Per il buon funzionamento del nuovo processo civile telematico (PCT) un presupposto necessario è costituito da un’avvocatura dotata di adeguati strumenti tecnici e specifiche conoscenze. Il ruolo del CNF in questa fase di avvio si esprime nei seguenti fondamentali 4 fattori:
- l’informazione
- la partecipazione
- la formazione
- le proposte
L’informazione
Il CNF si è mosso innanzitutto sul piano dell’informazione e ciò per quanto riguarda due diversi aspetti:
1. il primo è quello della raccolta delle informazioni necessarie a conoscere il panorama nazionale e lo stato di informatizzazione degli uffici giudiziari e degli Ordini. Questa attività di monitoraggio è svolta:
a) sia tramite la propria commissione informatica. È stato proposto un questionario fra gli Ordini per avere informazioni circa gli strumenti e le dotazioni necessarie per il giusto avvio del PCT, rilevando:
- il possesso della firma digitale tra gli iscritti,
- la creazione di un punto di accesso da parte dell’Ordine,
- notizie sui costi sostenuti: se dai singoli avvocati o direttamente dai COA
- la costituzione del tavolo tecnico o commissione mista (il risultato sul punto è stato “no” 51%)
- l’esistenza di prassi o stipula di protocolli, dove il tavolo è già avviato (il risultato sul punto è stato “no” 76% e che è ancora bassa la condivisione e il lavoro sul PCT)
b) sia in collaborazione con altri soggetti: c’è grande aspettativa per quanto potrà giungere dall’attività dell’Osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione (art. 35 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) presentato ufficialmente alla Camera dei Deputati lo scorso 23 gennaio.
L’Osservatorio è nato con l’intento di far cooperare tutte le istituzioni che si occupano dei problemi della giustizia e di poter raccogliere ed elaborare i dati raccolti anche da chi si occupa a diverso titolo dell’analisi dei dati economico-sociali. Vi hanno aderito: Ministero della Giustizia, Corte di Cassazione, CSM, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Avvocatura di Stato, oltre a ISTAT, ABI, ANCI, Unioncamere, CNEL, Banca d’Italia e da ultimo l’OCSE.
2. Il secondo, altro aspetto dell’informazione - di direzione opposta rispetto alla raccolta dei dati - è la diffusione delle informazioni:
a questo proposito vanno ricordate due attività, con riferimento ai destinatari,
- quella svolta per gli Ordini e gli avvocati attraverso la FIIF - Fondazione italiana per l’innovazione forense - che si sta muovendo per assicurare supporto ai referenti degli Ordini;
- quella svolta per i cittadini attraverso un importante veicolo di informazioni: lo sportello per il cittadino, con il quale potranno essere fatte conoscere le potenzialità date dallo strumento del PCT. Già oggi, conoscendo il numero di ruolo della causa, il cliente è in grado autonomamente di verificare attività, incombenti e rinvii della sua vertenza.
La partecipazione
Il secondo fattore a cui il CNF ha rivolto l’attenzione è la partecipazione. Un esempio ne è il coinvolgimento del CNF nel progetto GOL Giustizia on-line.
Il 31 gennaio, a Roma, è stato presentato ai consiglieri degli Ordini forensi di 8 regioni (oltre 60 Ordini coinvolti) il progetto avviato da 4 strutture ministeriali (Giustizia, Coesione territoriale, Sviluppo economico e Dipartimento della funzione pubblica). Si tratta di un progetto che – in sensibile controtendenza rispetto a quanto avviene nel settore giustizia – investe risorse finanziarie per l’avvio del PCT. Sono fondi previsti dalla riprogrammazione dei Piani Operativi nazionali delle regioni dell’obiettivo convergenza e del Mezzogiorno. L’obiettivo è l’informatizzazione degli uffici giudiziari,
- nelle notifiche e comunicazioni
- e nei procedimenti per ingiunzione.
La partecipazione del CNF a questo progetto sarà fonte di esperienza anche per un altro fattore fondamentale nello sviluppo del PCT, quello della formazione.
La formazione
Accanto agli strumenti e ai supporti informatici servirà, infatti, promuovere la formazione degli avvocati: sia quella tecnico-giuridica che quella più immediatamente tecnica dell’approccio agli strumenti.
Il CNF sta elaborando specifici interventi in materia di formazione. I destinatari sono innanzitutto:
- i referenti informatici degli Ordini: perché si è consapevoli dell’importanza che si mantenga un forte contatto fra chi partecipa al Tavolo tecnico o alla Commissione mista e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. A volte, infatti, i referenti informatici sono avvocati esterni al COA, non consiglieri, scelti per le loro competenze tecniche. Ma è anche vero che sono poi i consiglieri degli Ordini che possono - nella loro attività istituzionale - attuare le iniziative concordate o darvi maggior peso;
- fra le altre iniziative di formazione che riguardano invece tutti gli avvocati va ricordato il Congresso di aggiornamento giuridico-forense che è giunto alla IX edizione che si terrà il 20, 21 e 22 marzo a Roma. È un’iniziativa ove trovano spazio molte sessioni parallele e il CNF in collaborazione con FIIF dedicherà una sala proprio ai temi del PCT, proponendo una sorta di vademecum per gli avvocati che muovono i primi passi verso il PCT.
L’ultimo fattore che si intendeva illustrare è quello delle proposte.
Le proposte
Si tratta di proposte in ambiti di intervento in cui il CNF non si muove in autonomia, ma è necessariamente uno dei soggetti coinvolti nel processo:
- punto di accesso
il CNF è consapevole della necessità di offrire agli Ordini un punto di accesso nazionale (lo si è visto anche dalle risposte all’indagine del CNF). È difficile già oggi affermare se avverrà e quando si potrebbe realizzare; il CNF, anche attraverso la sua Fondazione per l’innovazione forense, sta però pensando a strumenti che consentano il dialogo con il Portale ministeriale del PCT, per tutti quegli Ordini che non hanno ancora attivato un loro punto di accesso e comunque il progetto per l'apertura di un punto di accesso del CNF continua ad essere coltivato.
- disciplinare
il CNF, in quanto giudice speciale, svolge attività giurisdizionale e come le altre magistrature superiori sarebbe auspicabile potesse essere inserito nel PCT. È chiaro però che, essendo un programma chiuso, ma soprattutto seguendo nello svolgimento del procedimento disciplinare di secondo grado un rito speciale, non sovrapponibile al codice di procedura civile, sussistono delle difficoltà tecniche.
Certo è che la diffusione del PCT e la crescita di un’avvocatura abituata a relazionarsi con uffici giudiziari in modo telematico porrà in modo serio la questione dell’informatizzazione del procedimento disciplinare e farà nascere per il CNF l’esigenza di trovare una modalità per la trasmissione degli atti, dei fascicoli dai Consigli Distrettuali di Disciplina alla cancelleria giurisdizionale del CNF