1. Premessa
Lo stato di emergenza per ragioni di sanità seguito all’epidemia da coronavirus, dopo aver aleggiato sinistro sulle aule di giustizia per oltre un mese – dal 31 gennaio, giorno in cui il Governo lo ha proclamato –, si è abbattuto sul sistema giudiziario, come una valanga che tutto travolge e seppellisce, il 9 marzo 2020 quando, col dl n. 11/2020, l’attività giurisdizionale è stata “sospesa” con limitate eccezioni connesse o allo stato di restrizione della libertà personale per il processo penale o alla vulnerabilità del destinatario della tutela per il processo civile.
Da quel giorno atti di normazione primaria e secondaria si sono susseguiti frenetici e talvolta non ben coordinati tra loro, rallentando fin quasi all’immobilità, e un po’ a macchia di leopardo, la vita del Paese. Provvedimenti, che individuano il cd. “lavoro agile” (approssimativa traduzione di smart work corrispondente piuttosto a WFH – work from home) come modalità primaria di svolgimento dell’attività lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e la fruizione delle ferie residue del 2019 entro il mese di aprile di quest’anno, si sono sommati alla sospensione delle udienze per ridurre al minimo il funzionamento della macchina giudiziaria e, con lei, della Giustizia. Un evento traumatico in qualunque sistema, ma specialmente nello stato di diritto, che, dall’Unità d’Italia e per alcuni Stati pre-unitari fin da prima, si era verificato solo in aree ben circoscritte, colpite da catastrofi naturali come i terremoti e le alluvioni, ed era stato superato in tempi ristretti.
La natura pervasiva e aggressiva del contagio da virus, l’azione necessaria per contenerne la diffusione, l’indicibile sofferenza che ha colpito in particolare le regioni del Nord, la malattia e i lutti, hanno imposto la tutela della salute individuale e collettiva come obbiettivo primario della politica e dei consociati.
Il cuore e la mente di ciascuno si rivolgono alle vittime e a chi, medici e personale sanitario, lotta con determinazione in quella che – per numero di contagiati e di morti e per l’impatto sulle strutture sanitarie e su medici, infermieri e operatori tutti della sanità – è una vera e propria “crisi umanitaria”, come quelle che, almeno nel secondo dopoguerra, avevamo visto solo in Paesi in via di sviluppo.
Dobbiamo ora porci una domanda: la Giustizia può essere messa in quarantena? Si può affrontare una crisi umanitaria – con la radicale compressione delle libertà costituzionali cui stiamo assistendo – senza giustizia?
Mi dichiaro subito: la mia risposta è no.
Nelle situazioni di emergenza le persone vulnerabili lo diventano ancora di più: disagio abitativo, lavorativo, psicologico, sanitario, scolastico si esasperano e l’età avanzata diviene fattore di rischio. Pur nell’ammirevole sforzo del decreto “Curaitalia”, le piccole imprese, gli artigiani, i professionisti rischiano la disfatta economica. Nel chiuso delle case, la violenza domestica germina come l’erba cattiva[1]. La convivenza civile è minacciata.
Non c’è civiltà senza giustizia. Non c’è democrazia senza giustizia.
Lo dico con profondo rispetto per chi, negli uffici giudiziari, si è ammalato, è mancato, rischia di ammalarsi: se possono stare aperti il tabaccaio e il giornalaio, se i corrieri continuano a trasportare beni di consumo acquistati online nei pomeriggi di noia, se le forze di polizia e il personale dei luoghi di detenzione continuano a fare il loro dovere, se i supermercati sono aperti, deve essere aperta (con le cautele necessarie) anche la Giustizia.
2. La reazione degli uffici giudiziari e delle istituzioni
Gli uffici giudiziari hanno reagito alle misure dell’emergenza in modo variegato, in stretta connessione con la localizzazione dell’ufficio, le risorse umane e materiali disponibili, il supporto ricevuto dalle altre istituzioni.
Il 9 marzo sono stati adottati i primi provvedimenti organizzativi delle udienze, cui ne sono succeduti altri dopo il dl n. 18/2020 accompagnati dalle misure assunte di concerto coi dirigenti amministrativi per l’accesso ai palazzi di giustizia e alle procure, il funzionamento dei servizi non digitali, il deposito degli atti urgenti. La visita ai siti dei Tribunali ne offre ampia esemplificazione.
Percorrendo mailing-list e chat (di presidenti, penalisti, civilisti, giudici tutelari e della famiglia …) si è colto fin da subito l’impegno per assicurare il servizio, soprattutto da parte di chi, addetto alle funzioni non sospese (giudici tutelari e giudici penali), si è trovato in prima linea, ha cercato soluzioni e pensato a come realizzare nel modo più efficace nuove modalità operative – in particolare videoconferenze e trattazioni scritte. E’ stato allora un fiorire di modelli per pct scambiati da nord a sud e da est a ovest, di tutorial per utilizzare Microsoft Teams e Skype for Business, strumenti che il Ministero ha messo tutti rapidamente in condizione di utilizzare. Ci son stati colleghi che, usi a lavorare in ufficio, si sono risoluti a equipaggiarsi con linea veloce e un nuovo performante computer. I portatili dell’ufficio – diventati all’improvviso indispensabili per le videoconferenze e per lavorare da remoto in consolle – hanno ripreso vita. Si son visti correre i tecnici informatici da un giudice all’altro e tra le cancellerie per aiutare tutti e possibilmente allo stesso tempo. Il personale amministrativo ha fatto mostra di fantasia e spirito di adattamento predisponendo progetti di “lavoro agile” coi dirigenti amministrativi. Le camere di consiglio e le consultazioni in video tra colleghi, tra presidente e presidenti di sezione, con l’Ordine e le forze di polizia son diventate improvvisamente non solo uno strumento professionale essenziale ma anche un modo per consolidare la comunità giudiziaria e sentirci uniti in uno sforzo comune essenziale.
Più differenziate, o meglio più differenziate in modo espresso ed evidente, sono state le reazioni dei dirigenti degli uffici. Mi riferisco soprattutto ai tribunali e soprattutto al settore civile, posto che per il penale il campo sottratto alla sospensione è chiaramente delimitato con riferimento alla condizione di privazione di libertà dell’imputato e tenuto conto della siderale distanza digitale che divide i due grandi centri dell’attività giurisdizionale.
Alcuni tribunali hanno cercato di garantire il massimo col minimo rischio, utilizzando tutte le potenzialità del processo civile telematico, stabilendo priorità per il personale in presidio nelle cancellerie civili, adottando una nozione ampia di urgenza rilevabile d’ufficio, interpretando l’espressione “alimenti o obbligazioni alimentari” di cui al comma 2 dell’art 2 dl n. 11/2020 e 83 dl n. 18/2020 nel senso reso chiaro dalla lettera della legge (per cui le due espressioni non possono far riferimento ad un unico istituto), dai lavori preparatori (la relazione al dl n. 18/2020), dal contesto europeo e internazionale (Reg. Eu e Conv. de L’Aja sulle obbligazioni alimentari) comprendendovi anche la più parte delle cause in materia di famiglia (separazioni, divorzi, procedimenti ex art. 337 bis cc). Tra questi, con unanime accordo, il mio ufficio (che cito non per pretesa qualità ma per la conoscenza diretta)[2] .
Altri hanno fatto la scelta opposta: riduzione delle attività al minimo sulla base di una interpretazione restrittiva delle disposizioni del menzionato comma 2 fino a considerare obbligatoria e non facoltativa la sospensione, vietato il deposito di provvedimenti in procedimenti sospesi da parte dei magistrati, compresi i provvedimenti di rinvio ex officio, non accettazione nel senso di rifiuto di atti di parte in procedure non sospese o qualificate urgenti dal difensore. Un esempio per tutti, il Tribunale di Torino[3] .
Varie le sfumature operative tra i due esempi.
Le ragioni che portano i dirigenti degli uffici ad adottare misure diverse sono almeno tre: 1) la specifica situazione sanitaria del circondario; 2) la preoccupazione che una legislazione a maglie larghe che lascia ampi poteri ai dirigenti dia luogo a disparità di trattamento tra territori, per cui si può tendere a farne un uso parco; 3) il diverso bilanciamento tra i diritti fondamentali in gioco (art. 24 e 32 Cost.).
É indubbio d’altra parte che la legislazione d’urgenza ha scelto una strada di flessibilità – pur nel rispetto delle prescrizioni dell’autorità sanitaria – per consentire soluzioni che, adattandosi alle particolarità del caso, diano al cittadino il massimo di tutela possibile.
Gli interventi del Csm. Il Consiglio Superiore della Magistratura, fin dall’inizio della crisi sanitaria e della dichiarazione dello stato di emergenza, nonostante le difficoltà operative che accomunano tutte le istituzioni, ha fornito ai magistrati e ai dirigenti degli ufficiali giudiziari linee guida e raccomandazioni, in un’ottica sia di supporto alle singole giurisdizioni che di armonizzazione delle prassi applicative delle norme, assai generiche, della legislazione d’urgenza (dl n. 11 e n. 18/2020).
L’ultimo intervento in ordine temporale risale al 26 marzo scorso, quando, nel corso di una seduta straordinaria del Plenum[4], che si è svolta anche grazie agli applicativi per la videoconferenza e che può essere riascoltata su Radio Radicale[5], sono stati approvati il parere sui decreti legge per contrastare la diffusione del cd. Covid-19 e nuove linee guide, inglobanti le precedenti.
Nella prima parte, la delibera effettua una ricognizione della disciplina dell’attività giudiziaria nella vigenza dell’emergenza e ne sottolinea le finalità: ridurre al minimo i contatti personali, eliminare gli effetti negativi (decadenza, prescrizione, inammissibilità…) derivanti dal differimento della maggior parte della attività giudiziarie, assicurare il servizio della giustizia, mantenendo i presidi essenziali ed indifferibili da assicurare ai cittadini. Sottolinea quindi l’impossibilità tecnica di gestire da remoto i registri informatici della cognizione civile e penale (su cui si può operare solo utilizzando la rete della Giustizia), la quale implica che attività pre- e post-udienze indifferibili, lo scarico degli atti giudiziari digitali e il deposito dei provvedimenti giudiziali possono essere effettuati solo da personale fisicamente presente in ufficio e non con modalità di “lavoro agile” con l’ulteriore conseguenza che le limitazioni agli spostamenti delle persone e alla presenza negli uffici del personale della pubblica amministrazione ha un impatto proporzionale sulla capacità di dare giustizia dell’ufficio giudiziario.
Seguono indicazioni per i dirigenti degli uffici giudiziari in ordine alle misure operative per la fissazione e la trattazione delle udienze civili e penali: digitalizzazione, udienze da remoto e trattazione scritta per il settore civile; udienze non differibili da remoto e comunicazioni scritte tra uffici, per il settore penale; per entrambi i settori viene raccomandata la stipula di protocolli con l’avvocatura e l’adozione dei provvedimenti organizzativi nelle forme della procedura partecipata. Per facilitare il lavoro dei dirigenti, vengono messe a disposizione “proposte di protocollo” per le udienze civili tramite collegamento da remoto, per udienze civili tramite trattazione scritta, per la videoconferenza nel processo penale, le udienze di convalida e le udienze per giudizi direttissimi.
A dire il vero, si tratta di provvedimenti, al pari del parere sul dl n. 18/2020, piuttosto deludenti, almeno per chi scrive. Infatti, niente si dice sulla possibilità dei capi degli uffici di incidere con proprio provvedimento sulla disciplina dei codici di procedura (possibilità a dir poco imponente quanto alla procedura civile), sulle sue finalità, sui limiti, per concentrarsi su tecnicalità – gli indirizzi mail, cosa scrivere nel verbale, cosa fare se la connessione cade o non funziona – superabili con una rapida riunione di sezione, l’elaborazione di qualche modulo, un aperto confronto col CdO, il tutto condito con la flessibilità e il buon senso che una situazione nuova richiede da tutti. Sembra più un modo per rassicurarsi collettivamente che per utilizzare al meglio gli strumenti che abbiamo. Trattandosi del resto di un approccio condiviso dal Cnf, lo stesso sarà sicuramente supportato da buone ragioni.
Quanto all’organizzazione dei servizi, il Csm raccomanda l’adozione di turni dei magistrati per le attività urgenti e indifferibili (da svolgersi prevalentemente da remoto), prevedendo che i magistrati non impegnati nei turni sono comunque in servizio “impegnati nello smaltimento del lavoro già introitato e dell’eventuale arretrato, nonché nello studio e nella preparazione dei fascicoli e degli affari di futura trattazione o, ancora, nell’attività di formazione organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura ".
Seguono disposizioni sulle applicazioni infra distrettuali per supportare uffici che fronteggiano specifiche situazioni di difficoltà.
Infine si prevede che i Consigli Giudiziari continuino la loro attività in videoconferenza limitatamente alle pratiche urgenti. Il termine per il deposito delle proposte tabellari è prorogato al 31 dicembre 2020. I programmi di gestione sono sospesi.
Gli interventi del Ministero della Giustizia. Il rilascio delle licenze d’uso per Skype for Business e Microsoft Teams a tutti i magistrati; l’estensione di Teams a tutti i magistrati onorari e presto a tutti i giudici di pace; l’elaborazione di tutorial per la “stanza virtuale”; la formazione con webinar per l’utilizzo di Teams; la tempestiva emanazione delle determinazioni Dgsia per gli strumenti utilizzabili per le videoconferenze; l’apertura della piattaforma e-learning del Ministero (inizialmente destinata al concorso per funzionari) a tutto il personale amministrativo e anche ai magistrati, sono stati interventi di grande supporto. Ugualmente, per i dirigenti amministrativi e i capi degli uffici, le dettagliate indicazioni per l’attuazione del “lavoro agile”. Certamente, quest’ultimo implicherebbe, per essere veramente efficace, l’accesso da remoto ai registri informatici, attualmente gestibili solo dall’ufficio con la rete giustizia. Si tratta evidentemente di una trasformazione non realizzabile nei tempi imposti dall’emergenza ma, come indicato anche dal Csm, la strada da percorrere appena possibile.
La Scuola Superiore della Magistratura. Nel momento in cui una guida ideale (in senso virgiliano e non leaderistico) sarebbe stata tanto necessaria, per i Mot prima di tutto ma anche per i magistrati più anziani, per i tirocinanti, per gli avvocati che da tempo partecipano ai nostri corsi, la Scuola, la nostra casa comune, è rimasta silente. I corsi sia centrali che decentrati fissati fino al 1 luglio 2020 sono rinviati a data da determinarsi, i MOT, la cui formazione iniziale è già tanto compressa, hanno perso un mese e solo dal 30 marzo inizieranno attività di formazione a distanza.
Pensare di perdere un intero semestre di formazione non sembra un’opzione accettabile. La nostra Scuola dovrebbe seguire l’esempio delle università e realizzare attività, anche di formazione permanente, a distanza tramite Teams ma anche utilizzare l’ampio patrimonio di moduli e-learning elaborati all’interno della Rete Europea di Formazione Giudiziaria e dei corsi HELP del Consiglio d’Europa tradotti e adattati al sistema italiano, tra cui un bellissimo corso in materia di articolo 8 Cedu (diritto alla vita familiare), realizzato anni fa in collaborazione con l’Università di Torino, che potrebbe tornare molto utile, per evitare violazioni e futuri ricorsi, vista la compressione del diritto di visita che molti genitori stanno subendo in questi tempi difficili.
3. La posta in gioco
Non sappiamo oggi se il termine di sospensione degli affari civili e penali terminerà il 15 aprile, come indicato nel dl n. 18/2020, o se sarà ulteriormente prorogato. Ugualmente non sono ancora noti i provvedimenti che verranno adottati sulla base del DL n. 19/2020, che potrebbero introdurre restrizioni differenziate per aree territoriali.
Dobbiamo nondimeno, come magistrati, arrivare alla fine del periodo di sospensione con un chiaro progetto per l’ufficio, frutto di ampia consultazione, che abbia come obbiettivi: la ripresa graduale dell’attività ordinaria, la riespansione delle garanzie, la risposta alla domanda di giustizia, un’azione risoluta per evitare il formarsi di ulteriore (rispetto a quello già esistente) arretrato.
In gioco ci sono la tutela dei diritti fondamentali, la fiducia dei consociati, il rispetto delle altre istituzioni e delle categorie che con noi lavorano e condividono un’idea democratica di giustizia. Ma in gioco c’è anche qualcosa di più: lo stato di diritto di cui la giustizia è un pilastro portante.
Far aleggiare l’idea che un tribunale non è importante quanto un giornalaio o un tabaccaio non è pericolosa, è suicida.
4. Che fare
La difficoltà del tempo che abbiamo passato e che ancora ci attende, il dolore profondo di cui è impregnato, non ci devono scoraggiare.
Dobbiamo chiedere, e il Csm deve essere il primo a farlo assieme all’Anm, al Ministero della Giustizia di continuare sulla strada che ha intrapreso, di fornirci i mezzi tecnici perché, soprattutto nel settore penale, le nuove tecnologie permettano la trattazione dei processi con le migliori garanzie per gli imputati e per la difesa, di mettere in campo tutti gli strumenti che possono rendere il “lavoro agile” una realtà di qualità; alla Scuola di ritrovare la sua voce; alle autorità sanitare di aiutarci con direttive sicure e strumenti per attuarle; al legislatore di chiarire, in sede di conversione dei decreti legge, i molti dubbi che ne sono nati regolando nel modo più certo possibile le modifiche procedurali imposte dall’emergenza.
Ma dobbiamo anche attuare le indicazioni che ci vengono dal dl n. 83/2020 per il periodo successivo alla sospensione. É mia convinzione che dobbiamo farlo senza timore di realizzare difformità di quantità e qualità della tutela tra distretto e distretto perché è la conseguenza della situazione del Paese e del continuo evolversi e adattarsi della normativa primaria e secondaria. Dobbiamo farlo, ancora, con spirito positivista: l’ingresso massiccio di tecnologia e digitalizzazione nella vita giudiziaria sarà – razionalizzato e adattato sulla base delle lezioni che questo periodo ci darà – irreversibile; le esperienze che faremo soprattutto nella gestione del processo civile potranno indicarci vie di semplificazione per il futuro. Un processo scritto, a differenza del processo orale e concentrato, è un luogo dove i poteri ufficiosi hanno meno spazio, dove il ruolo direttivo del giudice, i suoi interventi – autorevoli o autoritari – verso le parti sfumano fino a sparire, dove il potere dispositivo (sul contenuto e la direzione della causa anche se non sui tempi del processo) rirpende forza. I mesi futuri, i risultati che ne verranno potranno forse mettere le basi per nuovi utili interventi per il processo civile.
Se la capacità di gestire processi con detenuti con le modalità dell’emergenza sarà molto legata alle risorse – anche materiali – che avremo a disposizione, e gli effetti dell’emergenza non potranno che implicare un generale rallentamento della giustizia penale (da gestire tenendo conto delle priorità fissate nelle tabelle e nel programma organizzativo), diversa è la situazione del settore civile. Qui il processo civile telematico, la disponibilità di consolle da remoto, la digitalizzazione di tutti gli atti di cui all’art. 83 11° co dl n. 18/2020 (e già prima dal dl n. 11/2020), unite alle modalità di trattazione scritta e a distanza consentono una ripresa in tempi tendenzialmente brevi della piena attività. L’unico limite potrebbe essere costituito da una perduranza delle modalità in “lavoro agile” oltre il periodo di sospensione ma può legittimamente attendersi che durata della sospensione e del lavoro agile verranno allineati. Diversamente potrà provvedersi calibrando la composizione dei presidi e stabilendo criteri di priorità per l’accettazione degli atti e dei depositi; la non tenuta delle udienze, col carico di lavoro pre- e post- che queste comportano, compenserà in parte l’aumento delle attività di scarico con adempimenti conseguenti.
In una tale ottica, è mia convinzione che sia indispensabile, per il processo civile, riempire di contenuti giuridici le espressioni “trattazione scritta” e “trattazione a distanza” e in questo le linee guida avranno un ruolo centrale.
Come contributo al dibattito che in questi giorni ci occupa, riporto, per sollecitare contributi, a mero titolo di esempio e limitatamente al settore civile, la bozza di linee guida elaborata nel mio ufficio col contributo di tutti i colleghi e ancora all’esame del Consiglio dell’Ordine (e quindi soggetta a possibili modifiche). L’intento è stato quello, come ha ben sintetizzato nei nostri scambi uno dei giudici del lavoro, Vincenzo Turco, di mantenere “conforme” al diritto questa inusitata esperienza giuridica, preservandola da gravami futuri, facendo sì “che le nuove disposizioni cadano come un sul corpo di un processo che rimane inalterato nei suoi lineamenti essenziali, con tutta la sua provvista di garanzie”:
- Tenuto conto della possibilità prevista dall’art 2, 2° co. lett. h) dl n. 11/2020 di sostituire la trattazione orale con la trattazione scritta per le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, per le seguenti tipologie di udienza la trattazione sarà effettuata tramite scambio e deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni:
- Prima udienza di trattazione ai sensi dell’art. 183 cpc, salvo che il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, ritenga necessario procedere alla discussione orale di eccezioni pregiudiziali e preliminari o idonee a risolvere il giudizio o di istanze di concessione della provvisoria esecuzione di D.I. opposto o di emanazione di ordinanza ex art. 186 bis e ter cpc;
- Udienza per le decisioni istruttorie ex art. 183, 7° co cpc;
- Udienza di precisazione delle conclusioni;
- Udienza per la discussione finale nei procedimenti ex art. 420 cpc;
- Prima udienza nel proc. ex art 702 bis cpc;
- Udienza di comparizione nei procedimenti camerali – compresi quelli presidenziali e collegiali –, sommari e cautelari, salvo che il giudice, d’ufficio o su istanza di parte, non ritenga necessaria la comparizione delle parti per sentirle liberamente o la discussione orale dei difensori;
- Udienze prefallimentari, udienze collegiali in camera di Consiglio relative alle procedure di concordato preventivo, udienze di verifica dello stato passivo, udienze di approvazione dei conti della gestione ex art. 116 l.f;
- Udienze relative alle procedure esecutive immobiliari;
- Prima udienza di trattazione davanti al Giudice di Pace; nel caso di domanda proposta verbalmente, il giudice fissa, nel processo verbale, i termini per le note/conclusioni per l’udienza;
- Con riferimento alla prima udienza di trattazione nel processo ordinario di cognizione, le note scritte dovranno essere depositate dai difensori almeno due giorni prima dell’udienza già fissata (per consentirne l’accettazione da parte della cancelleria); se una delle parti si costituisce in giudizio dopo la scadenza di tale termine il giudice, prima di provvedere, assegnerà ulteriore termine non superiore a 3 giorni per note scritte alla luce della nuova costituzione in giudizio.
- Se il o i convenuti non si costituiscono entro il giorno originariamente fissato per l’udienza, il giudice dichiarerà la contumacia congiuntamente ai provvedimenti necessari per l’ulteriore corso del giudizio.
- L’intervento del terzo dovrà avvenire mediante comparsa depositata in cancelleria telematica; nel caso in cui una delle parti chieda l’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, il giudice, se ritenga di autorizzarla, fisserà il termine per la notifica al terzo e quello per la sua costituzione nonché i successivi termini a tutte le parti per note/conclusioni.
- Per le attività successive – decisione sulle prove, precisazione delle conclusioni – i termini per note/conclusioni saranno fissati direttamente dal giudice col provvedimento che chiude l’attività precedente (ad es. chiusura dell’istruttoria).
- Nel processo ordinario di cognizione e nei procedimenti sommari cautelari e camerali, il giudice adotterà il provvedimento fuori udienza con termine decorrente dal giorno successivo all’udienza non tenuta o alla scadenza del doppio termine per note/conclusioni, per consentire lo scarico da parte della cancelleria.
- Nel processo del lavoro, terminata l’istruttoria, il giudice fisserà la discussione finale assegnando alle parti termini per note/conclusioni e eventuali repliche (ad es. 10 e 5 giorni prima); il giorno fissato per la discussione il giudice pronuncerà sentenza (dispositivo o sentenza con motivazione contestuale) depositandola in pct.
- Per i giudizi in corso, il giudice potrà in qualunque momento comunicare alle parti la sostituzione dell’udienza con la trattazione scritta assegnando brevi termini per note/conclusioni e repliche.
- Salvo quanto previsto al punto VII, negli altri casi la cancelleria scaricherà il provvedimento di assegnazione termini sul Sicid indicando la successiva attività e, a deposito delle note avvenuto, indicando come termine da cui si trattiene la causa in riserva/decisione il giorno successivo a quello della scadenza del doppio termine assegnato alle parti.
- Qualora, disposta la trattazione scritta, nessuna delle parti provveda al deposito di note/conclusioni – dando luogo ad una situazione assimilabile a quella prevista dagli artt. 181 e 309 cpc, nel processo ordinario di cognizione, il giudice fissa udienza di comparizione per data successiva al 31 maggio 2020;
- Tenuto conto altresì della possibilità di disporre la trattazione in videoconferenza delle udienze civili che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori, questa potrà essere disposta per tutte le udienze in cui:
a) Deve farsi luogo a discussione orale di questioni complesse da parte dei difensori;
b) Deve procedersi all'audizione personale delle parti, interrogandole liberamente;
c) Deve procedersi all'audizione del beneficiario nel procedimento di AdS, dell'interdicendo e dell'inabilitando, salvo non si ritenga opportuno adottare provvedimenti provvisori rinviando l'audizione a epoca successiva al 31 maggio 2020; Deve espletarsi un tentativo di conciliazione. - Per garantire la partecipazione all'udienza tramite videoconferenza verranno utilizzati i collegamenti da remoto previsti dall’art. 2 del provvedimento Dgsia, cioè quelli organizzati dal giudice utilizzando i programmi Skype for Business o Microsoft Teams, messi a disposizione dall’Amministrazione e di cui alle note prot. Dgsia nn. 7359.U del 27 febbraio 2020, 8661.U del 9 marzo 2020.
- A tal fine sono messi a disposizione degli utenti i tutorial per il giudice e per l’avvocato allegati al presente decreto; sarà inoltre predisposta una nota informativa che sarà allegata al decreto/ordinanza che dispone la trattazione a distanza.
- Per rendere possibile la partecipazione alla videoconferenza, gli avvocati saranno invitati a mettere a disposizione dell’ufficio idonei indirizzi di posta elettronica ordinaria.
- L’udienza si svolge secondo le modalità indicate all’art. 2, 2° co. lett f) dl n. 11/2020.
- Con l’accordo delle parti, sarà possibile effettuare l’udienza in video conferenza:
1. per il giuramento del ctu sia nei processi contenziosi che nei procedimenti per atp
2. per il giuramento di altri ausiliari del giudice;
3. per il giuramento dell’amministratore di sostegno, tutori, curatori, curatori eredità giacente e in genere ausiliari del giudice. - Qualora l’ausiliario sia un professionista abilitato al deposito in pct (avvocati, commercialisti, professionisti iscritti all’albo dei ctu), il giudice potrà disporre il giuramento scritto, assegnando all’ausiliario termine di giorni 7 per il deposito nel fascicolo telematico di dichiarazione, contenente la seguente formula di impegno “giuro di esercitare con fedeltà e diligenza l’ufficio di amministratore di sostegno”, firmata con firma digitale, con assunzione di ogni responsabilità giuridica, civile e penale, di una falsa dichiarazione resa all’autorità giudiziaria.
- Sotto il coordinamento del Presidente di Sezione FF, i giudici civili predisporranno modelli di provvedimenti e verbali per le attività descritte ai punti precedenti, che saranno condivisi con l’avvocatura attraverso il CdO.
- Il giudice, d’ufficio o su richiesta delle parti, può sempre disporre che l’udienza si svolga nelle forme tradizionali, assicurando modalità compatibili con le prescrizioni dell’autorità sanitaria; in particolare:
a) Le udienze devono essere organizzate in modo tale che ogni processo sia chiamato ad ora fissa, prevedendo uno spazio temporale tra l’uno e l’altro adeguato alle attività processuali da svolgere, così da consentire l’accesso controllato e scaglionato al Palazzo di Giustizia e alle aule di udienza.
b) Per le udienze già fissate, qualora i processi siano chiamati tutti alla stessa ora o per fasce orarie, le stesse devono essere organizzate come disposto sub a); l’orario del processo sarà comunicato agli avvocati a cura della cancelleria a mezzo pct e, nei procedimenti per i quali la parte resistente può partecipare personalmente (ad es. procedimenti di sfratto, pignoramenti presso terzi,..) il ruolo di udienza con indicazione dell’orario sarà affisso oltre che, come di regola, fuori dall’aula, all’ingresso del Palazzo di Giustizia, affinché tutti i partecipanti al processo possano prenderne visione.
c) Il numero dei processi fissati per ogni udienza dovrà essere contenuto in relazione all’esigenza di evitare sovraffollamento.
d) Quando non sia possibile rispettare le prescrizioni di cui ai punti precedenti, l’udienza deve essere fissata a epoca successiva al 30 giugno 2020. - Le udienze di espletamento delle prove possono aver luogo solo con modalità caratterizzate da oralità e immediatezza e saranno fissate a data successiva al 30 giugno 2020, salva l’applicazione della disciplina sulla testimonianza scritta (art. 257 bis cpc), cui si invita a far ricorso quanto meno per le prove semplici articolate in un numero limitato di capitoli.
- Le prove documentali sono introdotte nel processo con deposito, nel rispetto dei termini delle preclusioni, in pct (nuovo atto, nota di deposito e allegati documenti), restando salvo il giudizio su rilevanza e ammissibilità da parte del giudice.
- Per le udienze di prova già fissate, il singolo giudice o presidente di collegio valuterà l’opportunità di rinviare alcuni dei processi già fissati, al fine di evitare sovraffollamento, applicando nella scelta dei processi da trattarsi i criteri di priorità fissati nelle tabelle e nel progetto organizzativo; il rinvio dovrà essere comunque temporalmente contenuto e tener conto della data di iscrizione a ruolo del processo.
- Resta ferma la disposizione di cui al proprio decreto 9 marzo 2020 confermato in data 18 marzo 2020 di distribuzione delle udienze di trattazione (che si tengono di regola di giovedì) su tutti i giorni della settimana secondo uno schema di accoppiamento giudice-giorno disposto dal Presidente di Sezione sentiti i giudici
- Tenuto conto dell’andamento della crisi sanitaria e della conseguente contrazione dell’attività svolta in udienza, dovranno essere privilegiate attività che possono essere svolte per iscritto, eliminando eventuali pendenze e provvedendo alla liquidazione degli onorari dei difensori di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato; potrà essere opportuno anticipare le precisazioni delle conclusioni nelle cause di più risalente iscrizione.
- Tenuto conto dell’andamento della crisi sanitaria, delle disposizioni delle autorità competenti e della conseguente possibile contrazione del lavoro d’ufficio in favore di forme di lavoro agile, la cancelleria procederà agli scarichi ed ai depositi secondo i seguenti criteri di priorità: le materie già escluse dalla sospensione ai sensi dell’art. 83, 3° co. lett a), i procedimenti cautelari senza distinzione sia in materia civile che lavoro, la materia della famiglia e minori, i procedimenti cd. Fornero, la materia dei licenziamenti e trasferimenti
5. Una parziale conclusione
Le notizie di questi giorni sono così terribili che potrebbero portarci allo sgomento e all’inazione. E’ nostro dovere essere quei servitori dello Stato che la Costituzione disegna.
Mi consento una digressione personale.
Io una terra senza giustizia l’ho vista.
Era (e purtroppo è ancora) Mitroviza Nord, nel Kosovo settentrionale, una terra contesa tra Serbia e Kosovo.
Quando, Presidente dei giudici europei nella Missione Eulex, sono entrata per la prima volta nella Corte distrettuale di Mitroviza, sfollata e occupata per mesi dai militari Kfor, ho visto e toccato cos’è un Paese senza giustizia. Sacchi di sabbia contro le finestre coi fascicoli per supporto, fascicoli (le vite delle persone) ammassati come beni inutili, le persone che per anni e anni non possono divorziare, riavere la loro terra, essere ripagati di un debito, i criminali che si muovono liberamente.
Vivere una crisi umanitaria non può portarci a vivere senza giustizia.
[1] Violenza domestica e coronavirus
www.un.org/en/un-coronavirus-communications-team/moment-step-vulnerable
www.interno.gov.it/it/notizie/lamorgese-sempre-vicini-vittime-e-testimoni-dei-maltrattamenti-famiglia
www.ilfattoquotidiano.it/2020/03/28/coronavirus-lonu-in-isolamento-aumenta-la-violenza-domestica-lamorgese-unapp-per-chiedere-aiuto-istituzioni-vicine-alle-donne/5752656/
[2] Esempi di provvedimenti organizzativi dell’emergenza:
il Tribunale di Pisa
www.tribunale.pisa.it – news e FAQ correlate all’emergenza
[3]il Tribunale di Torino
www.tribunale.torino.giustizia.it/FileTribunali/70/Sito/News/provvedimento%20Presidente%20Tribunale%20%2018.3.20%20.pdf
www.tribunale.torino.giustizia.it/it/News/Index/news?t=annotoggle .
[4] Linee guida del Csm 26 marzo 2020
www.csm.it/documents/21768/5144806/Linee+guida+agli+Uffici+Giudiziari+in+ordine+all%27emergenza+COVID+19+integralmente+sostitutive+delle+precedenti+assunte/1779426b-f984-a08b-0dce-11107f1f7c05.
[5] Seduta del Plenum del 26 marzo 2020
www.radioradicale.it/scheda/601651/consiglio-superiore-della-magistratura-plenum-straordinario.