La normativa italiana in tema di stupefacenti al banco di prova del modello proibizionista sovranazionale. Tra necessaria dissuasività delle pene, rispetto del principio di proporzionalità e recupero del tossicodipendente
In tema di stupefacenti, il panorama sovranazionale conosce l’ampia bipartizione tra modelli proibizionisti ed antiproibizionisti. Il modello italiano, in linea con il trend europeo, è tendenzialmente proibizionista ma ha oscillato per anni tra l’adozione di normative più miti e ragionevoli ed altre più severe e repressive, con pesanti ricadute soprattutto sul sistema carcerario, oberato a causa delle esorbitanti pene detentive previste anche in caso di consumo personale. La problematica del sovraffollamento carcerario connessa alla disciplina in materia di stupefacenti costringe, ancora oggi, il nostro paese a cercare un compromesso legislativo che garantisca la repressione delle attività illecite aventi ad oggetto “il ciclo della droga” e, al contempo, scongiuri l’inflizione di sanzioni sovranazionali per esubero delle incarcerazioni. A questo obiettivo si deve puntare in un’ottica di evoluzione del diritto interno in conformità a quello sovranazionale.
Un dialogo con i passaggi più significativi di G. Fiandaca, Punizione, Bologna, 2024. Un “piccolo libro” prezioso, un itinerario dialettico e mai dogmatico attraverso le forme e le ideologie della pena, che giunge sino alla contemporanea crisi di legittimità del diritto penale e alle domande suscitate dai modelli alternativi alla punizione
Nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 577, comma 3, c.p., nella parte in cui condizionava – con previsione generale e astratta – l’esito del giudizio di bilanciamento tra alcune aggravanti e alcune attenuanti, la Corte costituzionale ha sviluppato interessanti notazioni sul tema della discrezionalità giudiziale e sul suo responsabile esercizio.
In tema di stupefacenti, il panorama sovranazionale conosce l’ampia bipartizione tra modelli proibizionisti ed antiproibizionisti. Il modello italiano, in linea con il trend europeo, è tendenzialmente proibizionista ma ha oscillato per anni tra l’adozione di normative più miti e ragionevoli ed altre più severe e repressive, con pesanti ricadute soprattutto sul sistema carcerario, oberato a causa delle esorbitanti pene detentive previste anche in caso di consumo personale. La problematica del sovraffollamento carcerario connessa alla disciplina in materia di stupefacenti costringe, ancora oggi, il nostro paese a cercare un compromesso legislativo che garantisca la repressione delle attività illecite aventi ad oggetto “il ciclo della droga” e, al contempo, scongiuri l’inflizione di sanzioni sovranazionali per esubero delle incarcerazioni. A questo obiettivo si deve puntare in un’ottica di evoluzione del diritto interno in conformità a quello sovranazionale.
La sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Locri nei confronti di Domenico Lucano ed altri imputati ha sollevato forti reazioni nell’opinione pubblica, cui hanno fatto seguito variegate prese di posizione da parte di singoli magistrati e della magistratura associata: è l’occasione per svolgere alcune riflessioni in ordine sparso su critica ai provvedimenti giudiziari, comunicazione istituzionale, sensibilità culturali dei magistrati, senso della sanzione penale. Senza certezze precostituite, ma proponendo un punto di vista.
La relazione del procuratore generale presso la Corte di Cassazione svolta ad Anagni il 10 luglio 2021, in occasione del conferimento del premio Bonifacio VIII. Per una cultura della pace.
Recensione a Naturae – La valle dell’annientamento – III Quadro, messo in scena dalla Compagnia della Fortezza, diretta da Armando Punzo