Le manifestazioni usuali del fascismo tra leggi “Scelba” e “Mancino”
La legge c.d. Scelba che fa divieto sia dell’apologia che di manifestazioni usuali del partito fascista è in gran parte ineffettiva poiché è di estrema difficoltà fornire la prova del pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista, requisito quest’ultimo richiesto dalle due sentenze della Corte Costituzionale n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958. Si registra sempre più un orientamento giurisprudenziale che per le manifestazioni usuali (quali il saluto romano e la chiamata del presente) ritiene applicabile, ove difetti o non è provato il pericolo di riorganizzazione, la legge c.d. Mancino. Significative due recenti sentenze della Cassazione: l’una, Cassazione n. 11576 del 2021, che ha reso ulteriormente evidente come il requisito del pericolo concreto sia così indefinito e sfuggente per cui è stata esclusa l’apologia anche nel caso della realizzazione di un mausoleo dedicato ad una figura di spicco del regime fascista come il generale Graziani; l’altra, Cassazione n. 3806 del 2022, che in base al principio di specialità ha ritenuto applicabile, per le manifestazioni usuali, la legge c.d. Mancino e per il rigore e l’ampiezza della motivazione può costituire un punto di riferimento per la futura giurisprudenza di merito e di legittimità.
Una sentenza, una candidatura, una ricorrenza storica, un’interpellanza parlamentare, un’aggressione, che hanno a che fare con il fascismo, la discriminazione razziale, l’intolleranza, e altri relitti, prima che delitti. Un incrocio recente di vicende e di parole: quelle orientate (alla Costituzione) e quelle disorientate (e pericolose). E tocca a tutti usare le giuste parole ben prima che siano le sentenze a farlo.
Tra rievocazioni di un passato di ignominia e concreti pericoli per la democrazia
Recensione a L’epurazione mancata. La magistratura tra fascismo e Repubblica, a cura di Antonella Meniconi e Guido Neppi Modona (2022)
La legge c.d. Scelba che fa divieto sia dell’apologia che di manifestazioni usuali del partito fascista è in gran parte ineffettiva poiché è di estrema difficoltà fornire la prova del pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista, requisito quest’ultimo richiesto dalle due sentenze della Corte Costituzionale n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958. Si registra sempre più un orientamento giurisprudenziale che per le manifestazioni usuali (quali il saluto romano e la chiamata del presente) ritiene applicabile, ove difetti o non è provato il pericolo di riorganizzazione, la legge c.d. Mancino. Significative due recenti sentenze della Cassazione: l’una, Cassazione n. 11576 del 2021, che ha reso ulteriormente evidente come il requisito del pericolo concreto sia così indefinito e sfuggente per cui è stata esclusa l’apologia anche nel caso della realizzazione di un mausoleo dedicato ad una figura di spicco del regime fascista come il generale Graziani; l’altra, Cassazione n. 3806 del 2022, che in base al principio di specialità ha ritenuto applicabile, per le manifestazioni usuali, la legge c.d. Mancino e per il rigore e l’ampiezza della motivazione può costituire un punto di riferimento per la futura giurisprudenza di merito e di legittimità.
Un saggio recente su Anna Frank induce a riflettere sulla consapevolezza investigativa degli storici e sulla consapevolezza storica dei giuristi