- Grand Chamber Decision (Application no. 58428/13), <i>S. Berlusconi against Italy</i>
- Commissione di Venezia (Opinion n. 898/2017)
La Corte Edu ha depositato in data odierna la decisione nel caso Berlusconi c. Italia, introdotto nel marzo 2013 dall’ex Presidente del Consiglio invocando – in relazione alla decadenza dalla carica di senatore a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di condanna nel quadro del processo detto “Mediaset”, in applicazione della cd. legge Severino – la violazione degli articoli 7 (invocata la natura penale della decadenza) e 13 (mancanza di rimedi contro la decisione del Senato) Cedu e 3 del Protocollo n. 1 (diritto di voto) alla Cedu.
Il procedimento europeo era stato complesso: la Camera aveva rimesso il caso alla Grande Camera ai sensi dell’articolo 30 Cedu, che prevede tale possibilità quando il caso solleva una questione grave relativa all’interpretazione della Convenzione o di uno dei suoi protocolli; successivamente la Grande Camera aveva sollecitato l’intervento della Commissione di Venezia, un organo consultivo del Consiglio d’Europa composto da esperti di diritto costituzionale, un altro segnale della sensibilità e rilevanza della questione; il 22 novembre il caso era stato discusso davanti alla Grande Camera.
Come si legge nella decisione, a luglio il ricorrente aveva rinunciato al ricorso, ritenendo che la riabilitazione privasse per lui di rilievo una eventuale decisione della Corte.
Oggi la Corte Edu a maggioranza (fatto insolito in questo tipo di decisioni) ha disposto la radiazione del caso dal ruolo (in sostanza, l’ha estinto) in quanto la rinuncia é valida e non sussistono «circostanze speciali riguardanti il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli». Infatti, l’articolo 37 Cedu prevede il potere della Corte di decidere un caso, in presenza di rinuncia, se l’affare solleva importanti questioni che permettono di chiarire, salvaguardare o sviluppare le norme di protezione contenute nella Convenzione o se l’affare, per il suo impatto, sopravanza i confini della situazione particolare del richiedente. Tutti aspetti che la Corte – nonostante il rinvio alla Grande Camera – ha ritenuto insussistenti nel caso Berlusconi.
È la prima volta che la Corte Edu accetta una rinuncia davanti alla GC dopo l’udienza pubblica.