Che cosa resta della stagione di riforme che, dal 2012 al 2015 (dalla legge Fornero al Jobs Act), si sono impegnate nel modificare l’impianto complessivo delle norme che sin lì avevano disciplinato l’istituto del licenziamento? Quale bilancio può trarre l’osservatore dopo l’analisi di quello che è cambiato nel mondo del diritto del lavoro? Sono domande che non vengono comunemente affrontate in testi giuridici che pure si propongono lo studio scientifico di una dottrina così complessa e di tale elevato tecnicismo.
Ciò che rende particolarmente originale, ed anzi prezioso, il libro di Stefano Giubboni, avvocato e professore di diritto del lavoro a Perugia, non è solo l’accurata e ragionata ricostruzione della materia attraverso l’analisi dell’evoluzione legislativa e giurisprudenziale: il suo ulteriore e specifico pregio sta in quella opzione interpretativa di fondo, che l’Autore dichiara fin dall’esordio nel paragrafo significativamente intitolato «un libro orientato». L’opzione si muove sul piano della politica del diritto e si esprime attraverso una tanto limpida quanto radicale critica «verso quella vera e propria deriva nella quale si è pervicacemente indirizzato il legislatore italiano» nella stagione riformatrice. Per andare a svelare, sin da subito, come la cortina fumogena alzata intorno al “nucleo pesante” di questo campo di lotta per il diritto, vestita di luoghi comuni (il conflitto tra insiders e outsiders) e di richiami a dottrine tanto cari a certa accademia pur dopo la loro dimostrata inefficacia (la tanto enfatizzata Law & Economics, già sconfessata all’estero ancor prima che da noi ne fiorissero gli aedi più accaniti), serviva essenzialmente a celare quella che era la vera questione di cui ci si stava occupando: la questione del potere, del potere dell’impresa e della sua limitazione, e del controllo che su questo potere il diritto è chiamato ad esercitare.
Un’autentica operazione di rimozione collettiva, che ha consentito così di far prevalere su tutto alcune parole d’ordine che hanno di sé imbevuto i testi di riforma, a partire da quella sulla suggestione flessicuritaria agitata a nuovo modello ispiratore di un moderno diritto del lavoro: quando era noto a tutti, innanzitutto ai “sedicenti riformatori”, che l’abbattimento della norma simbolo della rigidità garantistica italiana, l’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, non avrebbe in nessun modo giovato – come poi è puntualmente avvenuto – al dinamismo del mercato del lavoro, alla crescita delle assunzioni a tempo indeterminato, alla competitività delle imprese. E’ tristemente vero quanto afferma l’Autore a proposito di come l’articolo 18 e la reintegrazione nel posto di lavoro si siano trovati «quasi senza difese di fronte ad una resa dei conti – tutta politica ed ideologica» che ha avuto il sapore di una rivincita da parte di larghi strati del ceto imprenditoriale, che hanno trovato prima nel governo “tecnico” di Mario Monti, e poi nella «irripetibile congiuntura astrale» rappresentata dall’esecutivo a guida di Matteo Renzi, l’occasione da tanto tempo coltivata ed attesa.
La regressione, sul piano della politica dei diritti, e della cultura giuridica, è stata vistosa, e gli effetti si sono fatti tanto più sentire in questi anni di crisi economica e di progressiva svalutazione del valore del lavoro in sé, in termini pur solo strettamente economici (ché di dignità del lavoro quasi più non si parla). Eppure, anche sul piano delle prospettive, l’Autore ha in mente la strada da imboccare con urgenza, tanto più dopo la devastazione portata da questa lunga pandemia: quella di una autentica e profonda opera riformatrice, che aiuti il sistema produttivo italiano, nel suo insieme, a ritrovare la rotta dello sviluppo, attraverso l’unica strada consentita, quella del riconoscimento della centralità del lavoro, della sua dignità, del rafforzamento e dell’estensione dei suoi diritti e delle sue giuste tutele: senza mai trascurare le ragioni dell’impresa, ma anzi secondo la chiave di uno sviluppo equo, e sostenibile da tutti.
L’avvicinarsi della fine del blocco dei licenziamenti, misura eccezionale necessitata dalla drammaticità del momento che ancora stiamo vivendo, e della cui indispensabilità non può onestamente dubitarsi, riaccende il conflitto intorno al ruolo della legge come regolatore del mercato e dei rapporti di lavoro. Non sono ancora note le linee di intervento che questo neonato Governo, varato sotto l’insegna dell’emergenza e supportato da una tanto inedita quanto composita maggioranza, vorrà seguire in materia di lavoro: e non è dato sapere se l’auspicio dell’Autore perché finalmente si metta mano ad una organica revisione della disciplina dei licenziamenti possa trovare una qualche rispondenza. Bisognerebbe anche considerare che di recente, la stessa Corte costituzionale, dopo la già notevole decisione con cui sono stati annullati gli automatismi indennitari del Jobs act[1] ha sentito la necessità di sollecitare il Legislatore ad una organica revisione della complessiva disciplina, nell’ottica di un ragionevole contemperamento degli interessi in rilievo e di un’equa ricomposizione dei regimi di tutela[2]. In attesa di un’assunzione di responsabilità da parte della politica, è stata ancora la Corte Costituzionale, il 24 febbraio scorso[3], a sancire l’obbligatorietà della reintegra in caso di insussistenza del fatto in caso di licenziamento economico: eliminando così una iniqua disparità di trattamento rispetto al regime del licenziamento per giusta causa, e vanificando nell’occasione anche gli sforzi della giurisprudenza (nella specie, di legittimità[4]) a vestire la discrezionalità attribuita al giudice di linee contenutistiche francamente poco razionali, oltre che sicuramente poco sensibili alle esigenze di tutela alle aspettative di conservazione del posto di lavoro.
E in relazione a quest’ultimo richiamo, non v’è dubbio che siano stati «anni difficili» anche per la giurisprudenza, che per molti versi, soprattutto nelle istanze di merito, si è mostrata ancora e sempre coraggiosa e scrupolosa nel prospettare alle Corti i propri dubbi sulla coerenza alla Carta ed al diritto sovranazionale dei tanti profili delle discipline che era chiamata ad applicare; per altri, invece (in particolare in sede di legittimità), è sembrata più preoccupata di lanciare il segnale di una adesione convinta allo spirito che aveva animato il legislatore delle riforme, salvo correggerne le cadute e le distorsioni più vistose. Il caso paradigmatico è quello del licenziamento per motivi economici, che l’interpretazione della Corte di cassazione dopo anni di diverso orientamento ha sganciato dalla condizione di extrema ratio per fronteggiare la crisi aziendale, e che oggi assume la ben diversa connotazione di strumento di dinamismo imprenditoriale[5].
L’analisi di questo trend complessivo non può certo essere qui affrontata in termini di una qualche completezza e profondità: ma certo il libro di Stefano Giubboni, aggiornatissimo anche nell’esame dei repertori, serve a comporre un quadro variegato, che dà conto dei numerosi fronti problematici aperti dagli interventi legislativi che nel giro di tre anni hanno provveduto a disaggregare la disciplina che sin lì aveva governato la materia, e che la giurisprudenza aveva contribuito a consolidare ed a razionalizzare.
Nel susseguirsi dei capitoli si succedono le trattazioni a proposito del contratto a tutele crescenti, rivisitato da ultimo dalle disposizioni mitigatrici del cd. “decreto dignità”; del licenziamento disciplinare dopo le controriforme, che ne hanno fortemente indebolito la natura di presidio alla dignità del lavoratore; di quello del dipendente pubblico, il cui rapporto di lavoro è stato fatto oggetto di una parallela attività riformatrice che ha costituito un sistema speciale ed alternativo sia per quel che riguarda la procedura disciplinare sia per ciò che concerne la sanzione al licenziamento illegittimo; del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nei cui confronti soprattutto si è esercitata la volontà legislativa di escludere il rimedio reintegratorio; e del licenziamento collettivo - tema quanto più pressante in questa congiuntura economica e sociale - rispetto al quale, come scrive Giubboni, la controriforma attuata nelle due tappe del 2012 e del 2015 finisce per scaricare le sue più evidenti contraddizioni e incoerenze sistematiche, per far fronte alle quali l’unico rimedio è rappresentato dall’intervento del legislatore, a partire dalla necessaria “abrogazione pura e semplice” del Jobs act.
Un ultimo, stimolante capitolo, esamina i licenziamenti secondo la lente delle tutele multilivello, oltre il confine della legislazione italiana, e compone il quadro attuale delle questioni (di costituzionalità e di legittimità euro-unitaria) sollevate dalla disciplina nazionale.
Oggi lo sforzo dell’interprete ha ancora ampio spazio di intervento per andare a scongiurare le rotture più drammatiche con il paradigma costituzionale, a partire da quello fissato dall’art. 3, e financo di quello euro unitario. Ma certo ciò a cui si deve puntare, conclusivamente, è una riforma organica e radicale che parta dal superamento della discriminatoria duplicità del regime di tutela posta dalle due norme, con l’inevitabile abrogazione del Jobs act, su cui occorre prendere atto che «si è trattato di una esperienza oggettivamente disgraziata e fallimentare, sotto ogni profilo». Così come dovrebbe estendersi l’accesso al rimedio della reintegrazione nel posto di lavoro a tutte le ipotesi di licenziamento (soggettivo ed oggettivo) ingiustificato, lasciando la tutela meramente indennitaria ai vizi formali e procedurali. Obbiettivi di grande ragionevolezza e coerenza, prima che di sostanziale equità, nel nome di una riscoperta dignità del lavoro: una visione, quella di Stefano Giubboni, maturata sulla base dell’esperienza e della conoscenza, contro ogni acritica adesione alle ideologie dominanti che sfuggono al confronto con i fatti. L’auspicio è, ancora una volta, che la politica sia in ascolto.
[1] C. Cost, n. 194/2018, https://www.questionegiustizia.it/articolo/al-centro-il-giudice-la-corte-costituzionale-ed-il-jobs-act_09-11-2018.php
[2] C.Cost., n. 150/2020: «Spetta alla responsabilità del legislatore, anche alla luce delle indicazioni enunciate in più occasioni da questa Corte, ricomporre secondo linee coerenti una normativa di importanza essenziale, che vede concorrere discipline eterogenee, frutto dell’avvicendarsi di interventi frammentari»; https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2020&numero=150
[3] https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210224163339.pdf
[5] Cass., n. 25201/2016; https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-nuovo-orientamento-della-cassazione-sul-licenziamento-per-giustificato-motivo-oggettivo_08-02-2017.php