Magistratura democratica
Prassi e orientamenti

Processo civile telematico: abbiamo una via d’uscita?

di Roberto Braccialini
Giudice del Tribunale di Genova
Quello della carta è oggi “il problema” del processo telematico, il macigno che ne sta bloccando l’ingranaggio evolutivo

Con buona pace di quanti pontificano di processo telematico, ma non si sono mai trovati a gestire 300, 500 o più fascicoli con il sistema misto cartaceo-informatico che proviamo sulla nostra carne da un biennio, dobbiamo riconoscere che quello della carta è oggi “il problema” del processo telematico, il macigno che ne sta bloccando l’ingranaggio evolutivo.

Negare l’evidenza è uno sport molto pericoloso che si è sviluppato tumoralmente a partire dal d.l. 90/2014, quello con cui improvvidamente si è stabilita l’obbligatorietà delle forme telematiche per gli atti del processo ordinario di cognizione. Per vero, nemmeno tutti, perché ne restavano esclusi gli atti introduttivi e già questo poneva il problema di come gestire le sopravvivenze cartacee: una questione che solo quest’anno è stata presa in considerazione con la previsione dell’art. 19 della L. 132/2015, che però ad oggi è rimasta lettera morta.

“Negare l’evidenza” significa trascurare ciò che da lustri insegna la psicologia cognitiva: la nostra “forma mentis”, dai papiri egizi ad oggi, è abituata ad acquisire e ritenere dalla carta le informazioni rilevanti svolgendole in senso orizzontale; la lettura “cilindrica”, dal basso in alto, come negli attuali sistemi di consultazione degli atti del PCT, è già quindi il primo ostacolo che si pone sulla via della completa ed agevole assimilazione dal mondo telematico degli atti processuali (per i giudici) e dei provvedimenti giudiziari (per gli avvocati).

Gli accorti richiami di chi, facendo notare la strutturale differenza tra il ricorso monitorio ed i ben più ponderosi e complessi atti del processo ordinario, proponeva di sperimentare un doppio binario “dimagrito”, riducendo le copie cartacee ed estendendo semmai la dimensione obbligatoria “no paper” ai soli procedimenti senza contraddittorio o con contraddittorio molto limitato, caratterizzati da atti schematici e schemi argomentativi ripetitivi, sono rimasti tutti inascoltati e così adesso ci si sorprende del moto di reazione negativa che, del tutto trasparente nel recente comunicato dell’organo deliberativo dell’ANM, accomuna delusi e neghittosi in una sacra alleanza per il ripristino o la prevalenza della dimensione cartacea.

E’ anche difficile trovare in questo momento difensori d’ufficio del PCT disposti a dimenticare le deludenti prestazioni del telematico “a regime”, perché non si può ignorare che anche un secondo importante avvertimento è stato ignorato. Si era detto infatti fin dai tempi delle prime sperimentazioni: il PCT esige risorse fresche e dedicate per la formazione e l’assistenza tecnica, non può sopravvivere con i fichi secchi.

Anche qui, lettera morta ed anzi apprendiamo dalle mailing list che i ranghi degli esperti amministrativi chiamati ad assistere in tempo reale l’utenza si sono vieppiù assottigliati. Meglio non chiedersi inoltre in quali sedi sia stata realmente fatta una formazione individuale degli operatori, e non una passerella dimostrativa che lascia il tempo che trova.

Il quadro, insomma, è estremamente sconfortante e non basta, per mitigare la conseguente profonda delusione, la considerazione che sarebbe suicida, in tempi di tagli lineari ai bilanci ministeriali, sparare ad alzo zero sul PCT, perché solo da tale canale può arrivare ancora un po’ di ossigeno finanziario per l’amministrazione giudiziaria.

Allora, non c’è niente da fare e bisogna andare dietro a quella parte della Vandea magistratuale che, con lance e forconi, vuole il ritorno al bel mondo di ieri?

Nello stesso tempo, si può dare ancora seguito ai pasdaran del processo telematico “no paper”, che prefigurano scenari sempre più evoluti (e complicati), quando poi tocchiamo quotidianamente con mano ritardi, malfunzionamenti, ingestibilità del “cartaceo travestito” in forme telematiche? Quando la formazione e l’assistenza on line e in udienza sono mere illusioni?

Un sano bagno di realismo non avrebbe fatto male in passato e forse è arrivato il momento di farlo, prima che sia troppo tardi. Non è solo la questione dell’adeguamento ed integrazione tra codice di rito e processo telematico, che pure hanno continuato in questo triennio ad andare per strade del tutto separate. Non è neppure esclusivamente una questione di mezzi e risorse, è l’impianto concettuale che va completamente rivisto.

Sia detto finalmente una volte per tutte: abbandoniamo l’illusione che il processo civile possa affidarsi solo ad atti e documenti informatici. Questo lo si può predicare solo a prezzo di negare la verità, che è quella per cui nell’attuale dimensione storica ogni atto di parte è una comparsa conclusionale più o meno estesa mentre i provvedimenti giudiziari, soprattutto quelli che contano per l’esame dei titoli professionali, sono ancora oggi piccoli trattati e concentrati di scienza giuridica.

Facciamo finta per un attimo che la quotidiana patologia degli atti prolissi e ripetitivi non esista. C’è pur sempre un problema di assimilazione del contenuto informativo, su cui non torneremo mai abbastanza a ripeterci, che richiede atti processuali non solo sintetici, ma anzi schematici. E però, in questo modo, la necessaria dialetticità del processo, lo spazio per l’argomentazione, il contraddittorio, dove li mettiamo?

Anche qui, nessuna sorpresa e nessuna novità. Basta leggere le relazioni conclusive della X Assemblea nazionale degli Osservatori sulla giustizia civile, tenutasi a Genova nel giugno scorso, per osservare che in quella sede è stato detto che le forme telematiche non possono elidere i necessari momenti di contraddittorio nel processo, l’essenza stessa del processo; spazi e momenti che, a questo punto, dovranno essere per forza orali.

Il cane, dunque, si morde la coda. Il processo telematico “totally no paper” può esistere, ma al prezzo di avere un rito che preveda atti scritti schematici, sintetici, completi; e poi richiede robustissime iniezioni di oralità. Insomma, qualcosa che in Germania chiamavano il modello di Stoccarda di Baur & Bender e che noi abbiamo conosciuto come rito del lavoro.

Le consistenze numeriche delle sopravvenienze sono tali da consentirci di abbracciare di colpo il rito orale dibattimentale? Forse, dovremmo rispondere, se i meccanismi di “diversion” diversamente escogitati nelle more, e da ultimo con il d.l. 132/2014, fossero in grado di drenare il 90% delle pendenze e sopravvenienze…

I numeri, quindi, condizionano il gioco. L’attuale volume del contenzioso è gestibile solo con un processo ancora largamente cartaceo, anche se indubbiamente molto potrebbe essere fatto – dicevamo poc’anzi – con un rito che prevedesse la tendenziale completezza degli atti introduttivi e l’incentivazione della “diversion” endoprocessuale verso i lidi del procedimento sommario ad iniziativa del giudice istruttore. Ma abbiamo capito che la (apprezzabile e giusta) possibilità di conversione del rito ordinario prevista dal nuovo art. 183 bis c.p.c. non piace ai magistrati perché non fa statistica (però i giudici che la praticano si sono studiati prima i fascicoli!) e c’è da sospettare che neppure possa essere apprezzata da molti avvocati per ragioni parcellari.

Solo partendo dall’onesto riconoscimento, e non dalla negazione, di tutti questi problemi si potrà uscire dall’attuale “cul de sac”. Perché qualche alternativa esiste ed è percorribile ora, subito, adesso e noi siamo testardi e continuiamo a pensare che si può fare qualcosa di decisivo sul versante della semplificazione e completezza degli atti introduttivi. Si può trasformare la sentenza in una risposta a quesiti che le parti devono sottoporre al giudice, come succede – proficuamente – nei procedimenti arbitrali, e questo semplificherebbe di molto anche il momento redazionale della decisione.

Si può, si deve continuare ad attribuire valenza legale ai soli depositi telematici, perché il PCT ha dato una reale risposta positiva sotto il profilo del taglio dei tempi morti comunicativi. Ma, per la santa carità, che si metta finalmente mano alla disciplina della gestione della carta processuale prevedendone la coesistenza pacifica con il telematico, seppure attraverso un suo forte dimagrimento, all’insegna del principio per cui chi produce un atto, documento, provvedimento telematico, deposita obbligatoriamente (e non per cortesia) una copia di consultazione, che rimane solidamente ancorata nel fascicolo d’ufficio, in termine utile per l’udienza.

Questo si può fare subito, con norma regolamentare integratrice delle disposizioni di attuazione del c.p.c., perché impone un onere ai protagonisti del processo che è assolutamente inferiore a quello che si pretendeva ai tempi delle vecchie “copie scambio”. Onere contenuto, che però semplifica e sdrammatizza la problematica metabolizzazione degli atti e dei provvedimenti da parte di tutti gli operatori del processo e comporta un recupero dei tempi di lavoro degli amministrativi e dei magistrati, non più incentivati a coltivare la microconflittualità dilagante negli uffici su chi debba essere il copista di turno. Che poi, è la sconcertante cronaca di questi giorni nei proclami che leggiamo a ogni piè sospinto.

Buon senso, realismo, piccoli passi che però portino a consolidamenti duraturi e non a salti in avanti effimeri, quando non esclusivamente demagogici: è troppo fare ancora oggi appello a tanto desuete categorie dello spirito?

 

 

09/10/2015
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