Ancora qualche “AVVERTENZA”
Credo di fare cosa utile proseguendo nel dialogo tra legittimità e merito e nello sforzo di evitare i piccoli errori e le piccole inconsapevolezze che contribuiscono a moltiplicare le ragioni di ricorso (facilmente evitabili), ad aumentare il carico della Cassazione, ad allungare i tempi complessivi dei singoli processi.
Alcune delle considerazioni che seguono le ho già veicolate sulle liste nei giorni scorsi, altre nascono da aspetti emersi ancora più di recente.
1. CONFISCA e art.73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.
I giudici di primo grado assai spesso, soprattutto in caso di sentenze di “patteggiamento” per reati ex art.73 (compreso il comma 5) del d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 , provvedono a ordinare la confisca delle cose e del denaro in sequestro senza motivare o ricorrendo alla generica motivazione per cui le cose sono state strumento o sono provento di reato o comunque corpo di reato.
Si tratta di motivazione insufficiente che comporta l’annullamento della sentenza sul punto:
a) In caso di contestazione della sola detenzione, per l’ipotesi ex art.73,co.5, la Cassazione ritiene che non vi possa essere alcuna presunzione di relazione fra la condotta illecita e il denaro (o altre cose sequestrate, come i cellulari, ad esempio), così che la confisca può essere ordinata solo ove il giudice possa offrire una chiara motivazione del legame delle cose con il reato; per l’ipotesi ex art.73, commi 1 e 1-bis, invece, la Corte accetta l’ipotesi di confisca ex art.1-sexies, ma in questo caso va motivata espressamente l’esistenza di sproporzione fra quanto sequestrato e le possibilità economiche lecite della persona;
b) In caso di contestazione di cessione e detenzione, nessun problema si pone qualora il giudice motivi il collegamento fra la condotta e la somma che si ritiene provento diretto della cessione provata, mentre per la somma restante occorre dare conto delle ragioni che rendono attuale e ragionevole l’esistenza di un collegamento con la complessiva condotta illecita.
La Corte, in genere, non richiede una motivazione dettagliata e insuperabile, ma non giudica sufficiente la solita formula di stile (quando c’é…) che nulla dice del caso concreto. Si tratta, insomma, di esporre una motivazione che non richiede molto tempo al giudicante ma che evita un annullamento parziale (cosa assurda soprattutto in caso di patteggiamento che viene direttamente al controllo della Corte)
2. CONFISCA per REATI TRIBUTARI
Alcune procure generali impugnano le sentenze di patteggiamento e di condanna per reati tributari che non dispongono la confisca ex art.322-ter cod. pen. e successive modifiche, la c.d. confisca per equivalente.
La Cassazione ha dato ragione ai procuratori generali, nel senso che la disciplina non prevede la confisca come una possibilità, bensì come un obbligo.
Ora, una volta in Corte il tema risulta di difficile gestione. I giudici in genere omettono di ordinare la confisca perché difetta un sequestro preventivo a fini di confisca e perché i capi di imputazione non chiariscono l’entità dell’imposta evasa, entità che tendenzialmente corrisponde al “profitto” del reato m ache deve essere calcolata. Non so se i procuratori generali oltre a fare ricorso abbiano impartito istruzioni alle procure del distretto o dato vita a protocolli (che coinvolgano anche la GdF e gli uffici finanziari), perché penso che questa sarebbe l'unica via utile ad eliminare il problema in radice.
In genere il procuratore generale ricorrente si limita a censurare la mancanza dell’ordine di confisca, ma si guarda bene dall’indicare l’entità della somma e i beni confiscabili. Questo potrebbe condurre alla pronuncia di inammissibilità del ricorso per genericità; ma si potrebbe anche ritenere che l’esistenza dell’omissione sia incompatibile con una inammissibilità del ricorso, anche perché non è detto che nel fascicolo del Pubblico ministero acquisito dal giudice del patteggiamento (e che la Corte non ha e comunque non può consultare, pena formulare una valutazione di merito) non siano presenti gli estremi delle imposte evase (estremi che GdF e uffici finanziari certamente definiscono ai fini amministrativi e di recupero).
Spesso la Corte provvede, in caso di patteggiamento, ad annullare con rinvio lasentenza limitatamente all’omessa confisca, dando così la possibilità al giudice di definire l’entità del profitto e disporre di conseguenza. La Corte ritiene, infatti, che la disposizione sulla confisca (se confisca obbligatoria) possa essere adottata dal giudice anche qualora non sia ricompresa nell’accordo tra le parti e che l’omessa pronuncia non travolga la sentenza di applicazione pena ma ne comporti l’annullamento parziale.
Certo questa soluzione porrà problemi non da poco nelle ipotesi in cui il giudice di rinvio – ormai definitiva la sentenza in punto pena – non rinvenga gli elementi per definire l’imposta evasa (il profitto). Può acquisire gli atti amministrativi necessari ? può integrare il contraddittorio sul punto ? deve limitarsi a dichiarare insussistenti i presupposti per la confisca ?
Si tratta di questione che interpella in via generale soprattutto i pubblici ministeri, che debbono attrezzarsi (con attivazione per un sequestro preventivo) prima di prestare il consenso al patteggiamento; interpella, poi, la/il gip/gup, ponendole/gli il problema se non dare corso al patteggiamento in assenza di chiarezza sul profitto e sulla confisca.
3. DASPO e rispetto dei termini
SARA' PICCOLA COSA, ma come sapete la Corte ha interpretato l'art.6 della legge 401/89 "costruendo" in via giurisprudenziale una procedura garantita che fissa termini per la decisione rispettosi del diritto di difesa.
Non solo il rispetto dei termini (decisione del gip che non può avvenire prima delle 48 ore dalla notifica del provvedimento del questore) ma anche la prova che il rispetto c'é stato sono considerati garanzia essenziale, la cui violazione comporta l'annullamento dell'ordinanza di convalida: IN ALTRI TERMINI, INVITO CALDAMENTE I GIP A CURARE CHE LA CANCELLERIA APPONGA L'ORA DI DEPOSITO DELL'ORDINANZA DI CONVALIDA.
Altrettanto importante è che la cancelleria dell’ufficio gip apponga l’orario di ricezione della richiesta di convalida del Pubblico ministero. Nell’ipotesi che tale attestazione manchi e sussista anche una modesta incertezza sul punto, la successiva ordinanza di convalida può essere annullata.
4. PRESCRIZIONE DEI REATI e Corti di appello
Merita segnalare la gravità della condotta di quei collegi di appello che omettono di dichiarare l'estinzione dei reati. In alcuni casi avendo ben presente, come si capisce dalla motivazione, l'avvenuto decorso del termine.
Se tutti i reati sono estinti, l'omissione della corte di appello legittima il ricorso della difesa e un evitabile giudizio di cassazione.
Se solo una parte dei reati è coperta da prescrizione, la mancata pronuncia legittima il ricorso e rischia di travolgere anche i reati residui, per quali la prescrizione può essere maturata nel frattempo, così uccidendo l'intero lavoro.
In ogni caso la mancata dichiarazione di estinzione parziale impone alla cassazione di dichiarare la estinzione dei relativi reati e ricalcolare la pena o, spesso, rinviare alla corte di appello per la sola pena.
Mi rendo conto che dichiarare la prescrizione del processo in appello é una scocciatura, e ancora di più dichiarare la prescrizione parziale e ricalcolare le pene, ma sono convinto che capirete tutti come l'evitare di dare una giustificazione a centinaia dei ricorsi inutili che ingolfano la cassazione valga comunque un pochino di fatica in più in sede di appello.