Magistratura democratica
Leggi e istituzioni

Lo “sblocco” dei licenziamenti: gestione dei livelli occupazionali e limiti ai poteri unilaterali del datore di lavoro alla luce delle disposizioni emergenziali in materia di accesso alla “garanzia” SACE

di Sara Antonia Passante
avvocata del Foro di Bologna

Con la fine del cd. blocco dei licenziamenti, introdotto dal legislatore emergenziale per  soddisfare primarie esigenze di “tenuta sociale” e di “ordine pubblico economico” in un momento di grave crisi sanitaria, sociale, economica, si profila concretamente il pericolo del massiccio ricorso alle risoluzioni dei rapporti di lavoro: tra i meccanismi a cui ricorrere al fine di evitare ricadute drammatiche sull’occupazione, vi è quello di esigere il rispetto dell’obbligo in capo all’impresa che beneficia della garanzia pubblica fornita dalla Società deputata al sostegno finanziario alle imprese, di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti, a rispettare l’impegno, per tutta la durata del finanziamento, a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 

1. La frastagliata disciplina del cd. “blocco dei licenziamenti”

Dal marzo 2020, con il DL n. 18/2020, il legislatore, al fine di mitigare gli effetti sociali della pandemia in corso, ha introdotto il blocco generalizzato dei licenziamenti dapprima per 60 giorni[1] e poi, per effetto dell’art. 80 del DL n. 34/2020, per ulteriori complessivi 5 mesi a decorrere dal 17 marzo 2020. 

I periodi di operatività del “blocco” dei licenziamenti sono stati prorogati, di volta in volta, fino al 30 giugno 2021, da numerosi provvedimenti, tra decreti leggi e leggi di conversione.

A fronte di una prevalenza di “blocchi fissi” (con un termine preciso) il legislatore ha introdotto due “blocchi mobili” che hanno provocato – e potrebbero provocare – dubbi interpretativi. Merita menzione il primo, introdotto a decorrere dal 16 agosto 2020 dal DL n. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), per l’influenza che potrebbe avere, la sua interpretazione, sul secondo (decorrente da 1 luglio 2021). 

In particolare l’art. 14 del DL n. 104/20, alla rubrica «Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo», ha stabilito la preclusione dell'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (procedure di licenziamento collettivo) e delle procedure di licenziamento individuale per “giustificato motivo oggettivo” ai sensi dell’art. 3 L. n. 604/1966 per i datori di lavoro «che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui all'articolo 1 ovvero dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 del presente decreto».

La stessa norma prevedeva delle eccezioni, poi rimaste sostanzialmente invariate anche in tutte le successive proroghe: a) cessazione di un appalto, quando il personale viene contestualmente assunto dal nuovo appaltatore; b) cessazione definitiva dell'attività dell'impresa senza continuazione, anche parziale, dell'attività[2], c) accordo collettivo di incentivo alla risoluzione del rapporto, solo se seguito da adesione individuale; d) fallimento, salvo non vi sia continuità con l’esercizio provvisorio. 

Sulle questioni interpretative poste dal Decreto Agosto è intervenuto il Tribunale di Venezia con ordinanza del 17 maggio 2021, nella quale si afferma che il “blocco” dei licenziamenti si applica anche ai datori di lavoro che non hanno fruito degli ammortizzatori sociali con causale Covid-19 «per scelta o perché non legittimate - in quanto non soggette a sospensione o riduzione di attività a causa Covid». Ciò in quanto «-se si escludessero dall'ambito soggettivo del divieto i datori di lavoro che, pur potendo accedere agli ammortizzatori, non vi hanno fatto ricorso, si farebbe dipendere l'ambito del divieto da una decisione unilaterale dell'azienda, disancorandola da elementi obiettivi; inoltre, si creerebbe la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento per poi fruire degli ammortizzatori stessi - possibilità prevista all'epoca fino al 31.12.2020; - se si escludessero anche solo i datori di lavoro che non hanno utilizzato la Cassa Integrazione di cui all'art. 1 DL 104/20 perché non hanno patito sospensioni o riduzioni di attività causa Covid (presupposto di legge per la fruizione della Cassa Integrazione di cui all'art. 1), si creerebbe anche in questo caso la possibilità per il datore di lavoro di procedere al licenziamento per poi fruire degli ammortizzatori stessi, in virtù di una modificazione dello stato di fatto».

Successivamente - come anticipato - l’art. 12 c. 10 del DL n. 137/2020 (c.d. Decreto Ristori) e poi la L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) hanno esteso sino al 31 marzo 2021 la proroga del blocco dei licenziamenti. 

Nella primavera del 2021, con il DL n. 41/2020 (cd. Decreto Sostegni), la proroga del divieto generalizzato di licenziamento è stata estesa al 30 giugno 2021 per le imprese destinatarie del trattamento Cigo di cui all'art. 10 del dlgs n. 148/2015, con il mantenimento del “blocco” sino al 31 ottobre 2021 solo per i datori di lavoro destinatari dell’assegno ordinario del Fis, della cassa in deroga e dell’integrazione salariale per gli operai agricoli (ai sensi dei commi 2 e 10 dell’art. 8 DL n. 41/2020), a prescindere dall'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore sociale.

In prossimità della “scadenza” del 30 giugno 2021 il DL n. 73 del 25 maggio 2021 (cd. Decreto Sostegni bis) ha poi previsto (all’art. 40 commi 3 e 4), per le imprese rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie disciplinate dal dlgs. n. 148/2015 (agli artt. 10 e 20), la possibilità, fino al 31 dicembre 2021, di ricorrere agli ammortizzatori ordinari e straordinari senza il pagamento di alcun contributo addizionale. Ai datori di lavoro che presentano la richiesta di integrazione salariale ai sensi di tali disposizioni (anche per una sola unità produttiva, ove si tratti di imprese “plurilocalizzate”) è precluso, per la durata del trattamento di integrazione salariale e fino al 31 dicembre, l’avvio di procedure collettive di riduzione di personale e la intimazione di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della legge n. 604/1966.

I licenziamenti, individuali e collettivi, sono preclusi altresì alle imprese che, avendo subito nel primo semestre del 2021 un calo di fatturato del 50% rispetto al primo semestre del 2019, facciano ricorso al contratto di solidarietà difensivo “agevolato” previsto dal Decreto (senza pagamento di alcuna addizionale e con possibilità di una maggiore riduzione d’orario rispetto alle previsioni “ordinarie”). Il “blocco” dei licenziamenti viene esteso al 31 dicembre 2021, inoltre, per le imprese dei settori turismo, stabilimenti termali e commercio che richiedano il beneficio dell’esonero contributivo nei termini e con le modalità stabilite nel decreto. 

Nell’ottica di bilanciamento delle esigenze generali dei lavoratori e delle imprese il blocco dei licenziamenti è stato dal legislatore emergenziale di volta in volta correlato all'ampliamento dei presupposti, della durata e della tipologia degli ammortizzatori sociali. 

A tutte le imprese è stato garantito l’accesso alla cassa integrazione senza causale e, in genere, senza oneri; nel contempo sono stati previsti alcuni “alleggerimenti” alle preclusioni in materia di licenziamenti attraverso la introduzione di specifiche deroghe connesse alla chiusura delle attività, o demandando alla negoziazione tra le parti sociali la stipula di accordi collettivi aziendali prevedenti incentivi alla risoluzione del rapporto di lavoro su base volontaria. 

Tale sistema, in linea con il principio fondamentale fissato dall’art. 41 c.2 della Costituzione (che pone l’utilità sociale quale limite al diritto all'iniziativa economica privata) è stato modellato dal legislatore emergenziale per soddisfare primarie esigenze di “tenuta sociale” e di “ordine pubblico economico” in un momento di grave crisi sanitaria, sociale, economica. 

Il 30 giugno 2021, mentre perdura lo stato emergenziale[3] e dopo la firma dell’“Avviso Comune” tra il Governo e le organizzazioni sindacali (CGIL – CISL – UIL) e datoriali (Confindustria, Alleanza delle Cooperative, Confapi), nel quale è stato ribadito l’impegno delle parti sociali a «raccomandare» alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali previsti in alternativa ai licenziamenti, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e dell’avvio di politiche attive e dei processi di formazione permanente e continua, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DL 99/2021 recante «Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese», ove si dispone la proroga del c.d. blocco dei licenziamenti sino al 31 ottobre 2021, ma solo per alcune categorie di imprese industriali (datori di lavoro del settore tessile, abbigliamento, pelli). 

Tali imprese potranno continuare a fruire della Cassa COVID prevista dagli articoli 19 e 20 del DL n.18/2020, dunque senza pagamento del contributo addizionale, con automatica sospensione della Cigs eventualmente già in corso di fruizione, senza necessità di motivazione della riduzione-cessazione di attività. 

Nel contempo, si integrano i contenuti del DL n.73/2021 introducendo (all’art. 40 bis) un trattamento “straordinario” di integrazione salariale in deroga, per un periodo massimo di 13 settimane fruibili tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021, in favore dei datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica e che non possono ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dal dlgs n. 148/2015. La disposizione citata preclude chiaramente la possibilità di avviare procedure di licenziamento collettivo o individuale alle imprese che fruiscono di tale speciale ammortizzatore. 

Come si è visto, quindi, il “blocco” dal 1 luglio 2021 è “mobile”, legato alla possibilità di usufruire (o alla effettiva fruibilità: la questione è controversa) di ammortizzatori sociali ovvero alle caratteristiche soggettive dei datori di lavoro o al loro settore di appartenenza.

Il descritto frastagliato quadro normativo impone diverse riflessioni.

Saranno le imprese a decidere se collocarsi dentro o fuori l’area della “preclusione”? Il licenziamento, anche alla luce della recente pronuncia della Corte Costituzionale n.59 del 2021[4] e a fronte del perdurare dello stato emergenziale, costituisce/costituirà la “extrema ratio”? Il recesso, alla luce del quadro innanzi delineato, potrà essere intimato solo una volta che siano state adottate soluzioni organizzative prevedenti l’utilizzo di tutti gli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal legislatore (a maggior ragione alla luce dell’Avviso Comune tra Governo e Parti Sociali del 29 Giugno 2021)?

 

2. La gestione dei livelli occupazionali da parte delle imprese beneficiarie delle garanzie pubbliche 

Particolare attenzione merita, in questo contesto, la misura introdotta dall’art. 1 del DL n. 23/2020 (c.d. Decreto Liquidità)[5] che, al fine di sostenere la liquidità delle imprese colpite dalla pandemia Covid-19, consente l’intervento di garanzie straordinarie (c.d. “Garanzia Italia”) da parte di SACE, Società di servizi assicurativi e finanziari, specializzata nel sostegno alle imprese, con socio unico Cassa Depositi e Prestiti, richiedendo però il rispetto di alcune condizioni che assumono particolare rilievo sul piano giuslavoristico: l’impresa che beneficia della garanzia assume infatti l’impegno, per tutta la durata del finanziamento, a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 

In particolare, secondo l’art.1 L. n.40/2020 «le garanzie di cui ai commi 1 e 1 bis sono rilasciate alle seguenti condizioni», tra queste ricomprendendovi: lettera l) «l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali»; lettera n) «il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni». 

Si tratta di criteri e condizioni che rispondono evidentemente a specifiche esigenze di politica del lavoro. 

Lo scopo del Legislatore è quello di influire sulle scelte imprenditoriali “uniformandole” alle decisioni “programmatiche” che hanno caratterizzato buona parte della legislazione emergenziale, e che vedono nella collaborazione con le parti sociali e nel divieto di licenziamento con accesso agli ammortizzatori sociali “a carico” dello Stato due assi fondamentali.

Le imprese garantite sono dunque tenute a non intervenire unilateralmente sui livelli occupazionali. Il limite al potere organizzativo dell’imprenditore è diretta conseguenza della scelta dell’imprenditore medesimo di accedere al prestito garantito dallo Stato. Non si pone dunque alcuna questione di violazione dell’art. 41 c.1 della Costituzione. 

Le controparti sindacali che, ai sensi delle disposizioni citate, possono stipulare accordi di gestione dei livelli occupazionali, non possono che essere le RSA o le RSU o, in via residuale e sussidiaria, le Organizzazioni Sindacali territoriali. Dal momento che le disposizioni di legge relative ai prestiti con garanzia SACE fanno riferimento alle singole imprese, gli accordi di cui trattasi dovrebbero essere di tipo aziendale; ove non fossero presenti a livello aziendale RSA o RSU, l’intesa dovrebbe coinvolgere le associazioni sindacali territoriali, analogamente a quanto accade nelle procedure di licenziamento collettivo o di trasferimento di azienda.

La ratio della disposizione è chiara: contrastare riduzioni di personale causate dall’emergenza Covid-19. Pertanto gli accordi dovrebbero riguardare gli atti di gestione dei livelli occupazionali, primi fra tutti i licenziamenti collettivi, i trasferimenti di azienda, i licenziamenti individuali per motivi economici. 

La misura di sostegno alla liquidità in favore delle imprese, così come congegnata dal Legislatore, è stata autorizzata dalla Commissione Europea in quanto ritenuta compatibile con le indicazioni e le finalità individuate nel “Temporary Framework” del 19.3.2020[6]. Si legge nelle premesse del Temporary Framework: «L’epidemia di COVID-19 comporta il rischio di una grave recessione che riguarda l’intera economia dell’UE, dal momento che colpisce imprese, posti di lavoro e famiglie. Un sostegno pubblico adeguatamente mirato è necessario per garantire la disponibilità di liquidità sufficiente sui mercati, per contrastare i danni arrecati alle imprese sane e per preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia di COVID-19…».

L’intervento pubblico mirato previsto dal D.L. n. 23 del 2020 da un lato protegge le imprese dalla crisi di liquidità indotta dalla pandemia, dall’altro i lavoratori che in tali imprese prestino l’attività lavorativa dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito. 

L’interesse (di rilevanza pubblica) al corretto utilizzo delle risorse finanziarie legittima pertanto il Sindacato, benché non direttamente coinvolto (quale contraente) nel contratto di finanziamento, ma quale “soggetto” rappresentativo di interessi particolarmente meritevoli di tutela secondo il Legislatore, ad esigere da parte dell’impresa beneficiaria della garanzia SACE il rispetto dell’impegno a gestire con accordo sindacale i livelli occupazionali.

Il carattere generale dell’interesse tutelato e la rilevanza sociale degli interessi in gioco imprimono alla disposizione natura imperativa. 

Nel contempo, la natura giuridica della posizione soggettiva che grava sull’imprenditore beneficiario della garanzia statale sembra configurare un obbligo di “codeterminazione” dei livelli occupazionali con le Organizzazioni Sindacali. 

Dunque, all’impresa che abbia avuto accesso alla garanzia SACE dovrebbe essere preclusa la possibilità di attuare liberamente ed unilateralmente riduzioni di personale. Diversamente ragionando, non si realizzerebbero le finalità che sono alla base dell’intervento pubblico e sarebbe consentito al beneficiario degli aiuti di Stato di sottrarsi agli impegni assunti. 

Si consideri che vi è il potere pubblico di effettuare controlli per il tramite della Guardia di Finanza non solo sui contributi a fondo perduto richiesti e ricevuti dagli operatori economici, ma anche sulla sussistenza dei requisiti per l’ottenimento e quindi la conservazione dei finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica. 

Non può pertanto escludersi che i licenziamenti intimati in violazione dell’impegno assunto dall’impresa all’atto della stipula del finanziamento con garanzia pubblica possano rivelarsi nulli, né che la violazione dell’obbligo di negoziare con il Sindacato possa costituire condotta antisindacale. In tal caso, in sede di rimozione degli effetti della condotta antisindacale, eventuali atti di gestione unilaterale dei rapporti di lavoro potrebbero essere annullati con ordine di negoziare con il Sindacato. Sotto tale ultimo profilo deve pure sottolinearsi che il rifiuto immotivato di proposte ragionevoli del Sindacato (alternative ai prospettati licenziamenti) potrebbe, a sua volta, costituire comportamento antisindacale. 

In ogni caso, ove gli impegni assunti dall’imprenditore venissero qualificati come un “onere” anziché come un obbligo, è evidente che alla violazione delle “condizionalità” previste per l’accesso al prestito con garanzia SACE potrebbe conseguire la sospensione (sino alla “correzione” del comportamento inadempiente) o la perdita della garanzia pubblica, così come potrebbe giustificarsi la richiesta, da parte dell’ente erogatore del finanziamento, del ricalcolo, sulla base delle condizioni di mercato, dell’importo relativo al corrispettivo annuale dovuto dall’impresa beneficiaria del finanziamento. 

Simili misure non sono ignote al nostro ordinamento e inducono ad una “rivisitazione” della disposizione di cui all’art. 36 dello Statuto dei Lavoratori. 

La disposizione statutaria stabilisce l’obbligo, in capo alle imprese che siano beneficiarie di agevolazioni finanziarie e creditizie, di applicare nei confronti dei lavoratori «condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona….per tutto il tempo in cui l’impresa beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato». 

La disposizione di cui all’art. 1 L. n. 40/2020 impone alle imprese beneficiare della garanzia di Stato condizioni che incidono effettivamente sui rapporti di lavoro, evocando chiaramente il riferimento alla gestione tramite accordi sindacali dei livelli occupazionali la sussistenza di un interesse di “soggetti – terzi” (Sindacato – Lavoratori). Detta norma, pur non avendo ad oggetto l’attribuzione di un determinato trattamento economico-normativo, introduce una disposizione a favore dei dipendenti. 

Deve altresì rammentarsi che in particolari momenti storici sono state introdotte nel nostro ordinamento una serie di disposizioni speciali che vincolavano le imprese (in particolare nel Mezzogiorno) a mantenere in forza il numero di dipendenti funzionale al normale esercizio dell’attività produttiva. Così, ad esempio, la L. 12.8.1977 n. 675 (provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo di settore), l’art. 9 lett. e) del DM 28.6.1979, l’art. 9 lett. e) del D.M. 10.11.1979, recanti le procedure per la concessione delle agevolazioni di cui al DPR 6.3.1978 n. 218 (Testo Unico sugli interventi straordinari nel Mezzogiorno), subordinavano la concessione degli incentivi al mantenimento di determinati livelli occupazionali. 

Più recentemente il “Decreto Dignità”, all’art 6 dal titolo «Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti»[7] ha ribadito il principio secondo il quale in ipotesi di finanziamenti pubblici deve essere garantito il loro impiego per il raggiungimento degli obiettivi, scopi, condizioni che ne giustificano la concessione. Tale disposizione fa peraltro riferimento al “mantenimento” dei livelli occupazionali e non già, come nella disposizione di cui all’art.1 c. 2 lettera l) del DL 23/2020, alla “gestione” dei livelli occupazionali (con accordo sindacale). 

Nella misura introdotta dal “Decreto Liquidità” può certamente individuarsi un nesso di reciprocità tra il beneficio consistente nella garanzia di Stato e l’adempimento degli impegni individuati dal legislatore ed assunti dalla impresa beneficiaria. 

Nel contesto eccezionale - più volte equiparato ad una vera e propria “guerra” – determinato dalla pandemia Covid -19 si inscrive dunque una disposizione che offre spunti interpretativi per soluzioni innovative che trovano radici nel passato.

In ogni caso, si osserva che l’utilizzo dei finanziamenti “garantiti” potrà assumere una specifica rilevanza anche nella valutazione della legittimità dei licenziamenti individuali e/o collettivi (si pensi in tal senso al vincolo di destinazione delle somme erogate alla copertura dei costi del personale o agli investimenti negli stabilimenti produttivi).

Si evidenzia infine che, ai sensi del dlgs n. 33/2013 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»)[8], tutti i dati inerenti il finanziamento (impresa beneficiaria, importo finanziamento, oggetto della garanzia) dovranno essere resi disponibili.

Per completezza si rileva inoltre che le imprese destinatarie di contributi pubblici devono assolvere specifici obblighi di informativa quando le erogazioni superano l’importo di 10 mila euro[9]. L’obbligo di “trasparenza”- da assolversi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato da parte delle imprese che esercitano le attività commerciali di cui all’art. 2195 c.c. - riguarda gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria. 

Dubbi sono sorti, stante il riferimento normativo al “carattere generale” degli aiuti, sugli obblighi di informativa anche con riguardo alle misure di sostegno all’economia concesse dal Governo in considerazione dell’emergenza epi­de­miologica da Coronavirus. Riguardo alle garanzie pubbliche rilasciate sui finanziamenti bancari dal Fondo centrale di garanzia per le PMI e da SACE, si evidenzia che le disposizioni operative del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/96 prevedono una specifica modalità di calcolo del contributo in capo all’impresa (c.d. Equivalente di Sovvenzione Lordo), da ricavarsi come differenza tra il costo teorico di mercato di una garanzia con caratteristiche simili concessa su un finanziamento a PMI economicamente e finanziariamente sana e il costo della garanzia del Fondo. Tale dato dovrebbe, salvo diversa interpretazione delle disposizioni citate, essere indicato nella Nota Integrativa del Bilancio.

Il riferimento alla gestione mediante accordi sindacali dei “livelli occupazionali” - il cui significato va ben al di là della mera “informativa” già prevista da altre norme presenti nel nostro ordinamento[10] – ed i vincoli “etici”[11] e di scopo (di cui alla lettera n) dell’art. 1 L. n. 40/2020) posti ai finanziamenti con garanzia pubblica, costituiscono elementi sui quali certamente varrà la pena soffermarsi.


 
[1] Cosi recitava l’art. 46 DL 18/2020: «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604».

[2] Ma solo «nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 c.c.»

[3] Da ultimo prorogato sino al 31 dicembre 2021.

[4] Si legge nella pronuncia della Corte Costituzionale: «Il vaglio della genuinità della decisione imprenditoriale garantisce che il licenziamento rappresenti pur sempre una extrema ratio e non il frutto di un insindacabile arbitrio».

[5] Il DL 23/2020 è stato convertito con modifiche in L. 5.6.2020 n. 40; la Legge di Bilancio 2021 ha successivamente previsto, all’art. 1, commi da 206 a 209, la proroga delle garanzie rilasciate da SACE alle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19 dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021;inoltre dal 1 marzo 2021 le società cosiddette “Midcap” - imprese diverse dalle PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/Ce, con un numero di dipendenti tra i 250 e i 499 -  potranno accedere alle garanzie statali esclusivamente tramite SACE alle condizioni agevolate in precedenza offerte dal Fondo garanzia PMI, senza però il vincolo dell’accordo sindacale di cui alla lettera l) dell’art. 1 L. 40/2020. 

[6] Norma di validità temporanea prevedente la possibilità per gli Stati Membri di adottare misure di sostegno economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

[7] «1. Qualora una impresa italiana o estera, operante nel territorio nazionale, che beneficia di misure di aiuto di Stato che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riduca i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento, decade dal beneficio in presenza di una riduzione di tali livelli superiore al 10 per cento; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50 per cento. 2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 3 e 5. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi o banditi, nonché agli investimenti agevolati avviati, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

[8] Il cui art, 1 prevede: «La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

[9] In tal senso la L. n. 124/2017, con le modifiche introdotte ad opera dell’art. 35 della L. n. 8/2019.

[10] Vedi il dlgs 6 febbraio 2007 n. 25.

[11] L'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano gia' distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto per i dodici mesi successivi alla data della richiesta. 

10/09/2021
Altri articoli di Sara Antonia Passante
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
Scomposizione dei processi produttivi e regolazione del lavoro: il ruolo dei differenziali regolativi e i potenziali effetti di un loro superamento

Il quarto intervento al panel Appalti, sfruttamento lavorativo e retribuzione costituzionale: percorsi giurisprudenziali verso la parità di trattamento, nell’ambito del IV convegno annuale della Labour Law Community, tenutosi a Bari il 15 e 16 novembre 2024

19/12/2024
Il contrasto al fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori in ambito penale

Il terzo intervento al panel Appalti, sfruttamento lavorativo e retribuzione costituzionale: percorsi giurisprudenziali verso la parità di trattamento, nell’ambito del IV convegno annuale della Labour Law Community, tenutosi a Bari il 15 e 16 novembre 2024

18/12/2024
La materialità della questione retributiva negli appalti

Il secondo intervento al panel Appalti, sfruttamento lavorativo e retribuzione costituzionale: percorsi giurisprudenziali verso la parità di trattamento, nell’ambito del IV convegno annuale della Labour Law Community, tenutosi a Bari il 15 e 16 novembre 2024

17/12/2024
Appalti, sfruttamento lavorativo e retribuzione costituzionale: percorsi giurisprudenziali verso la parità di trattamento

Pubblichiamo il testo introduttivo al panel Appalti, sfruttamento lavorativo e retribuzione costituzionale: percorsi giurisprudenziali verso la parità di trattamento, nell’ambito del IV convegno annuale della Labour Law Community, tenutosi a Bari il 15 e 16 novembre 2024

16/12/2024
Sulla materialità del diritto del lavoro. Note epistemologiche sui valori

Il Diritto e la sua Giurisdizione sono sempre quello che sono stati in tutta la loro storia: né fughe in avanti di un Legislatore o di un Giudice, né cieca e a-storica conservazione; piuttosto, la correlazione mutevole fra ordine giuridico e rapporti sociali

10/12/2024
Licenziamento e disabilità alla prova della giurisprudenza. Commento alle sette sentenze della Corte di cassazione

Il contributo sviluppa la nota questione dei profili discriminatori del licenziamento intimato per superamento del "comporto", fornisce una lettura complessiva delle sette pronunce espresse finora dalla Corte di Cassazione, ponendole a confronto con le tesi proposte in dottrina, concludendo, poi, con considerazioni, anche de iure condendo, in chiave applicativa.

13/11/2024
Note di mezza estate sul Jobs act annegato in un mare di incostituzionalità: il caso del licenziamento disciplinare

Probabilmente costituisce un record il numero di pronunce di incostituzionalità che hanno colpito il d.lgs. n. 23 del 2015 (cd. Jobs act): ciò che ne esce sconfessata è soprattutto la filosofia che vi era sottesa

10/09/2024
Arbitro tra parti diseguali: l'imparzialità del giudice del lavoro

Il processo del lavoro, nella struttura voluta dal legislatore del 1973, era un processo pensato per regolare un conflitto tra parti diseguali, costruito, come era costruita la disciplina del rapporto di lavoro in quegli stessi anni, intorno all’attribuzione di giuridica rilevanza a tale disuguaglianza sostanziale. In quel modello di processo il giudice era un attore centrale, il cui potere ufficioso serviva a superare la disparità delle parti nell’accesso alla prova e insieme a controbilanciare il regime di forti preclusioni, in vista del raggiungimento rapido di una decisione di merito il più possibile conforme alla verità materiale dei fatti. Quel modello è stato attraversato da una profonda trasformazione, culturale, più che normativa, che ha accompagnato le modifiche legislative che hanno interessato la regolamentazione sostanziale del rapporto di lavoro. L’esito è stato nel senso, non del superamento, ma della rimozione dall’orizzonte regolativo del rapporto e culturale degli operatori del diritto della disuguaglianza sostanziale delle parti, che tuttavia nel frattempo non è affatto diminuita. Ne è seguito un mutamento, nelle prassi processuali, anche del ruolo del giudice, sempre meno disposto a fare uso dei propri poteri ufficiosi. Solo in tempi recentissimi la giurisprudenza ordinaria e costituzionale ha riportato il crudo fatto della disuguaglianza sostanziale al centro dell’argomentazione giudiziale.

18/06/2024