CEDU, Panel, Torreggiani ed altri c. Italia 27/05/13
Condizioni di detenzione - Sovraffollamento carcerario – Trattamento inumano e degradante- Accertamento di violazione della Convenzione - Referral – Richiesta di nuovo esame della questione in Grande Camera – Rigetto.
Articoli CEDU: 3, 43, 44
Ai sensi dell'articolo 43 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della sentenza di Camera, ogni parte del processo può chiedere che il caso sia rinviato alla Grande Camera della Corte.
La domanda viene sottoposta ad un collegio di cinque giudici che la valuta considerando se il caso sollevi una questione grave relativa all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione o dei suoi protocolli, o una grave questione di carattere generale. In mancanza di richiesta di referral delle parti, ovvero se le parti dichiarino prima del termine che non intendono fare una richiesta di rinvio, nonché ove tale richiesta sia respinta dal detto Collegio, la sentenza diviene definitiva (art. 44 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo).
Il 27 maggio 2013, il Panel della Corte ha respinto la richiesta di riesame presentata dal Governo italiano riguardo alla sentenza Torreggiani e altri contro Italia (n. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10), resa dalla seconda sezione della Corte l’8 Gennaio 2013 (di cui si era parlato qui): la sentenza è così divenuta definitiva.
Nella sentenza, la Corte aveva accertato una violazione dell'articolo 3 della Convenzione in relazione alle condizioni di vita carceraria dei ricorrenti, ritenuto trattamento inumano e degradante; la sentenza, oltre a disporre a favore dei ricorrenti un equo indennizzo pecuniario, aveva condannato lo Stato italiano per la violazione dell’art. 3 della Convenzione, ingiungendo allo stesso di introdurre, entro il termine di un anno dal momento di definitività della sentenza, "un ricorso o un insieme di ricorsi interni idonei ad offrire un ristoro adeguato e sufficiente per i casi di sovraffollamento carcerario, in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza della Corte".
Secondo quanto indicato nel dispositivo della sentenza, in attesa dell'adozione delle misure ora indicate, la Corte per un periodo di un anno aggiornerà la procedura in tutti i casi non ancora comunicati al Governo, aventi per oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia, pur riservandosi la facoltà in qualunque momento di dichiarare irricevibile un caso di questo tipo o di cancellarlo dal ruolo a seguito di un accordo tra le parti o di una composizione della controversia con altri mezzi, ai sensi degli articoli 37 e 39 della Convenzione.