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Concorso in magistratura in tempo di Covid: brevi riflessioni sulle ragioni del fallimento

Soltanto 220 su quasi 4.000 candidati che hanno consegnato le prove scritte sono stati ammessi alla prova orale del concorso per magistrato ordinario bandito nel 2019. La causa di un esito tanto negativo, che si discosta dai dati statistici dei precedenti concorsi, è stata individuata nella generale impreparazione e non solo tecnica dei candidati.  
Due magistrati che in passato sono stati componenti di commissioni esaminatrici invitano a riflettere su ulteriori possibili ragioni del risultato dell’ultimo concorso in magistratura, che porterà ad assumere un numero di magistrati di gran lunga inferiore rispetto ai 310 posti previsti nel bando, e sull’importanza che già dal prossimo concorso vengano ripristinate le “ordinarie” modalità di svolgimento delle prove e di selezione dei canditati idonei.

Il risultato delle prove scritte dell’ultimo concorso per l’accesso alla magistratura, non ancora concluso, ha registrato una percentuale di ammessi all’orale di poco superiore al 5%, non in linea con le percentuali degli ultimi 10-15 anni che si attestano intorno al 10%. Uno scostamento in percentuale rilevante sulle cui ragioni si sono offerte specifiche indicazioni apparse anche sulla stampa.

Il clamore dell’esito negativo del concorso (su cui non possono esservi dubbi perché anche qualora tutti gli ammessi dovessero superare le prove orali non si arriverebbe a coprire i 310 posti messi a concorso) offre lo spunto per alcune riflessioni.

Nei concorsi in magistratura degli ultimi anni i candidati che hanno consegnato tutte le prove scritte oscillano fra i 3.500 e i 4.000 e un numero non trascurabile di loro consegna gli elaborati senza avere la preparazione giuridica richiesta per raggiungere la sufficienza o commette errori grammaticali e di sintassi che portano a valutare insufficienti le loro prove. 

Restano, tuttavia, gli altri 2.500/3.000 candidati tra i quali la Commissione esaminatrice è chiamata a selezionarne un numero idoneo a coprire i posti messi a concorso (nel caso dell’ultimo concorso i posti erano 310).

Se fra i 3500/4000 che consegnano gli scritti non si riesce a selezionare un numero adeguato di candidati idonei ad essere ammessi all’orale (con la percentuale sopra indicata), è evidente che non può seriamente attribuirsi la responsabilità solo alla scuola, all’università, all’impreparazione dei candidati o al fato.

Si è parlato, con riferimento ai risultati degli ultimi scritti, di pochezza argomentativa degli elaborati, spesso caratterizzati negativamente da errori grammaticali.

Accanto ad eventuali carenze delle istituzioni responsabili della formazione e alla non adeguata preparazione di una parte dei candidati, le cause in prevalenza vanno individuate nelle specificità di questo concorso.

Senza voler in alcun modo entrare nelle valutazioni della commissione esaminatrice ancora in carica, la chiave di lettura del risultato negativo, se si vuole approfondire il ragionamento oltre il dato obiettivo che è stato riferito - di elaborati poveri di contenuto e con errori grammaticali, tra cui quello del mancato rispetto della corretta divisione in sillabe delle parole per andare a capo - non può prescindere dalla considerazione delle particolari modalità di svolgimento del concorso come stabilito dal Ministero di Giustizia e dallo specifico contesto storico, di pandemia ancora in corso, in cui le prove scritte si sono svolte. 

Il concorso in questione era stato bandito nel 2019 e, dopo essere stato più volte rinviato a causa della pandemia, le prove scritte si sono svolte nel luglio del 2021 con modalità cambiate “in corsa”: due “elaborati sintetici” da svolgere in quattro ore, anziché le consuete tre prove in diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo con otto ore a disposizione per ciascun tema.

Ebbene, il tempo messo a disposizione dei canditati, di sole quattro ore, per redigere un compito in materie giuridiche è assolutamente inadeguato e questa circostanza probabilmente ha fatto sì che i candidati abbiano consegnato compiti redatti in minuta, senza aver avuto la possibilità di correggere e di rivedere l’elaborato.

Il concorso per l’accesso alla magistratura è, seppure migliorabile, strumento serissimo e, se si valuta la qualità dei giovani mot che giungono nelle nostre stanze, assolutamente idoneo ad una selezione del tutto imparziale dei candidati adeguati che aspirano ad entrare a far parte del corpo della magistratura. 

I mot sono, in altissima percentuale, molto preparati tecnicamente.

Il risultato di questo strumento di selezione, tuttora ancora valido, non è ovviamente indipendente dalla struttura delle prove e dalle modalità di svolgimento, soprattutto di quelle scritte (e delle relative tracce assegnate), oltre che dalla qualità dei componenti della commissione esaminatrice.

Il mestiere del magistrato consiste in gran parte nella capacità di comprendere i fatti le vicende umane sottese ad ogni processo e nella capacità di sviluppare un discorso logico che, da determinate premesse poste, pervenga secondo regole giuridiche ad una conclusione, alla conclusione data dalla regola di diritto correttamente interpretata, applicata al caso concreto.

Le tre prove scritte servono a dimostrare queste capacità attitudinali, la propensione a tale tipo di ragionamento che richiede tempo, come pacatezza ed equilibrio, capacità di comprensione della vicenda richiede la correzione dei temi.

Aver concesso da parte del ministero solo quattro ore per ciascun scritto ha minato grandemente e in radice la possibilità di svolgere questa attività in maniera sufficientemente completa; aver ridotto le prove a due ha ulteriormente reso più difficile da parte della commissione la valutazione del candidato perché è la considerazione complessiva di tre temi che consente, come è lapalissiano, di cogliere le capacità di ragionamento e di scrittura, oltre che la specifica preparazione giuridica del candidato che può esser colta, nell’ambito della valutazione generale delle tre prove, dai ragionamenti sviluppati sui principi generali laddove il candidato non conosca a pieno lo specifico della traccia posta, evitando selezioni fondate sul possesso di mere nozioni. 

Il numero di tre prove è importante per ridurre il rischio di “scarto in eccesso” di candidati comunque meritevoli di accedere alla fase orale.

Lo stesso CSM aveva avvertito il Ministero dei rischi delle difficoltà valutative conseguenti alle modalità di svolgimento del concorso, suggerendo, inascoltato, di concedere almeno sei ore.

Ebbene, delle specificità di queste prove scritte la commissione esaminatrice in una valutazione serena ed equilibrata avrebbe dovuto tenere conto.

Empiricamente anche soltanto considerando nell’ufficio di Milano la qualità di numerosi candidati ritenuti non idonei e conosciuti a pieno perché tirocinanti ex art 73 dl 69/2013, laureati a pieni voti, alcuni già abilitati alla professione forense e che avevano pure svolto dottorandi di ricerca, le bocciature destano sconcerto.

A questo punto l’auspicio è che il prossimo concorso, le cui date di svolgimento per gli scritti sono fissate per luglio 2022, non replichi l’esperienza negativa di questi ultimi scritti.

Effettivamente si è ritornati a tre scritti, ma sono state concesse, invece delle solite otto solo cinque ore, meglio di quattro ma probabilmente ancora troppo poche perché i candidati riescano a consegnare gli elaborati ricopiati dalla prima stesura.

Alcune ulteriori considerazioni più generali sul concorso per l’accesso alla magistratura si possono fare.

Il concorso è strumento molto delicato perché è l’esclusiva necessaria porta di accesso alla fondamentale funzione giudiziaria ordinaria; è strumento costoso e quanto più è possibile deve portare ad un risultato positivo in termini di efficienza (sulla quale molto si potrebbe lavorare), di rendimento e di qualità del risultato conseguito. 

Le scoperture negli organici degli uffici giudiziari sono tali da non poterci più permettere che vengano vanificati ulteriori concorsi e un deludente risultato nella selezione dei più meritevoli tra i molti candidati preparati che partecipano al concorso in magistratura rischia di aprire una pericolosa, inaccettabile breccia verso reclutamenti straordinari che non darebbero sufficienti garanzie di equilibrio, di adeguata preparazione e di indipendenza.

La funzione di componente della commissione esaminatrice va esercitata con molto equilibrio e richiede una preparazione specifica. 

Le riunioni plenarie della Commissione composte da più di 20 persone non son sempre facili da affrontare, ci si trova a lavorare con colleghi, avvocati e professori mai conosciuti prima, di cui ci si deve fidare; l’elaborazione delle tracce è attività complessa. La Commissione esaminatrice assume decisioni che incidono sulla consistenza e qualità del corpo della magistratura, sul destino professionale dei candidati, che investono moltissimo nel concorso, spesso sostenuti da una aspirazione quasi esclusiva al mestiere del giudice; da quei magistrati dipenderanno le vicende umane di chi, domani, si troverà a chiedere giustizia. 

In quest’ottica sarebbe auspicabile il superamento dell’attuale criterio di selezione dei magistrati commissari solo per sorteggio; attualmente, infatti, ad eccezione del presidente, i magistrati commissari vengono scelti dal CSM “per sorteggio” (fra coloro che manifestano la propria disponibilità alla nomina) e “non per merito”. Il C.S.M. dovrebbe, invece, assumersi la responsabilità di selezionare obiettivamente magistrati che per il loro percorso professionale, la loro produzione scientifica, le loro esperienze didattiche ecc. diano garanzia di essere capaci di valutare gli elaborati dei candidati e di scegliere i più preparati e solo dopo questa fase procedere al sorteggio, come per altro fino a pochi anni fa si procedeva ad individuazione i componenti della commissione esaminatrice.

Della commissione fanno parte, e la loro partecipazione è sicuramente necessaria, anche professori universitari e avvocati.

I professori universitari sono nominati dal Consiglio sulla base delle indicazioni del C.U.N., accade che gli accademici più autorevoli non accettino la nomina poiché non vengono esonerati dall’attività didattica e non sono adeguatamente retribuiti. Il C.S.M. dovrebbe sensibilizzare il mondo accademico sull’importanza di comporre la Commissione chiamata a selezionare i futuri magistrati e sollecitare l’esonero dei docenti dall’attività didattica. 

Gli avvocati vengono nominati sulla base della indicazione del C.N.F. senza nessun criterio di merito. Anche in questo caso il C.S.M. dovrebbe segnalare l’esigenza di indicare professionisti del libero foro che diano garanzia di professionalità e di preparazione giuridica adeguate.

L’art 4 del Disegno legge di delega al Governo sulla riforma dell’ordinamento Giudiziario in attesa di votazione al Senato della Repubblica ha posto i principi di indirizzo per la modifica dei presupposti per l’accesso in magistratura, alcuni dei quali sono condivisibili. 

Va vista con favore la scelta contenuta nella “riforma Cartabia” di consentire di nuovo la partecipazione al concorso per magistrato ordinario dopo la laurea in giurisprudenza, ma su questo punto è corretto ricordare che le opinioni non sono concordanti e una riflessione collettiva sarebbe opportuna.

Infatti, da un lato, c’è chi rileva che l’aver reso il concorso di secondo livello ha cambiato obiettivamente la pelle della magistratura che adesso vede l’ingresso ad una età più avanzata (in media 30 anni) rispetto al passato; inoltre, l’accesso avviene dopo non meno di 4 dalla laurea e questo implica una selezione a monte per censo a favore di chi abbia la possibilità di farsi mantenere per tanto tempo dalla famiglia, considerando che una preparazione seria del concorso è difficilmente compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa a tempo pieno; significa sprecare gli anni migliori per la formazione all’interno del corpo della magistratura delle nuove leve. 

Dall’altro c’è chi osserva che consentire l’ingresso a chi abbia già svolto per qualche anno la professione legale costituisce un elemento positivo, di arricchimento, così come apprezza la maggiore maturità di chi assume le funzioni. Inoltre c’è chi ritiene che gli anni del tirocinio ex art 73 dl 69/2013 e delle scuole di specializzazioni universitarie sono importanti proprio per colmare le lacune della scuola superiore e dell’università nella formazione dei giovani sulla capacità di svolgere ed esprimere il pensiero scritto.

Di qui si apre anche l’importante tema delle scuole di preparazione al concorso, appannaggio ormai dei giudici amministrativi, assolutamente valide ed utili, ma costose.

Ci si chiede se si possa recuperare una certa forma di preparazione interna con il supporto della Scuola della Magistratura, come previsto dalla legge delega in esame al Senato della Repubblica.

Più nello specifico sullo svolgimento delle prove si potrebbe prevedere: 

- la limitazione al numero di codici che ciascun candidato può portare con sé; non è infrequente che i candidati si presentino al controllo codici, nei giorni precedenti lo svolgimento delle prove scritte, con una quantità incredibile di codici, spesso più copie di diversi editori dei medesimi testi normativi (per sfruttare i diversi indici “ragionati” dei vari codici); l’attività di controllo è estenuante e fa comprendere l’inutile investimento economico per l’acquisto dei codici che la gran parte dei candidati sostiene. Se si stabilisse che si può fare ingresso in aula con un solo codice civile, uno di penale, uno di amministrativo e una raccolta di leggi comunitarie oltre alla costituzione si conseguirebbe un risultato utile in termini di risorse e si spezzerebbe quel legame di interessi economici che spesso esiste tra le scuole private di preparazione al concorso e gli editori o curatori delle varie pubblicazioni normative, rendendo inoltre più facilmente accessibile le prove a tutti, anche ai meno abbienti;

- la necessaria riduzione delle materie da portare all’orale (come effettivamente previsto nella legge delega), ciò consentirebbe, da un lato, di contenere la durata del concorso, dall’altro di valutare effettivamente la preparazione nelle materie fondamentali, sostanziali e processuali, così complessivamente assegnando anche alla prova orale una effettiva funzione di conoscenza del livello tecnico e culturale del candidato.

L’importanza del tema crediamo possa giustificare l’apertura di un confronto ampio a più voci soprattutto in vista dell’adozione dei decreti attuativi della legge delega.

 

 

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Patrizio Gattari, Presidente di sezione del Tribunale di Milano

Amina Simonetti, giudice dei Tribunale di Milano

12/06/2022
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