Magistratura democratica
Osservatorio internazionale

La violazione dell’art. 7 Cedu per imprevedibilità dell’illecito penale

di Giovanni Dinisi
tirocinante presso il Tribunale di Livorno
Una definitiva risposta della Corte di Strasburgo all’overruling in malam partem esercitato dalle corti statali?

1. La Sentenza Navalnyye v. Russia del 17 ottobre 2017 costituisce lo stadio finale di un procedimento che la procura russa ha promosso nel dicembre del 2012 nei confronti dei fratelli Aleksey e Oleg Navalnyye.

In forza della posizione di direttore del Main Centre for Long Distance Mail, una filiale del servizio postale russo, Oleg Navalnyye venne a conoscenza dell’impossibilità dello stesso ente, per sopravvenuta «mancanza di capacità operativa» [1], di continuare a fornire determinati servizi postali a due società a responsabilità limitata, la Yves Rocher Vostok e la MPK [2]. Grazie ai contatti che egli aveva intrattenuto in passato con i membri di vertice delle due società, riuscì a dirottare le loro richieste contrattuali per i medesimi servizi espletati dall’ente postale verso una società a responsabilità limitata, la GPA, creata qualche mese prima e gestita da un’altra società, la Alortag, di proprietà dei due fratelli Navalnyye e dei loro genitori. Dopo la stipula dei relativi contratti di servizio, la GPA subappaltò l’espletamento di tali servizi ad una serie di altre società, incassando dalle società Yves Rocher Vostok e MPK il relativo corrispettivo.

Il processo che seguì dopo la denuncia presentata dal general director della Yves Rocher Vostok, il quale lamentò di essere stato «fuorviato» per la stipula del contratto con la GPA, si concluse con la condanna dei due fratelli a tre anni e mezzo di reclusione [3] e una multa pari a 500.000 di rubli ciascuno, per aver concorso nella realizzazione dei reati di frode commerciale (159.4 §§ 2 e 3 del Codice penale russo) e di riciclaggio di denaro [174.1 § 2, punti a) e b) del Codice penale russo], avendo sottratto e ricevuto indebitamente circa 26 milioni di rubli alla società Yves Rocher Vostok ed altri 4 milioni di rubli alla società MPK.

A contrario, gli imputati lamentarono che le loro condotte avessero invece costituito un comportamento ordinario nella logica affaristica e che, se di reato si fosse trattato, non avrebbero avuto a disposizione alcuno strumento ermeneutico idoneo per prevedere le conseguenze penali delle loro azioni.

2. Occorre altresì osservare come un fattore ulteriore che fece accrescere il dato ponderale della questione, oltre agli indubbi profili di natura giuridica, fu che tale vicenda si fosse innestata in un contesto politico peculiare, ove uno degli imputati, Aleksey Navalnyye − il quale a detta della Corte russa fosse pienamente consapevole della condotta procacciante del fratello − fosse anche il primo e più popolare antagonista politico dell’attuale Presidente del Consiglio russo Vladimir Putin. Egli infatti aveva da tempo intrapreso una lunga battaglia contro la corruzione, utilizzando metodi tanto artificiosi quanto efficaci [4] che, a detta dei più importanti media non solo di matrice sovietica [5], stavano rapidamente facendo presa sull’elettorato, tanto da farlo diventare un oppositore politico alquanto scomodo [6].

3. Nell’ambito di questo clima di dissidio politico e sociale, la Corte Edu è stata chiamata a verificare se, alla luce della legge vigente all’epoca dei fatti, i due ricorrenti fossero in grado di riconoscere con sufficiente precisione il coefficiente criminogeno delle proprie condotte.

Partendo dal presupposto secondo cui l’art. 7 Cedu identifica il generale principio di legalità in materia penale, ove stabilisce che «nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno» − cd. principio del nulla poena sine lege −, la Corte in questo caso osserva come l’illecito ascritto ai due imputati non sarebbe stato per loro sufficientemente chiaro e comprensibile nel momento in cui posero in essere le condotte di cui sopra.

Difatti la stessa Corte Edu osserva come la Corte penale russa avesse adottato nel caso di specie «an alternative interpretation» dell’articolo 159.4 del Codice penale russo, muovendo dall’intrinseca difficoltà di configurare in maniera univoca e chiara il reato di «frode commerciale», a causa della eccessiva macchinosità strutturale della fattispecie stessa: per la configurazione del reato di «frode commerciale», definita come «la frode commessa consapevolmente in assenza di conformità agli obblighi contrattuali» (art. 159.4), occorreva estrapolare la definizione di “frode” dalla relativa fattispecie di cui all’art. 159, secondo cui vi sarebbe tale reato allorché si verifichi il «furto della proprietà di un’altra persona […] mediante inganno o l’abuso di fiducia», con la conseguenza della necessità ad un ulteriore rimando alla nozione di “furto” di cui all’art. 158.

Inoltre, a fronte di una fattispecie normativa pervasa da un alto tasso di indeterminatezza, l’accusa che venne formulata e poi giudicata dalla Corte russa «non fu capace di distinguere, con riferimento alla prestazione di un'obbligazione contrattuale, una condotta di tipo fraudolento da un comportamento completamente legale intervenuto tra enti commerciali» [7].

Infine, ad ulteriore corollario, la Corte constata come, allo stato dei fatti, non fosse stata integrata nessuna condotta ascrivibile ad alcuno dei presupposti normativi di cui agli articoli succitati [8]. In altre parole, non solo gli imputati non si trovarono nelle condizioni di poter riconoscere la reità delle loro condotte a causa della scarsa chiarezza della fonte normativa ma addirittura, operando un processo meramente purificatore di ogni coefficiente “creativo” impiegato contingentemente dalla Corte interna, le condotte non integrarono alcun illecito penale.

4. Orbene, ciò che la Corte di Strasburgo ha espresso in questa sentenza va ad unirsi ad altre pronunce affini che contribuiscono ad evolvere il significato di quanto stabilito dall’art 7.

Come si evince dalla stessa sentenza, deve essere un preciso onere del legislatore nazionale circoscrivere la fattispecie normativa entro confini chiari e il più possibile al riparo dal pericolo di interpretazioni di tipo analogico. E ciò per dar modo anche al cittadino di essere in grado di prefigurarsi quel giudizio di riprovevolezza che ha portato lo stesso legislatore a configurare talune condotte come illecite.

Ma vi è di più.

La Corte riconosce altresì che, proprio a causa dell’intrinseca inevitabilità di delucidazioni da parte della giurisprudenza su taluni punti pervasi da un certo coefficiente di dubbio, non è possibile misconoscere l’importanza che le corti supreme o di vertice hanno col tempo assunto nello sviluppo del diritto, anche nei Paesi di tradizione giuridica continentale, tradizionalmente non afferenti alla cultura del precedente come fonte giuridica [9]. In questo senso molteplici sono state le sentenze della Corte Edu volte al riconoscimento della fonte giurisprudenziale come una sorta di longa manus della nozione di lex di cui all’art. 7 [10]. Ed è proprio per questo motivo che tale norma di matrice internazionale, non solo deve configurarsi come identificativa di un monito nei confronti del legislatore, ma deve anche ritenersi ravvisante un preciso biasimo per il giudice statale, qualora l’esercizio della sua potestà ermeneutica sfori in una inopinata e repentina svolta in senso deteriore per le conseguenze sanzionatorie del cittadino (cd. overruling in malam partem), da lui assolutamente non prevedibili.

*In copertina, una foto dei fratelli Aleksey e Oleg Navalnyye.

 


[1] Vds. paragrafo 13 della sentenza in commento.

[2] La MPK si impegnò a stampare le fatture telefoniche della società di telecomunicazioni Rostelekom e consegnarle, tramite il servizio postale russo, ai clienti della società di telefonia

[3] Aleksey Navalnyye, a differenza del fratello, beneficiò della sospensione della pena

[4] Aleksey Navalnyye acquistava piccole quote di società controllate dallo Stato, molte delle quali avevano consiglieri di nomina governativa. In qualità di piccolo azionista Navalnyye riuscì ad ottenere informazioni sulla gestione del capitale (sulla gestione del denaro, sulle decisioni sui dividendi, su quali enti fossero destinatari di donazioni, etc). Tutte informazioni che sarebbero dovute essere pubbliche ma che all’atto pratico rimanevano riservate alle aziende. Navalnyye, quindi, raccontava tutto sul suo blog mediante il quale organizzava campagne e petizioni. Fonte: www.ilpost.it/2014/12/30/alexei-navalny-condannato

[5] Tra i quali il New York Times, il quale lo definì come «l’uomo maggiormente responsabile della straordinaria fiammata di attivismo antigovernativo», come riportato dalla fonte di cui alla nota precedente.

[6] Già due anni prima della decisione definitiva da parte della Corte penale russa, un corteo spontaneo si era riunito nel centro di Mosca a fini di protesta, e che «aveva costretto il Cremlino a fare marcia indietro e a mutare la condanna per Navalnyy». Nei mesi successivi una campagna di proteste che aveva raccolto più di 30 mila di adesioni si stava scatenando sui social network. Fonte: http://www.lastampa.it/2014/12/30/esteri/russia-condannati-il-blogger-navalny-e-il-fratello-kmdQ36tgtgKqtGChQyGh5L/pagina.html.

[7] Vds. paragrafo 63 della sentenza in commento.

[8] Vds. paragrafi 64-67 della sentenza in commento.

[9] Vds. paragrafi 54 e ss. della sentenza in commento.

[10] Con la Sentenza Contrada c. Italia del 14 aprile 2015 l’imputato venne condannato per aver commesso il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, «per aver fornito informazioni confidenziali concernenti le investigazioni e le operazioni di polizia» a membri dell’associazione mafiosa “Cosa Nostra”. Ciò che la Corte Edu sancì in quel caso fu che la fattispecie del “concorso esterno” nel reato di cui all’art. 416 bis cp non fosse riconducibile sic et simpliciter ad una normativa di diritto positivo, bensì integrasse una fattispecie di matrice giurisprudenziale. E se da una parte la Corte riconobbe la sostanziale equiparazione tra “giurisprudenza” e “legge”, in quanto entrambe capaci di statuire precetti vincolanti, nonché rilevanti per l’applicazione di norme quali, nel caso di specie, l’art. 7 Cedu, d’altra parte disapprovò lo scrutinio posto in essere da parte della Corte interna italiana (Corte di Palermo), avendo colpevolizzato il Contrada Bruno per fatti intervenuti tra gli anni’ 70 e 80, in un momento storico in cui il reato imputatogli non si era ancora stabilizzato a livello giurisprudenziale come una solida figura criminosa, ma essendo stato oggetto in quel periodo di pronunce rare e di contenuto non univoco.

07/12/2017
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