1. Il libro che allude, nel titolo, alla “genesi della sentenza” è un libro che s’inserisce in un quadro specifico della cultura giuridica contemporanea, per cui appaiono moltiplicarsi le iniziative editoriali e gli incontri pubblici che pongono al centro dell’attenzione l’attività del giudice, i suoi compiti e le sue responsabilità.
È dunque un saggio che testimonia dell’attenzione per il lavoro del giudice, della sua presenza nel dibattito politico e sociale, e quindi dell’interessamento della cultura giuridica per la figura e il ruolo di quello.
La ricerca storica delle ragioni cui risale il senso ultimo della curiosità o di quell’interesse, può valere a restituire almeno alcuni dei fili conduttori attraverso cui è possibile considerare l’impegno di studio che si distende nel libro.
2. Storicamente, l’Accademia (e mi riferisco alla storia delle facoltà giuridiche dei Paesi dell’Europa continentale, dalla formazione dello stato moderno in poi) non ha interesse per il giudice. Certamente non viene mai meno l’attività di studio e di raccolta della giurisprudenza pratica (segnatamente nelle riviste a ciò dedicate), ma l’attenzione critica dello studioso sembra vòlta alla ricerca di conferme, e quasi mai di spunti creativi.
Il dato storicamente consolidato è quello che vede nel giudice lo strumento (necessario) per la realizzazione della norma come progetto politico di edificazione sociale.
Ricorre nel libro, esemplificativamente, il richiamo all’esperienza del codice civile prussiano di fine Settecento che, proprio allo scopo di impedire ogni “indebita intromissione” del giudice, costruisce un articolato e complesso sistema di casi, tendenzialmente destinato a racchiudere tutta la realtà nelle previsioni astratte del legislatore. Significativo, in tal senso, è il richiamo di Salvatore Patti alla norma che, elencando i doveri della madre, individua il numero delle volte che la stessa è tenuta, giornalmente, ad allattare il bambino.
Questa idea strumentale del giudice può ritenersi valida, tanto per la cultura esegetica della Francia del primo Ottocento, quanto per la cultura tedesca interessata al “sistema” del secondo Ottocento e della prima metà del XX secolo.
Con buona approssimazione, può affermarsi come l’oggetto di studio tradizionale dell’Accademia giuridica moderna sia il diritto prodotto dal legislatore, o quello che la scienza giuridica costruisce, sistematicamente, sul piano concettuale, muovendo dal dato legislativo.
Si tratta di un esito cui pure è approdata la Scuola Storica tedesca del XIX secolo, nonostante la diversità di impostazione e di approccio, rispetto alle inclinazioni del razionalismo francese: nel libro compare il richiamo che Salvatore Patti opera alla definizione di Savigny circa l’interpretazione del diritto come arte, e la contestuale assegnazione dell’attività interpretativa ai compiti della scienza, e mai del giudice.
Esiste, sul piano politico-culturale, un’esigenza di conformazione della realtà attraverso lo strumento legislativo: il diritto e il giudice costituiscono strumenti essenziali di questa tecnologia sociale nelle mani del potere politico.
I primi segnali di talune forme di pluralismo sociale e culturale registrabili già dalla fine dell’Ottocento, stentano a tradursi in forme di pluralismo giuridico: una difficoltà che accompagnerà la storia della cultura giuridica almeno fino alla metà del Novecento.
Non mancano, nei primi anni del XX secolo, i primi significativi esempi di una viva e sincera attenzione costruttiva per la creazione giurisprudenziale del diritto (può pensarsi, in tal senso, alla giurisprudenza probivirale nelle materie dei rapporti e delle controversie di lavoro). E tuttavia, dove nei Paesi di educazione anglosassone viene scoprendosi la centralità della figura del giudice, secondo il disegno che alimenterà la riflessione del realismo giuridico americano (oltre che di quello scandinavo), nella cultura giuridica europea continentale si continuerà a guardare con diffidenza − quando non con autentica preoccupazione − all’idea della creazione giudiziaria del diritto, identificata adesso con lo “spettro” del “diritto libero”, e dunque dell’arbitrio e della corruzione politica o ideologica degli strumenti giuridici.
Proprio in contrapposizione all’ideologia del diritto libero si colloca, negli anni che circondano l’epoca dell’approvazione del codice civile italiano del ‘42, il volume (e il dibattito che l’accompagna) sulla “Certezza del diritto” di Flavio Lopez de Oñate, e l’affermazione dell’essenzialità della certezza legata al diritto legislativo, sia pure, per un tragico paradosso della storia, proprio a ridosso degli anni in cui arriva a consumazione la più grave forma di corruzione ideologica delle leggi razziali.
Attraverso le pagine consegnate al libro da Pietro Rescigno sul tema dei principi generali, riaffiora l’esperienza del rifiuto della relativa codificazione nel testo italiano degli anni della dittatura: un rifiuto opposto dai giuristi in nome del carattere tecnico dell’opera legislativa, del pericolo di sempre possibili contraddizioni o antinomie, ma, nel fondo, una scelta legata alla preoccupazione di scongiurare la deriva della pura declamazione ideologica. Anche il racconto storico della “fuga dalle clausole generali” di quegli anni, testimonia del diffuso timore, tra i giuristi, dell’uso politico e ideologico di quello strumento interpretativo, secondo quanto, viceversa, puntualmente avvenuto nell’esperienza dei giudici più fedeli ai dettami del regime della Germania nazista.
3. Anche per la cultura giuridica, la fine della seconda guerra mondiale ha costituito – sia pure secondo i tratti convenzionali propri di una ricostruzione storica – l’atto finale di un mondo destinato a scomparire, e il momento in cui sono sembrati affiorare i primi, embrionali, segni di un’epoca nuova.
La Costituzione italiana (per limitare il discorso all’esperienza politica e giuridica che ci è più prossima) rappresenta un documento, insieme, storicamente fedele e (per certi aspetti) visionario, poiché, nel certificare la crisi di un modello di costruzione politica e giuridica dell’organizzazione della vita comune, si spinge a porre le basi e le prospettive di un disegno nuovo e diverso.
Ai fini del discorso che si conduce sul libro, quel disegno appare ricostruibile muovendo significativamente dalla norma dedicata alle formazioni sociali in cui si svolge la personalità individuale (art. 2), e a quella che sancisce le limitazioni di sovranità funzionali alla creazione di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni (art. 11).
Sono, quelle, due norme che sembrano risolvere l’esperienza storica dello Stato sovrano nel riconoscimento del carattere (verosimilmente ancor più) originario delle comunità (rispetto a quello) minori e, insieme, di quelle maggiori.
Conclusa l’esperienza di identificazione con la legge dello Stato, il diritto diviene il prodotto di una serie complessa e articolata di fonti e di “formanti”, il cui coordinamento (seppur sempre possibile nell’impegno teorico del giurista accademico) assume un senso effettivamente rilevante, sul piano politico e sociale, solo attraverso e nel momento dell’applicazione, e dunque nel suo affidamento al giudice, cui è rimesso il compito di ricostruire e portare a una sintesi possibile la ricchezza dei materiali di formazione dell’esperienza giuridica.
Assecondando, con un vago compiacimento storiografico, una certa lettura idealistica dei processi (in termini di corsi e ricorsi o di sintesi dialettiche), potrà persino intravedersi il recupero (metodologico), in chiave contemporanea, di quell’ordine giuridico medievale che, in un certo senso, ricompare sullo sfondo di tanti degli scritti più recenti di Paolo Grossi.
Secondo la pagina ricostruttiva dello storico, gli ordinamenti medievali (gli statuti comunali, il diritto feudale, le regole corporative, la tradizione del diritto comune e del diritto romano, il diritto della Chiesa, etc.) si ponevano come ordinamenti legati alla realizzazione di specifici interessi (settoriali o particolari, volendosene contrapporre le caratteristiche all’ordinamento a fini generali, come siamo abituati a definire l’ordinamento dello Stato): una fenomenologia di moltiplicazione capillare di ordinamenti particolari che pure caratterizza i segni della realtà (cosiddetta neo-corporativa) che trovano riscontro nella vita sociale e civile dei nostri giorni.
Il carattere eminentemente problematico dell’esperienza giuridica contemporanea sembra discendere, in primo luogo, dalla circostanza della continua interferenza e dal costitutivo conflitto, non risolto a priori, tra ordinamenti diversi, ciascuno piegato alla realizzazione dei propri fini, secondo i termini delle rispettive razionalità interne. Del diritto torna a porsi in evidenza la qualità di pratica sociale, lontano dall’idea di un sistema di norme ordinato allo scopo di un’edificazione civile e politica di carattere generale.
In un lavoro apparso sulla “Civile” di qualche anno fa di Andrea Bixio si ferma l’attenzione sul carattere “antimodernista” (in un preciso senso) del pensiero di Paolo Grossi, ponendosi in evidenza come il riconoscimento della storicità del diritto nella cultura contemporanea (come fatto che si impone al rilievo del senso comune, di là di ogni più complessa analisi fenomenologica) non significa modificare i termini delle fonti di provenienza della norma fondamentale kelseniana (una sorta di sostituzione della volontà del sovrano autocratico con le generiche istanze di provenienza sociale), bensì riconoscere l’irriducibile pluralità delle radici storiche del diritto, ciascuna portatrice di una propria interna e specifica razionalità.
Nelle pagine del libro dedicate al tema dell’unità del sistema, Pietro Rescigno richiama, emblematicamente, una citazione tratta dai Minima moralia di Adorno: «Il tutto è il falso». L’affannosa ricerca di un’interna, unitaria o unificante, razionalità delle cose è l’esercitazione, sterile, di un artificio, quando non l’espressione − secondo un certo coté filosofico culturale di ascendenza critica − di una sistematica violenza del tutto verso la parte, dell’universale (sedicente) ortodosso contro il particolare eterodosso.
4. Tra le più evidenti conseguenze della pluralizzazione delle razionalità dei diversi ordinamenti particolari trova posto – accanto e al di là dell’irriducibilità del sistema a una pregiudiziale e unitaria coerenza – la consapevolezza dell’impossibilità di risolvere i contrasti attraverso il richiamo a un unico criterio o a una coerente e unificabile, seppur articolata, organizzazione di criteri.
Si tratta di un orizzonte, o di una prospettiva di azione, in cui al giurista è affidato il compito di affrontare e districare il senso di una complessità che appare sempre più spesso declinata nei termini dell’antinomia e della contraddizione. Da qui il significato del frequente ricorso all’impiego di norme generali o di sfumate terminologie; ad espressioni che invitano all’esercizio della ponderazione tra interessi, al bilanciamento tra istanze contrapposte, al temperamento della ragionevolezza, per dire di un vocabolo che, attraverso le pagine del libro, Salvatore Patti ha la pazienza di ricondurre alle sue specifiche origini e ai suoi differenti (e talora anche distorti) impieghi nei contesti culturali e operativi costretti dall’esigenza di raccogliere il massimo consenso possibile tra esperienze diverse.
Nel capitolo che affronta il tema dell’unità e della pluralità del diritto civile, Pietro Rescigno sottolinea in modo specifico il significato dei rischi, dei sacrifici o delle lacerazioni provocate dal conflitto tra le norme comuni (ossia tra le norme che appartengono alla tradizione culturale e legislativa del singolo ordinamento statuale) e le norme o i principi di provenienza comunitaria o che derivano dall’esercizio dell’autonomia normativa delle fonti substatuali.
Sono queste le premesse storico-culturali che avviano il discorso alla conclusione per cui il diritto non è più in grado di attribuire, sul piano dei rapporti civili, alcuna sfera predeterminata di libertà individuale, secondo il modello o la tecnica del diritto soggettivo tradizionale, poiché deve ritenersi largamente compromessa (quando non svanita del tutto) la possibilità di riconoscere interessi cui attribuire una protezione giuridica assoluta e incondizionata.
Si tratta di superare i termini di una logica meramente attributiva, per attingere il livello di una più articolata complessità delle situazioni, da cogliere nel quadro di una dinamica relazionale cui necessariamente si coniuga l’impegno di ciascuno a tener vivi e regolare nel tempo le modalità e i termini di conformazione dei propri bisogni di tutela. Da qui l’esigenza di richiedere a ciascuno la capacità di articolare fatti e prospettazioni interpretative secondo le proprie particolari visioni delle cose e del mondo, affinché il giudice sappia considerarne il peso e il valore in quella specifica dimensione dialettica (o, se si vuole, agonistica) in cui consiste l’esperienza del processo.
L’idea del rapporto giuridico legata alle scelte dell’autonomia individuale (dalla decisione legata all’instaurazione della relazione, a quelle destinate a dar seguito, forma e contenuto ai relativi percorsi) lascia il posto al riconoscimento di una realtà sociale connaturata all’inestricabile e immanente pervasività della dimensione relazionale in cui, più spesso, accade di trovarsi.
La circostanza dell’essere o del trovarsi costitutivamente in una rete di relazioni sociali modifica il paradigma tradizionale del pensiero e della tutela giuridica, come sistema di attribuzione di diritti rivisti alla stregua di sfere intangibili di sovranità individuale, poiché nessuna situazione soggettiva può definitivamente dirsi al riparo dal destino del ripiego o del sacrificio.
Il riconoscimento del diritto soggettivo finisce quasi col consistere in una sorta di “peso argomentativo” offerto al sostegno delle ragioni della persona, ora in funzione difensiva, talora, più schiettamente, in chiave emancipativa, in un quadro di costante bilanciamento conflittuale.
Discorrere del riconoscimento della tutela di diritti soggettivi può certamente assumere un valore non trascurabile, sul piano costruttivo o sul terreno della sistemazione concettuale, ma non cancella il dato reale cui la riflessione giuridica è chiamata ad accostarsi, che è quello della necessità di comprendere lo spessore di ciascuna situazione soggettiva unicamente in vivo, ossia nello specifico contesto di relazione in cui la persona è chiamata ad affermare il suo interesse in una dimensione necessariamente conflittuale o dialogica, senza alcuna pretesa di assolutezza.
Ecco allora che si rende comprensibile la spiegazione del senso ultimo dell’ineludibile ruolo esplicativo della giurisprudenza pratica nella più generale prospettiva dei percorsi del pensiero giuridico contemporaneo.
In questo senso acquista significato l’affermazione secondo cui l’interpretazione giuridica ha perduto la sua essenza di rispecchiamento riflessivo di un ordine dato, per assumere la diversa consistenza di una potenza normativa.
Non potendo più fare riferimento a presupposti certi, occorre riferirsi alla realtà così come questa si propone: in una parola, al problema; occorre partire dalla controversia per intendere in che modo e quale diritto si possa dire, in coerenza al carattere tipico dell’attitudine problematica che consiste nel ricorrere al metodo argomentativo, là dove la vocazione sistematica andava affidandosi al metodo dimostrativo-deduttivo.
Il libro affronta e descrive le tecniche attraverso le quali il giudice è chiamato a incidere, in modo talora determinante, sui contenuti della decisione, tanto attraverso la costruzione del fatto, quanto nel percorso di individuazione della regola del diritto.
Il discorso condotto sulla ricerca e la definizione dei fatti processualmente rilevanti − e si tratta dei passaggi in cui con sensibile raffinatezza Salvatore Patti rivela la fruttuosa ricchezza dell’incontro con il pensiero ermeneutico, attraverso la figura e l’opera di Josef Esser − si sofferma sui temi delle cd. presunzioni giurisprudenziali (e può pensarsi, al riguardo, alla larga importazione del principio res ipsa loquitur o al valore rivestito dalle cd. evidenze circostanziali nella materia della responsabilità sanitaria), sulle ricostruzioni analitiche delle fattispecie, destinate a incidere in modo dirimente sulla distribuzione degli oneri probatori tra le parti, sul deferimento del giuramento, sulla selezione e la valutazione dei dati indiziari.
Quanto alla determinazione della norma applicabile (e ai margini di creatività, sia pure latamente intesa, riconoscibili nell’opera del giudice), è frequente il richiamo nel libro all’operatività delle clausole generali − e ai processi ordinati alla relativa concretizzazione, attraverso la creazione di gruppi omogenei di casi (Fallgruppen) o di standard valutativi − o ancora all’interpretazione delle norme generali o dei concetti giuridici indeterminati.
Pure del riconoscimento del valore normativo dei principi generali (a lungo respinto e combattuto da una certa cultura formalistica) si rinvengono, all’indomani della seconda guerra mondiale, i segni della definitiva ferita inferta al giuspositivismo classico; così come nel ritorno alle clausole generali (o nell’invito a servirsene con larghezza, secondo i programmi sostenuti da ambienti tra i più significativi dei giuristi della seconda metà del XX secolo) si riconosce la sollecitazione ad assecondare, o promuovere, la prevalenza del momento dell’autoregolazione sociale, rispetto a quello della norma autoritativamente imposta dall’alto.
Si tratta di poteri e di prerogative cui sempre più spesso al giudice accade di ricorrere e il cui esercizio pone in modo indifferibile la questione che attiene all’interrogativo di fondo circa i titoli della legittimazione (anche politica) di questo modo di costruire i fatti e di produrre il diritto.
Nel libro torna con insistenza il tema della costruzione giudiziale dei fatti e delle norme applicabili al caso concreto, e si evidenziano i condizionamenti indotti dalla precomprensione (nel senso fatto proprio dalla lettura ermeneutica) e dal rapporto dialettico che il giudice istituisce tra la nozione del fatto e la ricognizione delle norme.
In un passaggio della lezione del libro dedicata da Pietro Rescigno alla discrezionalità del giudice, si sottolinea come questa si leghi indissolubilmente all’uso necessitato che il giudice deve fare di nozioni ricavate da altri ambiti del sapere, siano le scienze della natura o quelle del comportamento umano. Talune formule ricorrenti, come quella dell’abuso del diritto, esprimono in modo molto significativo la possibilità che sistemi di organizzazione e di regolazione dei rapporti, estranei o diversi dal sistema formale della legge statale, valgano a prevalere nel caso concreto deciso dal giudice. Dunque al giudice è richiesto di formarsi una cultura che sappia andare al di là del suo sapere specifico e settoriale: una cultura da apprendere, temprare e sperimentare criticamente nel rapporto dialettico con la società in cui è immerso.
Nel fermarsi al tema dell’abuso, si sottolinea nel libro la preferibilità di interpretazioni capaci di evidenziare l’aspetto laico o idealistico della formula, rispetto ad altre letture d’indole moralistica: sembra emergere la necessità che il giudice sappia farsi capace di ricostruire la ragione storico-evolutiva degli istituti e di colpire comportamenti che tradiscano o rinneghino i valori e le idealità che ciascuna istituzione giuridica rappresenta. Con specifico riferimento al caso Renault (che nel libro ritorna come l’esempio verosimilmente più significativo dell’applicazione, da parte dei giudici italiani, della formula dell’abuso del diritto), viene posta in evidenza la capacità, o almeno l’intenzione, del giudice di comprendere il senso della relazione diseguale tra imprenditori pur formalmente autonomi (e dunque il tentativo di strumentalizzare realtà economiche subalterne in funzione dei disegni della grande impresa), e di lasciar emergere una lettura della legittimità dei comportamenti alla luce di quella ricostruzione sostanziale.
5. Nel discorrere attorno alla cognizione del giudice può assumere un qualche utile significato l’interrogazione sulle strutture cognitive (come una sorta di ‘a priori’in senso kantiano) attraverso le quali il giudice riceve e conforma i fatti sottoposti alla sua attenzione dalle parti.
È un discorso che sembra non discostarsi troppo da quanto la pagina del libro restituisce attraverso la riflessione sui meccanismi della precomprensione, di cui la filosofia ermeneutica (e in particolare la lezione di Josef Esser ricordata da Salvatore Patti) offre preziosi spunti di meditazione.
L’interrogazione sull’identità e sulla formazione di quelle strutture, così come l’indagine sulle origini di quelle precomprensioni, si riassumono, e confluiscono in larga misura, nel tema della formazione culturale del giudice e della natura di quel diritto di cui il giudice stesso si pone come esperto.
Nel capitolo sulle clausole generali e la discrezionalità del giudice, Salvatore Patti, proprio riprendendo una notazione di Josef Esser, sottolinea come nell’esercizio della discrezionalità «rileva il modo di pensare del giudice, perché di fronte alla clausola generale, e nonostante il parametro di riferimento sia costituito dagli stessi valori, cambia il risultato a seconda dell’esperienza e della cultura del giudice».
La formazione del giudice non sembra più confinabile all’acquisizione di una competenza tecnica di conoscenza e di capacità di gestione interpretativa delle norme positive.
Occorre pensare a quella formazione come a un impegno di apertura verso l’acquisizione della conoscenza del diritto come prodotto eminentemente culturale, ossia della sua sostanziale indole simbolica, al pari di ogni altra espressione concreta di elaborazione sociale di senso.
Può riflettersi, in questo quadro, su come la formazione accademica italiana (che, al pari di quella continentale, sconta sul tema un sensibile ritardo culturale, rispetto all’esperienza anglo-americana) si sia venuta affacciando all’analisi e allo studio comparato del diritto e della letteratura, così come del cinema o del teatro (come laboratori etico-morali), ossia all’esame (fuori da ogni inopportuna digressione su presunti ‘divertissement’ di giuristi raffinati) della dimensione culturale del diritto, in cui la cultura si esprime attraverso le azioni sociali, e in cui le strutture di senso appaiono inseparabili dai flussi di comportamento, a loro volta destinati a contrassegnare la realtà sociale come con-testo di continua rappresentazione, interpretazione e costruzione da parte dei soggetti.
Al pari di ogni altro testo letterario (o più genericamente culturale), conviene ribadire come il diritto sia parte integrante di questo ordine simbolico con-testuale, là dove contribuisce a strutturare la formulazione dell’identità collettiva, a guidare l’interpretazione e la trasmissione del sapere e della cultura sociale.
Il ragionamento del giudice nella contemporaneità appare sempre meno commisurato a criteri normativi unitari e valori universalmente condivisi, e sempre più proiettato verso la dimensione intersoggettiva, mirando al conseguimento di un’intesa e, più ancora, alla capacità dei partecipanti all’interazione di orientarsi verso pretese di validità fondate sul riconoscimento intersoggettivo per il tramite di argomentazioni.
In breve, il giudice tende sempre meno a dimostrare e sempre più a persuadere (argomentando).
È proprio su questo piano che si pone il tema (in precedenza sollevato) della legittimazione democratica del giudice.
Più volte torna nel libro l’ammonimento sul rischio costituito dall’assottigliamento, quando non dalla scomparsa, della linea di confine tra la legislazione e la giurisdizione, mentre altrove si pone il tema di un nuovo modello democratico di processo nel quadro delle società complesse.
Possiamo pensare, sul punto, alle numerose e articolate argomentazioni, fondate sul richiamo delle esperienze di Paesi di educazione e di cultura affini alle nostre, cui si affida la motivazione della sentenza elaborata dalla nostra Corte di cassazione sul cd. caso Englaro, pure ripetutamente ricordata nel libro come esempio di un impegno di considerazione e di tutela di diritti e di prerogative della persona del tutto svincolato da prese di posizioni legislative o anche solo da elementari (o appena coerenti) indicazioni della classe politica.
La legittimazione democratica del giudice (che nulla ha a che vedere con la sua legittimazione politico-popolare), in quanto legittimazione culturale, si basa proprio su questa capacità di fondare e di legare insieme le decisioni collettive alla profondità di questa cultura storica, affinché il ragionamento giuridico che si rivolge al presente possa (e sappia) restituire, all’uomo proiettato nel futuro, la dimensione ineliminabile, ma insieme essenziale e preziosa, delle proprie memorie culturali.
Dunque, il giudice non guida (non deve guidare) la realtà, ma è chiamato ad avvertirne e assecondarne il dinamismo e a costruirne i tratti di coerenza con il sistema generale, secondo un criterio inevitabilmente regolativo: pensiamo al controllo di democraticità dei poteri sociali che emergono spontaneamente dal vivo dei rapporti e alla necessità di contenere i rapporti di forza in quadri relazionali giuridicamente strutturati e legittimati.
Da qui il richiamo del giudice – e l’impegno del sistema giudiziario nel suo complesso – a coltivare un’idea della certezza del diritto come nomofilachia liquida, secondo una rappresentazione, dominata da suggestioni di maniera, ma che pure è apparsa nel discorso collettivo dei giuristi.
Il diritto è, nella vita contemporanea, una disciplina culturalmente complessa e articolata, che richiede l’elaborazione continua del difficile rapporto tra sistemi normativi positivi, storia e pensiero sociale sul senso. È dunque la richiesta di un esercizio e di un impegno di apertura e di approfondimento culturale, non occasionale, né distratto.
Nell’affrontare il tema dei principi rivali, Pietro Rescigno torna, tra le pagine del libro, a raccomandare la pratica della saggezza e del compromesso, come insegnamento e lezione superstite della storia.
Si tratta di un appello che è anche un invito a considerare, del diritto perpetuamente in pericolo (secondo l’antico ammonimento di Piero Calamandrei), la natura e la vocazione autentiche di un’arte dell’incontro.
*Il testo riprende l’intervento svolto alla presentazione del volume La genesi della sentenza di P. Rescigno e S. Patti (Il Mulino, 2017), presso l’Università di Siena, il 23 giugno 2017.
**Immagine di copertina: A session at Stockholm city court (John Beer, 1877). Fonte: Wikimedia commons