Con il comunicato stampa n. 96 del 29 giugno 218, la Cgue ha reso nota la propria decisione di rafforzare la protezione dei dati delle persone fisiche nell’ambito delle pubblicazioni relative alle cause pregiudiziali. Tale decisione è certamente il portato dell’entrata in vigore del nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati personali, cd. RGPD (Regolamento Ue 2016/679).
In un contesto caratterizzato dalla moltiplicazione degli strumenti di ricerca e di diffusione, la Corte ha ritenuto che sia di fondamentale importanza rafforzare la protezione dei dati personali. Al fine di contemperare la tutela dei dati personali delle persone fisiche con l’irrinunciabile esigenza di garantire l’informazione dei cittadini e la pubblicità della giustizia, la Cgue ha quindi deciso, per ogni causa pregiudiziale presentata a partire dal 1° luglio 2018, di sostituire con iniziali, in tutti i documenti ufficiali, i nomi delle persone fisiche coinvolte nella causa, eliminando qualsiasi elemento supplementare atto a consentire l’identificazione delle persone implicate.
Nel Comunicato del 29 giugno 2018, la Cgue ha altresì precisato che la suddetta novità non riguarda le cause in cui sono parti unicamente persone giuridiche, per le quali la Corte garantisce comunque la possibilità di anonimato in caso di richiesta espressa di una parte o quando ciò è giustificato da particolari ragioni. Inoltre, la Corte tiene a precisare che la cd. anonimizzazione dei dati personali non inciderà in alcun modo né sulle modalità di trattazione delle cause né sullo svolgimento del procedimento che continueranno a svolgersi secondo le modalità attuali.
Poiché l’anonimizzazione concernerà tutte le pubblicazioni che possono aver luogo nell’ambito della trattazione della causa (dalla sua presentazione fino alla sua conclusione) a partire dalla denominazione della causa, la Cgue ha deciso di attribuire una denominazione convenzionale alle cause rese anonime, con l’intento di agevolare la citazione e l’individuazione, secondo le seguenti modalità:
- quando la causa vede opposte solo persone fisiche, «il nome della causa corrisponderà a due iniziali che rappresentano il nome e il cognome della parte ricorrente, ma che sono diverse da nome e cognome reali di tale parte. Per evitare la proliferazione di cause recanti le stesse iniziali (considerato che la possibilità di combinazioni di lettere non è infinita), la Corte aggiungerà alle due iniziali un elemento distintivo, tra parentesi. Tale elemento aggiuntivo potrà riferirsi al nome di una persona giuridica che, senza essere parte, è menzionata o è interessata dalla causa, oppure potrà riferirsi all’oggetto o alla questione centrale della controversia»;
- quando tra le parti in causa ci sono persone fisiche e persone giuridiche, «il nome della causa corrisponderà al nome di una delle persone giuridiche. Nondimeno, nel caso in cui si tratti di un’autorità pubblica che ha frequentemente la qualità di parte dinanzi alla Corte di giustizia (per esempio “Ministre des Finances”), al nome della causa sarà comunque aggiunto un elemento distintivo».