Spazio di libertà, sicurezza e giustizia
Ordinanza della CGUE (Quarta Sezione) 25 settembre 2015, causa C-463/15 PPU
Tipo di procedimento: Rinvio pregiudiziale d’urgenza da Rechtbank Amsterdam - Paesi Bassi.
Oggetto: Mandato d’arresto europeo - Condizioni di esecuzione - Diritto penale nazionale che subordina l’esecuzione di un mandato di arresto europeo, oltre che alla doppia incriminazione, alla condizione che il fatto incriminato sia punito con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione.
Con la presente ordinanza la Corte di giustizia si pronuncia in tema di mandato d’arresto europeo sancendo che la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che la consegna sulla base di un mandato d’arresto europeo sia subordinata, nello Stato membro di esecuzione, non solo alla condizione che il fatto per il quale tale mandato d’arresto è stato emesso costituisca reato ai sensi della legge di tale Stato membro, ma anche alla condizione che esso sia punibile, ai sensi della stessa legge, con una pena privativa della libertà della durata massima non inferiore a dodici mesi.
Infatti, in virtù dell’art. 4, punto 1, della decisione quadro, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo se, in uno dei casi di cui all’art. 2, par. 4, di tale decisione quadro, il fatto che è alla base del mandato d’arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge dello Stato membro di esecuzione. Il suddetto art. 2, par. 4, precisa che tale facoltà riguarda i reati diversi da quelli previsti al par. 2 di questo stesso articolo, indipendentemente dai loro elementi costitutivi o dalla loro qualifica. Nel caso specifico sottoposto all’attenzione della Corte poiché il porto di un’arma vietata, uno dei fatti esaminati nel procedimento principale, costituisce, secondo il giudice del rinvio, reato secondo il diritto olandese, occorre constatare che il rifiuto di eseguire un mandato d’arresto europeo relativo a tale fatto non è compreso nell’ipotesi esplicitamente prevista agli art. 2, par. 4, e 4, punto 1, della decisione quadro 2002/584.
Diritto dei consumatori
Sentenza della CGUE (Nona Sezione) 17 settembre 2015, causa C-257/14,Corina van der Lans contro Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV.
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Rechtbank Amsterdam - Paesi Bassi.
Oggetto: Trasporti aerei - Diritti dei passeggeri in caso di ritardo o di cancellazione di un volo - Negato imbarco e cancellazione di un volo - Ritardo prolungato di un volo - Compensazione pecuniaria e assistenza ai passeggeri - Circostanze eccezionali.
In caso di annullamento di un volo, il vettore aereo è tenuto, ai sensi del regolamento 261/2004, a fornire ai passeggeri assistenza e compensazione pecuniaria (da EUR 250 a EUR 600, in funzione della distanza). Nessuna compensazione è, tuttavia, dovuta se il vettore è in grado di provare che l’annullamento sia imputabile a circostanze eccezionali, che non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le misure opportune.
Nella presente controversia il volo è atterrato a Amsterdam da Quito con 29 ore di ritardo a causa di pezzi difettosi non disponibili in loco. Il Tribunale di Amsterdam chiede alla Corte di giustizia se un problema tecnico che sia sorto improvvisamente, non sia imputabile a carenze di manutenzione e neppure sia emerso nel corso di un regolare controllo rientri nella nozione di «circostanze eccezionali», esonerando dunque il vettore dal proprio obbligo d’indennizzo. La Corte rileva che un guasto provocato dalla prematura difettosità di alcuni pezzi di un aeromobile costituisce certamente un evento inaspettato. Tuttavia tale guasto non può essere ascritto alla nozione di «circostanze eccezionali» poiché inerente al normale esercizio dell’attività e quindi il vettore deve sistematicamente far fronte a problemi tecnici imprevisti.
Politiche di concorrenza:
Aiuti di Stato
Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 17 settembre 2015, causa C-367/14, Commissione europea contro Repubblica italiana.
Tipo di procedimento: Ricorso per inadempimento di uno Stato membro
Oggetto: Aiuti concessi alle imprese nei territori di Venezia e Chioggia - Sgravi dagli oneri sociali - Mancato recupero degli aiuti nel termine prescritto - Sentenza della Corte che accerta l’esistenza di un inadempimento - Mancata esecuzione - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria.
Con riferimento a riduzioni e sgravi dagli oneri sociali concessi tra il 1995 e il 1997 a una serie di imprese del territorio insulare di Venezia e Chioggia la Corte aveva già accertato una prima volta l’inadempimento dell’Italia in una sentenza del 2011 dichiarando le misure aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. Queste riduzioni ammontavano in media a 37 milioni di euro per anno suddivisi tra 1.645 imprese. L’Italia non ha tuttora recuperato l’insieme degli aiuti e ha persino sospeso il recupero di alcuni di essi spingendo così la Commissione a presentare un nuovo ricorso per inadempimento.
Con la presente decisione, la Corte accerta che l’Italia è nuovamente venuta meno all’obbligo di recupero ad essa incombente e stabilisce una penalità di 12 milioni euro per semestre di ritardo nell’esecuzione della sentenza del 2011 oltre al pagamento di una somma forfettaria di 30 milioni di euro per le numerose sentenze per inadempimento a causa del recupero tardivo di aiuti illegittimi ed incompatibili con il mercato interno.
Diritto del lavoro
Sentenza della CGUE (Terza Sezione) 10 settembre 2015, causa C-266/14, Federación de Servicios Privados del sindicato Comisiones obreras (CC.OO.) contro Tyco Integrated Security SL e Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios SA.
Tipo di procedimento: Domanda di pronuncia pregiudiziale da Audiencia Nacional – Spagna.
Oggetto: Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Lavoratori che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale - Tempo di spostamento tra il domicilio dei lavoratori ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente.
La direttiva 88/2003 definisce l’orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni. Nella controversia in oggetto il giudice nazionale chiede delucidazioni circa l’interpretazione della nozione di “orario di lavoro”. Infatti, i tecnici dipendenti della Tyco si occupano dell’installazione e della manutenzione degli impianti di sicurezza nelle abitazioni e nei locali industriali e commerciali siti nella zona territoriale di loro competenza, e non hanno pertanto un luogo di lavoro fisso. La distanza tra il domicilio dei lavoratori ed i luoghi dove essi devono effettuare un intervento può variare considerevolmente e, a volte, superare i 100 km e durare fino a tre ore. La Tyco considera il tempo di spostamento «domicilio-clienti» non come orario di lavoro, ma come periodo di riposo.
Con la pronuncia in oggetto la Corte chiarisce che i lavoratori che si trovano in tale situazione stanno esercitando le loro attività o le loro funzioni durante l’intera durata di tali spostamenti e pertanto dichiara che, nel caso in cui dei lavoratori, come quelli nella situazione in oggetto, non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva.