Premessa
Il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), interviene (in complessivi 126 articoli) con la finalità primaria di contenere gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica sta producendo sull’economia nazionale.
L’impegno economico, pari a venticinque miliardi di euro, è finalizzato a misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza, di sostegno al lavoro pubblico e privato e prevede alcune disposizioni a favore delle famiglie e delle imprese; il nuovo decreto-legge incide sulle materie del lavoro, dell’impresa e fiscale; aggiorna le previsioni in materia di amministrazione della giustizia già contenute nel decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; integra le previsioni contenute nel decreto-legge capofila sull’emergenza, il n. 6 del 23 febbraio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 e nei decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9 e 9 marzo 2020, n. 14.
Nell’impossibilità di procedere a così breve termine dalla pubblicazione ad un esame approfondito del testo, si ritiene utile concentrare l’attenzione sui punti qualificanti concernenti, da un lato, le misure di sostegno al lavoro ed alle imprese, dall’altro quelle che riguardano l’amministrazione della giustizia.
Misure di sostegno al lavoro ed alle imprese
a) Gli articoli 19, 20 e 21 del decreto adottano misure in materia di integrazione salariale e assegno ordinario, con estensione anche ai datori di lavoro non iscritti al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi di solidarietà.
Esse riguardano le interruzioni, sospensioni totali o parziali di attività nel periodo dal 23 febbraio per la durata della sospensione e per un periodo massimo di nove settimane di trattamento per i lavoratori dipendenti che risultino regolarmente assunti alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza dell’anzianità minima di 90 giorni prevista dall’art. 1 comma 2 d. lgs n. 148/15.
Il trattamento a cui viene dato accesso è differenziato per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale e ai Fondi di solidarietà e i datori di lavoro non iscritti i cui dipendenti non avrebbero diritto di accedere all’integrazione.
Per i primi, è prevista la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o l’accesso all’assegno ordinario. Quest’ultimo è concesso su domanda del datore di lavoro anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che occupano mediamente più di 5 dipendenti e può essere chiesto dai datori di lavoro il pagamento diretto da parte dell’INPS. Inoltre, per le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 erano già in cassa integrazione straordinaria o avevano in corso l’assegno di solidarietà è previsto, con gli stessi limiti di durata di nove settimane, che possano chiedere la cassa integrazione ordinaria, trattamento che sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie o dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro.
Per i secondi, datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, le Regioni e le Province autonome possono riconoscere, previo accordo, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane. Al trattamento accede la contribuzione figurativa e per i lavoratori agricoli le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. I trattamenti sono concessi con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa.
I trattamenti sono concessi su domanda del datore di lavoro da presentare entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e in ogni caso entro il mese di agosto 2020.
I datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati dall’osservanza dei termini del procedimento previsti per i procedimenti ordinari di accesso ai trattamenti e i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non sono conteggiati nei limiti di durata previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ai fini delle successive richieste.
Per ogni misura L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa stabilito e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
b) Peculiari, e di interesse generale, le norme dettate in materia di riduzione dell’orario di lavoro, di diritto a permessi, e di sostegno economico per le esigenze di cura ai figli minori.
I genitori lavoratori dipendenti pubblici e privati, quelli iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché i lavoratori autonomi, con figli di età non superiore a 12 anni e senza limiti di età per i figli con disabilità in situazione di gravità, a decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione delle attività nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno diritto a un congedo parentale, da godere in modo continuativo o frazionato, non superiore a quindici giorni, coperto da contribuzione figurativa per i lavoratori dipendenti. I periodi già chiesti e fruiti nello stesso periodo, sono convertiti in questo congedo speciale con diritto all’indennità e non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. L’indennità giornaliera per i lavoratori dipendenti è pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo i criteri ordinari con esclusione del rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e degli altri premi o mensilità o trattamenti accessori; per gli iscritti alla gestione separata è pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità e per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS è commisurata al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
In alternativa al congedo parentale speciale, i medesimi lavoratori possono scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione delle attività degli istituti e scuole. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all’art. 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.
Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per l’assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000 euro.
Ferma restando la condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa per assistenza di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Il beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell’emergenza COVID-19 e del comparto sanità.
Il periodo, attestato da certificato medico, trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6) dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino al 30 aprile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.
c) Per quel che riguarda altre forme di sostegno al reddito, ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO (INPS) non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta, a carico dell’Inps a cui va indirizzata la domanda, un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Analoga indennità dello stesso importo è riconosciuta: ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente; agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo; ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, non titolari di pensione o di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore del decreto (unica categoria, sembrerebbe, per cui è previsto un limite di reddito). Le indennità non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.
Per ogni misura che comporta un onere economico l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa stabilito e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Fino alla data del 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n.104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.
Si sottolinea qui che sono sospesi per due mesi dall’entrata in vigore del decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e ai trattamenti di disoccupazione relativi all’accettazione di attività lavorative, alla rioccupazione su offerte di lavoro e riqualificazione formazione professionale.
d) Quale disposizione generale di garanzia, il decreto prevede inoltre che a decorrere dalla data di entrata in vigore l’avvio delle procedure di riduzione del personale di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.
Il licenziamento collettivo o individuale per cd “motivi economici” è quindi vietato per tutto il periodo a tutti i datori di lavoro.
Misure in materia di giustizia
a) Le norme principali in materia di giustizia sono contenute nell’articolo 83, che (comma 21) abroga gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, e ne ricomprende l’intera formulazione con alcune integrazioni finalizzate anche a chiarire questioni interpretative che si erano poste; di talché non più rilevante diviene sotto questo profilo il procedimento di conversione del decreto-legge n. 11/2020.
L’articolo 84 riguarda la giustizia amministrativa, l’articolo 85 la giustizia contabile.
L’esigenza primaria a cui risponde l’articolo 83 è quella di rimodulare – considerata l’evoluzione della situazione epidemiologica – i due periodi su cui intervengono forme di decompressione dell’attività giudiziaria finalizzate a far fronte alle esigenze di contenimento del contagio e di mantenimento di continuità ed efficienza del sistema.
Pertanto le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020; mentre le misure organizzative che il decreto-legge n. 11/2020 devolveva ai capi degli uffici giudiziari per il periodo dal 23 marzo al 15 aprile 2020 verranno adottate per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020.
La relazione illustrativa che accompagna il testo normativo, che per il complesso delle norme contenute nel decreto-legge è particolarmente sintetica, considerata evidentemente l’eccezionale rapidità di formulazione di un complesso normativo di tale portata, è invece più ampia per quanto riguarda l’articolo 83: pubblichiamo in allegato il relativo estratto in quanto di immediata utilità per la prima lettura delle norme (su cui Questione Giustizia online tornerà con i tempi necessari a un approfondimento).
b) Vanno invece in questa sede segnalate ulteriori norme di diretto interesse per lo svolgimento dell’attività giurisdizionale.
In materia di esecuzione penale si segnalano:
l’articolo 123 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare) che deroga le previsioni della legge 26 novembre 2010, n. 199 (Disposizioni relative all’esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad un anno), prevedendo che “dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l’abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena”, con alcune esclusioni soggettive e la previsione (comma 2) che “il magistrato di sorveglianza adotta il provvedimento che dispone l’esecuzione della pena presso il domicilio, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura”;
l’articolo 124 che disciplina, estendendole, le licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà e prevede che, salve le ulteriori disposizioni di cui all’art. 52 della l. n. 354/1974 (Ordinamento penitenziario), “anche in deroga al complessivo limite temporale massimo di cui al comma 1 del medesimo articolo, le licenze concesse al condannato ammesso al regime di semilibertà possono avere durata sino al 30 giugno 2020”;
norme finanziarie sono contenute nell’articolo 74 (“al fine di garantire il rispetto dell’ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte alla situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19”) e nell’articolo 86 (“al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del COVID-19”).
In materia di giustizia tributaria si segnalano l’art. 67, comma 1, che prevede la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi “alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”; e, nell’articolo 83, comma 1, la sospensione dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 dei termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e del termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.
In materia di notificazioni, oltre alle norme specifiche contenute nell’articolo 83, rilevano le previsioni dell’articolo 108 (Misure urgenti per lo svolgimento del servizio postale) a norma del quale fino al 30 giugno 2020, come misura di prevenzione a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii, per gli invii raccomandati nonché per lo svolgimento dei servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla l. 20 novembre 1982, n. 890 e all’articolo 201 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285 “gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma con successiva immissione dell’invio nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito”.
c) Alcune norme vanno segnalate per i possibili riflessi su procedimenti giudiziari in corso e per l’esercizio di diritti.
L’articolo 6, comma 1 e l’articolo 122, comma 1 prevedono incisivi poteri del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica, che può disporre la requisizione in uso o in proprietà, da ogni soggetto pubblico o privato “di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere” necessari a fronteggiare l’emergenza sanitaria “anche per assicurare la fornitura delle strutture e degli equipaggiamenti alle aziende sanitarie o ospedaliere ubicate sul territorio nazionale, nonché per implementare il numero di posti letto specializzati”: ai sensi dell’articolo 6, comma 9 “in ogni caso di contestazione, anche in sede giurisdizionale, non può essere sospesa l’esecutorietà dei provvedimenti di requisizione di cui al presente articolo”.
L’art. 55 prevede misure di sostegno finanziario alle imprese e in particolare incentivi alla cessione di crediti deteriorati: le norme ivi previste non si applicano a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 della Legge fallimentare (R.D. 16 marzo 1942, n. 267) o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs 12 gennaio 2019, n. 14).
Ai sensi dell’articolo 103, comma 6, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.
L’articolo 125 sospende i termini previsti dal Codice delle assicurazioni private (art. 148, commi 1 e 2 del d.lgs 7 settembre 2005, n. 209) per le procedure di risarcimento.
d) Per le attività di natura amministrativa e organizzativa negli uffici giudiziari rilevano le previsioni contenute in due ulteriori articoli:
Ai sensi dell’articolo 87, comma 1, durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 “il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” dettando di seguito norme per l’attuazione del lavoro agile e prevedendo (comma 3) che qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile ”le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”; tale periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.
L’articolo 103 sospende fino al 15 aprile 2020 i termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza. La previsione è ampia e comprende i termini “ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio” e prevede analoga sospensione dei procedimenti disciplinari. Peraltro è previsto, e rileva in forma più ampia, che le pubbliche amministrazioni adottino “ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati”.
Raccogliendo un’esigenza da più parti segnalata, l’articolo 119 prevede misure di sostegno per i magistrati onorari, ai quali è riconosciuto (analogamente a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 per i lavoratori autonomi) un contributo economico mensile di seicento euro che non concorre alla formazione del reddito “per un massimo di tre mesi e parametrato al periodo effettivo di sospensione di cui all’articolo 83”. Il contributo non spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità erogati a norma del decreto-legge.
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Anna Luisa Terzi, consigliere della Corte di appello di Trento.
Giuseppe Battarino, magistrato collaboratore della Commissione bicamerale d’inchiesta sulle ecomafie.