Breve Rassegna stampa del 16 maggio 2017:
- «Migranti, sentenza sui doveri. Gli stranieri hanno l’obbligo di conformarsi ai nostri valori» (Corriere della sera);
- «La Cassazione sui migranti: si conformino ai nostri valori» (La Repubblica);
- «La Cassazione: chi viene si adegui ai nostri valori» (La Stampa);
- «Cassazione: i migranti rispettino i nostri valori» (Il Sole 24 ore);
- «I migranti seguano i nostri valori» (Il Messaggero);
- «La Cassazione: i migranti si adattino ai nostri valori» (Il Giornale);
- «Immigrato, vuoi stare qui? Fai l’italiano» (Libero);
- «Per i migranti i nostri valori» (Avvenire);
- «I migranti devono conformarsi ai nostri valori: quelli che rubano sono sulla buona strada» (La cattiveria del Fatto quotidiano).
Chissà che cosa avranno pensato i cultori del brocardo I giudici parlano solo con le sentenze, paladini di una giustizia credibile soltanto se comunica «con i propri atti», e guai a pronunciare una parola fuori da quel recinto (per spiegare, precisare, rendere conto) perché si finisce dritti alla sbarra con l’accusa di protagonismo, di essere poco riservati, se non, addirittura, di ledere il prestigio dell’ordine giudiziario.
Che cosa avranno pensato, costoro, leggendo l’ormai famosa sentenza 24.084 del 15 maggio 2017 - sul sikh che se ne andava in giro con il suo pugnale sacro da 18,5 cm - e, prima ancora, scorrendo i titoli in prima pagina di tutti i quotidiani del 16 maggio?
Titoli inequivocabili, più sul senso politico di quella pronuncia che sui motivi giuridici della decisione.
Dal Palazzaccio nessun commento o precisazione. D’altra parte, se «i giudici parlano solo con le sentenze», come si fa ad aggiungere altro? E poi: una rettifica o addirittura una smentita (sebbene necessaria) rischia di ritorcersi contro la credibilità del collegio e della Cassazione tutta... .
Ironia a parte, la gravità del problema non è sfuggita a molti ermellini, consapevoli e preoccupati che il messaggio distorto “scolpito” in quella decisione – e non certo imputabile ai soliti fraintendimenti della stampa – rischiava di cristallizzarsi nell’opinione pubblica come “il verbo” della Cassazione, assumendo una precisa valenza politica. Di qui il dubbio di un intervento chiarificatore; che poi, però, è stato escluso.
E così, nell’opinione pubblica si è effettivamente consolidata l’informazione che, secondo la giustizia italiana al suo livello più alto, l’integrazione dei migranti passa per «l’obbligo di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale», altrimenti scatta il Codice penale. Poco importa se, dal giorno dopo, qua e là si è levata qualche voce critica sulla sentenza, per la sua “incontinenza motivazionale”, o se al Palazzaccio stanno studiando futuri rimedi… .
È la comunicazione, bellezza! Quella della giustizia. Che purtroppo continua a muoversi in una dimensione atemporale in cui, spesso, responsabilità, chiarezza, trasparenza verso i cittadini sono vissuti più come intralcio che come dovere istituzionale.
E con un equivoco/alibi di fondo: che, cioè, il prestigio dell’ordine giudiziario si tuteli con il silenzio, con il segreto, con l’oscurità del linguaggio invece che con una comunicazione responsabile. Dimenticando, fra l’altro, che secondo la Corte costituzionale (sentenza n. 100 del 1981) il prestigio dell’ordine giudiziario va inteso come «fiducia dei cittadini verso la funzione giudiziaria e nella credibilità di essa».
La giustizia comunica in mille modi e in mille occasioni. Ovviamente “anche” con le sentenze e, in generale, con i suoi atti. Che si rispettano ma, contrariamente a quanto si dice davanti ai microfoni, si commentano, eccome, visto che (almeno) la motivazione consente di esercitare un controllo sociale. Segnalo, a questo proposito, un prezioso libro pubblicato da Melampo l’anno scorso, scritto da Ileana Alesso e Gianni Clocchiatti, con la prefazione di Gherardo Colombo, dal titolo Con parole semplici, seguito dal sottotitolo: leggi, etica e cittadinanza, la comunicazione responsabile. Gli autori fanno un esperimento molto interessante: pubblicano sentenze di diversi organi giurisdizionali con, a fronte, il testo riscritto “con parole semplici”. E così dimostrano che l’abbandono del giuridichese spinto (dietro il quale c’è spesso la pigrizia di cimentarsi con l’italiano semplice) rende la comunicazione giurisdizionale più “accogliente” senza nuocere all’autorevolezza della decisione e di chi l’ha scritta.
La sentenza sul sikh, però, confonde la doverosa esigenza di chiarezza e di semplicità con quella (del tutto personale) di dare alla motivazione un significato politico ultroneo, oltre che assai discutibile, rispetto alla decisione del caso concreto. E così incorre in vari errori, anche di comunicazione, con conseguenze gravi.
A differenza di una dichiarazione, di una conferenza stampa o di un’intervista, dove si può (e si deve) distinguere la motivazione della decisione da opinioni di carattere assolutamente personali, la sentenza non offre questa flessibilità perché deve contenere esclusivamente le ragioni di diritto (nel caso della Cassazione) che portano ad accogliere o respingere un ricorso. Dunque, è più pericolosa se il giudice e il Collegio introducono valutazioni di natura diverse da quelle giuridiche necessarie a decidere il caso concreto. Con l’ulteriore grave conseguenza che quelle valutazioni “faranno giurisprudenza”, se non fra i giudici, politicamente e nell’immaginario collettivo.
Nella fattispecie, è evidente che la motivazione addotta per respingere il ricorso dell’indiano è andata ultra petita, avventurandosi su sentieri che allontanavano dalla mèta invece di raggiungerla in modo diretto e chiaro.
In gergo giornalistico si direbbe che “la notizia” è stata inserita soltanto alla fine della sentenza, cioè nella quinta delle sei cartelle della motivazione, là dove finalmente si capisce che il sikh ha violato la legge sul porto d’armi, «senza un giustificato motivo» poiché in base a una sentenza della Consulta (n. 63/2016) «nessun credo religioso può legittimare il porto in luogo pubblico di armi o di oggetti atti ad offendere».
Bastavano, insomma, tre righe di motivazione, come peraltro la Cassazione aveva fatto in precedenza per casi analoghi (n. 24.739 e 25.163 del 2016, solo per citare le più recenti).
Il Collegio, invece, è andato ben oltre innescando un pericoloso corto circuito informativo.
Perciò sarebbe stato forse opportuno un intervento chiarificatore dell’informazione distorta. Come, peraltro, è accaduto in passato. Per esempio il 20 aprile del 2015: allora la Cassazione indirizzò una dura reprimenda al giudice Amedeo Franco, relatore ed estensore della sentenza Mediaset/diritti Tv, firmata dall’intero Collegio, che nel 2013 confermò la condanna di Silvio Berlusconi per frode fiscale. Un anno e mezzo dopo, Franco scrisse un’altra sentenza in tema di frode fiscale, contenente affermazioni che sembravano sconfessare il precedente del 2013. A quel punto la suprema Corte decise di intervenire con un comunicato stampa, escludendo che ci fosse realmente un contrasto tra le due pronunce «pur in presenza – ammise – di alcune espressioni palesemente superflue rispetto al tema della decisione». Un chiarimento doveroso, per rispetto dell’opinione pubblica e della credibilità della giustizia.
Donatella Stasio