Magistratura democratica
documenti delle OOII

Prime considerazioni sull'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul

di Tiziana Coccoluto
giudice Tribunale di Latina
Prime considerazioni sull'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul

Entrata in vigore il 1° agosto, la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (conosciuta come Convenzione di Istanbul), è il primo strumento  internazionale vincolante sul piano giuridico per prevenire e contrastare la violenza contro le donne e la violenza domestica.

È stata ratificata da 13 paesi, compresa – nel giugno 2013 – l’Italia, pur avendo trovato la sua paternità in Turchia in un momento storico, il 2011, in cui il nostro Paese era uno degli Stati Europei più colpiti dalla violenza contro le donne con il 42 % di donne di più di 15 anni (47% nelle campagne) che aveva subito violenza fisica e sessuale, 52 donne uccise fra il febbraio ed il marzo del 2012 (217 nello stesso periodo del 2010),  una su tre morta perché aveva chiesto il divorzio.

Il testo della Convenzione si fonda su tre pilastri – prevenzione, protezione e punizione – ponendo particolare enfasi sui primi due, gli unici in grado di sradicare una grave violazione dei diritti umani ormai sistemica in Europa, e di consentire, in concreto, il superamento di ogni scriminante o attenuante derivante da ordinamenti culturali religiosi in cui la sudditanza di genere costituisce adesione ad una norma superiore.

In quest’ottica la ratifica di tale Convenzione costituisce una sorta di ribaltamento del tavolo esperienziale che tenta di dare risposta alla violenza domestica e alla violenza sulle donne, ponendo al centro della questione lo sviluppo e la promozione  degli schemi attuativi di parificazione di genere.

Il preambolo del testo legislativo fornisce la chiave di lettura dell’intervento integrato, “riconoscendo che il raggiungimento dell’uguaglianza di genere, de iure e de facto è un elemento chiave per prevenire la violenza contro le donne…riconoscendo che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali fra i sessi, che hanno portato alla determinazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro piena emancipazione”.

E’ evidente il richiamo, anzi direi la piena esplicazione normativa, dell’art. 3 della costituzione, con un appello alle istituzioni e al legislatore in primis, ciascuna secondo le proprie competenze, a promuovere lo sviluppo della persona umana all’interno di un contesto in cui la differenza di genere non diventi subordinazione e fonte di conseguenziale violenza fisica e psicologica, che la Convenzione ha voluto declinare come “violenza domestica”, puntando sul cuore di quell’ordinamento familistico, centrale nella struttura portante delle società europee, che costituisce il fondamentale produttore di prevaricazione e persecuzione.

Non a caso, dagli artt. 34-41, dedicati al profilo più squisitamente repressivo, ogni aspetto è analizzato cercando di obiettivizzare lo scambio tra vittima e abuser nella sua essenzialità violenta, sganciandola sia dal contesto o dalla finalità scriminante del matrimonio (art. 37 “incriminazione del matrimonio forzato”) sia dalla preesistenza di rapporti affettivi o coniugali o di altro genere (art. 41), con ciò riconoscendosi la predominanza del fenomeno della violenza domestica come espressione di una particolare progressione criminosa alimentata dal contesto relazionale sbilanciato, crimine che in Italia non viene denunciato in oltre il 90 per cento dei casi e che ha prodotto una media di 100 femminicidi all’anno.

Già dal preambolo della convenzione, dove si riconosce espressamente  “la natura strutturale della violenza contro le donne, in quanto basata sul genere, nonché uno dei meccanismi cruciali per mezzo dei quali le donne sono costrette ad una posizione subordinata rispetto agli uomini“, si comprende il cambio di passo e la necessità di un adeguamento interpretativo rispetto ad alcune categorie valutative - quale onore, passione, gelosia - che avevano indotto la giurisprudenza di legittimità ad escludere l’aggravante di cui all’art. 61, n. 1 c.p., dal novero dei delitti che oggi noi possiamo legittimamente chiamare “Femminicidi”, intesi come “quella forma estrema di violenza di genere contro le donne, prodotto della violazione dei suoi diritti umani in ambito pubblico e privato, attraverso varie condotte misogene che, ponendo la donna in una situazione indifesa e di rischio, possono culminare con l’uccisione o il tentativo di uccisione della donna stessa, o in altre forme di morte violenta di donne e bambini (secondo la accezione utilizzata efficacemente da  Barbara Spinelli all’interno della Tavola Rotonda organizzata da Magistratura Democratica presso la Fondazione Basso il 30 novembre 12).

Difficilmente potrà essere esclusa la futilità o l’abiezione del motivo con argomentazioni simili a quelle elaborate in passato dalla Suprema Corte, che tendono a ritenere come patrimonio del comune sentire quelle reazioni aggressive che si innestano su profili di possessività e gelosia , in quanto “la  sola manifestazione , per quanto parossistica e ingiustificabile di gelosia, che, collegata ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, non e’ espressione di per se’ di spirito punitivo nei confronti della vittima della quale pertanto non può tollerarsi l’insubordinazione( Cass. Sez. 5, n. 35368/2006) o secondo cui non può ritenersi abietto il motivo che sottende l’omicidio commesso da un innamorato respinto dovendosi escludere che il concetto di “abietto” possa riferirsi ai sentimenti di affetto e di amore propri di ogni essere umano ( cfr. Cass. Sez. 1, n. 16968/2009).

Superato ogni aspetto legato a fattori culturali, religiosi o in qualche modo ad usi e costumi nonché, dato testuale, alla causa dell’ “onore” (art. 42), in occasione dell’entrata in vigore della Convenzione di Istanbul, Amnesty International ha rinnovato il suo appello alle istituzioni italiane perché sia adottata una legge specifica sulla parità di genere, siano raccolti dati statistici disaggregati per garantire analisi standardizzate e periodiche dei dati relativi al fenomeno del femminicidio, siano garantiti il finanziamento e l’aumento dei centri d’accoglienza per le vittime di violenza e un adeguato coordinamento tra la magistratura, la polizia e gli operatori sociosanitari e, infine, si realizzino azioni volte a una maggiore sensibilizzazione della società nel suo complesso, delle istituzioni scolastiche e degli organi di informazione per arrivare finalmente a una rappresentazione non stereotipata e non discriminatoria delle donne.

E’ evidente come la carenza del sistema si palesi proprio sull’aspetto preventivo e dell’intervento integrato, essendo necessaria una azione incisiva nell’ambito di una osmosi tra polizia giudiziaria e polizia di sicurezza nel trattamento della vittima, intesa gia’ in prima battuta quale “persona in stato di particolare vulnerabilita’”, indirizzandola da subito per verso centri informativi e di accoglienza che possano intervenire in via preventiva, prima che il reato si consumi.

Oltre alla logistica ed al sostegno psicologico rimane fondamentale un intervento sugli operatori di settore, promuovendo eo imponendo protocolli operativi che possano consentire un opportuno scambio, così da incoraggiare la segnalazione all’autorità competente anche da parte di chi sarebbe legato da segreto professionale, andando a rimodulare il sistema degli artt. 200 e sss (artt. 27, e 28 della conv.).

Servizi di consulenza legale, sostegno psicologico, assistenza finanziaria, offerta di alloggio, istruzione, formazione e assistenza nella ricerca del lavoro vanno coordinati con la messa a disposizione di case rifugio, linee telefoniche gratuite, centri di prima assistenza medica e consulenze per il superamento del trauma: prevenzione e protezione della vittima costituiscono le condizioni primarie della possibile repressione dell’abuser.

In quest’ottica andranno sicuramente coordinate le misure cautelari, precautelari e gli obblighi di protezione adottabili in sede civile, producendo un continuo coordinamento tra il Giudice penale ed il Giudice della famiglia anche nel campo dei diritti di visita e custodia dei figli, in modo tale da garantire contestualmente la messa in sicurezza della vittima e il completo sviluppo psicologicoaffettivo dei minori (art. 18 della conv.).

L’art. 49 della Convenzione ci dice che con il Dl 93/2013 e la sua conversione si è persa l’occasione di  modificare l’irretrattabilità della querela, laddove la Convenzione, tra gli obblighi generali prevede che le parti adottino misure legislative in grado di garantire, senza indugio ingiustificato, l’avvio di tutti i procedimenti aventi ad oggetto la violenza di genere, prendendo in considerazione tutte le fasi del procedimento penale.

Ancora centrale, negli artt. 52 e 53 della Conv. è la previsione relativa all’adozione di forme idonee ad allontanare l’autore della violenza domestica, in situazioni di pericolo immediato, di lasciare la residenza della vittima o della persona in pericolo per un periodo di tempo sufficiente e di vietargli l’accesso al domicilio della vittima o della persona in pericolo o di impedirgli di avvicinarsi alla vittima. Indicazione che può ritenersi già attuata con le misure cautelari specifiche dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p., applicabili anche in deroga ai limiti edittali di cui all’art. 280 c.p.p. con l’aggiunta delle fattispecie di cui agli artt. 582 e 612 c.p..

Peraltro, trattandosi di misure cautelari tarate sul profilo del responsabile, rispondono inevitabilmente ai limiti temporali di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p., escludendo una valutazione che sia spostata sulla reale sicurezza della vittima come previsto dall’art. 58 della Convenzione che richiede una diversa valutazione in termini “sufficienza del periodo”, impasse in parte controbilanciato dall’inserimento della vittima all’interno della fase procedimentale, quale interlocutore standard su eventuali modifiche o revoche della misura applicata ma che non è sufficiente a garantirla, come è dimostrato dalle costanti misure emesse in aggravamento o ripristinate, ex art. 307 c.p.p., a fronte di rinnovate condotte persecutorie.

L’aumento dei limiti sanzionatori nella fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p. aveva scongiurato il divieto di applicazione della custodia detentiva carceraria come ridisegnata dall’art. 275 bis c.p.p., divieto ridiventato attuale col D.l. 92/14, in cui il collegamento tra custodia applicabile e tre anni di pena da eseguirsi aveva messo a serio rischio tutte le condanne irrogate eo irrogande ai sensi dell’art. 612 bis, laddove, il richiamo nel preambolo del testo legislativo all’art. 656 c.p.p., sottoponeva ogni misura cautelare carceraria ad una dura prova di resistenza rispetto a reati, i cui limiti di pena edittale, assistiti da possibili circostanze attenuanti, accesso a riti alternativi e calcolo del c.d. presofferto (nelle prime diverse interpretazioni avanzate) determinavano, già nella prima fase, limiti cautelari stringenti e necessità di scarcerazione per sentenze già emesse a pene al di sotto dei tre anni, senza alcun riferimento alla personalità del condannato o alla messa in sicurezza della vittima.

Nel primo passaggio alla Camera è stato “fortunosamente” approvato l’emendamento che esclude i reati di cui all’art. 612 bis e 572, nelle forme aggravate, dalle previsioni del nuovo artt. 275 bis c.p.p. cosi’ coordinando, in limine litis, l’impatto della Convenzione di Instabul con gli imput della Sentenza Torreggiani.

L’attuazione della Convenzione imporrà dunque una vera e propria rivoluzione culturale tale da indurre il legislatore ad affrontare il  fenomeno non più come un fatto privato, che riguarda solo l’autore e la sua vittima, ma un fatto che va ad incidere sulle fondamenta della società civile, con apprestamento di percorsi giudiziari e riparatori paralleli e attuabili con energie sinergiche, che richiedono interventi sulla tempistica processuale (art. 58), sull’informazione di ogni passaggio procedimentale (art. 63), sugli standard di concessione delle richieste di asilo (art. 60), recidiva extraterritoriale (art. 47).

A proposito dell’Italia, l’ONU, dando atto di un invidiabile impianto normativo già esistente, raccomandava da un lato l’implementazione delle norme esistenti, viziate, al contrario, da un pregiudizio di genere, dall’altro l’adozione di tutte quelle misure necessarie e idonee a tutelare il diritto alla vita e all’integrità psicofisica delle donne oltre che a facilitare alle vittime un più efficace accesso alla giustizia stessa.

Agli interpreti una prima ricognizione sullo stato dell’arte per evitare sovrapposizioni o imposizioni extrasistemiche, al legislatore realizzare gli aspetti di adeguamento, ma soprattutto di tutela dell’esistente da interventi emergenziali capaci di vanificare il lavoro svolto.

 

22/08/2014
Altri articoli di Tiziana Coccoluto
Se ti piace questo articolo e trovi interessante la nostra rivista, iscriviti alla newsletter per ricevere gli aggiornamenti sulle nuove pubblicazioni.
La giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne come monito alla magistratura

Il senso della giornata dedicata all’eliminazione della violenza contro le donne non può che essere, per l’ordine giudiziario, quello di interrogarsi profondamente sulle ragioni per le quali ancora oggi, a più di dieci anni dall’inizio dello slancio legislativo specificatamente dedicato al tema, inaugurato con il decreto legge 23 febbraio 2009 e proseguito sino alla legge 19 luglio 2019 (il cosiddetto “Codice rosso”), la prassi giudiziaria non sia riuscita a farsi sistema complessivo né a migliorare, nemmeno in minima parte percentuale, il tasso di protezione delle vittime di violenza. Resistenze culturali alle tematiche di genere, carenze organizzative e di risorse, assenza di un piano formativo adeguato, sono le questioni che devono essere poste al centro di un dibattito franco ed esente da preclusioni corporative.  

25/11/2021
La decisione della Turchia e della Polonia di non far parte della Convenzione di Istanbul e le conseguenze per la tutela del diritto umano fondamentale delle donne a una vita libera dalla violenza

La Turchia ha revocato la propria partecipazione alla Convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne e dalla Polonia provengono spinte dirette al ritiro ufficiale dalla Convenzione. In entrambi i casi, il testo della Convenzione viene additato come esempio della “ideologia gender” che minerebbe i valori della famiglia tradizionale. L’analisi della giurisprudenza europea evidenzia, invece, che nel sistema convenzionale di tutela dei diritti fondamentali non viene propugnata una determinata idea di famiglia ma che vi è una costante attenzione alle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Ne consegue che la revoca della partecipazione alla Convenzione di Istanbul si traduce in un ulteriore atto di limitazione di diritti fondamentali che, questa volta, colpisce il diritto delle donne a una vita libera dalla violenza.

24/04/2021
Gli stereotipi di genere tra prospettiva sociologica e codice rosso
La lettura del volume di Fabrizio Filice La violenza di genere (ed. Giuffré Francis Lefebvre) e la prospettiva sociologica che lo ispira, offre alcuni interessanti spunti di riflessione sull’approccio normativo e giudiziario ai reati di violenza di genere
14/09/2019
I prodromi e i volti della violenza di genere. Come riconoscerli, prevenirli, arginarli
Relazione tenuta all’Aula Magna del Tribunale di Torino per il convegno sul tema della violenza di genere organizzato il 25 novembre 2016, in occasione della «Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne»
10/01/2017
Revoca o sostituzione della misura cautelare e coinvolgimento della persona offesa. Ambito di applicazione del novellato art. 299 cpp
La dialettica fra GIP e PM di Bari evidenzia la difficoltà di definire con certezza l'ambito di applicazione dell'obbligo di notificare alla persona offesa le richieste di revoca o modifica nel caso di procedimenti per violenza alla persona
22/01/2014
La violenza contro le donne
Una lettura del fenomeno come discriminazione di genere
16/12/2013
L. 119/13, le novità in materia
di contrasto al c.d. femminicidio
Riflessioni sulle nuove norme contro la violenza di genere
dal punto di vista del Pubblico Ministero
28/10/2013