Desidero innanzitutto ringraziare molto sinceramente la Fondazione Opera campana dei caduti (“Maria Dolens”), e in particolare il senatore prof. Alberto Robol, per l’invito che mi è stato rivolto a esprimermi in questa sede. Ringrazio molto anche la dottoressa Morena Berti, della Fondazione, e la dottoressa Antonella Cagnolati, già alto funzionario del Consiglio d’Europa, per l’aiuto offertomi nella preparazione di questo intervento.
L’invito mi offre l’opportunità di porre l’accento sul ruolo fondamentale che il sistema europeo di protezione dei diritti umani, del quale la Corte che ho l’onore di presiedere è in qualche modo la più alta garante, svolge per la pace.
La Campana dei Caduti, che con i suoi rintocchi onora e ricorda i caduti di tutte le guerre, sottolinea, per usare le parole di Sua Santità Papa Paolo VI, come «…l’uomo contemporaneo, che ha dolorosamente sperimentato in questo secolo manifestazioni apocalittiche di violenza tra i popoli, aspiri alla pace, sempre più convinto che l’odio e la distruzione non possono risolvere i problemi fondamentali della umana e civile convivenza» [1].
Il movimento internazionale per la protezione dei diritti dell’uomo, nella forma in cui lo conosciamo oggi, nasce proprio all’indomani dell’immane tragedia della seconda guerra mondiale. Con la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, adottata a Parigi dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 1948, viene affermato il principio del dovere di ogni Stato di rispettare i diritti fondamentali degli individui, un dovere del quale esso è internazionalmente responsabile. Nel suo preambolo la Dichiarazione universale ricorda che «il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti eguali e inalienabili» costituisce «il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo» e che è «essenziale d’incoraggiare lo sviluppo di relazioni amichevoli tra le nazioni».
Anche se la Dichiarazione universale, nonostante la sua elevatissima autorità morale, non ha forza vincolante, essa segna una tappa fondamentale nell’evoluzione del diritto internazionale contemporaneo.
Fino alla Seconda guerra mondiale, il diritto internazionale in sostanza non conosceva il dovere degli Stati di tutelare i diritti individuali, questione che era generalmente ricompresa negli “affari interni” di ciascuna nazione, affari nei quali gli altri membri della comunità internazionale avevano il dovere di non ingerirsi. In uno scritto del 1936 di un grande internazionalista italiano, Rolando Quadri, La sudditanza nel diritto internazionale [2], l’omaggio reso alla sovranità statale giungeva al punto di limitare ogni forma di tutela individuale in pratica ai soli casi di protezione dei cittadini stranieri, mentre il rapporto tra lo Stato e i suoi propri cittadini si poteva considerare assimilabile a quello del proprietario con i suoi beni.
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, firmata a Roma il 4 novembre 1950, è il primo strumento internazionale con il quale i diritti enunciati nella Dichiarazione universale sono stati resi vincolanti. All’indomani di un conflitto mondiale caratterizzato dalla barbarie nazista, gli autori della Convenzione hanno voluto esprimere il loro attaccamento a dei valori comuni: la democrazia, il rispetto delle libertà, il primato del diritto. È proprio lo Stato di diritto ciò che ci distingue come europei. Si tratta di una conquista della nostra civiltà, un bastione che si erge contro la tirannia e a tutela della pace.
L’aspetto più importante della Convenzione europea dei diritti dell’uomo è proprio quello della creazione di una giurisdizione internazionale, la Corte di Strasburgo, con il compito di vegliare al rispetto da parte degli Stati degli impegni presi con quest’atto, così istaurando un ordine europeo di protezione dei diritti fondamentali. La Corte europea è così divenuta la garante di uno spazio comune di protezione dei diritti e delle libertà.
Era molto chiaro agli autori della Convenzione il rapporto strettissimo tra la necessità di un controllo a livello internazionale del rispetto dei diritti umani e la pace. Era stato proprio il “lassismo” della comunità internazionale nei confronti delle violazioni dei diritti umani all’interno degli Stati, in omaggio al principio del rispetto della sovranità degli Stati, a creare le condizioni per il conflitto. Di qui l’accettazione, non facile soprattutto per le potenze vincitrici, di un meccanismo di controllo internazionale, dotato di poteri vincolanti, a tutela del rispetto dei diritti dei singoli. Una limitazione di sovranità che era accettata per il suo alto valore di garanzia della pace.
La Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che nel suo preambolo si riferisce alla Dichiarazione universale, ricorda che «lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri», ciò che implica la pace e la tolleranza tra le nazioni e i popoli. La Convenzione riafferma allo stesso tempo l’attaccamento degli Stati firmatari «alle libertà fondamentali che costituiscono le assise stesse della giustizia e della pace nel mondo e il cui mantenimento riposa essenzialmente su di un regime politico sinceramente democratico da una parte e, d’altra parte, su di una comune concezione e un comune rispetto dei diritti dell’uomo che essi sostengono».
Sia lo Statuto del Consiglio d’Europa sia la Convenzione collocano nei loro rispettivi preamboli la nozione dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in vista della giustizia e della pace. Il rispetto dei diritti dell’uomo è dunque un elemento essenziale delle politiche dirette ad assicurare la giustizia e la pace sul piano nazionale e su quello internazionale.
La Convenzione si vede, innanzitutto, come uno strumento di concordia tra gli Stati europei intorno a un «patrimonio comune d’ideale e di tradizioni politiche, di rispetto della libertà e di primato del diritto». Non troviamo nella Convenzione la parola “tolleranza”, ma essa si riferisce più volte alla nozione di “società democratica”, e la tolleranza, come il pluralismo, è uno degli elementi caratteristici della società democratica.
È in questo spirito e con lo scopo di salvaguardare questi valori che la nostra Corte ha, da quasi sessant’anni, elaborato una giurisprudenza che è, io credo, fattore di pace e di tolleranza.
Vorrei darvene qualche esempio. Essi si riferiscono alla lotta contro il terrorismo, alla ricerca della pace sociale, alla libertà di espressione, al rifiuto del discorso di odio e del negazionismo, al pluralismo e alla laicità.
Tutti questi obiettivi sono stati raggiunti attraverso decisioni relative a Paesi molto differenti tra loro, in circostanze talvolta simili, talvolta totalmente diverse.
La nostra Corte si è occupata in diversi casi della questione del terrorismo, questo flagello che mette in pericolo la pace civile e internazionale, del quale dobbiamo constatare purtroppo ai giorni nostri una terribile recrudescenza.
La lotta al terrorismo è non solo legittima secondo la Convenzione, ma risponde anche a un dovere degli Stati, sui quali incombono le obbligazioni positive di proteggere la vita e l’integrità fisica delle popolazioni. Tuttavia non va dimenticato che preservare i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione a tutti gli individui, anche ai terroristi, permette alle nostre società democratiche di combattere il terrorismo senza negare sé stesse. Le misure prese dagli Stati devono rispettare i diritti dell’uomo e il primato del diritto e prescindere da ogni atto arbitrario e da ogni atto discriminatorio o peggio razzista. Tali misure devono essere oggetto di un controllo appropriato. Usare le stesse armi dei terroristi sarebbe fare il loro gioco, abbassando le società democratiche al livello dei fanatici e ricorrendo alla forza sproporzionata contro la violenza illegittima.
Nel 1978 la Corte ha pronunciato, in un caso interstatale, Irlanda c. Regno Unito, una sentenza alla cui origine si trovava la crisi che ai quei tempi attraversava l’Irlanda del Nord. In un contesto che aveva visto centinaia di morti e migliaia di feriti a causa della violenza organizzata da un movimento clandestino, l’esercito repubblicano irlandese (Ira), e nel quale il governo britannico aveva attivato il meccanismo di deroga parziale agli obblighi convenzionali previsto dall’articolo 15 della Convenzione europea, le autorità dell’Irlanda del Nord aveva fatto ricorso a dei poteri speciali che includevano l’arresto, la detenzione e l’internamento senza processo di numerose persone. Il governo irlandese accusava il Regno Unito di aver violato diversi articoli della Convenzione, facendo valere che molte delle persone arrestate avevano subito maltrattamenti, che i poteri speciali non erano compatibili con la Convenzione, e infine che il modo nel quale tali poteri erano stati esercitati costituiva una discriminazione basata sulle opinioni politiche.
La Corte ha sanzionato il Regno Unito per avere, nel quadro delle misure eccezionali prese per mantenere l’ordine, praticato dei trattamenti disumani e degradanti, in violazione del divieto assoluto di questi trattamenti che è previsto dall’articolo 3 della Convenzione. Relativamente all’attivazione del meccanismo derogatorio di cui all’articolo 15, la Corte ha ricordato, al di là dei casi individuali, che spetta a ciascuno Stato contraente, responsabile della vita della nazione, di determinare se un pericolo pubblico la minacci e, se questo è il caso, di stabilire fino a che punto occorre spingersi per contrastarlo. Su questo, la Corte ha detto che in linea di principio le autorità nazionali sono meglio collocate del giudice internazionale per giudicare dell’esistenza di un tale pericolo e sulla natura e l’estensione delle deroghe necessarie per impedirlo. La Corte ha giudicato, tenendo conto del “margine di apprezzamento” lasciato agli Stati dall’articolo 15 che le deroghe all’articolo 5 della Convenzione, che protegge la libertà personale, non avevano superato la stretta misura richiesta dal pericolo pubblico che minacciava la vita della nazione.
C’è un punto importante che vorrei sottolineare: in questo caso uno Stato ha deciso di affidare alla Corte europea dei diritti dell’uomo il compito di dire se un altro Stato aveva o no violato un testo internazionale. Si può facilmente immaginare come nei secoli passati conflitti del genere sarebbero stati risolti. Scegliendo la via giudiziaria invece che quella delle armi, gli Stati dimostrano che effettivamente la Corte europea è ai loro occhi uno strumento di pace.
In questo caso la Corte ha ritenuto le restrizioni al diritto alla libertà personale protetto dall’articolo 5 della Convenzione proporzionate al pericolo corso dalla nazione. Non vorrei dare l’impressione che la Corte, in situazioni speciali di pericolo, rilasci agli Stati una specie di assegno in bianco. In un altro caso, A. c. Regno Unito, deciso nel 2009, nel quale pure erano in gioco misure derogatorie dell’articolo 5 della Convenzione, questa volta prese in seguito alla situazione di pericolo creata dagli attentati dell’11 settembre 2001 negli Stati Uniti, la Corte ha ritenuto corretta la dichiarazione di stato di pericolo nonostante gli attentati non si fossero svolti sul territorio britannico, ma ha ritenuto che le misure prese, che permettevano la detenzione senza limiti soltanto degli stranieri, avessero ecceduto la stretta misura richiesta dalla situazione di pericolo.
Un altro affare, che ha permesso alla Corte di prendere posizione sull’articolo 2 della Convenzione, che protegge il diritto alla vita, e che, come il caso del 1978, aveva come tela di fondo la lotta contro l’Ira, è il caso McCann c. Regno Unito, sentenza del 1996. I fatti si erano svolti a Gibilterra e concernevano tre membri dell’Ira, sospettati di preparare un attentato dinamitardo, che furono uccisi da agenti britannici di sicurezza durante il loro arresto. La Corte ha ricordato che l’articolo 2 della Convenzione, che garantisce il diritto alla vita, si colloca tra le disposizioni di più grande importanza della Convenzione e consacra uno dei valori fondamentali delle società democratiche che formano il Consiglio d’Europa. Queste disposizioni devono essere strettamente interpretate. Così, nel caso di specie la Corte si è detta non convinta che la morte dei tre terroristi fosse il risultato di un ricorso alla forza letale reso assolutamente necessario per assicurare la difesa contro la violenza illegale, e ha concluso per la violazione dell’articolo 2. Questa sentenza ha dato luogo a molte discussioni e controversie, ma resta una tappa fondamentale della nostra giurisprudenza.
L’ultimo esempio nella lotta contro il terrorismo che vorrei citare è la sentenza Aksoy c. Turchia, con la quale la Corte ha dichiarato nel 1996 che sottoporre un individuo alla cosiddetta “impiccagione palestinese” era un fatto di natura così grave e crudele da dover essere qualificato come “tortura” ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione. Sempre nello stesso caso, sul terreno dell’articolo 5, n. 3 della Convenzione, da applicarsi nel quadro del regime derogatorio di cui all’articolo 15 della Convenzione, la Corte, pur riconoscendo che la portata e gli effetti dell’attività terroristica del Pkk nella Turchia sud-orientale aveva creato un’emergenza pubblica che minacciava la vita della nazione, ha constatato la violazione della Convenzione per il fatto che la ricorrente non aveva ottenuto garanzie procedurali sufficienti per almeno quattordici giorni.
In tutti e quattro i casi la Corte ha quindi ricordato l’equilibrio essenziale tra il dovere degli Stati di utilizzare contro il terrorismo la forza, ma della forza legittima, mantenendo le garanzie sostanziali e procedurali dalla Convenzione.
La Corte può anche avere un ruolo molto utile per favorire la pace sociale e il dialogo tra coloro che si affrontano. Penso in particolare alla sentenza nel caso della Chiesa metropolitana di Bessarabia c. Moldova, del 2001. La chiesa ricorrente si era dovuta confrontare con il rifiuto di riconoscimento che ad essa era stata opposta dalle autorità moldave. La Corte ha ritenuto che il governo convenuto, facendo dipendere il riconoscimento dalla volontà di un’autorità ecclesiastica già riconosciuta, cioè la Chiesa metropolitana di Moldova, aveva mancato al suo dovere di neutralità e di imparzialità verso i culti. Qui la Corte ha constatato la violazione dell’articolo 9 della Convenzione, che protegge la libertà di religione. Così facendo, la Corte si è sforzata di preservare la coesistenza di diversi culti. Credo che si possa leggere in questa sentenza un incoraggiamento della Corte diretto alle persone e alle istituzioni perché vivano e coesistano in armonia.
In materia di libertà di espressione, la Corte ha da tempo considerato che la possibilità per ciascuno di esprimersi è una componente essenziale della società democratica. Lo spirito di tolleranza esige che – in tutti i campi – il dibattito sia aperto. Un buon esempio è la sentenza Erdost c. Turchia del 2005. Il ricorrente era l’autore di un’opera che ripercorreva gli avvenimenti sanguinosi che si erano verificati nella città di Sivas, nel Sud-Est del Paese, dove avevano avuto luogo delle persecuzioni extragiudiziarie contro la minoranza degli Alevi. Ritenendo che il libro contenesse della propaganda separatista contro l’integrità dello Stato, il procuratore della Repubblica competente si era rivolto al giudice, ottenendo la confisca dell’opera e la condanna dell’autore a un anno di prigione e al pagamento di un’ammenda.
La Corte di Strasburgo ha considerato che l’opera non era di natura tale da giustificare la condanna penale dell’interessato alla stregua dell’articolo 10 della Convenzione, che protegge per l’appunto la libertà di espressione. La condanna e la confisca non rispondevano a un bisogno sociale imperioso e dunque non erano «necessari in una società democratica». La Corte è sempre particolarmente esigente nei casi di restrizione della libertà di espressione, specialmente quando vengono irrogate pene privative della libertà. La libertà di stampa contribuisce alla pace sociale e alla tolleranza.
Certamente, se il pluralismo deve permettere a tutte le opinioni di esprimersi, non va dimenticato che alcune attentano ai fondamenti delle nostre democrazie. La tolleranza è certamente il rifiuto del razzismo e della xenofobia. Vero è che la Corte sceglie talvolta di privilegiare la libertà di espressione dei giornalisti rispetto al diritto degli altri di essere protetti contro la discriminazione razziale, come è accaduto nel caso Jersild c. Danimarca, sentenza del 1994, nella quale la sanzione irrogata ad un giornalista televisivo, che aveva lasciato alcuni invitati ad una sua trasmissione profferire ingiurie gratuite di carattere schiettamente razzistico, è stata ritenuta non conforme alle esigenze dell’articolo 10. In una società aperta e tollerante tutte le idee devono poter essere dibattute. Si tratta in qualche modo di una diga contro il settarismo che impedisce il dibattito. Tuttavia, questo non significa che si debba accettare il cosiddetto discorso d’odio.
In certi casi, la Corte ammette delle ingerenze nella libertà di stampa e di espressione. Nel caso Sûrek c. Turchia, del 1999, la Corte ricorda che l’articolo 10, § 2 della Convenzione non lascia in sostanza spazio a restrizioni alla libertà di espressione nel campo del discorso politico ovvero quando si tratti di questioni d’interesse generale. Quando però si tratta di incitazione alla violenza contro un individuo, di un rappresentante dello Stato o di una parte della popolazione, le autorità nazionali godono di un margine discrezionale (marge d’appréciation) più ampio nel loro esame della necessità dell’ingerenza. Ciò che è sanzionato è il discorso d’odio e l’apologia della violenza. La tolleranza trova così i suoi limiti. In questo caso, la rivista edita dal ricorrente aveva pubblicato articoli contenenti incitazione alla violenza. Il ricorrente era stato sanzionato penalmente con pesanti pene pecuniarie, ritenute dalla Corte compatibili con le esigenze dell’articolo 10 della Convenzione, che quindi non si doveva considerare violato.
Vorrei ancora citare due casi che riguardano la Francia e che entrambi si sono conclusi con una decisione d’inammissibilità.
Il primo caso, Garaudy c. Francia, deciso nel 2003, riguardava Roger Garaudy, filosofo e scrittore, che era stato dichiarato colpevole dei delitti di contestazione di crimini contro l’umanità, cioè negazionismo, di diffamazione pubblica contro un gruppo di persone, cioè la comunità ebraica, e di provocazione alla discriminazione e all’odio razziale.
Il secondo caso, M’bala M’bala c. Francia, deciso nel 2015, riguardava invece un noto intrattenitore, meglio conosciuto come Dieudonné, che era stato sanzionato perché nel corso di uno spettacolo aveva invitato a salire sul palco, per ricevere l’applauso del pubblico, un personaggio, Robert Faurisson, che era stato condannato a diverse riprese in Francia per le sue tesi negazioniste o revisioniste che negavano l’esistenza delle camere a gas omicide nei campi di concentramento nazisti.
In entrambi i casi la Corte si è riferita a un articolo della Convenzione che è raramente applicato, l’articolo 17, che vieta l’abuso di diritto. Questa disposizione ha lo scopo di impedire agli individui di invocare sulla base della Convenzione un diritto che permetta loro di compiere un’attività o un atto diretto a sopprimere i diritti e le libertà previsti dalla Convenzione.
Secondo la Corte, non c’è dubbio che contestare la realtà di fatti storici che sono chiaramente accertati, come l’Olocausto, non è azione inquadrabile in un lavoro di ricerca storica volto a stabilire la verità. Azioni di questo genere hanno infatti come scopo e come oggetto quelli di riabilitare il regime nazista e, per conseguenza, di accusare le vittime stesse della barbarie nazista di aver falsificato la storia. Il negazionismo appare allora come una delle forme più acute di diffamazione razziale contro il popolo ebraico e d’incitazione all’odio nei suoi confronti. La negazione o la revisione dei fatti storici di questo tipo rimettono in causa i valori che fondano la lotta contro il razzismo e l’antisemitismo e sono alla base stessa della Convenzione e possono gravemente turbare l’ordine pubblico. Atti di questo genere sono incompatibili con la democrazia e i diritti dell’uomo, e rientrano nel campo degli obiettivi vietati dall’articolo 17. Accordare a queste odiose manifestazioni la protezione della Convenzione significherebbe sviare l’articolo 10 dalla sua vera funzione, utilizzandolo a fini contrari all’insieme della Convenzione.
Cosa dire ora della libertà politica? Perché ci sia pace sociale, il pluralismo è indispensabile e tutte le opinioni devono potersi liberamente esprimere. È una affermazione ricorrente nella giurisprudenza della Corte quella secondo cui «non vi è democrazia senza pluralismo».
Nel caso Refah Partisi c. Turchia del 2003, la Corte di Strasburgo si è pronunciata sullo scioglimento di un partito politico pronunciato dalla Corte costituzionale turca. La Corte ha ricordato che solo ragioni convincenti e imperative possono giustificare la restrizione alla libertà d’associazione, protetta dall’articolo 11 della Convenzione, dei partiti politici, giacché il margine discrezionale (marge d’appréciation) degli Stati in questo campo è ridotto. La Corte ha osservato che il progetto politico del partito disciolto si allontanava notevolmente dai valori della Convenzione, in particolare con riguardo alle regole di diritto penale e di procedura penale, al ruolo e alla posizione delle donne e all’azione di questo partito in tutte le sfere della vita privata e pubblica. Inoltre, il partito disciolto non escludeva il ricorso alla forza al fine di realizzare il proprio progetto e di mantenere al potere il sistema previsto. Questi progetti essendo in contraddizione con il concetto di società democratica, la Corte di Strasburgo ha considerato che la sanzione dello scioglimento rispondeva a un bisogno sociale imperioso e che le ingerenze oggetto del ricorso non si potevano considerare sproporzionate.
Gli stessi principi sono stati affermati dalla Corte, più recentemente, nel caso Batasuna e Herri Batasuna c. Spagna, deciso nel 2009. In questo caso è stato ritenuto conforme all’articolo 11 della Convenzione lo scioglimento di un partito che non solo rifiutava di condannare il terrorismo, ma implicitamente lo sosteneva e ne faceva l’apologia.
In un settore vicino, quello della laicità, vorrei citare il caso Leyla Şahin c. Turchia, del 2005. Questo caso riguardava il divieto di portare il foulard islamico all’università. La Corte, dopo aver considerato che la disposizione interna litigiosa, cioè una circolare che sottoponeva la possibilità di indossare il foulard a delle restrizioni di luogo e di forma nelle università costituiva certamente un’ingerenza nell’esercizio da parte dell’interessata del diritto di manifestare le sue convinzioni religiose, ha ritenuto che questa ingerenza avesse una base legale in diritto turco e che la signorina Sahin poteva prevedere, fin dal suo ingresso all’università, che la possibilità di indossare il foulard era regolamentata e che, a partire dall’entrata in vigore della stessa disposizione nel 1998, ella rischiava di vedersi rifiutare l’accesso ai corsi e agli esami continuando a indossarlo. Secondo la Corte di Strasburgo, questa ingerenza era fondata in particolare sui principi di laicità e di eguaglianza. Secondo la giurisprudenza costituzionale turca, la laicità si colloca alla confluenza tra libertà e eguaglianza. Questo principio proibisce allo Stato di testimoniare una preferenza per una religione o una credenza precisa, e guida così lo Stato nel suo ruolo di arbitro imparziale e implica necessariamente la libertà di religione e di coscienza. Lo stesso principio tende egualmente a premunire l’individuo non solo contro le ingerenze arbitrarie dello Stato, ma anche contro pressioni esterne provenienti da movimenti estremisti.
Tuttavia non tutti gli Stati sono laici, e la Corte ammette che occorre lasciare un margine di apprezzamento a ciascuno Stato, a proposito dei delicati rapporti tra Stato e Chiesa, come essa ha detto per esempio nel caso Cha’are Shalom c. Francia del 2000. La Corte ha anche detto che l’organizzazione da parte dello Stato dell’esercizio di un culto concorre alla pace religiosa e alla tolleranza.
È in questo spirito che s’inscrive la nota sentenza Lautsi c. Italia, del 2011, con la quale la Corte ha ritenuto compatibile con la Convenzione l’esposizione del crocifisso nelle scuole italiane.
***
Le sentenze e le decisioni delle quali ho parlato riguardano situazioni molto differenti, ma hanno contribuito a creare una vera e propria giurisprudenza, creativa ed evolutiva.
Questa giurisprudenza s’impone agli Stati in applicazione dell’articolo 46 della Convenzione. Essi sono dunque obbligati ad applicarla sotto il controllo del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che fa pesare su di essi l’opinione pubblica nazionale e internazionale.
D’altra parte, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ha finito per impregnare, non senza resistenze, la prassi degli Stati e ha contribuito a rafforzare la pace civile. La nostra giurisprudenza vuole essere un incoraggiamento alla tolleranza. A questo proposito, tutto quello che riguarda la libertà di espressione è particolarmente significativo. La nostra Corte ammette le «idee che urtano, sconvolgono o inquietano», ma trova dei limiti a questa libertà, specialmente per proteggere i diritti dei più deboli o per mantenere la pace sociale.
Sappiamo che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo è andata a incontro a critiche contraddittorie. Alcuni lamentano che essa abbia interpretato la Convenzione in maniera creativa. Altri trovano che essa sia stata troppo timida. Certamente, la nostra Corte non può fare tutto. L’Europa non è mai al riparo da un rischio di guerra, né dallo svilupparsi di un clima d’intolleranza. La Convenzione non ha potuto evitare il conflitto nell’ex-Iugoslavia, né quelli più recenti tra Georgia e Russia e tra Russia e Ucraina, né altre situazioni di conflitto alle quali mi sono riferito nel corso di questa conversazione.
Ma la Corte, per parafrasare quanto si diceva negli anni ‘60, quando ci si riferiva alle Nazioni Unite come un moderatore di potenza, può essere considerata, come dice il mio predecessore Jean-Paul Costa, un moderatore di violenza, fisica o anche verbale.
Credo che sia un suo grande merito. Si tratta, in ogni caso, di uno dei suoi obiettivi, cioè porre la protezione dei diritti dell’uomo, che è già un fine in sé, al servizio della tolleranza e della pace.
La generazione che ci ha preceduto ha vissuto il dramma della guerra. A noi questo dramma è stato risparmiato. Credo che debba essere nostro fermo impegno ricordare che se questo è stato possibile, il merito va al progetto europeo, del quale il sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo è parte essenziale. E non dimentichiamo che è stato il sacrificio dei caduti, certo di quelli della Seconda guerra mondiale, ma in realtà di quelli di tutte le guerre, a rendere possibile il varo di questo progetto.
In un momento nel quale assistiamo a una fragilizzazione dell’idea di Europa e a un ripiegamento su sé stessi di alcuni Stati del nostro continente, credo che il ricordo dei caduti e l’esempio dei fondatori del progetto europeo, e in particolare dei padri della Convenzione, ci debba rammentare il nostro dovere di lavorare sempre e con entusiasmo per l’Europa. Lo dobbiamo alla loro memoria e anche alle generazioni che ci seguiranno.
[1] S.S. PAOLO VI, Discorso per la giornata dei caduti di tutte le guerre, 17 settembre 1975, https://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/speeches/1975/documents/hf_p-vi_spe_19750917_caduti-guerra.html.
[2] R. Quadri, La sudditanza nel diritto internazionale, Cedam, Padova, 1936.