Magistratura democratica
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Jobs act, la giurisdizione di fronte alle innovazioni normative

di Rita Sanlorenzo
consigliere sezione lavoro della Corte d'appello di Torino
Nell’ambito del convegno: “Riforma o controriforma del diritto del lavoro: solo l’art.18 dello Statuto dei Lavoratori?"
Jobs act, la giurisdizione di fronte alle innovazioni normative

Ogni intervento sul contenuto delle riforme contenute nel Jobs act, e più nello specifico sulle ricadute che le stesse avranno sulla giurisdizione, oggi deve tener conto innanzitutto del fatto che l’iter parlamentare di approvazione della legge delega non si è ancora compiuto. Va detto però che l’obiezione potrebbe sembrare del tutto formalistica, e di pura retroguardia: non si ipotizzano stravolgimenti nel passaggio parlamentare davanti alla Camera in cui le maggioranze sono più solide, e soprattutto, i caratteri fondamentali dell’intervento legislativo sono già stati tracciati nel provvedimento e  più volte ribadita la volontà di portarne a compimento l’iter.

Il testo uscito dalla lettura del Senato presenta una prima, lampante caratteristica. Questa delega è, a detta di molti, l’emblema stesso della crisi del parlamentarismo in Italia: perché se l’art. 76 attribuisce alle Camere il potere/dovere di delegare al Governo la funzione legislativa solo previa “determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”, è fuori di dubbio che il disegno di legge delega – almeno in non poche sue parti, e non secondarie - tradisce il limite costituzionale. Perché in realtà costituisce un clamoroso assegno in bianco, che potrà essere speso dalla maggioranza governativa in termini e modalità di cui sarà assolutamente sovrana. E non dovrà nemmeno rendere conto al successivo controllo parlamentare. E infatti, è al Governo, ed al Governo soltanto, che l’azione “riformatrice” è affidata, senza che il provvedimento di delega possa effettivamente svolgere il ruolo di bussola che la Costituzione gli affida.

Certo, si confida diffusamente che lì, dove veramente si individua il centro decisionale, le cose verranno comunque messe a posto. Pietro Ichino, pur disdegnando il testo della delega che si sta varando, e che come Senatore ha appena votato, che gli appare “così omogeneo per oscurità diffuse e linguaggio buro-politichese al resto della nostra ipertrofica e caotica legislazione del lavoro dell’ultimo decennio”, si consola però nel prevedere che l’intera legislazione del lavoro potrà essere riscritta “in modo incisivo, semplice e chiaro”, secondo il senso di marcia da lui ormai da molti anni auspicato, proprio perché “non è il Parlamento a farlo con le sue 950 penne, ma il Governo con una penna sola”.

In verità, nel disegno di legge delega approvato dal Senato quel che impressiona, ed inquieta, e sta oggi al centro del dibattito, non è solo e tanto quello che c’è scritto, e come vi è scritto. Perché il discorso pubblico, lo scontro politico, la contrapposizione non solo si stanno svolgendo fuori dalle aule parlamentari, ma soprattutto stanno riguardando quello che nella legge delega non c’è. Sicché, nonostante l’interrogativo del titolo del convegno (“solo l’art. 18?”), è proprio di quello di cui tutti parlano, nonostante il silenzio della delega. Ma non è un silenzio neutro.

Sono d’accordo con Silvia Niccolai, costituzionalista, quando scrive su questa rivista che chi parla oggi di un eccesso di delega non riflette sul fatto che potrà bastare, per evitare questo rischio, l’introduzione di una nuova tipologia generale di contratto di lavoro sancendo che ad essa non si applica l'art. 18 (e su questa ipotesi ritornerò più avanti). E’ fin troppo facile immaginare l’adozione di simili scappatoie formalistiche: sì che è fondato ritenere che l'approvazione del Jobs Act abbia rappresentato, “più che un percorso che sconsideratamente si è gettato verso un rischio di incostituzionalità, un consapevole, diremmo sfacciato, caso di eccesso, o abuso, del potere di delegazione”.

E questa non è una premessa che non ci riguarda.

Noi ci troviamo oggi a dover rispondere, forse tardivamente, alla domanda che ci pone il titolo del convegno, quella cioè se sia veramente venuto il momento di andare oltre, di ripensare il complessivo sistema delle tutele tradizionali  nel rapporto, e soprattutto, nel mercato del lavoro. E’ un’occasione decisiva, determinante. Non imprevedibile, sapevamo che sarebbe arrivata, ed eccola. Purtroppo, la si consuma proprio mentre l’organo rappresentativo della volontà popolare abdica alla funzione di cui è classicamente investito, quella legislativa.

Eppure, un dibattito parlamentare ampio e senza reticenze sarebbe stato indispensabile in occasione del grande cambiamento. Perché sarebbe stato dovere del Parlamento fare il punto su quelle che sono state le politiche sul lavoro di questi ultimi anni, le scelte, e soprattutto, i risultati. Il Legislatore si sarebbe dovuto mettere finalmente a confronto con i dati che oggi rappresentano il lavoro: l’aumento della disoccupazione – soprattutto giovanile –, la perdita di reddito, la precarietà dilagante.

Avrebbe dovuto considerare che a questo siamo giunti dopo questa sequela di interventi sulle regole, volti a liberalizzare il mercato, ad eliminare vincoli, a ampliare la possibilità di accedere a forme di lavoro “alternative” che hanno consentito sempre di più scelte imprenditoriali che, come scrivono Mariapaola Aimo e Daniela Izzi, hanno frammentato le organizzazioni produttive per riarticolarle nella prospettiva del “comprare” anziché del “fare”.

Avrebbe pur dovuto valutare che la responsabilità del tanto famigerato “dualismo” del mercato non può essere seriamente addossata ad una categoria di lavoratori contro l’altra, come spregiudicatamente si continua a fare da più parti per giustificare il livellamento al basso che si prefigura: perché invece la responsabilità è solo, e tutta, di chi quelle scelte ha compiuto e portato avanti.

E questa abdicazione del legislativo si compie proprio in un modo clamoroso e svilente per la stessa funzione parlamentare.

E allora, al fine di trattare il tema dato, occorre superare anche un secondo motivo di imbarazzo: più che con i testi usciti dalle aule parlamentari (per quanto non definitivi), occorre misurarsi con le interviste televisive in questo o nell’altro talk show, con gli sms riportati dai giornali, con le lodi entusiastiche all’azione di governo del Presidente di Confindustria, ma in fondo anche con il milione di persone in piazza a San Giovanni.

Tutti parlano, usando codici e soprattutto, accenti diversi, della stessa cosa. Ed è dovere che con questa realtà sin da ora la giurisdizione si misuri, se non vuole dar di sé l’immagine più recessiva e chiusa che le si possa attribuire, quella di un ordine professionale tutto ripiegato su se stesso e sulla difesa delle sue prerogative di status, che non bada alle trasformazioni che intorno si susseguono.

Se, allo stato, dal testo del Jobs Act ben poco si ricava di quello che potrà essere la nuova collocazione della giurisdizione nei conflitti che agiteranno il mondo del lavoro, sono stati invece chiarissimi gli interventi, ancorché irrituali, del Presidente del Consiglio: secondo cui non deve essere un giudice a decidere se sussiste o meno la giusta causa di licenziamento, ovvero, raccogliendo un suggerimento contenuto in sms, il giudice sull’indennizzo al lavoratore “non ci deve mettere becco”.

Sembrano gli slogan propagandistici di un ritorno alla ribalta del licenziamento ad nutum, un revival degli anni ‘60 all’epoca precedente la legge n.604/66 che però, per tornar di moda, ha bisogno di superare i vincoli che comporta la Carta di Nizza, recepita nel Trattato di Lisbona, all’art. 30, là dove si afferma il principio della tutela contro i licenziamenti ingiustificati.

A meno di voler riproporre la vecchia (ma non si doveva cambiare verso?) soluzione del ricorso ad arbitri, già peraltro smentita dalla Corte costituzionale in numerose decisioni (v. da ultimo la sent. n.221/2005, per cui è la “libera scelta delle parti il fondamento di qualsiasi arbitrato, con l'ulteriore precisazione che l'arbitrato può ritenersi effettivamente non obbligatorio solo quando sia consentito a ciascuna delle parti in contesa, con decisione anche unilaterale, di adire il giudice ordinario) e soprattutto, oggetto dell’attenzione del Presidente della Repubblica nel messaggio del 31 marzo 2010 con cui aveva rinviato alle Camere il ddl poi destinato a diventare la legge n.183/2010, ma solo a seguito di un forte ridimensionamento della originaria possibilità di apporre ai contratti di lavoro la clausola arbitrale. Quindi, un terreno indubbiamente scivoloso, su cui i futuri estensori dei decreti delegati dovranno approfondire le implicazioni tecnico giuridiche (anche di carattere costituzionale).

Non è il caso di procedere oltre nell’esame di mere ipotesi che riguardano il possibile ambito di riforma: qui ed ora è con i fatti che bisogna misurarsi.

E quindi, lasciando perdere sms, tweet e comparsate tv, se è ai fatti che si deve badare, quelli del Governo Renzi sin dall’esordio confermano la presenza di un pensiero dominante che è quello per cui l’occupazione si rilancia (non con gli investimenti, o con la lotta alla corruzione, ma) con l’esclusione del controllo di legalità. Parlo dell’intervento legislativo sui contratti a termine, rispetto ai quali con il decreto Poletti, poi convertito nella legge n.78/2014, è stato escluso l’obbligo della formalizzazione della causale per l’intero arco di durata (tre anni).

Un intervento che ha già determinato due denunce alla Commissione UE per violazione dei limiti al contratto a termine imposti dalla direttiva n.1999/70/CE, di recepimento dell’Accordo Quadro CES UNICE CEEP del 18.3.1999, e che comunque ha segnato la piena liberalizzazione del contratto a tempo determinato per tutto l’ambito temporale di sua utilizzabilità.

Già in quell’occasione era naturale chiedersi – ed ancora più lo è adesso  – quale fosse il senso di marcia che si voleva dare al diritto del lavoro, una volta che uno dei punti qualificanti della grande riforma, il Jobs act appunto, viene individuato in quel famoso contratto di lavoro “a tutele crescenti” che in pratica dovrebbe rappresentare una sorta di allungamento del periodo di prova, prima della stabilizzazione. Contro questa ipotesi, anche le ali più oltranziste del sindacato hanno mostrato aperture significative, purché si mantenga la pienezza delle tutele una volta raggiunta l’anzianità di servizio fissata dal legislatore delegato (non c’è limite nella delega).

Pare invece che proprio qui si annidi malignamente la volontà di abbattere il baluardo dell’art. 18: le tutele saranno crescenti, sì, ma destinate comunque a rimanere graciline e malferme, di fronte alle più robuste sorelle che rispondono ai rapporti a tempo indeterminato instaurati prima della riforma.

Innanzitutto una domanda: questa diversità di regime non vale forse a creare un nuovo dualismo, e ad aggiungere discriminazioni tra lavoratori “nuovi” e quelli “vecchi”, invece di eliminare o almeno restringere quelle che già ci sono e tanto scandalo (un po’ peloso) stanno sollevando?

E ancora: come è immaginato, nel normale svolgersi delle dinamiche del mercato, il rapporto tra contratto a termine e contratto a tutele crescenti? Sarà la differenza dell’onere contributivo a far pendere la contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare bilancia a favore del secondo? Ricordiamoci però che questa è una strategia già seguita nell’immediato passato, senza che peraltro abbia mai conseguito risultati apprezzabili: il contratto a termine, ora che non ha più bisogno di poggiare su ragioni oggettivamente temporanee, e che può essere spezzettato quasi illimitatamente in proroghe e riassunzioni fino al raggiungimento del tetto temporale, conferisce davvero al datore di lavoro la possibilità di licenziare senza motivi. Basta che si compia il termine. Per quanto ridotte, non dovrebbero essere nulle le tutele offerte dalla nuova tipologia di contratto a tempo indeterminato: e quindi l’assunzione precaria ha pur sempre un dato sostanziale di appetibilità che l’alternativa non offre.

E così, i solchi, invece di essere spianati, si diramerebbero ulteriormente, e lungi dall’arrivare ad una semplificazione, il quadro si andrebbe a complicare ed a appesantire: anche perché non è per nulla tranquillizzante la previsione della delega (alla lettera a) del comma 7) che al Governo parrebbe attribuire  un mero compito di studio e di ricognizione (quello che ragionevolmente può portarsi a termine nei sei mesi di validità della delega) a proposito di “tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali”.

Quando qui sì sarebbe indispensabile un’azione immediata e radicale di disboscamento e di razionalizzazione, capace di evitare questo supermarket delle forme contrattuali che ha solo contribuito a creare precarietà, sì, ma anche abuso.

Sulle mansioni, e sulla revisione della loro disciplina, la delega nella prima parte (lett. d) co.7) prevede che  le nuove modalità possano riguardare casi “di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento”.

La ricollocazione sembra costituire potestà unilaterale del datore di lavoro, salvo la presenza di criteri da individuarsi, che dunque esclude, ad una prima lettura, la necessità del consenso del lavoratore, sempre richiesta dalla giurisprudenza per salvare il patto avente ad oggetto la dequalificazione (v. ad es. sent. 2375/2005: il patto di demansionamento che, ai soli fini di evitare un licenziamento, attribuisce al lavoratore mansioni, e conseguente retribuzione, inferiori a quelle per le quali era stato assunto o che aveva successivamente acquisito, prevalendo l'interesse del lavoratore a mantenere il posto di lavoro su quello tutelato dall'art. 2103 cod.civ., è valido non solo ove sia promosso dalla richiesta del lavoratore - il quale deve manifestare il suo consenso non affetto da vizi della volontà - sibbene anche allorché l'iniziativa sia stata presa dal datore di lavoro, sempreché vi sia il consenso del lavoratore e sussistano le condizioni che avrebbero legittimato il licenziamento in mancanza dell'accordo).

Non basta: la delega apre ad “ulteriori possibilità”, da individuarsi dalla contrattazione collettiva anche aziendale. Ciò che peraltro è già ampiamente attuabile in applicazione dell’art. 8 della l. 148/2011 che, quello sì, ha sovvertito l’intera gerarchia delle fonti di diritto del lavoro. Questa norma consente nel più ampio spettro delle materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, tra cui specificamente (lett. b) del co.2) le mansioni del lavoratore, la sottoscrizione di specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori, potendo operare “anche in deroga alle disposizioni di legge ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali”.

Una volta che è consentito l’aggiramento alle rigidità della legge, è normale che per quel passaggio si incanali l’iniziativa che punta alla messa nel nulla del principio dell’art. 2103 c.c.: sì che anche sul punto, il Jobs act più che aprire squarci di futuro, si attesta soprattutto sulla traccia di chi a manomettere il sistema delle garanzie del diritto del lavoro aveva già provveduto.

E’ invece troppo timida la previsione dell’introduzione “eventualmente anche in via sperimentale”, del compenso orario minimo per rapporti di lavoro subordinato e di collaborazione coordinata e continuativa (figura che per la verità risulta soppressa fin dal 2003, sostituita dalle collaborazioni a progetto), nei settori non regolati da ccnl (lett. f).

La vertiginosa perdita di redditività del lavoro di questi anni, e l’esperienza di molti paesi europei (da ultimo, la celebrata Germania) dovrebbe suggerire l’introduzione di un salario minimo universale, per ogni tipo di lavoro e anche per gli ambiti coperti dalla contrattazione collettiva. Perché il legislatore dimentica che anche tutto questo ambito, pur assistito dalla garanzia dell’art. 36 della Costituzione, è oggi variamente percorso dalle scorribande consentite dagli accordi territoriali ai sensi del già citato art. 8 che viene utilizzato per dare copertura  ad operazioni di riduzione “concordata” della retribuzione a livelli inaccettabili (si parla di compensi orari di 3,5/4 euro l’ora).

E questo è il perverso effetto, tra i tanti, di una norma sciagurata, che qualche commentatore aveva inizialmente svilito considerandola una tigre di carta, ma che come un veleno a rilascio lento sta via via inquinando il sistema della contrattazione. Perché quello che è venuta meno è la copertura essenziale ad ogni livello di contrattazione, la prerogativa qualificante del diritto del lavoro, ossia la sua inderogabilità.

E si arriva al punto conclusivo. In definitiva è questa la scelta di campo che il legislatore deve compiere: se lasciare che il diritto del lavoro sopravviva con l’attributo specifico che gli compete, ossia quello di garantire protezione alla parte strutturalmente debole, non lasciandola da sola nell’affrontare la forza economica della sua necessaria controparte; magari sperimentando tutele nuove, per ridurne altre, tenuto conto della ormai strutturale mobilità del lavoro e del normale sviluppo della vita professionale del lavoratore che al “posto fisso”, realisticamente, non guarda più con interesse esclusivo.

Oppure decidere se farne una branca del diritto commerciale, in cui c’è chi offre quello che ha, forza – lavoro, e c’è chi compra secondo il bisogno. E per tornare al tema specifico oggetto dell’intervento, occorre affermare senza esitazioni che – come rivelano le tante battute del Presidente del Consiglio - la fine del diritto del lavoro comporta anche, come inevitabile conseguenza, la fine del giudice del lavoro. Simul stabunt, simul cadent

Un giudice, ed il suo processo, forgiati per difendere quella che uno dei più acuti e profetici lettori di quanto è accaduto ed accadrà nella nostra civiltà a proposito del lavoro, Luciano Gallino, ha definito “la cittadella del diritto del lavoro”: costituita da un sistema di regole generali, certe e rigide, al riparo delle quali è stato possibile che dello sviluppo e della crescita dell’economia italiana, abbiano goduto non solo i soliti privilegiati, ma anche molti appartenenti alle realtà sociali e lavorative più marginali.

Il Jobs act nella sua attuazione governativa segnerà un ulteriore avanzamento nel percorso che è stato intrapreso ormai da tempo, tentando per altro verso di supplire a questa avanzata con le tutele ed i sostegni che verranno forniti al singolo “fuori” dal rapporto. Ma all’interno del rapporto, osservando quel che è avvenuto in questi anni, la stessa ricetta già più volte applicata, e qui riproposta in dosi più massicce, non servirà ad accendere la ripresa economica, e tantomeno, a ridare dignità alla condizione di lavoratori.  

 

03/11/2014
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