La Corte, in una motivazione che si mostra per certi punti compromissoria, intende muoversi su un binario che non la conduce ad affermazioni di principio, anzi ripetutamente sottolineando i limiti della propria decisione.
Va detto con chiarezza, allora, che ogni lettura del tipo ...secondo la Corte le coppie omosessuali hanno diritto all’adozione... sarebbe oltre che erronea, poco persuasiva.
La soluzione soft adottata dalla Corte sembra essere stata il collante sul quale si è coagulato il consenso dei giudici che hanno sostenuto l’opinione di maggioranza e, sull’opposto versante, si sono appuntati i rilievi dell’opinione parzialmente dissenziente16.
Il giudice di Strasburgo insiste sul ruolo dell’interesse superiore del minore su esso, in definitiva, incentrando il proprio ragionamento.
Se in gioco c’è il diritto della coppia e del minore ad una relazione familiare stabile, al cui interno gravita il minore, non è possibile che un ordinamento vieti l’ulteriore formalizzazione di tale relazione esclusivamente per ragioni di orientamento sessuale e non si comporti allo stesso modo per le coppie eterosessuali.
Si tratta di un postulato, quest’ultimo, che appare sufficientemente persuasivo, ma che nulla dice – né vuole dire - sull’opportunità e doverosità che una legislazione consenta tout court alle coppie omosessuali di adottare un figlio, anche nell’ipotesi in cui il minore sia figlio di uno dei partner.
La Corte, in altri termini, sembra voler marcare molto i propri limiti e quelli della CEDU.
Resta tuttavia il fatto che la possibilità di adozione delle coppie omosessuali si misura attraverso il confronto con la tutela che gli ordinamenti riconoscono alle coppie eterosessuali avendo, a quanto è dato comprendere, la Corte ormai tarato su tale regime il tertium comparationis da considerare al fine di verificare quelle discriminazioni che la stessa con forza ha inteso – e par di capire intenderà in futuro17- emarginare. E ciò a prescindere dal consenso che si andrà o meno consolidando nei vari Paesi contraenti.
Anzi, la decisione in commento ha confermato il fatto che l’assenza di consenso all’interno dei singoli ordinamenti sulla questione non può per ciò solo giustificare operazioni di tutela al ribasso, come ha di recente osservato il Giudice Raimondi.
Ad ogni modo, volgendo la lente verso casa nostra18, appare evidente che la scelta di normare i rapporti delle coppie di fatto, ove mai dovesse materializzarsi, non potrà orientarsi verso regimi discriminatori tra coppie omo e/o etero sessuali, a pena di incorrere in quegli stessi vulnera che ha individuato la Corte europea nella vicenda qui esaminata.
E tuttavia, l’assenza di una legislazione specifica, de iure condito, non sembra lasciare spazio ad aperture, anche solo di carattere giudiziario- dirette o mediata, attraverso la proposizione di questioni di costituzionalità, fondate sulla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo e sui diritti umani di matrice convenzionale.
Il messaggio che sembra materializzarsi dalla pronunzia è che i diritti riconosciuti dagli Stati ai coniugi non devono tout court attribuirsi ai non coniugi, fatte salve le regole che ciascuno Stato intende darsi. Resta, tuttavia, ai singoli Paesi regolare le situazioni che possono avere una rilevanza sociale sulla base del margine di apprezzamento che in materia gli stessi mantengono.