Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

Ergastolo ostativo, la Corte di Strasburgo condanna l’Italia

Per la Cedu, violato l'articolo 3 della Convenzione nel caso Viola c. Italia

Il caso nasce dalla denuncia di Marcello Viola – condannato all’ergastolo con isolamento diurno per la durata di due anni e due mesi per i reati continuati di associazione a delinquere di tipo mafioso con l’aggravante di aver svolto il ruolo di capo, omicidio, sequestro di persona con morte della vittima, possesso illegale di armi da fuoco – della violazione degli articoli 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani e degradanti) e 8 (diritto alla vita familiare e alla vita privata) della Convenzione.

La Corte ha ritenuto di esaminare la richiesta solo sotto l’angolo dell’articolo 3.

Dopo aver richiamato le sentenze Garagin e Scoppola contro Italia – con le quali era stata ritenuta la compatibilità convenzionale dell’ergastolo in considerazione della possibilità di ammissione al regime di semi-libertà e di liberazione dopo 27 anni di detenzione –, la Corte ha osservato che:

- le norme sul cd. “ergastolo ostativo” (4-bis e 58-ter ord. pen.) impediscono al condannato di fruire della liberazione condizionale e degli altri benefici penitenziari e delle misure alternative alla detenzione se lo stesso (oltre ad avere buona condotta, partecipare ai progetti di reinserimento, dare prova di resipiscenza) non collabora per prevenire la commissione di ulteriori reati, facilitare l’accertamento e l’identificazione degli autori di quelli già commessi, salvo che detta collaborazione non sia impossibile o inesigibile;

- considerato il ruolo svolto nell’associazione criminale da lui diretta, la collaborazione del ricorrente non potrebbe ritenersi nella specie impossibile o inesigibile; lo stesso ha d’altra parte ritenuto di non dover collaborare sia per non andare contro alle sue intime convinzioni sia per evitare le reazioni violente dei suoi antichi associati, una paura quest’ultima che – secondo l’associazione interveniente L’altro diritto onlus – sarebbe la ragione principale del rifiuto a collaborare di questo tipo di detenuti;

- come indicato dal Governo, «il legislatore ha dato esplicitamente priorità alle finalità di prevenzione generale e di tutela della collettività, chiedendo ai condannati per i reati in questione di dimostrare la collaborazione con le autorità, strumento ritenuto essenziale nella lotta al fenomeno mafioso»

- se la punizione è una delle finalità delle pene, le politiche penali europee mettono sempre più l’accento sull’obbiettivo della risocializzazione anche per i condannati all’ergastolo o a una lunga pena detentiva;

- tale finalità della pena è riconosciuta anche dalla Corte costituzionale italiana;

- il rifiuto di collaborare del detenuto non è necessariamente legato alla continua adesione al disegno criminale e, d’altra parte, potrebbero aversi collaborazioni per semplice “opportunismo” non legate a una vera dissociazione dall’organizzazione mafiosa, per cui non può operarsi un’automatica equiparazione tra assenza di collaborazione e permanere della pericolosità sociale;

- la presunzione assoluta di pericolosità del condannato che non collabora di fatto stabilita dalla legge italiana priva il condannato di ogni realistica prospettiva di miglioramento: qualunque cosa faccia in prigione, la sua punizione resta immutabile, non suscettibile di controllo e rischia di divenire sempre più pesante col decorso del tempo; inoltre tale presunzione impedisce di fatto al giudice competente di esaminare la domanda di liberazione condizionale e di valutare se nel corso della detenzione il condannato ha progredito in un cammino di emendamento e risocializzazione;

- la natura dei reati per i quali il ricorrente è stato condannato e la loro indubbia pericolosità sociale non giustificano una deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3 della Convenzione.

Sulla base di queste (sintetizzate) premesse, con una maggioranza di 6 a 1, «la Corte sottolinea che la dignità umana, che è il cuore stesso del sistema istituito dalla Convenzione, impedisce di privare una persona della sua libertà senza al tempo stesso operare per il suo reinserimento e senza offrirgli la possibilità di recuperare un giorno tale libertà. La Corte conclude pertanto che l'ergastolo ostativo (art. 4-bis ord. pen.) limiti indebitamente la prospettiva di un mutamento futuro dell’interessato e la possibilità di revisione della pena. Pertanto, questa pena non può essere qualificata come comprimibile ai fini dell'articolo 3 della Convenzione. La Corte respinge quindi l'eccezione del governo relativa allo status di vittima del ricorrente e conclude che i requisiti di cui all'articolo 3 a tale riguardo non sono stati soddisfatti».

La Corte tiene a precisare che «essa ritiene che l'accertamento di una violazione nel caso di specie non può essere inteso nel senso di dare al ricorrente la prospettiva di una liberazione nell’immediato».

La Corte non ha riconosciuto un equo indennizzo ritenendo che il riconoscimento della violazione sia di per sé un risarcimento sufficiente per il danno morale subito.

Tuttavia ha affermato che il caso di specie rappresenta un problema strutturale per l’Italia, in quanto un certo numero di domande sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte e in futuro altre potrebbero arrivarne. Pertanto, ai sensi dell’articolo 46 della Convenzione ha indicato la necessità di adottare misure di natura generale e «lo Stato dovrebbe introdurre, preferibilmente per iniziativa legislativa, una riforma del regime dell'ergastolo che garantisca la possibilità di una revisione della pena, che consenta alle autorità di determinare se, durante l'esecuzione della medesima, il detenuto si è evoluto e ha progredito sulla via dell'emendamento per cui non esistono più motivi d’ordine penologico legittimi per mantenerlo in detenzione, e al detenuto di sapere cosa deve fare perché la sua liberazione sia possibile e quali siano le condizioni applicabili. Pur ammettendo che lo Stato possa pretendere di dimostrare la “dissociazione” dall'ambiente mafioso, la Corte ritiene che tale rottura può essere espressa in modo diverso rispetto alla collaborazione con la giustizia e all'automatismo legislativo attualmente in vigore. ... Gli Stati contraenti dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel decidere la durata adeguata delle pene detentive per reati specifici e il semplice fatto che una pena detentiva a vita possa essere scontata nella pratica nella sua interezza non la rende immodificabile... . Di conseguenza, la possibilità di riesaminare la pena dell'ergastolo implica la possibilità per la persona condannata di chiedere la liberazione, ma non necessariamente di ottenerla se costituisce ancora un pericolo per la società».

La sentenza non è definitiva, pendendo il termine per la richiesta di rinvio alla Grande Camera da parte del Governo.

13/06/2019
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