MASSIMA
La nullità del decreto di citazione a giudizio per insufficiente determinazione del fatto ex art. 555, comma 1, lett. c), e comma 2, c.p.p., non integra una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 c.p.p.., ma rientra tra quelle relative di cui all'art. 181 dello stesso codice, con la conseguenza che essa non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita, a pena di decadenza, entro il termine previsto dall'art. 491 c.p.p. È pertanto affetto da abnormità il provvedimento con il quale il giudice del dibattimento rilevi d'ufficio l'invalidità, atteso che non è consentito al giudice sostituirsi alle parti nel rilevare cause di nullità relative, a pena del sovvertimento dei principi generali su cui si fonda nel nostro ordinamento il sistema della invalidità degli atti processuali.
COMMENTO
Il ricorrente era imputato per il reato di cui agli artt. 110 e 648 c.p. perché – si legge nell’imputazione – «in concorso con persona minorenne all’epoca dei fatti, pur non avendo concorso nel reato di furto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistava o comunque riceveva kg 280 di materiale composto da cavi di rame, un tubo da climatizzatore ed un pentolino in rame».
All’udienza filtro del 1° giugno 2015, durante il controllo sulla regolare costituzione delle parti, la difesa dell’imputato eccepiva la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per violazione del termine a comparire di cui all’art. 552, comma 3, c.p.p.
Il giudice, pur ritenendo fondata l’eccezione svolta dalla difesa, rilevava d’ufficio la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per indeterminatezza dell’imputazione, in quanto non emergeva in modo compiuto l’origine delittuosa della merce e, quindi, l’illiceità penale del fatto presupposto al reato contestato, e disponeva la restituzione degli atti al pubblico ministero.
L’imputato ricorreva in cassazione censurando l’abnormità dell’ordinanza, quest’ultima ponendosi al di fuori dei poteri attribuiti al giudice e causando un’indebita regressione del procedimento.
La Suprema Corte era chiamata a risolvere tre quesiti, che si ponevano in un ordine di necessaria progressione logica e giuridica.
In primis era necessario capire se la nullità del decreto di citazione a giudizio causata da un’imputazione generica costituisse una nullità a regime intermedio o relativa.
In secondo luogo – e solo laddove il primo quesito fosse stato risolto nel senso di una nullità relativa – bisognava chiedersi se tale nullità relativa fosse rilevabile d’ufficio dal giudice.
Infine si doveva cercare risposta ad un’ultima questione: se l’ordinanza con cui il giudice aveva rilevato d’ufficio una nullità relativa integrasse un’ipotesi di abnormità.
In ordine al primo quesito – ossia se la nullità del decreto di citazione a giudizio causata da un’imputazione generica costituisse una nullità a regime intermedio o relativa – la Corte ribadisce che la generica enunciazione del fatto integra una ipotesi di nullità relativa del decreto di citazione diretta a giudizio, che resta sanata qualora non venga eccepita prima dell'apertura del dibattimento.
In relazione al secondo problema – se tale nullità relativa fosse rilevabile d’ufficio dal giudice – i giudici della Cassazione, seguendo una granitica giurisprudenza sul punto, confermano che le nullità relative non possono essere rilevate d’ufficio dal giudice, ma sono solamente eccepibili dalle parti, in quanto «non è consentito al giudice sostituirsi alle parti nel rilevare cause di nullità relative, a pena del sovvertimento dei principi generali su cui si fonda nel nostro ordinamento il sistema della invalidità degli atti processuali».
Con riferimento alla terza ed ultima questione – se l’ordinanza con cui il giudice aveva rilevato d’ufficio una nullità relativa integrasse un’ipotesi di abnormità – la Suprema Corte, dopo aver ricordato che «è abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste», conclude per l’abnormità e, quindi, per l’annullamento del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al giudice a quo.
La pronuncia in commento costituisce un novum nel panorama giurisprudenziale.
Esistevano, in verità, sentenze affini: «poiché la nullità del decreto di citazione a giudizio davanti al Tribunale per generica enunciazione del fatto a norma dell'art. 555, comma 2, stesso codice non integra ipotesi di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., la relativa eccezione va formulata prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; conseguentemente, è abnorme il provvedimento del Tribunale che di ufficio dichiari tale nullità, disponendo la restituzione degli atti al P.M. e determinando, così, un'inammissibile regressione del procedimento» (Cass. 28512/2014. In senso conforme: Cass. 2367/2000).
Le due pronunce citate, però, si riferivano a casi in cui il giudice del dibattimento aveva rilevato d’ufficio la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio per indeterminatezza dell’imputazione e restituito gli atti al pubblico ministero dopo l’apertura del dibattimento.
Nel caso in commento, invece, il giudice si era attivato nel corso del controllo sulla regolare costituzione delle parti. Cionondimeno, la Suprema Corte afferma che il principio di diritto deve essere applicato anche a casi come quello in esame.
Al di là delle riflessioni teoriche, resta da capire quale possa essere l’utilità di una simile censura, il che assume un rilievo concreto per rintracciare quell’interesse ad impugnare del ricorrente che costituisce presupposto indefettibile di ammissibilità di qualsiasi impugnazione.
Questo interesse non può di certo essere rintracciato nel mero rispetto della procedura.
Indubbio valore decisivo è, invece, ravvisabile nel diritto alla ragionevole durata del processo. In astratto, infatti, l’ordinanza impugnata aveva causato un’indebita regressione alla fase procedimentale. Nel caso concreto, però, il ricorso in Cassazione ha finito per dilatare i tempi processuali.
Esiste, in realtà, un interesse ben più profondo, che si lega alle strade processuali da percorrere. Com’è noto, infatti, un’imputazione lacunosa può suggerire ad un’abile difesa dell’imputato la scelta del giudizio abbreviato non condizionato, che, cristallizzando l’imputazione, imbriglia il giudice tra le strette maglie di un addebito generico.