Magistratura democratica
giurisprudenza di legittimità

Autodifesa davanti alla corte di Cassazione penale

di Guglielmo Starace
Avvocato in Bari
In sede penale, anche a seguito della l. 31 dicembre 2012, n. 247, l’autodifesa non può ritenersi generalmente consentita, in difetto di una previsione di legge ad hoc
Autodifesa davanti alla corte di Cassazione penale

La Corte Suprema, seconda sezione penale, con la sentenza n. 40715 del 16 luglio 2013, depositata il 2 ottobre 2013 (est. Diotallevi), ha stabilito che le nostre disposizioni processuali penali che non consentono l’autodifesa non devono ritenersi in contrasto con l’art. 6 CEDU e con l’art. 13, I comma, della Legge n. 247/2012 (“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense").

Nel caso di specie il ricorrente, Magistrato del TAR e per questo nel possesso dell’abilitazione professionale per esercitare la difesa tecnica, richiedeva “di essere difeso da se stesso ai sensi dell'art. 6 CEDU e dell'art. 14 del Patto di New York e quale avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori”.

La Corte di Cassazione ha ribadito innanzitutto che la normativa interna, la quale esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso, non si pone in contrasto con l'art. 6, paragrafo terzo, lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa.

Invero, sul punto, la stessa CEDU ha ritenuto che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia.

Parimenti la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 188 del 1980, ha osservato che "la Commissione stessa ha avuto occasione di affermare che il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato interessato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali (ric. 722/60)" e che nei giudizi dinanzi ai Tribunali Superiori "nulla si oppone ad una diversa disciplina purché emanata allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia (ric. 727/60 e, 722/60)".

Com’è noto, nel processo penale italiano, l'obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96 e 97 c.p.p., esclude che le parti, anche se abilitate all'esercizio della funzione di avvocato, possano essere difese da se stesse, secondo quanto già affermato dal Giudice delle leggi (cfr. C. Cost. Ord. 16.12.2006 n. 8/07) e ribadito dalla Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. Civ. 2006 n. 139).

Secondo la Corte non è possibile, dunque, attribuire rilevanza al richiamo dell’art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo (cioè alle "norme del diritto internazionale generalmente riconosciute"), ai fini dell'adeguamento del diritto interno, poiché esso è riferito soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia (v. C. Cost. Ord. 421/97 e Sent. 188/80 e Cass., sez. II, 17 maggio 2013, Caldarelli, e Sez. 5, n. 17400 del 02/04/2008 - dep. 28/04/2008, Greco, Rv. 240424).

La stessa Corte Europea dei diritti dell'uomo aveva puntualizzato che l’art. 6, paragrafo terzo, pur riconoscendo a ogni imputato "il diritto di difendersi personalmente o di fruire dell'assistenza di un difensore di sua scelta", tuttavia non ne ha precisato le condizioni di esercizio, lasciando agli Stati contraenti la scelta di mezzi idonei a consentire al loro sistema giudiziario di garantire siffatto diritto, in modo che si concili con i requisiti di un equo processo (v. C.E.D.U. Sez. III, sent. 27 aprile 2006 sul ricorso n. 30961/03, Sannino/Italia).

Pertanto la Corte di Cassazione ha ritenuto che, all'interno del nostro sistema, il legislatore ha predisposto un modello di esercizio del diritto di difesa differenziato per le varie fasi o tipologie dei processi che segue una linea logico-sistematica compatibile con il dettato costituzionale e con i principi affermati dalla C.E.D.U.

Tali conclusioni mantengono valore anche a seguito dell’entrata in vigore della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 ("Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"), il cui art. 13 sancisce il diritto di difendersi da solo significativamente in una disposizione titolata “Incarico e compenso” che, per il suo carattere generale, non può che rimandare al quadro normativo che specificamente deve essere applicato in materia per ogni singola controversia.

La previsione di cui al primo comma dell’art. 13 della legge citata, secondo il quale "L'avvocato può esercitare l'incarico professionale anche a proprio favore. L'incarico può essere svolto a titolo gratuito", non può che avere, dunque, un valore ricognitivo, rispetto alla disciplina esistente, in relazione alla possibilità di autodifesa e al quadro analiticamente previsto dalle norme di procedura civile e procedura penale.

La Corte, da ultimo, ha tenuto a precisare che “l'attività forense, in quanto diretta alla difesa dei diritti, è componente indefettibile dello Stato di diritto, presidio dei diritti dei cittadini e garanzia della loro tutela, strumento di accesso alla giustizia da parte di tutti i soggetti, a qualunque categoria sociale essi appartengano, attraverso la previsione del difensore di ufficio e dell'istituto del gratuito patrocinio. L'attuale disciplina del sistema dell'autodifesa nel processo penale dunque si giustifica anche perché le norme che vietano il suo espletamento tutelano un interesse pubblico, in cui, tra l'altro, è coinvolto un diritto fondamentale, quale quello della libertà personale; la difesa dell'imputato non può dunque assolutamente mancare: è una figura, oltre che una attività e un diritto, garantita e protetta dalla Costituzione. Infatti, in quest'ottica, la professione forense assolve ad una funzione sociale ed occasionalmente partecipa di pubblici poteri, come si evince dalla previsione costituzionale di cui agli artt. 24 e 13 della Carta fondamentale, circostanza che, a parere della Corte, legittima la decisione assunta nel quadro normativo così come ricostruito, in base al quale la facoltà di autodifesa dell'avvocato non può essere ammessa al di fuori del processo civile”.

La Corte di Cassazione ha dunque chiarito che la mancanza di una previsione di legge ad hoc impedisce l’autodifesa nel processo penale e che tale situazione è perfettamente compatibile con tutte le norme vigenti nel sistema. Invero la portata dell’art. 6, paragrafo terzo, lett. c, della CEDU deve essere mediata dalle disposizioni interne del diritto nazionale ispirate alle esigenze di buon funzionamento del sistema giudiziario, che impone un’assistenza legale caratterizzata da “terzietà” e rende irrilevante la qualifica professionale dell’imputato.

A maggior ragione tali esigenze devono imporsi nel terzo grado del giudizio, ossia nella fase in cui si valutano esclusivamente ragioni di legittimità e in cui occorre una difesa tecnica munita di abilitazione professionale ulteriore.

Infine, pare singolare che il ricorrente, Magistrato del TAR e soggetto munito ex lege delle abilitazioni professionali, si dolga di una sorta di “eccesso di garanzie” dichiarando di volere fare a meno dell'ausilio della difesa tecnica.

Invero l'art. 6, paragrafo terzo, lettera c, della CEDU sancisce per ogni accusato il diritto di difendersi personalmente oppure di avere l'assistenza di un difensore (di sua scelta oppure di ufficio), mentre, a ben vedere, l'ordinamento processuale italiano concede garanzie ancora più ampie dal momento che consente, durante l’intero giudizio, la possibilità di difesa personale mediante la redazione di memorie difensive e addirittura di atti di impugnazione, mediante la produzione di documenti e mediante dichiarazioni che possono essere rese in qualsiasi momento.

A tali facoltà si aggiunge la difesa tecnica, contraddistinta da quei principi di libertà, autonomia ed indipendenza senza i quali non si è avvocati, ossia presidio dei diritti dei cittadini.

Tali caratteristiche del difensore rendono effettive quelle garanzie che l’autodifesa, pur tecnicamente "attrezzata", vedrebbe limitate quanto meno dal coinvolgimento personale nella vicenda.

 

 

 

22/10/2013
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