domanda di ricongiungimento familiare sia presentata dopo due anni dalla data in cui il genitore residente nello Stato membro di cui trattasi ha ottenuto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato oppure un permesso di soggiorno che consente il soggiorno permanente, costituisce una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di Associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione, allegata all’Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, nonché dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963. Una tale restrizione non è giustificata.
Diritti Fondamentali
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale dallo Højesteret (Danimarca).
Oggetto: Principio della non discriminazione in ragione dell’età – Normativa nazionale contraria a una direttiva – Possibilità per un privato di far valere la responsabilità dello Stato per violazione del diritto dell’Unione – Controversia tra privati – Bilanciamento di diversi diritti e principi.
Il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, come espresso dalla direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Tale principio deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche in una controversia tra privati, a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che priva un lavoratore subordinato del diritto di beneficiare di un’indennità di licenziamento allorché ha titolo ad una pensione di vecchiaia da parte del datore di lavoro nell’ambito di un regime pensionistico al quale tale lavoratore subordinato abbia aderito prima del compimento del cinquantesimo anno di età, indipendentemente dal fatto che egli scelga di restare nel mercato del lavoro o di andare in pensione.
Il giudice nazionale, investito di una controversia tra privati rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2000/78 è tenuto, nel momento in cui attua le disposizioni del suo diritto interno, a interpretarle in modo tale che esse possano ricevere un’applicazione conforme a tale direttiva ovvero, qualora una siffatta interpretazione conforme fosse impossibile, a disapplicare, se necessario, qualsiasi disposizione di tale diritto interno contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età.
Né i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento né la possibilità per il privato che si ritenga leso dall’applicazione di una disposizione nazionale contraria al diritto dell’Unione di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato per violazione del diritto dell’Unione possono rimettere in discussione tale obbligo. Infatti, occorre sottolineare che la possibilità per i privati che beneficiano di un diritto soggettivo derivante dal diritto dell’Unione, come, nel caso di specie, il lavoratore subordinato, di chiedere un risarcimento ove i loro diritti siano lesi da una violazione del diritto dell’Unione imputabile a uno Stato membro (v., in tal senso, sentenze Francovich e a., C‑6/90 e C‑9/90, EU:C:1991:428, punto 33, nonché Brasserie du pêcheur e Factortame, C‑46/93 e C‑48/93, EU:C:1996:79, punto 20) non può rimettere in discussione l’obbligo, per il giudice del rinvio, di privilegiare l’interpretazione del diritto nazionale che sia conforme alla direttiva 2000/78 ovvero, qualora una siffatta interpretazione si rivelasse impossibile, di disapplicare la disposizione nazionale contraria al principio generale della non discriminazione in ragione dell’età come espresso concretamente da detta direttiva, né portare tale giudice, nell’ambito della controversia di cui è investito, a far prevalere la tutela dell’affidamento del privato, nel caso di specie il datore di lavoro, che si sia conformato al diritto nazionale.
Tipo di procedimento: Domande di pronuncia pregiudiziale da Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen.
Oggetto: Mandato d’arresto europeo – Motivi di rifiuto dell’esecuzione – Divieto di trattamenti inumani o degradanti – Condizioni di detenzione nello Stato membro emittente.
Gli artt. 1, par. 3, 5 e 6, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che, in presenza di elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati comprovanti la presenza di carenze vuoi sistemiche o generalizzate, vuoi che colpiscono determinati gruppi di persone, vuoi ancora che colpiscono determinati centri di detenzione per quanto riguarda le condizioni di detenzione nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve verificare, in modo concreto e preciso, se sussistono motivi seri e comprovati di ritenere che la persona colpita da un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio dell’azione penale o dell’esecuzione di una pena privativa della libertà, a causa delle condizioni di detenzione in tale Stato membro, corra un rischio concreto di trattamento inumano o degradante, ai sensi dell’art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in caso di consegna al suddetto Stato membro.
A tal fine, essa deve chiedere la trasmissione di informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente, la quale, dopo avere richiesto, ove necessario, l’assistenza dell’autorità centrale o di una delle autorità centrali dello Stato membro emittente ai sensi dell’art. 7 della decisione quadro, deve trasmettere tali informazioni entro il termine fissato nella suddetta domanda.
L’autorità giudiziaria di esecuzione deve rinviare la propria decisione sulla consegna dell’interessato fino all’ottenimento delle informazioni complementari che le consentano di escludere la sussistenza di siffatto rischio. Qualora la sussistenza di siffatto rischio non possa essere esclusa entro un termine ragionevole, tale autorità deve decidere se occorre porre fine alla procedura di consegna.
Nell’ipotesi in cui le informazioni ricevute dall’autorità giudiziaria di esecuzione da parte dell’autorità giudiziaria emittente inducano ad escludere la sussistenza di un rischio concreto che l’interessato sia oggetto di un trattamento inumano o degradante nello Stato membro emittente, l’autorità giudiziaria di esecuzione deve adottare, entro i termini fissati dalla decisione quadro, la propria decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, fatta salva la possibilità per l’interessato, una volta consegnato, di esperire nell’ordinamento giuridico dello Stato membro emittente i mezzi di ricorso che gli consentono di contestare, se del caso, la legalità delle sue condizioni detentive in un istituto penitenziario di tale Stato membro (v., in tal senso, sentenza F., C‑168/13 PPU, EU:C:2013:358, punto 50).
Tipo di procedimento: Impugnazione decisione del Tribunale
Oggetto: Politica estera e di sicurezza comune (PESC) - Misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba siriana - Misure dirette contro persone ed entità che traggono vantaggio dalle politiche del regime o che lo sostengono - Prova della fondatezza dell’inserimento negli elenchi - Insieme di indizi - Snaturamento degli elementi di prova.
Con la presente decisione la Corte di giustizia dell’Unione respinge il ricorso avverso la sentenza del Tribunale che aveva verificato la fondatezza dell’inserimento del sig. Akhras negli elenchi delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive sulla base di un insieme di indizi riguardanti la situazione e le funzioni del predetto nel contesto del regime siriano, i quali non sono stati confutati dall’interessato.
Di conseguenza risulta dagli accertamenti del Tribunale che è stato verificato in modo conforme a diritto l’esistenza di una base fattuale sufficientemente solida a sostegno dell’inserimento del sig. Akhras negli elenchi in questione (v., per analogia, sentenze Anbouba/Consiglio, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, punto 55, e Anbouba/Consiglio, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, punto 54).